Ricorso al Presidente della Repubblica addio!!!
Re: Ricorso al Presidente della Repubblica addio!!!
riguarda un collega M.llo CC. in servizio in Lombardia.
posto la parte relativa al contributo unificato.
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PARERE INTERLOCUTORIO ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201502101
- Public 2015-07-16 –
Numero 02101/2015 e data 16/07/2015 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 13 maggio 2015
NUMERO AFFARE 03655/2013
OGGETTO:
Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare.
OMISSIS
Il militare, inoltre, allega ai propri motivi aggiunti la Circolare n. 1/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanza, relativa al pagamento del contributo unificato per giudizi dinanzi le Commissioni Tributarie.
Il CdS precisa:
Per completezza e chiarezza espositiva, questo Collegio ha puntualizzato, quanto al versamento del contributo unificato, che il Sig. OMISSIS ha prodotto una circolare relativa al pagamento del contributo unificato per giudizi dinanzi alle Commissioni Tributarie, quindi non pertinente al caso de quo.
In ogni caso, il mancato versamento del contributo unificato non pregiudica la validità dell’atto, e, se del caso, spetterà all’Agenzia delle Entrate agire per il recupero delle somme dovute.
posto la parte relativa al contributo unificato.
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PARERE INTERLOCUTORIO ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201502101
- Public 2015-07-16 –
Numero 02101/2015 e data 16/07/2015 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 13 maggio 2015
NUMERO AFFARE 03655/2013
OGGETTO:
Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare.
OMISSIS
Il militare, inoltre, allega ai propri motivi aggiunti la Circolare n. 1/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanza, relativa al pagamento del contributo unificato per giudizi dinanzi le Commissioni Tributarie.
Il CdS precisa:
Per completezza e chiarezza espositiva, questo Collegio ha puntualizzato, quanto al versamento del contributo unificato, che il Sig. OMISSIS ha prodotto una circolare relativa al pagamento del contributo unificato per giudizi dinanzi alle Commissioni Tributarie, quindi non pertinente al caso de quo.
In ogni caso, il mancato versamento del contributo unificato non pregiudica la validità dell’atto, e, se del caso, spetterà all’Agenzia delle Entrate agire per il recupero delle somme dovute.
Re: Ricorso al Presidente della Repubblica addio!!!
CTP Roma: 650 €. per i ricorsi al P.D.R. sono irragionevoli: Ora si resta in attesa della pronuncia della Consulta.
Ottima iniziativa del ricorso di Comellini.
La posto qui per aggiornamento dell'argomento.
vedi/leggi e scarica PDF
Ottima iniziativa del ricorso di Comellini.
La posto qui per aggiornamento dell'argomento.
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Re: Ricorso al Presidente della Repubblica addio!!!
Leggete e leggete:
1) - "consegna" per la mancanza compendiata nella seguente motivazione: "Maresciallo addetto a Stazione distaccata, per minor senso di responsabilità e in violazione dei doveri attinenti al grado rivestito, nel presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, non corrispondeva il versamento del contributo unificato previsto nella somma di -OMISSIS-".
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Premesso:
Risultando non versato il contributo unificato dovuto in seguito alla proposizione, in data -OMISSIS-, del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il mancato avanzamento a scelta al grado superiore (-OMISSIS-), il Maresciallo Capo -OMISSIS- veniva invitato, con nota del -OMISSIS--, dal -OMISSIS- a fornire la prova dell'avvenuto versamento del contributo suddetto.
Avendo il militare replicato, in data -OMISSIS-, che il predetto tributo non era dovuto, la 5^ -OMISSIS-, alla quale il Comando summenzionato aveva trasmesso la predetta memoria per gli adempimenti di competenza, demandava, con nota del -OMISSIS-, al medesimo Comando ogni valutazione circa la sussistenza di profili disciplinari in ordine alla condotta tenuta dal Sottufficiale.
Il Comandante della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS- interessato della questione, informava il Sottufficiale, con atto n. -OMISSIS-, dell'avvio nei suoi confronti di un procedimento disciplinare, finalizzato all'eventuale irrogazione di una sanzione disciplinare di corpo diversa dalla "consegna di rigore".
Con provvedimento n. -OMISSIS- di "consegna" per la mancanza compendiata nella seguente motivazione: "Maresciallo addetto a Stazione distaccata, per minor senso di responsabilità e in violazione dei doveri attinenti al grado rivestito, nel presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, non corrispondeva il versamento del contributo unificato previsto nella somma di -OMISSIS-".
Avverso la citata sanzione l'interessato proponeva ricorso gerarchico, rigettato con provvedimento n. -OMISSIS- per infondatezza delle censure eccepite.
Agisce oggi, in tale sede, il Maresciallo Capo -OMISSIS-, ai fini dell’annullamento del predetto provvedimento e della suddetta sanzione, facendo riserva di produrre motivi aggiunti e chiedendo di essere portato a conoscenza degli scritti difensivi dell’Amministrazione, con assegnazione di congruo termine per replicare.
Deduce censure riconducibili ai vizi di eccesso di potere e violazione di legge.
Considerato:
Il Ministero, che nella propria relazione si esprime per l’accoglimento del ricorso, comunica, con nota del -OMISSIS-, che il ricorrente, posto a conoscenza della relazione ministeriale, ha prodotto delle repliche, che vengono indicate in allegato alla predetta nota, unitamente al ricorso e alla relazione ministeriale. Tuttavia tali repliche non risultano essere state accluse e versate agli atti di causa.
Per quanto sopra, è necessario che il Ministero riferente, con ogni consentita urgenza, provveda al deposito delle predette memorie.
P.Q.M.
Riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito, la Sezione sospende ogni pronuncia, anche ai fini della sospensiva, in attesa degli adempimenti sopraindicati.
1) - "consegna" per la mancanza compendiata nella seguente motivazione: "Maresciallo addetto a Stazione distaccata, per minor senso di responsabilità e in violazione dei doveri attinenti al grado rivestito, nel presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, non corrispondeva il versamento del contributo unificato previsto nella somma di -OMISSIS-".
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Premesso:
Risultando non versato il contributo unificato dovuto in seguito alla proposizione, in data -OMISSIS-, del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il mancato avanzamento a scelta al grado superiore (-OMISSIS-), il Maresciallo Capo -OMISSIS- veniva invitato, con nota del -OMISSIS--, dal -OMISSIS- a fornire la prova dell'avvenuto versamento del contributo suddetto.
Avendo il militare replicato, in data -OMISSIS-, che il predetto tributo non era dovuto, la 5^ -OMISSIS-, alla quale il Comando summenzionato aveva trasmesso la predetta memoria per gli adempimenti di competenza, demandava, con nota del -OMISSIS-, al medesimo Comando ogni valutazione circa la sussistenza di profili disciplinari in ordine alla condotta tenuta dal Sottufficiale.
Il Comandante della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS- interessato della questione, informava il Sottufficiale, con atto n. -OMISSIS-, dell'avvio nei suoi confronti di un procedimento disciplinare, finalizzato all'eventuale irrogazione di una sanzione disciplinare di corpo diversa dalla "consegna di rigore".
Con provvedimento n. -OMISSIS- di "consegna" per la mancanza compendiata nella seguente motivazione: "Maresciallo addetto a Stazione distaccata, per minor senso di responsabilità e in violazione dei doveri attinenti al grado rivestito, nel presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, non corrispondeva il versamento del contributo unificato previsto nella somma di -OMISSIS-".
Avverso la citata sanzione l'interessato proponeva ricorso gerarchico, rigettato con provvedimento n. -OMISSIS- per infondatezza delle censure eccepite.
Agisce oggi, in tale sede, il Maresciallo Capo -OMISSIS-, ai fini dell’annullamento del predetto provvedimento e della suddetta sanzione, facendo riserva di produrre motivi aggiunti e chiedendo di essere portato a conoscenza degli scritti difensivi dell’Amministrazione, con assegnazione di congruo termine per replicare.
Deduce censure riconducibili ai vizi di eccesso di potere e violazione di legge.
Considerato:
Il Ministero, che nella propria relazione si esprime per l’accoglimento del ricorso, comunica, con nota del -OMISSIS-, che il ricorrente, posto a conoscenza della relazione ministeriale, ha prodotto delle repliche, che vengono indicate in allegato alla predetta nota, unitamente al ricorso e alla relazione ministeriale. Tuttavia tali repliche non risultano essere state accluse e versate agli atti di causa.
Per quanto sopra, è necessario che il Ministero riferente, con ogni consentita urgenza, provveda al deposito delle predette memorie.
P.Q.M.
Riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito, la Sezione sospende ogni pronuncia, anche ai fini della sospensiva, in attesa degli adempimenti sopraindicati.
