Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE C ,numero provv.: 201900371 - Public 2019-02-07 -
Numero 00371/2019 e data 07/02/2019 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 31 gennaio 2019
NUMERO AFFARE 00067/2019
OGGETTO:
Presidenza del consiglio dei ministri - Ministro per la pubblica amministrazione.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione della struttura e della composizione dell’ufficio posto alle dipendenze del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione con la quale la Presidenza del consiglio dei ministri - Ministro per la pubblica amministrazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giovanni Orsini.
Premesso e considerato.
1. Con la nota del 10 gennaio 2019, prot. n. ULM.FP000032, la Presidenza del Consiglio dei ministri – ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di regolamento in epigrafe, volto a disciplinare la composizione e la struttura dell’Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, istituito dall’art. 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, recante “Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria” come modificato dall’articolo 1, comma 476, lett. a) della legge n. 205 del 2017.
Il comma 4, nel testo in vigore, prevede che " 4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, è istituito un ufficio nel numero massimo di 25 unità di personale, di cui almeno 20 dello stesso Ministero e, in posizione di comando, non più di 2 unità del Ministero dell'interno e non più di 3 unità degli enti del Servizio sanitario nazionale, che conservano il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fisse e continuative, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza sia in ragione degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo. Gli altri oneri relativi al trattamento accessorio sono posti a carico del Ministero della giustizia. Il predetto personale e' scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante. La struttura e la composizione dell'ufficio sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze.”
La formulazione originaria della norma stabiliva che l'ufficio del Garante fosse composto esclusivamente da personale proveniente dai ruoli del Ministero della giustizia e, conseguentemente, che il regolamento di organizzazione fosse emanato con decreto del Ministro della giustizia.
Il testo vigente del regolamento sulla struttura e composizione dell'ufficio del Garante è stato adottato con il decreto del Ministro della giustizia 11 marzo 2015, n. 36 su cui questa Sezione ha formulato il proprio parere favorevole in data 25 settembre 2014 (parere n. 1851/2014).
Le modifiche introdotte dalla legge n. 205 del 2017 al comma 4 hanno previsto, fermo il totale dei componenti dell'ufficio a 25 unità, che il personale provenisse anche dal Ministero dell'interno (non più di due unità) e dagli enti del Servizio sanitario nazionale (non più di tre unità). Per tale ragione è previsto che il regolamento sulla sua struttura e composizione sia adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Lo schema di regolamento in esame è pertanto finalizzato a sostituire (abrogandolo) il decreto del Ministro della giustizia 11 marzo 2015, n. 36 per attuare le nuove disposizioni di legge.
2. La richiesta di parere è corredata oltre che dalla relazione vistata dal Ministro per la pubblica amministrazione, dalle relazioni AIR e ATN e dalla relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia e integrata sulla base delle richieste formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze (ufficio legislativo) come risulta dalla nota dell'ufficio legislativo del Ministero della giustizia del 7 novembre 2018 cui ha fatto seguito il concerto dello stesso Ministero dell'economia e delle finanze del 20 dicembre 2018. Il concerto del Ministero dell'interno è stato reso in data 27 dicembre 2018.
3. Come evidenziato dal parere della Sezione sul precedente regolamento l’istituzione del Garante nazionale risponde a una richiesta sollevata più volte a livello nazionale e coerente con gli obblighi internazionali dell’Italia e, in particolare, con la risoluzione ONU n. 48/134 del 20 dicembre 1993 che ha previsto l’istituzione di una figura nazionale di garanzia e controllo sui luoghi di privazione della libertà personale e con quanto stabilito dagli artt. 17 e seguenti del “Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti” (New York il 18 dicembre 2002), ratificato dall’Italia con la legge 9 novembre 2012, n. 195, che hanno introdotto l’obbligo per ciascuno Stato contraente di istituire uno o più meccanismi nazionali indipendenti di prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
La relazione AIR allegata al testo in esame precisa che nel frattempo sono aumentate le esigenze di adeguare la struttura dell'ufficio in senso "multidisciplinare", anche tenendo conto degli ulteriori incarichi attribuiti al Garante. Si tratta, in particolare, della sua designazione quale "meccanismo nazionale di prevenzione" ai sensi dell'articolo 3 del citato Protocollo opzionale alla convenzione Onu contro tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti, dell'attribuzione del compito di monitoraggio dei rimpatri forzati ai sensi della direttiva 2008/115 /CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea, recante "Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", dell'incarico di vigilare sulle strutture per l'accoglienza delle persone con disabilità attribuitogli a seguito delle raccomandazioni del Comitato di cui alla convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità adottata a New York il 13 dicembre 2006 e dei poteri di verifica e di accesso del Garante nei centri di permanenza per i rimpatri ribaditi dal decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.
4. Lo schema di regolamento si compone di sette articoli.
L'articolo 1 reca alcune definizioni utili ad una più agevole formulazione del testo.
L’articolo 2 definisce la struttura dell'ufficio rinviando all'allegata tabella A la composizione del contingente del personale assegnato. È da sottolineare in senso positivo che il comma 2 stabilisce, anche in ciò innovando rispetto al precedente testo, che il personale debba essere scelto con procedure ad evidenza pubblica "in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante". I commi 2, 3 e 4 regolano i rapporti tra il Garante e le amministrazioni a cui appartiene il personale prescelto e il comma 5 prevede che il Garante possa avvalersi di consulenti ed esperti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
L'articolo 3 delinea i compiti del Garante con riguardo all'organizzazione dell'ufficio confermando le sue attribuzioni in ordine agli indirizzi e ai criteri cui informarne l'attività, alla definizione degli obiettivi da realizzare e all'adozione del codice di autoregolamentazione. Inoltre, con propria delibera, il Garante stabilisce le modalità di organizzazione e articolazione interna dell'ufficio analogamente a quanto già previsto dall'articolo 5, comma 2, del precedente regolamento.
L’articolo 4 del testo in esame integra, tuttavia, tale disposizione organizzativa definendo le competenze del direttore dell'ufficio (scelto tra i dirigenti in servizio del Ministero della giustizia) in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 165 del 2001.
L’articolo 5 contiene le disposizioni relative alla sede e ai beni strumentali confermando il legame strutturale del Garante con il Ministero della giustizia sul cui stato di previsione sono iscritte le risorse per le spese di funzionamento.
L'articolo 6 disciplina il rimborso delle spese per i membri del Garante e per il personale e i consulenti. La relazione precisa che solo per i membri del Garante è previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle attività istituzionali, comprese quelle per recarsi nella sede dell'ufficio a Roma se la dimora abituale si trova in un altro Comune (comma 2).
L’articolo 7 reca le disposizioni transitorie tra cui la conferma del personale in servizio al momento dell'entrata in vigore del nuovo regolamento e l’abrogazione del decreto del Ministro della giustizia 11 marzo2015, n.36.
5. Lo schema di regolamento in esame appare nel complesso idoneo a dare concreta attuazione alla normativa concernente il Garante, di cui all’art. 7 del decreto legge n. 146 del 2013 nel testo modificato dalla legge n. 205 del 2017, con riferimento alla struttura e alla composizione dell’ufficio posto alle sue dipendenze.
La Sezione, non avendo osservazioni da formulare, ritiene che lo schema di regolamento meriti parere favorevole.
P.Q.M.
Esprime parere favorevole sullo schema di regolamento in epigrafe.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Orsini Claudio Zucchelli
IL SEGRETARIO
Cesare Scimia
Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
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