Sospensione dall'impiego: Durata,Stipendio e Modalità.

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Deluso75

Sospensione dall'impiego: Durata,Stipendio e Modalità.

Messaggio da Deluso75 »

Salve, a seguito di condanna penale dalla quale derivi una sospensione dell'impiego, si percepirà comunque lo stipendio o parte di questo?
E se si....che percentuale?
In caso negativo: durante la sospensione, come sostento la mia famiglia??
Intendo dire, se non ricevo alcuna somma sarò libero di fare un "secondo" lavoro oppure mi condannano semplicemente a morire di fame? :D
Al termine della sospensione disciplinare ritornerò al reparto di appartenenza, oppure non conserverò la sede di lavoro e dovrò essere riassegnato ad un nuovo reparto?
E se dovessi essere riassegnato, sarà almeno nell'ambito dello stesso Comando Regionale??
Grazie Mille!


Diabolikus

Re: Sospensione dall'impiego: Durata,Stipendio e Modalità.

Messaggio da Diabolikus »

a) l'art.920 del Codice dell'Ordinamento Militare stabilisce che al militare sospeso dall'impiego competono gli assegni di carattere fisso e continuativo nella misura della metà.

b) l'art.894 dello stesso codice stabilisce che la professione di militare e' incompatibile con l'esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.
I successivi articoli stabiliscono quanto segue:

Art. 895
Attivita' extraprofessionali sempre consentite
1. Sono sempre consentite le attivita', che diano o meno luogo a
compensi, connesse con:
a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di
opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) la partecipazione a convegni e seminari;
d) incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese
documentate;
e) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica
amministrazione.
2. Le predette attivita' devono comunque essere svolte al di fuori
dell'orario di servizio e non condizionare l'adempimento dei doveri
connessi con lo stato di militare.

Art. 896
Attivita' extraprofessionali da svolgere previa autorizzazione o
conferimento
1. I militari non possono svolgere incarichi retribuiti che non sono
stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di
appartenenza.
2. Gli incarichi autorizzati possono essere svolti solamente al di
fuori degli orari di servizio e non devono essere incompatibili con
l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare.
3. Disposizioni interne indicano quali sono gli incarichi retribuiti
che possono essere autorizzati o conferiti e con quali modalita',
secondo criteri oggettivi e predeterminati che tengono conto delle
specifiche professionalita', tali da escludere casi di
incompatibilita', sia di diritto sia di fatto, nell'interesse del
buon andamento della pubblica amministrazione.
4. E' fatta salva l'applicazione, in quanto compatibile,
dell'articolo 53, commi da 8 a 16-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.

c) Il militare sospeso dall'impiego (diversamente da quanto si sente dire in giro) è sempre un militare in servizio permanente, poichè la sospensione è una delle posizioni in cui può trovarsi il militare in servizio permanente (cfr. art.875 del Codice).
Lo stesso è pertanto sempre munito di rapporto di impiego benchè quest'ultimo sia temporanemanete sospeso.

d) la sospensione dall'impiego comporta il trasferimento del militare nella forza assente del Reparto Comando della Legione fino all'eventuale riassunzione in servizio.

e) all'atto della riassunzione in servizio il militare deve essere avviato all'Infermeria Presidiaria competente al fine di verificare la sua idoneità al s.m.i. Qualora giudicato idoneo il militare viene riammesso in servizio.

f) Ovviamente viene anche analizzata la posizione di impiego del militare che, qualora divenuto incompatibile nella precdente sede di servizio a seguito del procedimento penale instauratosi, dovrà essere destinato ad altra sede di servizio.

g) Qualora la nuova sede di servizio disti 10 o più km. dalla precedente, trattandosi di trasferimento d'ufficio, competeranno le indennità di cui alla Legge 100/87 e succ. mod.

i) E' prassi sovente che per reati molto gravi il Comando di Corpo avanza al Comando generale proposta di trasferimento d'autorità presso altro Comando di Corpo che sia collocato anche in altra Regione Amministrativa (solitamente i Battaglioni).