Re: Ricorso al Presidente della Repubblica addio!!!
Seguito a quanto sopra. Ricorso ACCOLTO
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il CdS scrive:
1) - al sottufficiale è stata irrogata la sanzione disciplinare di corpo di un giorno di "consegna" per aver egli omesso di versare il contributo unificato dovuto in ragione della proposizione di un ricorso straordinario.
2) - In merito, il Collegio non può fare a meno di osservare come con il citato provvedimento sanzionatorio sia stata rilevata un’irregolarità fiscale, la cui eventuale violazione (omesso versamento del contributo unificato) comporta delle conseguenze relative alla iscrizione a ruolo del tributo e alla successiva irrogazione di sanzioni tributarie.
3) - Sfugge alla Sezione come possa rilevare in sede disciplinare il comportamento del ricorrente, prima o, comunque, a prescindere dalla contestazione a suo carico dell’addebito fiscale da parte degli organi finanziari competenti, anche in considerazione del fatto che esistono ipotesi in cui il contributo non è dovuto in quanto esente.
4) - Non può, in altri termini, l'Amministrazione di appartenenza del militare ricorrente sostituirsi all'Ufficio finanziario, unico organo competente a verificare se un dato comportamento sia sussumibile in una fattispecie sanzionatoria.
Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201503355 - Public 2015-12-10 -
Numero 03355/2015 e data 10/12/2015
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 11 novembre 2015
NUMERO AFFARE 00550/2015
OGGETTO:
Ministero della Difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con contestuale istanza di sospensiva, proposto dal Maresciallo Capo dei Carabinieri -OMISSIS-
LA SEZIONE
Vista la nota prot. n. M_D -OMISSIS-, con la quale il Ministero della Difesa ha trasmesso la propria relazione sul ricorso straordinario in oggetto, con la quale viene chiesto il parere del Consiglio di Stato sul medesimo ricorso straordinario;
Visto il parere interlocutorio reso nell'adunanza del -OMISSIS-;
Vista la nota del medesimo Ministero prot. n. M_-OMISSIS-;
Esaminati gli atti ed udito il relatore estensore, Consigliere Nicolò Pollari;
Premesso:
Risultando non versato il contributo unificato dovuto in seguito alla proposizione, in data -OMISSIS-, del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il mancato avanzamento a scelta al grado superiore (-OMISSIS-), il Maresciallo Capo -OMISSIS- veniva invitato, con nota del -OMISSIS- a fornire la prova dell'avvenuto versamento del contributo suddetto.
Avendo il militare replicato, in data -OMISSIS-, che il predetto tributo non era dovuto, la 5^ Divisione Stato Giuridico e Avanzamento Sottufficiali, alla quale il Comando summenzionato aveva trasmesso la predetta memoria per gli adempimenti di competenza, demandava, con nota del -OMISSIS-, al medesimo Comando ogni valutazione circa la sussistenza di profili disciplinari in ordine alla condotta tenuta dal Sottufficiale.
Il Comandante della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-, dell'avvio nei suoi confronti di un procedimento disciplinare, finalizzato all'eventuale irrogazione di una sanzione disciplinare di corpo diversa dalla "consegna di rigore".
Con provvedimento n. -OMISSIS-, veniva inflitta al Maresciallo Capo -OMISSIS- la sanzione disciplinare di corpo di giorni 1 (uno) di "consegna" per la mancanza compendiata nella seguente motivazione: "Maresciallo addetto a Stazione distaccata, per minor senso di responsabilità e in violazione dei doveri attinenti al grado rivestito, nel presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, non corrispondeva il -OMISSIS-
Avverso la citata sanzione l'interessato proponeva ricorso gerarchico, rigettato con provvedimento n. -OMISSIS- per infondatezza delle censure eccepite.
Agisce oggi, in tale sede, il Maresciallo Capo -OMISSIS-, ai fini dell’annullamento del predetto provvedimento e della suddetta sanzione, facendo riserva di produrre motivi aggiunti e chiedendo di essere portato a conoscenza degli scritti difensivi dell’Amministrazione, con assegnazione di congruo termine per replicare.
Deduce censure riconducibili ai vizi di eccesso di potere e violazione di legge.
In sintesi, il ricorrente lamenta l'insussistenza di un comportamento passibile di sanzione disciplinare, nonché la mancata contestazione immediata ed il ritardato avvio del procedimento disciplinare in violazione dell'art. 59 del Regolamento di disciplina militare, essendo intercorsi circa otto mesi fra l'iniziale conoscenza dei fatti da parte dei superiori e l'avvio del procedimento stesso.
Contesta, altresì, il difetto di motivazione e la violazione del principio di tassatività e determinatezza dovuta all'eccessiva genericità della contestazione dell'addebito, non essendovi alcun espresso riferimento alla norma che si assume violata, ma unicamente ad "un presunto omesso pagamento di contributo unificato".
Il Ministero si esprime per l'accoglimento del ricorso.
In particolare, ritiene fondata l'eccezione sollevata in ordine alla tardività con cui è stato avviato il procedimento disciplinare di corpo, essendo stati contestati gli addebiti al militare circa 7 (sette) mesi dopo l'avvenuta conoscenza del fatto rilevante disciplinarmente da parte dell'Autorità con competenza disciplinare, che si attivava solo dopo aver ricevuto la nota del -OMISSIS- della 5^ Divisione Stato Giuridico e Avanzamento Sottufficiali della Direzione Generale.
Si osserva da parte del Ministero che, in tema d'irrogazione di una sanzione disciplinare di corpo, l'art. 1398, primo comma, del "codice dell'ordinamento militare" stabilisce che "il procedimento disciplinare di corpo deve essere instaurato senza ritardo ..." fissando, perciò, un "termine sollecitatorio" dell'attività amministrativa.
A seguito del parere interlocutorio, reso in data -OMISSIS-, il Ministero ha trasmesso delle memorie del ricorrente, con le quali conferma quanto esposto nel ricorso introduttivo.
Considerato:
Il ricorso è fondato.
Come evidenziato, al sottufficiale è stata irrogata la sanzione disciplinare di corpo di un giorno di "consegna" per aver egli omesso di versare il contributo unificato dovuto in ragione della proposizione di un ricorso straordinario.
In merito, il Collegio non può fare a meno di osservare come con il citato provvedimento sanzionatorio sia stata rilevata un’irregolarità fiscale, la cui eventuale violazione (omesso versamento del contributo unificato) comporta delle conseguenze relative alla iscrizione a ruolo del tributo e alla successiva irrogazione di sanzioni tributarie. Se è vero che le singole Amministrazioni sono chiamate ad una costante verifica dell'avvenuto, integrale, pagamento del contributo dovuto, nella misura di legge, anche eventualmente assegnando perentoriamente il termine di un mese, ai sensi 248 del D.P.R. n. 115 del 2002, è altrettanto vero che, decorso inutilmente il termine, gli atti relativi devono essere trasmessi al locale Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente ai fini dell’accertamento della prospettata violazione.
Sfugge alla Sezione come possa rilevare in sede disciplinare il comportamento del ricorrente, prima o, comunque, a prescindere dalla contestazione a suo carico dell’addebito fiscale da parte degli organi finanziari competenti, anche in considerazione del fatto che esistono ipotesi in cui il contributo non è dovuto in quanto esente.
L’Amministrazione, prima di far rilevare anche disciplinarmente l’asserito “omesso versamento” (a prescindere da ogni considerazione in termini di violazione del principio di proporzionalità della sanzione), avrebbe quanto meno dovuto assicurarsi che il comportamento del contribuente configurasse un'effettiva violazione delle norme che contemplano l'obbligo del versamento, attendendo che l'accertamento tributario facesse il suo corso. Non può, in altri termini, l'Amministrazione di appartenenza del militare ricorrente sostituirsi all'Ufficio finanziario, unico organo competente a verificare se un dato comportamento sia sussumibile in una fattispecie sanzionatoria. Come si è osservato, non è affatto peregrina l'ipotesi in cui il contributo non sia dovuto e in tali casi non si può certo parlare di "omesso versamento".
Appare, invero, dalla lettura degli atti e, segnatamente, dalla contestazione degli addebiti, che l’Amministrazione, più che sanzionare “l’omesso versamento” in sé, intendesse stigmatizzare l’omesso ottemperamento all’invito di versare il contributo unificato; circostanza che, tuttavia, l’Amministrazione non ha riportato nella motivazione della sanzione disciplinare, con la quale, si ripete, è stato sanzionato “l’omesso versamento”.
La Sezione, inoltre, ritiene di condividere quanto argomentato dal Ministero sulla fondatezza delle censure concernenti il ritardo con il quale l’Amministrazione ha provveduto alla contestazione degli addebiti.
