Ricorso Accolto
CC. “non ammissione in servizio permanente”
Inferiore alla media e non ammissione in servizio permanente
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Re: Inferiore alla media e non ammissione in servizio permanente
Messaggio da naturopata »
Qui bisognerà attendere l'Appello al Consiglio di Stato che ha già accolto la sospensiva sull'ordinanza:
Pubblicato il 28/07/2017
N. 03210/2017 REG.PROV.CAU.
N. 04299/2017REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4299 del 2017, proposto da Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Santi Delia, con domicilio eletto presso lo studio Santi Delia e Bonetti in Roma, via S. Tommaso D'Aquino, 47;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del T.a.r. per il Lazio – Sede di Roma, Sez. I-bis n. 2192/2017, resa tra le parti, concernente provvedimento di non ammissione al servizio permanente;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2017 il consigliere Luca Lamberti e uditi per le parti l’avvocato Delia e l’avvocato dello Stato Pampanelli;
Rilevato preliminarmente che le questioni di rito si prospettano, allo stato sommario della cognizione, infondate, sia perché l’art. 59 c.p.a. si limita a richiamare i poteri propri del giudizio di ottemperanza, nell’implicito assunto che nella specie non ricorra un giudizio di ottemperanza, sia, comunque, perché l’ordinanza gravata fa riferimento, in epigrafe, al solo art. 55 c.p.a.;
Considerato, quanto al merito, che l’Amministrazione della difesa ha, prima facie, fatto buon governo della norma sancita dall’art. 949 cod. ord. mil., anche alla luce delle traiettorie esegetiche disegnate dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, 18 aprile 2013, n. 2169; 21 gennaio 2013, n. 350; 12 marzo 2007, n. 1210) in ordine alla natura del potere esercitato, in subiecta materia, dall’Amministrazione ed ai limiti del conseguente sindacato esercitabile dal G.A.;
Rilevato, infatti, che il nuovo provvedimento dell’Amministrazione prescinde totalmente dal riferimento ai processi penali pendenti e si focalizza sulle carenti qualità morali, militari e di carattere, sullo scarso rendimento (due giudizi di “inferiore alla media”) e sulla refrattarietà alla disciplina (quattro sanzioni di corpo, di cui tre costituite da consegna di rigore) del Maresciallo -OMISSIS-;
Osservato, per di più, che l’ordinanza del T.a.r. n. 1070/2017 non faceva alcun riferimento all’illegittimità di tutto il procedimento e che, comunque, l’originaria proposta del Comandante competente è di per sé priva di valore vincolante ed ha mera funzione propulsiva;
Osservato, infine, che l’Amministrazione con il provvedimento gravato ha mirato proprio a dare corretta esecuzione all’ordinanza del T.a.r. n. 1070/2017;
Ritenuto, conseguentemente, di accogliere l’appello cautelare e, per l’effetto, rigettare l’istanza cautelare formulata dal Maresciallo -OMISSIS- in prime cure;
Ritenuto, comunque, di poter compensare le spese del doppio grado cautelare, in considerazione della natura della controversia e dei sottesi interessi;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 4299/2017) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Oberdan Forlenza, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere
Luca Lamberti, Consigliere, Estensore
Nicola D'Angelo, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luca Lamberti Vito Poli
Pubblicato il 28/07/2017
N. 03210/2017 REG.PROV.CAU.
N. 04299/2017REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4299 del 2017, proposto da Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Santi Delia, con domicilio eletto presso lo studio Santi Delia e Bonetti in Roma, via S. Tommaso D'Aquino, 47;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del T.a.r. per il Lazio – Sede di Roma, Sez. I-bis n. 2192/2017, resa tra le parti, concernente provvedimento di non ammissione al servizio permanente;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2017 il consigliere Luca Lamberti e uditi per le parti l’avvocato Delia e l’avvocato dello Stato Pampanelli;
Rilevato preliminarmente che le questioni di rito si prospettano, allo stato sommario della cognizione, infondate, sia perché l’art. 59 c.p.a. si limita a richiamare i poteri propri del giudizio di ottemperanza, nell’implicito assunto che nella specie non ricorra un giudizio di ottemperanza, sia, comunque, perché l’ordinanza gravata fa riferimento, in epigrafe, al solo art. 55 c.p.a.;
Considerato, quanto al merito, che l’Amministrazione della difesa ha, prima facie, fatto buon governo della norma sancita dall’art. 949 cod. ord. mil., anche alla luce delle traiettorie esegetiche disegnate dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, 18 aprile 2013, n. 2169; 21 gennaio 2013, n. 350; 12 marzo 2007, n. 1210) in ordine alla natura del potere esercitato, in subiecta materia, dall’Amministrazione ed ai limiti del conseguente sindacato esercitabile dal G.A.;
Rilevato, infatti, che il nuovo provvedimento dell’Amministrazione prescinde totalmente dal riferimento ai processi penali pendenti e si focalizza sulle carenti qualità morali, militari e di carattere, sullo scarso rendimento (due giudizi di “inferiore alla media”) e sulla refrattarietà alla disciplina (quattro sanzioni di corpo, di cui tre costituite da consegna di rigore) del Maresciallo -OMISSIS-;
Osservato, per di più, che l’ordinanza del T.a.r. n. 1070/2017 non faceva alcun riferimento all’illegittimità di tutto il procedimento e che, comunque, l’originaria proposta del Comandante competente è di per sé priva di valore vincolante ed ha mera funzione propulsiva;
Osservato, infine, che l’Amministrazione con il provvedimento gravato ha mirato proprio a dare corretta esecuzione all’ordinanza del T.a.r. n. 1070/2017;
Ritenuto, conseguentemente, di accogliere l’appello cautelare e, per l’effetto, rigettare l’istanza cautelare formulata dal Maresciallo -OMISSIS- in prime cure;
Ritenuto, comunque, di poter compensare le spese del doppio grado cautelare, in considerazione della natura della controversia e dei sottesi interessi;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 4299/2017) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Oberdan Forlenza, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere
Luca Lamberti, Consigliere, Estensore
Nicola D'Angelo, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luca Lamberti Vito Poli
Re: Inferiore alla media e non ammissione in servizio permanente
Ciao naturopata,
vedi che la sentenza definitiva del Tar Lazio è datata 04 febbraio 2019 (l'altro giorno) e cita già l'ordinanza a suo tempo del Consiglio di Stato da te postata, quindi, è cosa già chiusa.
Al massimo, ora l'Amministrazione dovrebbe appella la sentenza definitiva.
vedi che la sentenza definitiva del Tar Lazio è datata 04 febbraio 2019 (l'altro giorno) e cita già l'ordinanza a suo tempo del Consiglio di Stato da te postata, quindi, è cosa già chiusa.
Al massimo, ora l'Amministrazione dovrebbe appella la sentenza definitiva.
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Re: Inferiore alla media e non ammissione in servizio permanente
Messaggio da naturopata »
Certo, infatti è quello che farà e, presumibilmente, vincerà l'appello, tranne miracoli, lo si vede proprio dall'ordinanza.panorama ha scritto: ↑gio feb 07, 2019 7:10 pm Ciao naturopata,
vedi che la sentenza definitiva del Tar Lazio è datata 04 febbraio 2019 (l'altro giorno) e cita già l'ordinanza a suo tempo del Consiglio di Stato da te postata, quindi, è cosa già chiusa.
Al massimo, ora l'Amministrazione dovrebbe appella la sentenza definitiva.
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