Sperando di aver sciolto parte dei tuoi dubbi.

Saluti.

Diabolikus.
panorama
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Re: Sospensione dall'impiego: Durata,Stipendio e Modalità.

Messaggio da panorama »

Giusto x notizia anche se il caso e diverso.

Complimenti per la difesa legale che ha tutelato bene gli interessi del ricorrente, altrimenti ci avrebbe rimesso qualcosa.

1) - Il Tar ha annullato la sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per mesi cinque irrogata al ricorrente.

2) - La predetta sentenza, notificata all’Amministrazione in data 18.01.2012 e passata in giudicato per effetto della sentenza n. 2604/2012 del 04.05.2012 con cui il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dal Ministero, è rimasta totalmente ineseguita, di modo che egli ha subìto:
a) la decurtazione stipendiale del 50% degli emolumenti mensili per i 5 mesi duranti i quali è stato sospeso dal servizio;
b) la decurtazione in detto periodo dell’anzianità di servizio e del grado;
c) la revoca del Nulla Osta di segretezza di cui beneficiava prima del provvedimento sanzionatorio.


3) - Il Ministero della Difesa, preso atto dell’annullamento in sede giurisdizionale della sanzione disciplinare, ha provveduto alla ricostruzione della carriera del dipendente in senso conforme al giudicato, disponendo che “Ai fini della ricostruzione giuridica ed economica della carriera [del ricorrente]…il periodo di sospensione disciplinare dall’impiego sofferta dovrà essere considerato come servizio di fatto”.
Sulla scorta di ciò, la difesa erariale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.


4) - All’udienza in camera di consiglio, però, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di non ritenere satisfattivo il provvedimento da ultimo citato ed ha insistito per l’accoglimento delle domande proposte.

5) - Il Tar ha osservato che l’eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dalla difesa erariale non può essere condivisa dal momento che il citato D.M. 0383/III-7/2012 del 10.08.2012, nel disporre che
- ) “ai fini della ricostruzione giuridica ed economica della carriera [del ricorrente]…il periodo di sospensione disciplinare dall’impiego sofferta dovrà essere considerato come servizio di fatto”,
- ) non costituisce atto di concreta e completa esecuzione del giudicato, ma tutt’al più un atto meramente prodromico alla concreta esecuzione, la quale dovrà necessariamente avvenire attraverso la corresponsione al ricorrente degli emolumenti stipendiali arretrati non corrisposti durante il periodo della illegittima sospensione dal servizio, maggiorati degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza delle singole mensilità fino al soddisfo, e la ricostruzione effettiva dell’anzianità di servizio e di grado dell’interessato mediante trascrizione nel relativo Foglio Matricolare.

6) - PRATICAMENTE IL MINISTERO deve provvedere a ricostruire la carriera giuridica ed economica del ricorrente, ripristinandone l’anzianità di servizio e di grado mediante annotazione nel relativo Foglio Matricolare e corrispondendo al medesimo gli emolumenti stipendiali arretrati maggiorati di interessi legali dalla data di scadenza delle singole mensilità fino al soddisfo.

Il resto potete leggerlo qui sotto.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

09/11/2012 201201186 Sentenza 1


N. 01186/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00681/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 681 del 2012, proposto da:
C. S., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, corso Stati Uniti, 45;

contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l’esecuzione e l'ottemperanza
della sentenza n. 22 di data 12 gennaio 2012 del T.A.R. per il Piemonte - sede di Torino -
e per la nomina di un commissario ad acta, ex art. 2 l. 205/2000

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 22.06.2012 e depositato il 27.06.2012 il signor C. S., sottufficiale dell’Aeronautica militare, ha adito questo TAR per ottenere la condanna del Ministero della Difesa all’ottemperanza della sentenza n. 22/12 del 12.01.2012 con cui questa Sezione ha annullato la sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per mesi cinque irrogata al ricorrente con decreto ministeriale n. 0065 / III-7 /2011 in data 08.02.2001.