È pur vero, come già evidenziato da questo Consiglio di Stato, che il procedimento per le sanzioni militari di Corpo non prevede alcun termine perentorio per l’instaurazione del procedimento medesimo (limitandosi a stabilire che debba provvedersi “senza ritardo”, art. 1398, comma 1, c.o.m.), bensì un termine sollecitatorio all’attività amministrativa (C.d.S., Sez. III 20 gennaio 2009 n. 3885), ma è altrettanto vero che un periodo di circa sette mesi impiegati per l’avvio del procedimento disciplinare in questione non può essere considerato ragionevole, tenuto conto anche degli addebiti mossi all’incolpato (C.d.S., Sez. II, 19 febbraio 2014, n. 03717/2013). Né risulta che l’eccessivo ed irragionevole ritardo nell’avviare l’azione disciplinare sia stato giustificato da ragioni o perplessità circa eventuali obblighi di astensione o a causa di un’attività istruttoria che fosse anche tesa a conoscere l’esito di un eventuale procedimento tributario, circostanza che non è desumibile dagli atti versati dall'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso deve essere accolto, con assorbimento della sospensiva.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare persone comunque citate nel provvedimento.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Sergio Santoro
IL SEGRETARIO
Marisa Allega
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il CdS scrive:
1) - al sottufficiale è stata irrogata la sanzione disciplinare di corpo di un giorno di "consegna" per aver egli omesso di versare il contributo unificato dovuto in ragione della proposizione di un ricorso straordinario.
2) - In merito, il Collegio non può fare a meno di osservare come con il citato provvedimento sanzionatorio sia stata rilevata un’irregolarità fiscale, la cui eventuale violazione (omesso versamento del contributo unificato) comporta delle conseguenze relative alla iscrizione a ruolo del tributo e alla successiva irrogazione di sanzioni tributarie.
3) - Sfugge alla Sezione come possa rilevare in sede disciplinare il comportamento del ricorrente, prima o, comunque, a prescindere dalla contestazione a suo carico dell’addebito fiscale da parte degli organi finanziari competenti, anche in considerazione del fatto che esistono ipotesi in cui il contributo non è dovuto in quanto esente.
4) - Non può, in altri termini, l'Amministrazione di appartenenza del militare ricorrente sostituirsi all'Ufficio finanziario, unico organo competente a verificare se un dato comportamento sia sussumibile in una fattispecie sanzionatoria.
Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201503355 - Public 2015-12-10 -
Numero 03355/2015 e data 10/12/2015
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 11 novembre 2015
NUMERO AFFARE 00550/2015
OGGETTO:
Ministero della Difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con contestuale istanza di sospensiva, proposto dal Maresciallo Capo dei Carabinieri -OMISSIS-
LA SEZIONE
Vista la nota prot. n. M_D -OMISSIS-, con la quale il Ministero della Difesa ha trasmesso la propria relazione sul ricorso straordinario in oggetto, con la quale viene chiesto il parere del Consiglio di Stato sul medesimo ricorso straordinario;
Visto il parere interlocutorio reso nell'adunanza del -OMISSIS-;
Vista la nota del medesimo Ministero prot. n. M_-OMISSIS-;
Esaminati gli atti ed udito il relatore estensore, Consigliere Nicolò Pollari;
Premesso:
Risultando non versato il contributo unificato dovuto in seguito alla proposizione, in data -OMISSIS-, del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il mancato avanzamento a scelta al grado superiore (-OMISSIS-), il Maresciallo Capo -OMISSIS- veniva invitato, con nota del -OMISSIS- a fornire la prova dell'avvenuto versamento del contributo suddetto.
Avendo il militare replicato, in data -OMISSIS-, che il predetto tributo non era dovuto, la 5^ Divisione Stato Giuridico e Avanzamento Sottufficiali, alla quale il Comando summenzionato aveva trasmesso la predetta memoria per gli adempimenti di competenza, demandava, con nota del -OMISSIS-, al medesimo Comando ogni valutazione circa la sussistenza di profili disciplinari in ordine alla condotta tenuta dal Sottufficiale.
Il Comandante della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-, dell'avvio nei suoi confronti di un procedimento disciplinare, finalizzato all'eventuale irrogazione di una sanzione disciplinare di corpo diversa dalla "consegna di rigore".
Con provvedimento n. -OMISSIS-, veniva inflitta al Maresciallo Capo -OMISSIS- la sanzione disciplinare di corpo di giorni 1 (uno) di "consegna" per la mancanza compendiata nella seguente motivazione: "Maresciallo addetto a Stazione distaccata, per minor senso di responsabilità e in violazione dei doveri attinenti al grado rivestito, nel presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, non corrispondeva il -OMISSIS-
Avverso la citata sanzione l'interessato proponeva ricorso gerarchico, rigettato con provvedimento n. -OMISSIS- per infondatezza delle censure eccepite.
Agisce oggi, in tale sede, il Maresciallo Capo -OMISSIS-, ai fini dell’annullamento del predetto provvedimento e della suddetta sanzione, facendo riserva di produrre motivi aggiunti e chiedendo di essere portato a conoscenza degli scritti difensivi dell’Amministrazione, con assegnazione di congruo termine per replicare.
Deduce censure riconducibili ai vizi di eccesso di potere e violazione di legge.
In sintesi, il ricorrente lamenta l'insussistenza di un comportamento passibile di sanzione disciplinare, nonché la mancata contestazione immediata ed il ritardato avvio del procedimento disciplinare in violazione dell'art. 59 del Regolamento di disciplina militare, essendo intercorsi circa otto mesi fra l'iniziale conoscenza dei fatti da parte dei superiori e l'avvio del procedimento stesso.
Contesta, altresì, il difetto di motivazione e la violazione del principio di tassatività e determinatezza dovuta all'eccessiva genericità della contestazione dell'addebito, non essendovi alcun espresso riferimento alla norma che si assume violata, ma unicamente ad "un presunto omesso pagamento di contributo unificato".
Il Ministero si esprime per l'accoglimento del ricorso.
In particolare, ritiene fondata l'eccezione sollevata in ordine alla tardività con cui è stato avviato il procedimento disciplinare di corpo, essendo stati contestati gli addebiti al militare circa 7 (sette) mesi dopo l'avvenuta conoscenza del fatto rilevante disciplinarmente da parte dell'Autorità con competenza disciplinare, che si attivava solo dopo aver ricevuto la nota del -OMISSIS- della 5^ Divisione Stato Giuridico e Avanzamento Sottufficiali della Direzione Generale.
Si osserva da parte del Ministero che, in tema d'irrogazione di una sanzione disciplinare di corpo, l'art. 1398, primo comma, del "codice dell'ordinamento militare" stabilisce che "il procedimento disciplinare di corpo deve essere instaurato senza ritardo ..." fissando, perciò, un "termine sollecitatorio" dell'attività amministrativa.
A seguito del parere interlocutorio, reso in data -OMISSIS-, il Ministero ha trasmesso delle memorie del ricorrente, con le quali conferma quanto esposto nel ricorso introduttivo.
Considerato:
Il ricorso è fondato.
Come evidenziato, al sottufficiale è stata irrogata la sanzione disciplinare di corpo di un giorno di "consegna" per aver egli omesso di versare il contributo unificato dovuto in ragione della proposizione di un ricorso straordinario.
In merito, il Collegio non può fare a meno di osservare come con il citato provvedimento sanzionatorio sia stata rilevata un’irregolarità fiscale, la cui eventuale violazione (omesso versamento del contributo unificato) comporta delle conseguenze relative alla iscrizione a ruolo del tributo e alla successiva irrogazione di sanzioni tributarie. Se è vero che le singole Amministrazioni sono chiamate ad una costante verifica dell'avvenuto, integrale, pagamento del contributo dovuto, nella misura di legge, anche eventualmente assegnando perentoriamente il termine di un mese, ai sensi 248 del D.P.R. n. 115 del 2002, è altrettanto vero che, decorso inutilmente il termine, gli atti relativi devono essere trasmessi al locale Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente ai fini dell’accertamento della prospettata violazione.
Sfugge alla Sezione come possa rilevare in sede disciplinare il comportamento del ricorrente, prima o, comunque, a prescindere dalla contestazione a suo carico dell’addebito fiscale da parte degli organi finanziari competenti, anche in considerazione del fatto che esistono ipotesi in cui il contributo non è dovuto in quanto esente.
