QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
Messaggio da naturopata »
Segue.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
Messaggio da naturopata »
Allego sentenza negativa della corte dei conti lombardia. Tuttavia, riporto una nuova interpretazione dell'avvocato del Ricorrente, che non è servita a evitare il respingimento, peraltro contro un giudice sempre negativo e che potrebbe far cambiare anche l'orientamento positivo. Una scelta non molto lungimirante.
Infine, rileva ancora la difesa che il predetto D. lgs. omissis, è poi intervenuto
sull'ultima parte dell'art. 3, comma 7 del D. Lgs. 165/1997 che nella sua
formulazione attuale afferma: "Per il personale di cui all'articolo 1 escluso
dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per
raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e
per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per
accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di
pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla
legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è
determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile
dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della
pensione. Per il personale delle Forze di omissis, ad ordinamento militare e
per il personale delle Forze armate il predetto incremento opera in alternativa
al collocamento hi ausiliaria, previa opzione dell'interessato", mentre la
precedente stesura della norma non conteneva alcun richiamo al "personale
delle Forze armate".
Ritiene il patrocinante che, a seguito di tali modifiche, tutto il personale delle
Forze Armate riformato a partire dal omissis, potrà beneficiare dell'istituto di
cui all'art. 3, comma 7 del d. lgs 165/1997 solo ove abbia raggiunto i limiti di
età previsti dal proprio grado per andare in pensione e non sia stato
ammesso all'ausiliaria per inidoneità fisica o psichica, mentre – esclusa ogni
efficacia retroattiva delle modifiche introdotte a partire dal omissis, - per tutti
coloro, come il ricorrente, riformati prima di tale data, troverebbe applicazione
la precedente disciplina che ammetteva il beneficio all’esame pur in
mancanza del requisito del raggiungimento del limite di età.
Infine, rileva ancora la difesa che il predetto D. lgs. omissis, è poi intervenuto
sull'ultima parte dell'art. 3, comma 7 del D. Lgs. 165/1997 che nella sua
formulazione attuale afferma: "Per il personale di cui all'articolo 1 escluso
dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per
raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e
per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per
accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di
pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla
legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è
determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile
dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della
pensione. Per il personale delle Forze di omissis, ad ordinamento militare e
per il personale delle Forze armate il predetto incremento opera in alternativa
al collocamento hi ausiliaria, previa opzione dell'interessato", mentre la
precedente stesura della norma non conteneva alcun richiamo al "personale
delle Forze armate".
Ritiene il patrocinante che, a seguito di tali modifiche, tutto il personale delle
Forze Armate riformato a partire dal omissis, potrà beneficiare dell'istituto di
cui all'art. 3, comma 7 del d. lgs 165/1997 solo ove abbia raggiunto i limiti di
età previsti dal proprio grado per andare in pensione e non sia stato
ammesso all'ausiliaria per inidoneità fisica o psichica, mentre – esclusa ogni
efficacia retroattiva delle modifiche introdotte a partire dal omissis, - per tutti
coloro, come il ricorrente, riformati prima di tale data, troverebbe applicazione
la precedente disciplina che ammetteva il beneficio all’esame pur in
mancanza del requisito del raggiungimento del limite di età.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
per doverosa notizia, partecipo che la CdC Sezione 2 d'appello, con sentenza n. 29/2019 ha Accolto l'appello dell'INPS in relazione alla sentenza della CdC del Molise n. 53/2017.
Quindi niente benefici art. 3 per i riformati.
Quindi niente benefici art. 3 per i riformati.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
Messaggio da naturopata »
Io l'avevo annunciato sin dall'inizio che il moltiplicatore non aveva, alla lunga, speranza. Tuttavia, ritengo che la sentenza non sia ancora del tutto convincente nel suo complesso, ovvero non trattando chi sia stato riformato per dipendenza da causa di servizio, per cui l'ausiliaria non viene raggiunta a "causa" dell'Amm.ne. Come da me più volte detto, questo è l'unico caso in cui spetterebbe, non essendoci più quella indiscriminatezza così come citata dagli appellanti e condivisa dai giudici d'appello. E' inutile dire che pende un appello in tal senso.
Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
Si vocifera anche che la 1^ Sezione di appello della CdC abbia rigettato l'art. 3.
Quindi, la 1^ e la 2^ Sezione di appello, sono contrari al riconoscimento di tale moltiplicatore.
Quindi, la 1^ e la 2^ Sezione di appello, sono contrari al riconoscimento di tale moltiplicatore.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
Messaggio da naturopata »
Si si probabile, però io leggendo la sentenza e la motivazione, mi sono messo a ridere e con questa motivazione che si consoliderà, per quanto di mio interesse, mi va bene.
Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
Messaggio da louiss »
ma per quelli riformati per causa di servizio c'è qualche speranza per aver riconosciuto l'art.3? o è meglio desistere?
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
Messaggio da naturopata »
Gli unici che per me, sin dall'inizio, avevano delle possibilità sul moltiplicatore erano, sono e saranno i riformati con patologia dipendente da causa di servizio. Certo 3/4 persone che fra i primi hanno proposto questo ricorso senza la causa di servizio e che l'INPS non ha appellato per evitare diffusioni di massa, lo hanno ottenuto e nessuno glielo toglierà più (delle volte cogliere l'attimo e lo sbandamento iniziale sono fondamentali). Una volta che i ricorsi sono divenuti di massa, gli appelli sono divenuti obbligati e ora visto che si vincerà sempre, dovranno sempre appellare perché chiaramente passibili di danno erariale.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
Messaggio da naturopata »
Dallo studio Chessa:
Per quanto attiene agli Appelli interposti dall’INPS sul Moltiplicatore, siamo ancora in attesa della pubblicazione della Sentenza che dovrà pronunziare la I^ Sezione Centrale sull’appello interposto dall’INPS alla Sentenza 146/2018 della Toscana discussa dal nostro Studio Legale il 15 gennaio u.s.; dovrà pronunziarsi ancora la II^ Sezione sull’appello interposto dall’INPS alla Sentenza nr. 25/2018 della Calabria discussa sempre il 17 gennaio 2019 (Che in linea con la sentenza 29/2019 sarà molto probabilmente sfavorevole), ed ancora è per certo fissata per il 6 Marzo 2019 la discussione di un appello dell’INPS sul Moltiplicatore della sentenza nr. 29/2018 Emilia Romagna innanzi alla III^ Sezione Giurisdizionale Centrale.
Inoltre, particolare rilevante, la II^ Sezione Giurisdizionale Centrale nel definire l’appello alla sentenza nr. 25/2018 della Calabria, dovrà pronunziarsi anche in materia di art. 54 T.U. 1092/1973, e quindi dovremo presto avere notizie circa la seconda decisione su tale punto specifico.
Ne consegue che dovremo attendere, ancora per alcuni mesi, con pazienza e vigile attenzione l’evolversi della giurisprudenza della Corte Giurisdizionale Centrale, sperando che le positività sull’art. 54 TU 1092/73 vengano confermate sino all’unicità interpretativa, e che sull’art.3 si giunga a quei contrasti interpretativi che ci aprirebbero le porte verso il Giudizio delle Corti Centrali Riunite.
Per quanto attiene agli Appelli interposti dall’INPS sul Moltiplicatore, siamo ancora in attesa della pubblicazione della Sentenza che dovrà pronunziare la I^ Sezione Centrale sull’appello interposto dall’INPS alla Sentenza 146/2018 della Toscana discussa dal nostro Studio Legale il 15 gennaio u.s.; dovrà pronunziarsi ancora la II^ Sezione sull’appello interposto dall’INPS alla Sentenza nr. 25/2018 della Calabria discussa sempre il 17 gennaio 2019 (Che in linea con la sentenza 29/2019 sarà molto probabilmente sfavorevole), ed ancora è per certo fissata per il 6 Marzo 2019 la discussione di un appello dell’INPS sul Moltiplicatore della sentenza nr. 29/2018 Emilia Romagna innanzi alla III^ Sezione Giurisdizionale Centrale.
Inoltre, particolare rilevante, la II^ Sezione Giurisdizionale Centrale nel definire l’appello alla sentenza nr. 25/2018 della Calabria, dovrà pronunziarsi anche in materia di art. 54 T.U. 1092/1973, e quindi dovremo presto avere notizie circa la seconda decisione su tale punto specifico.
