ricorso Straordinario Accolto
1) - il Sottotenente di Vascello di complemento in congedo -OMISSIS-, esponendo che fosse imminente la sua collocazione, ai sensi dell’art. 1000, comma 1, punto b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 (Codice dell’ordinamento militare), dalla categoria di complemento alla riserva di complemento, chiedeva di essere promosso al grado superiore (ovvero al grado di Tenente di Vascello) ai sensi dell’art. 1076, comma 2, del medesimo c.o.m.
Promozione al grado superiore di complemento
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Re: Promozione al grado superiore di complemento
Il CdS rigetta l'Appello del Ministero della Difesa,
- diniego di promozione ai sensi dell’art. 5 della legge n. 244/2004, norma poi traslata nell’art. 1076, comma 2, del codice dell’ordinamento militare (c.o.m.), di cui al d.lgs. n. 66/2010 (c.d. promozione “al giorno dopo”).
- diniego di promozione ai sensi dell’art. 5 della legge n. 244/2004, norma poi traslata nell’art. 1076, comma 2, del codice dell’ordinamento militare (c.o.m.), di cui al d.lgs. n. 66/2010 (c.d. promozione “al giorno dopo”).
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