L’Amministrazione, prima di far rilevare anche disciplinarmente l’asserito “omesso versamento” (a prescindere da ogni considerazione in termini di violazione del principio di proporzionalità della sanzione), avrebbe quanto meno dovuto assicurarsi che il comportamento del contribuente configurasse un'effettiva violazione delle norme che contemplano l'obbligo del versamento, attendendo che l'accertamento tributario facesse il suo corso. Non può, in altri termini, l'Amministrazione di appartenenza del militare ricorrente sostituirsi all'Ufficio finanziario, unico organo competente a verificare se un dato comportamento sia sussumibile in una fattispecie sanzionatoria. Come si è osservato, non è affatto peregrina l'ipotesi in cui il contributo non sia dovuto e in tali casi non si può certo parlare di "omesso versamento".
Appare, invero, dalla lettura degli atti e, segnatamente, dalla contestazione degli addebiti, che l’Amministrazione, più che sanzionare “l’omesso versamento” in sé, intendesse stigmatizzare l’omesso ottemperamento all’invito di versare il contributo unificato; circostanza che, tuttavia, l’Amministrazione non ha riportato nella motivazione della sanzione disciplinare, con la quale, si ripete, è stato sanzionato “l’omesso versamento”.
La Sezione, inoltre, ritiene di condividere quanto argomentato dal Ministero sulla fondatezza delle censure concernenti il ritardo con il quale l’Amministrazione ha provveduto alla contestazione degli addebiti.
È pur vero, come già evidenziato da questo Consiglio di Stato, che il procedimento per le sanzioni militari di Corpo non prevede alcun termine perentorio per l’instaurazione del procedimento medesimo (limitandosi a stabilire che debba provvedersi “senza ritardo”, art. 1398, comma 1, c.o.m.), bensì un termine sollecitatorio all’attività amministrativa (C.d.S., Sez. III 20 gennaio 2009 n. 3885), ma è altrettanto vero che un periodo di circa sette mesi impiegati per l’avvio del procedimento disciplinare in questione non può essere considerato ragionevole, tenuto conto anche degli addebiti mossi all’incolpato (C.d.S., Sez. II, 19 febbraio 2014, n. 03717/2013). Né risulta che l’eccessivo ed irragionevole ritardo nell’avviare l’azione disciplinare sia stato giustificato da ragioni o perplessità circa eventuali obblighi di astensione o a causa di un’attività istruttoria che fosse anche tesa a conoscere l’esito di un eventuale procedimento tributario, circostanza che non è desumibile dagli atti versati dall'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso deve essere accolto, con assorbimento della sospensiva.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare persone comunque citate nel provvedimento.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Sergio Santoro
IL SEGRETARIO
Marisa Allega
Re: Ricorso al Presidente della Repubblica addio!!!
giusto per notizia,
Ricorsi al Presidente della Repubblica.
Rappresento che la Commissione Tributaria di Roma il 25 maggio 2015 ha interessato la Corte Costituzionale sollevando una questione di legittimità costituzionale circa la sproporzione del contributo unificato rispetto a quello previsto per i ricorsi giurisdizionali.
Si riserva di aggiornare notizie sulla pronuncia dell'Alto Consesso.
Ricorsi al Presidente della Repubblica.
Rappresento che la Commissione Tributaria di Roma il 25 maggio 2015 ha interessato la Corte Costituzionale sollevando una questione di legittimità costituzionale circa la sproporzione del contributo unificato rispetto a quello previsto per i ricorsi giurisdizionali.
Si riserva di aggiornare notizie sulla pronuncia dell'Alto Consesso.
Re: Ricorso al Presidente della Repubblica addio!!!
pagamento del contributo unificato.
promemoria
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Il CdS nel presente Parere del ricorso straordinario ribadisce:
1) - in base alla consolidata giurisprudenza , “il mancato versamento del contributo unificato non produce alcuna conseguenza negativa sul piano dell’ammissibilità e sulla procedibilità del gravame, poiché quanto precede non è previsto da alcuna norma, che viceversa sarebbe necessaria, considerata la grave limitazione all’esercizio del diritto di difesa, che deriverebbe da una decisione di tal fatta (Cons. Stato, Sez. II, parere n. 4206 del 10 ottobre 2013) - (Cons. Stato, Sez. II, parere n. 3712/2013 emesso nell’adunanza del 12 marzo 2014).
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201800934 - Public 2018-04-13 -
Numero 00934/2018 e data 09/04/2018 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 21 marzo 2018
NUMERO AFFARE 00136/2018
OGGETTO:
Ministero dell'interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’Assistente capo della Polizia di Stato, Antonio Pastore, nato il …….. 1967, per l’annullamento del decreto del 9 gennaio 2017 del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza con il quale non è stato concesso il riconoscimento della Lode.
LA SEZIONE
Vista la relazione del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - del 22 dicembre 2017, N. 333-A.U.C./S.G./2914/OR, con la quale è stato chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
visto il ricorso;
esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Aurelio Speziale.
Premesso e considerato.
L’Assistente capo della Polizia di Stato Antonio Pastore ha proposto, in data 5 aprile 2017, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento del decreto del 9 gennaio 2017 indicato in epigrafe con il quale non è stata accolta la proposta di riconoscimento premiale della Lode formulata dal Questore di B.. per un intervento avvenuto il 17 agosto 2015.
A fondamento del ricorso sono dedotti plurimi motivi.
L’Amministrazione, rilevato che non risulta essere stato pagato il contributo unificato, riferisce che, nel corso dell’istruttoria preordinata alla definizione del gravame, ravvisandosi ragioni in fatto e in diritto a sostegno delle censure del ricorrente, si è ritenuto di procedere in autotutela al riesame della sua posizione, all’esito del quale, con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 maggio 2017, è stato concesso il riconoscimento della Lode.
Quanto al mancato pagamento del contributo unificato, in base alla consolidata giurisprudenza , “il mancato versamento del contributo unificato non produce alcuna conseguenza negativa sul piano dell’ammissibilità e sulla procedibilità del gravame, poiché quanto precede non è previsto da alcuna norma, che viceversa sarebbe necessaria, considerata la grave limitazione all’esercizio del diritto di difesa, che deriverebbe da una decisione di tal fatta (Cons. Stato, Sez. II, parere n. 4206 del 10 ottobre 2013) (Cons. Stato, Sez. II, parere n. 3712/2013 emesso nell’adunanza del 12 marzo 2014).
Tanto premesso, il decreto del 31 maggio 2017 del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza - ha soddisfatto le richieste avanzate dal ricorrente, con il conseguente venir meno di ogni efficacia lesiva della prima determinazione.
Alla luce dei fatti così come riportati, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
esprime parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Aurelio Speziale Mario Luigi Torsello
IL SEGRETARIO
Manuppelli Maria Cristina
promemoria
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Il CdS nel presente Parere del ricorso straordinario ribadisce:
1) - in base alla consolidata giurisprudenza , “il mancato versamento del contributo unificato non produce alcuna conseguenza negativa sul piano dell’ammissibilità e sulla procedibilità del gravame, poiché quanto precede non è previsto da alcuna norma, che viceversa sarebbe necessaria, considerata la grave limitazione all’esercizio del diritto di difesa, che deriverebbe da una decisione di tal fatta (Cons. Stato, Sez. II, parere n. 4206 del 10 ottobre 2013) - (Cons. Stato, Sez. II, parere n. 3712/2013 emesso nell’adunanza del 12 marzo 2014).
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201800934 - Public 2018-04-13 -
Numero 00934/2018 e data 09/04/2018 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 21 marzo 2018
NUMERO AFFARE 00136/2018
OGGETTO:
Ministero dell'interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’Assistente capo della Polizia di Stato, Antonio Pastore, nato il …….. 1967, per l’annullamento del decreto del 9 gennaio 2017 del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza con il quale non è stato concesso il riconoscimento della Lode.
LA SEZIONE
Vista la relazione del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - del 22 dicembre 2017, N. 333-A.U.C./S.G./2914/OR, con la quale è stato chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
visto il ricorso;
esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Aurelio Speziale.
Premesso e considerato.
L’Assistente capo della Polizia di Stato Antonio Pastore ha proposto, in data 5 aprile 2017, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento del decreto del 9 gennaio 2017 indicato in epigrafe con il quale non è stata accolta la proposta di riconoscimento premiale della Lode formulata dal Questore di B.. per un intervento avvenuto il 17 agosto 2015.
A fondamento del ricorso sono dedotti plurimi motivi.
L’Amministrazione, rilevato che non risulta essere stato pagato il contributo unificato, riferisce che, nel corso dell’istruttoria preordinata alla definizione del gravame, ravvisandosi ragioni in fatto e in diritto a sostegno delle censure del ricorrente, si è ritenuto di procedere in autotutela al riesame della sua posizione, all’esito del quale, con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 maggio 2017, è stato concesso il riconoscimento della Lode.