Ne consegue che dovremo attendere, ancora per alcuni mesi, con pazienza e vigile attenzione l’evolversi della giurisprudenza della Corte Giurisdizionale Centrale, sperando che le positività sull’art. 54 TU 1092/73 vengano confermate sino all’unicità interpretativa, e che sull’art.3 si giunga a quei contrasti interpretativi che ci aprirebbero le porte verso il Giudizio delle Corti Centrali Riunite.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
Messaggio da naturopata »
Riportiamo qui di seguito il testo integrale della Sentenza nr. 31/19 depositata il 18 febbraio u.s., con la quale accogliendo il ricorso dell’INPS, la I^ Sezione della Corte dei Conti Centrale d’Appello, ha deciso per l’annullamento della sentenza nr.146/18, emessa della Corte Territoriale della Toscana in data 22.05.2018, con la quale si riconosceva in prime cure il diritto all’applicazione del Moltiplicatore in favore di tre militari riformati nostri assistiti.
Dobbiamo registrare, quindi, un secondo arresto giurisprudenziale (Il primo della II^ Sezione lo trovate sempre a fondo pagina) che accresce il flusso dell’acqua al mulino dell’INPS gettando un sotteso occhio, tacito ma benevolo, all’esigenza di equilibrio dei suoi conti. Influente problematica, quest’ultima, che l’Ente non ha mai perso occasione di evidenziare nelle sue difese giudiziarie, sia in primo che in secondo grado.
A questo punto, la battaglia ermeneutica si fa, per i pensionati affetti da patologie invalidanti e posti in pensione prima del raggiungimento del limite di età previsto per il grado, più ardua e con margini di successo maggiormente ridotti. Attendiamo l’esito del giudizio di appello interposto dall’INPS avverso la Sentenza Territoriale nr. 29/2018 del GUP dell’Emilia Romagna che verrà discusso alla prossima Udienza del 6 Marzo 2019 innanzi alla III^Sezione.
La sentenza è troppo voluminosa per allegarla.
Dobbiamo registrare, quindi, un secondo arresto giurisprudenziale (Il primo della II^ Sezione lo trovate sempre a fondo pagina) che accresce il flusso dell’acqua al mulino dell’INPS gettando un sotteso occhio, tacito ma benevolo, all’esigenza di equilibrio dei suoi conti. Influente problematica, quest’ultima, che l’Ente non ha mai perso occasione di evidenziare nelle sue difese giudiziarie, sia in primo che in secondo grado.
A questo punto, la battaglia ermeneutica si fa, per i pensionati affetti da patologie invalidanti e posti in pensione prima del raggiungimento del limite di età previsto per il grado, più ardua e con margini di successo maggiormente ridotti. Attendiamo l’esito del giudizio di appello interposto dall’INPS avverso la Sentenza Territoriale nr. 29/2018 del GUP dell’Emilia Romagna che verrà discusso alla prossima Udienza del 6 Marzo 2019 innanzi alla III^Sezione.
La sentenza è troppo voluminosa per allegarla.
Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
La CdC - Sezione Prima Centrale d' Appello - con la sentenza n. 31/2019 depositata il 18/02/2019, accoglie l'Appello dell'INPS, quindi, negativa ai colleghi.
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Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
Messaggio da naturopata »
Si apprende oggi dall'Avv. Vitelli che un Giudice di I° abbia rimesso alle sezioni riunite il quesito sul moltiplicatore. La cosa sarebbe da accertare, ma durante una sua causa dinanzi alla CdC di Torino, il GUP ha rinviato perché pendente tale rimando. Magari se qualcuno ne sa qualcosa, sarebbe gradita conferma.
Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
Messaggio da Massimo Vitelli »
Solo per evitare inutili confusioni, io non so e non ho indicato quale sede giudiziaria abbia rimesso la questione alle Sezioni Riunite, ma confermo che tale rimessione é stata dedotta dal GUP dr.Berruti oggi presso la CDC Piemonte, come motivazione del rinvio di un giudizio all'udienza di giugno.
Escludo comunque che la rimessione sia avvenuta a cura di un Giudice di primo grado.
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