2. Ha dedotto il ricorrente che la predetta sentenza, notificata all’Amministrazione in data 18.01.2012 e passata in giudicato per effetto della sentenza n. 2604/2012 del 04.05.2012 con cui il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dal Ministero, è rimasta totalmente ineseguita, di modo che egli ha subìto: a) la decurtazione stipendiale del 50% degli emolumenti mensili per i 5 mesi duranti i quali è stato sospeso dal servizio; b) la decurtazione in detto periodo dell’anzianità di servizio e del grado; c) la revoca del Nulla Osta di segretezza di cui beneficiava prima del provvedimento sanzionatorio.

3. Ha quindi chiesto la condanna dell’Amministrazione all’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese di lite.

4. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, depositando copia del provvedimento DM n. 0383 / III-7 / 2012 del 10 agosto 2012 con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare, preso atto dell’annullamento in sede giurisdizionale della sanzione disciplinare, ha provveduto alla ricostruzione della carriera del dipendente in senso conforme al giudicato, disponendo che “Ai fini della ricostruzione giuridica ed economica della carriera [del ricorrente]…il periodo di sospensione disciplinare dall’impiego sofferta dovrà essere considerato come servizio di fatto”.

5. Sulla scorta di quanto documentato, la difesa erariale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

6. All’udienza in camera di consiglio del 18 ottobre 2012, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di non ritenere satisfattivo il provvedimento da ultimo citato ed ha insistito per l’accoglimento delle domande proposte.

7. Il collegio si è riservato di decidere.

8. Osserva il collegio che l’eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dalla difesa erariale non può essere condivisa dal momento che il citato D.M. 0383/III-7/2012 del 10.08.2012, nel disporre che “ai fini della ricostruzione giuridica ed economica della carriera [del ricorrente]…il periodo di sospensione disciplinare dall’impiego sofferta dovrà essere considerato come servizio di fatto”, non costituisce atto di concreta e completa esecuzione del giudicato, ma tutt’al più un atto meramente prodromico alla concreta esecuzione, la quale dovrà necessariamente avvenire attraverso la corresponsione al ricorrente degli emolumenti stipendiali arretrati non corrisposti durante il periodo della illegittima sospensione dal servizio, maggiorati degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza delle singole mensilità fino al soddisfo, e la ricostruzione effettiva dell’anzianità di servizio e di grado dell’interessato mediante trascrizione nel relativo Foglio Matricolare.

9. Pertanto, in accoglimento della domanda proposta dall’interessato, l’Amministrazione della Difesa dovrà provvedere ad ottemperare alla sentenza in epigrafe, nei termini sopra esposti, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, o dalla sua notifica a cura della parte ricorrente, se anteriore.

10 In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora commissario ad acta il direttore della Divisione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso ufficio, il quale entro trenta giorni dalla scadenza del termine precedente compirà tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente, a ricostruire la carriera giuridica ed economica del ricorrente, ripristinandone l’anzianità di servizio e di grado mediante annotazione nel relativo Foglio Matricolare e corrispondendo al medesimo gli emolumenti stipendiali arretrati maggiorati di interessi legali dalla data di scadenza delle singole mensilità fino al soddisfo, unitamente alle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in dispositivo.

10. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), decidendo definitivamente sul ricorso indicato in epigrafe:
a) lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione;
b) condanna il Ministero della Difesa a corrispondere al ricorrente le spese della presente fase processuale, che liquida forfettariamente in € 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di comunicare la presente decisione alle parti e al commissario ad acta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Paola Malanetto, Referendario
Ariberto Sabino Limongelli, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/11/2012
panorama
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Re: Sospensione dall'impiego: Durata,Stipendio e Modalità.