Quanto al mancato pagamento del contributo unificato, in base alla consolidata giurisprudenza , “il mancato versamento del contributo unificato non produce alcuna conseguenza negativa sul piano dell’ammissibilità e sulla procedibilità del gravame, poiché quanto precede non è previsto da alcuna norma, che viceversa sarebbe necessaria, considerata la grave limitazione all’esercizio del diritto di difesa, che deriverebbe da una decisione di tal fatta (Cons. Stato, Sez. II, parere n. 4206 del 10 ottobre 2013) (Cons. Stato, Sez. II, parere n. 3712/2013 emesso nell’adunanza del 12 marzo 2014).
Tanto premesso, il decreto del 31 maggio 2017 del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza - ha soddisfatto le richieste avanzate dal ricorrente, con il conseguente venir meno di ogni efficacia lesiva della prima determinazione.
Alla luce dei fatti così come riportati, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
esprime parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Aurelio Speziale Mario Luigi Torsello
IL SEGRETARIO
Manuppelli Maria Cristina
Re: Ricorso al Presidente della Repubblica addio!!!
M.llo CC. - Altro ricorso Accolto con il presente Parere del CdS.
Il CdS ribadisce:
1) - Sennonché, il Collegio non ravvisa nella circostanza la lesione di alcun bene giuridico protetto dalle disposizioni appena esaminate.
2) - Nell’omettere il versamento, egli è senz’altro incorso in una violazione di legge; tuttavia resta incomprensibile come questa violazione si sia tradotta in un “minor senso di responsabilità” avuto riguardo ai doveri d’ufficio o di servizio del militare: doveri che definiscono e perimetrano l’ambito di rilevanza delle infrazioni e alla luce dei quali deve essere riscontrato il nesso eziologico tra condotta e evento.
3) - La scelta del soggetto proponente il ricorso straordinario di non pagare il contributo unificato, perché da lui ritenuto non dovuto, si riconnette invero, ancorché indirettamente, alle modalità (non sindacabili né censurabili) di esercizio del diritto di difesa ed è espressione della “strategia processuale” optata dall’interessato, il quale si assume la responsabilità degli effetti e delle conseguenze che tale scelta potrà avere sugli esiti del ricorso.
4) - Essa, però, nulla ha a che vedere con la definizione del contenuto minimo della condotta richiesta al militare sotto i profili della sua esemplarità, osservanza dei doveri di servizio e senso di responsabilità trattandosi di un comportamento del tutto estraneo all’esercizio delle funzioni militari e allo stile di vita, anche privato, che l’ordinamento di settore richiede al graduato.
5) - In altri termini, nessun bene giuridico protetto dalle norme disciplinari è stato leso dal militare e il fatto da lui commesso non costituisce illecito disciplinare.
N.B.: rileggi i punti n. 2, 4 e 5.
N.B.: leggete il tutto qui sotto.
P.S.: adesso chi pagherà i danni procurati al Maresciallo sotto tanti aspetti giuridici ed economici?
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201802860 - Public 2018-12-17 -
Numero 02860/2018 e data 14/12/2018 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 28 novembre 2018
NUMERO AFFARE 01869/2016
OGGETTO:
Ministero della difesa direzione generale per il personale militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Giuseppe T.., contro Compagnia Carabinieri di OMISSIS (So), avverso:
- il provvedimento n.ro 186/3-1 datato 15 dicembre 2014, a mezzo del quale il Comandante della Compagnia Carabinieri di OMISSIS ha comminato al ricorrente la sanzione disciplinare di "6 (sei) giorni di consegna semplice";
- il provvedimento n.ro 155/6-1015, datato 11 marzo 2015, con il quale il Comandante Provinciale Carabinieri di Sondrio ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la sanzione.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 415920 del 27 giugno 2016, con la quale il Ministero della difesa direzione generale per il personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Rotondo;
Con il ricorso in esame, il maresciallo T.. impugna:
- il provvedimento n.ro 186/3-1, datato 15 dicembre 2014, a mezzo del quale il Comandante della Compagnia Carabinieri di OMISSIS gli ha comminato la sanzione disciplinare di "6 (sei) giorni di consegna semplice";
- il provvedimento n.ro 155/6-1015, datato 11 marzo 2015, con il quale il Comandante Provinciale Carabinieri di Sondrio ha rigettato il ricorso gerarchico dal medesimo proposto avverso la sanzione disciplinare.
In punto di fatto, il ricorrente riferisce che in data 5 giugno 2014 presentava ricorso straordinario al P.d.R. avverso l'atto n. 282/5 del 17 settembre 2013 del Comando Compagnia Carabinieri di OMISSIS, notificatogli il 20 aprile 2014, decisorio di ricorso gerarchico.
Nella circostanza, egli non effettuava il versamento del contributo unificato, dovuto per la presentazione del ricorso.
Per tale omissione, reiterata nonostante l’avvertimento della direzione generale e l’esortazione ad effettuare il pagamento, egli veniva tratto a procedimento disciplinare per condotta improntata a minor senso di responsabilità, in relazione al grado rivestito, e sanzionato con sei giorni di consegna semplice per la seguente motivazione: “maresciallo addetto alla stazione distaccata, per minor senso di responsabilità ed in violazione dei doveri attinenti al grado rivestito, non corrispondeva il versamento del contributo unificato previsto per la presentazione del ricorso straordinario del Presidente della Repubblica avverso sanzioni disciplinari”.
In data 4 gennaio 2015, egli presentava ricorso gerarchico al Comando Provinciale Carabinieri di Sondrio.
Il successivo 13 marzo gli veniva notificato l'atto di rigetto del ricorso con il foglio n. 25516-2015, datato 11 marzo 2015.
Nel gravarsi avverso il suddetto decreto, il ricorrente deduce carenza dei presupposti per l’avvio del procedimento disciplinare, incompetenza del Ministero della difesa, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, tardività dell’azione disciplinare, violazione del principio di tassatività degli illeciti disciplinari.
Il Ministero della difesa ha depositato documenti e relazione.
Parte ricorrente ha prodotto memoria di replica.
All’adunanza del 28 novembre 2018, il ricorso è stato trattenuto per la deliberazione sul parere.
Con un primo ordine di rilievi, il ricorrente censura l’atto impugnato per carenza dei presupposti normativi.
La censura è infondata.
Il contributo unificato è stato introdotto dal Legislatore con l’art. 37, comma 6, lett. s), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111, che ha sostituito l’art. 13, comma 6-bis, lett. e), del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
I fatti per cui è contestazione risalgono all’anno 2014.
Se, dunque, l’omissione contestata risale al 2014 e se la normativa previsiva del contributo unificato per i ricorsi straordinari risulta stata introdotta dall’anno 2011, deve essere respinta, per tabulas, la tesi della insussistenza del presupposto normativo fondante il pagamento del contributo unificato.
Il ricorrente censura l’atto anche sub specie di incompetenza.
Il Ministero, egli sostiene, non è organo tributario per cui si sarebbe arrogato una funzione che compete all'Agenzia delle entrate. Al più, esso si sarebbe dovuto limitare a segnalare all'organo competente tributario l'eventuale omesso pagamento.
Anche questa seconda censura non è persuasiva.
Il Ministero non ha esercitato nella fattispecie alcun potere di accertamento tributario, propedeutico alla irrogazione di una conseguente sanzione di natura erariale (potere questo riservato all’Agenzia delle entrate). Esso, sulla base di una contestata infrazione ai doveri dell’ordinamento di settore, ha ritenuto di poter rinvenire nella condotta del militare i presupposti per l’esercizio di un diverso, conferente potere disciplinare, volto a sanzionare un comportamento contrario ai doveri di servizio.
Il mancato versamento del contributo all’erario rileva, dunque, nella circostanza come mero fatto storico che ha dato la stura all’azione disciplinare e non già come elemento costitutivo di un presunto illecito tributario.
L’interessato sostiene, altresì, che il contributo unificato sia a carico del soccombente; che, pertanto, egli nulla doveva corrispondere anticipatamente a tale titolo; che l’incertezza normativa avrebbe reso comunque non esigile la condotta imputatagli dall’amministrazione.
Anche queste doglianze non hanno pregio.
Per concretizzare la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione tributaria è sufficiente l'avvenuta proposizione del ricorso. È il soggetto proponente che ha l’onere e l’obbligo, per legge, di ottemperare al versamento del contributo unificato, salvo ottenerne la ripetizione in caso di esito a lui favorevole del ricorso.
Non appare invocabile la mancanza di conoscenza della normativa in tema di contributo unificato, sia per il generale principio secondo cui l'ignoranza della legge non scusa sia perché laddove si sono concretizzati i presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva, soltanto il pagamento è in grado di estinguerla o determinarne l'estinzione (v. Cons, Stato, parere n. 4380 del 2011).
