Perenzione e perenzione dei ricorsi ultraquinquennali.

Feed - CARABINIERI

Rispondi
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13220
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Perenzione e perenzione dei ricorsi ultraquinquennali.

Messaggio da panorama »

Occhio se ci tenete ai vostri ricorsi o ad un vostro diritto.
----------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201900714 – Public 2019-01-28 -

Pubblicato il 28/01/2019

N. 00714/2019 REG. PROV. COLL.
N. 08448/2018 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

Sull’appello n. 8448 del 2018, proposto dal signor Giuseppe Rubertà, rappresentato e difeso dagli avvocati Vito Bellini e Giuseppe Graziosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma
dell'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 8514/2018, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2019 il pres. Luigi Maruotti e uditi per le parti l’avvocato Giuseppe Graziosi e l'avvocato dello Stato Marina Russo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso n. 3057 del 2012 (proposto al TAR per il Lazio, Sede di Roma), l’appellante ha impugnato l’atto del Ministero della difesa del 22 febbraio 2012, che ha respinto una sua istanza volta ad ottenere il rimborso di alcune spese legali.

2. Il Presidente del TAR – con il decreto n. 441 del 25 gennaio 2018 - ha dichiarato perento il ricorso, ai sensi dell’art. 82 del codice del processo ammnistrativo.

3. Con un atto di opposizione, l’interessato ha impugnato il decreto presidenziale n. 441 del 2018, deducendo che:

- la comunicazione della segreteria del TAR di data 23 maggio 2017 è stata inviata soltanto all’avvocato Maria Luisa Bellini e non anche agli altri due difensori muniti del mandato difensivo;

- in data 29 dicembre 2016 è stata presentata una istanza di prelievo, sicché non si giustifica la declaratoria di perenzione del ricorso.

4. Con l’ordinanza n. 8514 del 2018, il TAR ha respinto l’opposizione, ritenendo sufficiente la trasmissione ad uno dei difensori della comunicazione della segreteria del TAR.

5. Con l’appello in esame, l’originario ricorrente ha impugnato l’ordinanza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, si dichiari che il ricorso di primo grado non si è perento.

6. Per il suo rilievo preliminare, va esaminata la doglianza con cui l’appellante ha lamentato che il TAR non ha esaminato il motivo d’opposizione, basato sul fatto che, in data 29 dicembre 2016, è stata presentata una domanda di prelievo, con ciò manifestandosi l’attualità e la permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso.

7. Ritiene la Sezione che tale censura è infondata e va respinta.

Per la costante giurisprudenza di questo Consiglio, le istanze di fissazione di udienza antecedenti alla comunicazione dell’avviso di perenzione ultraquinquennale sono irrilevanti (ex multis, tra le più recenti, Sez. IV, ordinanze n. 2879 del 2017, n. 2099 del 2018, n. 5763 del 2018).

Sotto il profilo testuale, è decisivo considerare che l’art. 82, comma 1, del c.p.a. fa decorrere i cinque anni dalla data di deposito del ricorso e non dalla data della domanda o delle domande di fissazione dell’udienza: non rileva, quindi, ai fini per cui è causa, l’avvenuta presentazione di una ulteriore domanda di fissazione (in termini, Sez. VI, 30 luglio 2018, ord. n. 4678).

Presupposto di operatività dell’istituto è, infatti, che il ricorso (di primo grado o d’appello) sia stato depositato da più di cinque anni e che per esso penda un’istanza di fissazione di udienza sulla quale non si sia ancora provveduto: rispetto a tale ricorso, l’art. 82, comma 1, del codice del processo amministrativo richiede la verifica della persistenza di un interesse, manifestata, nelle forme previste dallo stesso comma 1, nel termine decorrente dalla comunicazione dell’avviso di perenzione da parte della Segreteria.

Conseguentemente, è irrilevante l’istanza di fissazione proposta dal ricorrente prima della maturazione dei cinque anni dal deposito del ricorso.

8. Con le residue censure, l’appellante ha dedotto che non si dovrebbe considerare sufficiente la comunicazione della segreteria ad uno solo dei difensori, tenuto conto anche del fatto che nel ricorso originario non si era dichiarato di voler ricevere le comunicazioni mediante p.e.c. trasmessa all’avvocato Maria Luisa Bellini.

9. Anche tale censura risulta infondata e va respinta.

Come ha correttamente evidenziato l’ordinanza impugnata, l’art. 136, comma 1, del c.p.a., come modificato con l’art. 7, comma 1, del decreto legge n. 168 del 2016 (come convertito nella legge n. 297 del 216), ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, “ai fini dell’efficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo”.

Pertanto, tenuto conto del principio tempus regit actum, l’avviso di perenzione, trasmesso in data 23 maggio 2017, si deve intendere ritualmente comunicato.

Del resto, ad analoghe conclusioni – sulla effettuazione “di una sola comunicazione a mezzo PEC” – si era già espresso in termini generali il Segretariato generale della Giustizia amministrativa, con la nota n. 119286 del 23 aprile 2014, le cui osservazioni risultano coerenti con il principio più volte enunciato dalla giurisprudenza, per il quale, quando una parte si sia costituita in giudizio con più procuratori, ciascuno di questi ha ‘pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che la notificazione o la comunicazione di atti processuali ad uno solo di essi è idonea a produrre gli effetti che ad essa sono connessi’ (cfr. Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 12924).

10. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l’appello n. 8448 del 2018.

Compensa tra le parti le spese del secondo grado della presente fase del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2019, con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente, Estensore
Fabio Taormina, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Luigi Maruotti





IL SEGRETARIO


Rispondi