Messaggio da panorama »

- sospensione comportava la detrazione di anzianità (ai sensi dell’art. 858 del d. lgs. n. 66/2010)

- dimezzamento di tutti gli assegni a carattere fisso o continuativo (ai sensi dell’art. 920, comma 1, del medesimo d. lgs. n. 66/2010) percepiti.


Sezione II Anzianità di grado

Art. 854 Anzianità
1. L’anzianità di grado, salvo diverse disposizioni, determina la precedenza di un militare rispetto ai pari grado. La precedenza si intende riferita agli atti del servizio o della disciplina militare, secondo quanto stabilito dal presente codice e dal regolamento.
2. L’anzianità di grado è assoluta e relativa ed è determinata secondo le disposizioni del presente codice.

Art. 855 Precedenza tra militari di differenti ruoli o diverse categorie
1. Gli ufficiali dei ruoli normali e speciali hanno la precedenza sugli ufficiali dei ruoli a esaurimento di grado eguale solo per l'assolvimento degli obblighi di comando e di attribuzioni specifiche prescritte per l'avanzamento dalla normativa in vigore. In tutti gli altri casi la precedenza al comando compete all'ufficiale avente maggiore anzianità di grado indipendentemente dal ruolo di appartenenza.
2. Gli ufficiali del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri hanno la precedenza al comando sugli ufficiali di tutti gli altri ruoli dell’Arma dei carabinieri di grado eguale, allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell’avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di comando richiesti ai fini dell’avanzamento.

Art. 856 Anzianità assoluta
1. Per anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dal militare nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati in base alle disposizioni del presente codice.
2. L’anzianità assoluta è determinata dalla data del provvedimento di nomina o di promozione, se non è altrimenti disposto.

Art. 857 Anzianità relativa
1. L’anzianità relativa è l’ordine di precedenza del militare fra i pari grado dello stesso ruolo.
2. L’anzianità relativa è determinata dalle graduatorie di merito, compilate al termine del concorso di ammissione in ruolo, o al termine del corso di formazione iniziale, o negli avanzamenti a scelta, quando espressamente stabilito.

Art. 858 Detrazioni di anzianità
1. Il militare in servizio permanente subisce una detrazione di anzianità, in base alle seguenti cause:
a) detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;
b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;
c) sospensione disciplinare dall’impiego;
d) aspettativa per motivi privati.

2. Il militare delle categorie in congedo subisce una detrazione di anzianità, in base alle seguenti cause:
a) detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;
b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;
c) sospensione disciplinare dalle funzioni del grado.

3. La detrazione d’anzianità è pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni, salvo quanto disposto dall’ articolo 859.


Art. 920 Norme comuni in materia di sospensione dall’impiego

1. Al militare durante la sospensione dall’impiego compete la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà.
2. La sospensione dall’impiego è disposta con decreto ministeriale e può essere applicata anche nei confronti del militare in aspettativa, trasferendolo dalla posizione in cui si trova in quella di sospensione dall'impiego.
3. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la sospensione è disposta con determinazione del Comandante generale.
4. L'ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi oltre un biennio è considerato in soprannumero agli organici ovvero non computato nella consistenza massima del grado di appartenenza per tutto il tempo dell'ulteriore durata della sospensione.
5. La cessazione dal servizio, a qualunque titolo prestato, non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti del militare sospeso.
panorama
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Re: Sospensione dall'impiego: Durata,Stipendio e Modalità.

Messaggio da panorama »

INPS - ex INPDAP - Messaggio n° 2161 - Gestione Pubblica – Chiarimenti obblighi contributivi del periodo trascorso in sospensione cautelare per i lavoratori per i quali pende un giudizio innanzi all'autorità giudiziaria

Pubblicato il messaggio numero 2161 'Gestione Pubblica – Chiarimenti obblighi contributivi e valutazione ai fini pensionistici e previdenziali (TFS/TFR) del periodo trascorso in sospensione cautelare per i lavoratori per i quali pende un giudizio innanzi all'autorità giudiziaria'.


vedi allegato
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