Si tratta di appurare, a questo punto, se l’omissione consumata dal ricorrente integri o meno una condotta disciplinarmente rilevante in ambito militare e se la relativa azione disciplinare sia stata tempestiva.
Il Collegio ritiene fondato il motivo di gravame.
L’intimata Amministrazione ha violato, nella circostanza il principio di tassatività delle sanzioni disciplinari; violazione disvelata da un evidente deficit motivazionale in punto di corretta riferibilità del fatto in contestazione alla fattispecie tipica, astrattamente contemplata dall’ordinamento militare come ipotesi fondante la responsabilità disciplinare.
L’Amministrazione ha ritenuto colpevole il ricorrente delle violazioni di cui agli artt. 713, comma 2 e 3, 717 e 732, comma 1 del D.P.R. n. 90 del 2010, considerati i criteri di cui all'art. 1355 del "Codice dell'Ordinamento Militare".
Recita l’art. 713 del Testo unico regolamentare: “Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica.
2. Egli deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono comunque condizionare l'esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene e pregiudicare l'estraneità delle Forze armate come tali alle competizioni politiche, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1483 del codice.
3. Il militare investito di un grado deve essere di esempio nel compimento dei doveri, poiché l'esempio agevola l'azione e suscita lo spirito di emulazione”.
Dispone il successivo art. 717: “1. Il senso di responsabilità consiste nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate.”.
Stabilisce, infine, l’art. 732, comma 1: “1. Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate”.
L’amministrazione ha ravvisato nella condotta tenuta dal ricorrente un vulnus alle suddette norme.
Sennonché, il Collegio non ravvisa nella circostanza la lesione di alcun bene giuridico protetto dalle disposizioni appena esaminate.
Il militare non ha versato il contributo unificato cui era invece tenuto per la proposizione di un proprio, personale ricorso proposto al Capo dello Stato.
Nell’omettere il versamento, egli è senz’altro incorso in una violazione di legge; tuttavia resta incomprensibile come questa violazione si sia tradotta in un “minor senso di responsabilità” avuto riguardo ai doveri d’ufficio o di servizio del militare: doveri che definiscono e perimetrano l’ambito di rilevanza delle infrazioni e alla luce dei quali deve essere riscontrato il nesso eziologico tra condotta e evento.
La scelta del soggetto proponente il ricorso straordinario di non pagare il contributo unificato, perché da lui ritenuto non dovuto, si riconnette invero, ancorché indirettamente, alle modalità (non sindacabili né censurabili) di esercizio del diritto di difesa ed è espressione della “strategia processuale” optata dall’interessato, il quale si assume la responsabilità degli effetti e delle conseguenze che tale scelta potrà avere sugli esiti del ricorso.
Essa, però, nulla ha a che vedere con la definizione del contenuto minimo della condotta richiesta al militare sotto i profili della sua esemplarità, osservanza dei doveri di servizio e senso di responsabilità trattandosi di un comportamento del tutto estraneo all’esercizio delle funzioni militari e allo stile di vita, anche privato, che l’ordinamento di settore richiede al graduato.
In altri termini, nessun bene giuridico protetto dalle norme disciplinari è stato leso dal militare e il fatto da lui commesso non costituisce illecito disciplinare.
Consegue a ciò, che il ricorso in esame s’appalesa fondato e va, pertanto, accolto.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Rotondo Gabriele Carlotti
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
Il CdS ribadisce:
1) - Sennonché, il Collegio non ravvisa nella circostanza la lesione di alcun bene giuridico protetto dalle disposizioni appena esaminate.
2) - Nell’omettere il versamento, egli è senz’altro incorso in una violazione di legge; tuttavia resta incomprensibile come questa violazione si sia tradotta in un “minor senso di responsabilità” avuto riguardo ai doveri d’ufficio o di servizio del militare: doveri che definiscono e perimetrano l’ambito di rilevanza delle infrazioni e alla luce dei quali deve essere riscontrato il nesso eziologico tra condotta e evento.
3) - La scelta del soggetto proponente il ricorso straordinario di non pagare il contributo unificato, perché da lui ritenuto non dovuto, si riconnette invero, ancorché indirettamente, alle modalità (non sindacabili né censurabili) di esercizio del diritto di difesa ed è espressione della “strategia processuale” optata dall’interessato, il quale si assume la responsabilità degli effetti e delle conseguenze che tale scelta potrà avere sugli esiti del ricorso.
4) - Essa, però, nulla ha a che vedere con la definizione del contenuto minimo della condotta richiesta al militare sotto i profili della sua esemplarità, osservanza dei doveri di servizio e senso di responsabilità trattandosi di un comportamento del tutto estraneo all’esercizio delle funzioni militari e allo stile di vita, anche privato, che l’ordinamento di settore richiede al graduato.
5) - In altri termini, nessun bene giuridico protetto dalle norme disciplinari è stato leso dal militare e il fatto da lui commesso non costituisce illecito disciplinare.
N.B.: rileggi i punti n. 2, 4 e 5.
N.B.: leggete il tutto qui sotto.
P.S.: adesso chi pagherà i danni procurati al Maresciallo sotto tanti aspetti giuridici ed economici?
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201802860 - Public 2018-12-17 -
Numero 02860/2018 e data 14/12/2018 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 28 novembre 2018
NUMERO AFFARE 01869/2016
OGGETTO:
Ministero della difesa direzione generale per il personale militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Giuseppe T.., contro Compagnia Carabinieri di OMISSIS (So), avverso:
- il provvedimento n.ro 186/3-1 datato 15 dicembre 2014, a mezzo del quale il Comandante della Compagnia Carabinieri di OMISSIS ha comminato al ricorrente la sanzione disciplinare di "6 (sei) giorni di consegna semplice";
- il provvedimento n.ro 155/6-1015, datato 11 marzo 2015, con il quale il Comandante Provinciale Carabinieri di Sondrio ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la sanzione.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 415920 del 27 giugno 2016, con la quale il Ministero della difesa direzione generale per il personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Rotondo;
Con il ricorso in esame, il maresciallo T.. impugna:
- il provvedimento n.ro 186/3-1, datato 15 dicembre 2014, a mezzo del quale il Comandante della Compagnia Carabinieri di OMISSIS gli ha comminato la sanzione disciplinare di "6 (sei) giorni di consegna semplice";
- il provvedimento n.ro 155/6-1015, datato 11 marzo 2015, con il quale il Comandante Provinciale Carabinieri di Sondrio ha rigettato il ricorso gerarchico dal medesimo proposto avverso la sanzione disciplinare.
In punto di fatto, il ricorrente riferisce che in data 5 giugno 2014 presentava ricorso straordinario al P.d.R. avverso l'atto n. 282/5 del 17 settembre 2013 del Comando Compagnia Carabinieri di OMISSIS, notificatogli il 20 aprile 2014, decisorio di ricorso gerarchico.
Nella circostanza, egli non effettuava il versamento del contributo unificato, dovuto per la presentazione del ricorso.
Per tale omissione, reiterata nonostante l’avvertimento della direzione generale e l’esortazione ad effettuare il pagamento, egli veniva tratto a procedimento disciplinare per condotta improntata a minor senso di responsabilità, in relazione al grado rivestito, e sanzionato con sei giorni di consegna semplice per la seguente motivazione: “maresciallo addetto alla stazione distaccata, per minor senso di responsabilità ed in violazione dei doveri attinenti al grado rivestito, non corrispondeva il versamento del contributo unificato previsto per la presentazione del ricorso straordinario del Presidente della Repubblica avverso sanzioni disciplinari”.
In data 4 gennaio 2015, egli presentava ricorso gerarchico al Comando Provinciale Carabinieri di Sondrio.
Il successivo 13 marzo gli veniva notificato l'atto di rigetto del ricorso con il foglio n. 25516-2015, datato 11 marzo 2015.
Nel gravarsi avverso il suddetto decreto, il ricorrente deduce carenza dei presupposti per l’avvio del procedimento disciplinare, incompetenza del Ministero della difesa, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, tardività dell’azione disciplinare, violazione del principio di tassatività degli illeciti disciplinari.
Il Ministero della difesa ha depositato documenti e relazione.
Parte ricorrente ha prodotto memoria di replica.
All’adunanza del 28 novembre 2018, il ricorso è stato trattenuto per la deliberazione sul parere.
Con un primo ordine di rilievi, il ricorrente censura l’atto impugnato per carenza dei presupposti normativi.
La censura è infondata.
Il contributo unificato è stato introdotto dal Legislatore con l’art. 37, comma 6, lett. s), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111, che ha sostituito l’art. 13, comma 6-bis, lett. e), del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
I fatti per cui è contestazione risalgono all’anno 2014.
Se, dunque, l’omissione contestata risale al 2014 e se la normativa previsiva del contributo unificato per i ricorsi straordinari risulta stata introdotta dall’anno 2011, deve essere respinta, per tabulas, la tesi della insussistenza del presupposto normativo fondante il pagamento del contributo unificato.
Il ricorrente censura l’atto anche sub specie di incompetenza.
Il Ministero, egli sostiene, non è organo tributario per cui si sarebbe arrogato una funzione che compete all'Agenzia delle entrate. Al più, esso si sarebbe dovuto limitare a segnalare all'organo competente tributario l'eventuale omesso pagamento.
Anche questa seconda censura non è persuasiva.
Il Ministero non ha esercitato nella fattispecie alcun potere di accertamento tributario, propedeutico alla irrogazione di una conseguente sanzione di natura erariale (potere questo riservato all’Agenzia delle entrate). Esso, sulla base di una contestata infrazione ai doveri dell’ordinamento di settore, ha ritenuto di poter rinvenire nella condotta del militare i presupposti per l’esercizio di un diverso, conferente potere disciplinare, volto a sanzionare un comportamento contrario ai doveri di servizio.
Il mancato versamento del contributo all’erario rileva, dunque, nella circostanza come mero fatto storico che ha dato la stura all’azione disciplinare e non già come elemento costitutivo di un presunto illecito tributario.
L’interessato sostiene, altresì, che il contributo unificato sia a carico del soccombente; che, pertanto, egli nulla doveva corrispondere anticipatamente a tale titolo; che l’incertezza normativa avrebbe reso comunque non esigile la condotta imputatagli dall’amministrazione.
Anche queste doglianze non hanno pregio.
Per concretizzare la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione tributaria è sufficiente l'avvenuta proposizione del ricorso. È il soggetto proponente che ha l’onere e l’obbligo, per legge, di ottemperare al versamento del contributo unificato, salvo ottenerne la ripetizione in caso di esito a lui favorevole del ricorso.
Non appare invocabile la mancanza di conoscenza della normativa in tema di contributo unificato, sia per il generale principio secondo cui l'ignoranza della legge non scusa sia perché laddove si sono concretizzati i presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva, soltanto il pagamento è in grado di estinguerla o determinarne l'estinzione (v. Cons, Stato, parere n. 4380 del 2011).
Si tratta di appurare, a questo punto, se l’omissione consumata dal ricorrente integri o meno una condotta disciplinarmente rilevante in ambito militare e se la relativa azione disciplinare sia stata tempestiva.
Il Collegio ritiene fondato il motivo di gravame.
L’intimata Amministrazione ha violato, nella circostanza il principio di tassatività delle sanzioni disciplinari; violazione disvelata da un evidente deficit motivazionale in punto di corretta riferibilità del fatto in contestazione alla fattispecie tipica, astrattamente contemplata dall’ordinamento militare come ipotesi fondante la responsabilità disciplinare.
L’Amministrazione ha ritenuto colpevole il ricorrente delle violazioni di cui agli artt. 713, comma 2 e 3, 717 e 732, comma 1 del D.P.R. n. 90 del 2010, considerati i criteri di cui all'art. 1355 del "Codice dell'Ordinamento Militare".
Recita l’art. 713 del Testo unico regolamentare: “Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica.
2. Egli deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono comunque condizionare l'esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene e pregiudicare l'estraneità delle Forze armate come tali alle competizioni politiche, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1483 del codice.
3. Il militare investito di un grado deve essere di esempio nel compimento dei doveri, poiché l'esempio agevola l'azione e suscita lo spirito di emulazione”.
Dispone il successivo art. 717: “1. Il senso di responsabilità consiste nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate.”.
Stabilisce, infine, l’art. 732, comma 1: “1. Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate”.
L’amministrazione ha ravvisato nella condotta tenuta dal ricorrente un vulnus alle suddette norme.
Sennonché, il Collegio non ravvisa nella circostanza la lesione di alcun bene giuridico protetto dalle disposizioni appena esaminate.
Il militare non ha versato il contributo unificato cui era invece tenuto per la proposizione di un proprio, personale ricorso proposto al Capo dello Stato.
Nell’omettere il versamento, egli è senz’altro incorso in una violazione di legge; tuttavia resta incomprensibile come questa violazione si sia tradotta in un “minor senso di responsabilità” avuto riguardo ai doveri d’ufficio o di servizio del militare: doveri che definiscono e perimetrano l’ambito di rilevanza delle infrazioni e alla luce dei quali deve essere riscontrato il nesso eziologico tra condotta e evento.
La scelta del soggetto proponente il ricorso straordinario di non pagare il contributo unificato, perché da lui ritenuto non dovuto, si riconnette invero, ancorché indirettamente, alle modalità (non sindacabili né censurabili) di esercizio del diritto di difesa ed è espressione della “strategia processuale” optata dall’interessato, il quale si assume la responsabilità degli effetti e delle conseguenze che tale scelta potrà avere sugli esiti del ricorso.
Essa, però, nulla ha a che vedere con la definizione del contenuto minimo della condotta richiesta al militare sotto i profili della sua esemplarità, osservanza dei doveri di servizio e senso di responsabilità trattandosi di un comportamento del tutto estraneo all’esercizio delle funzioni militari e allo stile di vita, anche privato, che l’ordinamento di settore richiede al graduato.
In altri termini, nessun bene giuridico protetto dalle norme disciplinari è stato leso dal militare e il fatto da lui commesso non costituisce illecito disciplinare.
Consegue a ciò, che il ricorso in esame s’appalesa fondato e va, pertanto, accolto.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Rotondo Gabriele Carlotti
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
Re: Ricorso al Presidente della Repubblica addio!!!
Altro ricorso vinto dallo stesso collega CC. di cui sopra.
- versamento del contributo unificato.
- sanzione disciplinare della consegna di gg. 7
-------------------------------------------------------
PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201802916 - Public 2018-12-27 -
Numero 02916/2018 e data 20/12/2018 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 12 dicembre 2018
NUMERO AFFARE 00764/2016
OGGETTO:
Ministero della difesa - Direzione generale personale militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal sig. Giuseppe T.., contro il Comando Compagnia Carabinieri di OMISSIS, per l’annullamento:
- del provvedimento n. 190/2-2-2014 datato 8 gennaio 2015 a firma del Comandante della Compagnia Carabinieri di OMISSIS, con il quale è stata comminata la sanzione disciplinare della consegna di gg. 7;
- del provvedimento n. 257/7-2015 del 10 aprile 2015 del Comandante Provinciale Carabinieri di Sondrio, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico, notificato il giorno 20 aprile 2015.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 35285 del 21 gennaio 2016 con la quale il Ministero della difesa - Direzione generale personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Rotondo;
Con il ricorso in esame, il maresciallo T.. impugna:
- il provvedimento n. 190/2-2-2014 datato 8 gennaio 2015, a firma del Comandante della Compagnia Carabinieri di OMISSIS, con il quale gli è stata comminata la sanzione disciplinare della consegna di gg. 7;
- il provvedimento n. 257/7-2015 del 10 aprile 2015, a firma del Comandante Provinciale Carabinieri di Sondrio, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico dal medesimo presentato avverso la sanzione disciplinare il 21 gennaio 2015 (decreto notificatogli il 20 aprile 2015).
La sanzione è stata inflitta per la seguente motivazione: “maresciallo addetto alla stazione distaccata, per minor senso di responsabilità ed in violazione dei doveri attinenti al grado rivestito, non corrispondeva il versamento del contributo unificato previsto per la presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il mancato avanzamento a scelta al grado superiore”.
In punto di fatto, consta che il ricorrente, in data 9 aprile 2014, presentava ricorso straordinario al P.d.R. per avversare il mancato avanzamento al grado superiore con decorrenza 31.12.2012.
Nella circostanza, egli non versava il contributo unificato ritenendolo non dovuto a cagione dell’incerto quadro normativo e giurisprudenziale.
Per tale ragione, il militare veniva sottoposto a procedimento disciplinare e sanzionato nei divisati sensi.
Nel gravarsi avverso i menzionati atti, il ricorrente deduce eccesso di potere sotto vari profili, carenza dei presupposti per l’avvio del procedimento disciplinare, mancata contestazione, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, tardività dell’azione disciplinare, violazione del principio di tassatività e determinatezza degli illeciti disciplinari, sviamento di potere, violazione del T.U. spese di giustizia.
Il Ministero della difesa ha depositato documenti e relazione.
Il ricorrente ha replicato agli scritti difensivi.
All’adunanza del 12 dicembre 2018, il ricorso è stato trattenuto per la deliberazione sul parere.
Con un primo ordine di rilievi, il ricorrente censura l’atto impugnato per carenza dei presupposti normativi.
La censura è infondata.
Il contributo unificato è stato introdotto dal Legislatore con l’art. 37, co.6, lett. s) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111, che ha sostituito l’art. 13, c. 6 bis, lettera e) del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
I fatti per cui è contestazione risalgono all’anno 2014.
Se, dunque, i fatti risalgono al 2014 e se la normativa previsiva del contributo unificato per i ricorsi straordinari risulta stata introdotta dall’anno 2011, deve essere respinta, per tabulas, la tesi della insussistenza del presupposto normativo fondante il pagamento del contributo unificato.
Va soggiunto, che il Ministero, nella circostanza, non ha inteso esercitare nella fattispecie alcun potere di accertamento tributario, propedeutico alla irrogazione di una conseguente sanzione di natura erariale (potere questo riservato all’Agenzia delle Entrate). Esso, sulla base di una contestata infrazione ai doveri dell’ordinamento di settore, ha ritenuto di poter rinvenire nella condotta del militare i presupposti per l’esercizio di un diverso, conferente potere disciplinare, volto a sanzionare un comportamento contrario ai doveri di servizio.
Il mancato versamento del contributo all’erario rileva, dunque, nella circostanza come mero fatto storico che ha dato la stura all’azione disciplinare e non già come elemento costitutivo di un presunto illecito tributario.
L’interessato sostiene, altresì, che il contributo unificato sia a carico del soccombente; che, pertanto, egli nulla doveva corrispondere anticipatamente a tale titolo; che l’incertezza normativa avrebbe reso comunque non esigile la condotta imputatagli dall’amministrazione.
Anche queste doglianze non hanno pregio.
Per concretizzare la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell’obbligazione tributaria è sufficiente l’avvenuta proposizione del ricorso. È il soggetto proponente che ha l’onere e l’obbligo, per legge, di ottemperare al versamento del contributo unificato, salvo ottenerne la ripetizione in caso di esito a lui favorevole del ricorso.
Non appare invocabile la mancanza di conoscenza della normativa in tema di contributo unificato, sia per il generale principio secondo cui l’ignoranza della legge non scusa sia perché laddove si sono concretizzati i presupposti per il sorgere dell’obbligazione contributiva, soltanto il pagamento è in grado di estinguerla o determinarne l’estinzione (v. C.d.S. parere 4380 del 2011).
Si tratta di appurare, a questo punto, se l’omissione consumata dal ricorrente integri o meno una condotta disciplinarmente rilevante in ambito militare e se, in caso positivo, la relativa azione disciplinare sia stata tempestiva.
Il Collegio ritiene fondato il mezzo di gravame.
L’intimata Amministrazione ha violato, nella circostanza il principio di tassatività delle sanzioni disciplinari; violazione disvelata da un evidente deficit motivazionale in punto di corretta riferibilità del fatto in contestazione alla fattispecie tipica, astrattamente contemplata dall’ordinamento militare come ipotesi fondante la responsabilità disciplinare.
L’Amministrazione ha ritenuto colpevole il ricorrente delle violazioni di cui agli artt. 713, comma 2 e 3, 717 e 732, comma 1 del D.P.R. n. 90 del 2010, considerati i criteri di cui all’articolo 1355 del “Codice dell’Ordinamento Militare”.
Recita l’art. 713 del Testo unico regolamentare: “Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica. 2. Egli deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono comunque condizionare l’esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell’istituzione cui appartiene e pregiudicare l’estraneità delle Forze armate come tali alle competizioni politiche, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1483 del codice. 3. Il militare investito di un grado deve essere di esempio nel compimento dei doveri, poiché l’esempio agevola l’azione e suscita lo spirito di emulazione”.
Dispone il successivo art. 717: “1. Il senso di responsabilità consiste nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate.”.
Stabilisce, infine, l’art. 732, c. 1: “1. Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate”.
L’amministrazione ha ravvisato nella condotta tenuta dal ricorrente un vulnus alle suddette norme.
Sennonché, il Collegio non ravvisa nella circostanza la lesione di alcun bene giuridico protetto dalle disposizioni appena esaminate.
Il militare non ha versato il contributo unificato cui era invece tenuto per la proposizione di un proprio, personale ricorso proposto al Capo dello Stato.
Nell’omettere il versamento, egli è senz’altro incorso in una violazione di legge; tuttavia resta incomprensibile come questa violazione si sia tradotta in un “minor senso di responsabilità” avuto riguardo ai doveri d’ufficio o di servizio del militare: doveri che definiscono e perimetrano l’ambito di rilevanza delle infrazioni e alla luce dei quali deve essere riscontrato il nesso eziologico tra condotta e evento.
La scelta del soggetto proponente il ricorso straordinario di non pagare il contributo unificato, perché da lui ritenuto non dovuto, si riconnette invero, ancorché indirettamente, alle modalità (non sindacabili né censurabili) di esercizio del diritto di difesa ed è espressione della “strategia processuale” optata dall’interessato, il quale si assume la responsabilità degli effetti e delle conseguenze che tale scelta potrà avere sugli esiti del ricorso.
Essa, però, nulla ha a che vedere con la definizione del contenuto minimo della condotta richiesta al militare sotto i profili della sua esemplarità, osservanza dei doveri di servizio e senso di responsabilità trattandosi di un comportamento del tutto estraneo all’esercizio delle funzioni militari e allo stile di vita, anche privato, che l’ordinamento di settore richiede al graduato.
In altri termini, nessun bene giuridico protetto dalle norme disciplinari è stato leso dal militare e il fatto da lui commesso non costituisce illecito disciplinare.
Consegue a ciò, che il ricorso in esame s’appalesa fondato e va, pertanto, accolto.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Giuseppe Rotondo Andrea Pannone
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
- versamento del contributo unificato.
- sanzione disciplinare della consegna di gg. 7
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201802916 - Public 2018-12-27 -
Numero 02916/2018 e data 20/12/2018 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 12 dicembre 2018
NUMERO AFFARE 00764/2016
OGGETTO:
Ministero della difesa - Direzione generale personale militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal sig. Giuseppe T.., contro il Comando Compagnia Carabinieri di OMISSIS, per l’annullamento:
- del provvedimento n. 190/2-2-2014 datato 8 gennaio 2015 a firma del Comandante della Compagnia Carabinieri di OMISSIS, con il quale è stata comminata la sanzione disciplinare della consegna di gg. 7;
- del provvedimento n. 257/7-2015 del 10 aprile 2015 del Comandante Provinciale Carabinieri di Sondrio, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico, notificato il giorno 20 aprile 2015.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 35285 del 21 gennaio 2016 con la quale il Ministero della difesa - Direzione generale personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Rotondo;
Con il ricorso in esame, il maresciallo T.. impugna:
- il provvedimento n. 190/2-2-2014 datato 8 gennaio 2015, a firma del Comandante della Compagnia Carabinieri di OMISSIS, con il quale gli è stata comminata la sanzione disciplinare della consegna di gg. 7;
- il provvedimento n. 257/7-2015 del 10 aprile 2015, a firma del Comandante Provinciale Carabinieri di Sondrio, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico dal medesimo presentato avverso la sanzione disciplinare il 21 gennaio 2015 (decreto notificatogli il 20 aprile 2015).
La sanzione è stata inflitta per la seguente motivazione: “maresciallo addetto alla stazione distaccata, per minor senso di responsabilità ed in violazione dei doveri attinenti al grado rivestito, non corrispondeva il versamento del contributo unificato previsto per la presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il mancato avanzamento a scelta al grado superiore”.
In punto di fatto, consta che il ricorrente, in data 9 aprile 2014, presentava ricorso straordinario al P.d.R. per avversare il mancato avanzamento al grado superiore con decorrenza 31.12.2012.
Nella circostanza, egli non versava il contributo unificato ritenendolo non dovuto a cagione dell’incerto quadro normativo e giurisprudenziale.
Per tale ragione, il militare veniva sottoposto a procedimento disciplinare e sanzionato nei divisati sensi.
Nel gravarsi avverso i menzionati atti, il ricorrente deduce eccesso di potere sotto vari profili, carenza dei presupposti per l’avvio del procedimento disciplinare, mancata contestazione, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, tardività dell’azione disciplinare, violazione del principio di tassatività e determinatezza degli illeciti disciplinari, sviamento di potere, violazione del T.U. spese di giustizia.
Il Ministero della difesa ha depositato documenti e relazione.
Il ricorrente ha replicato agli scritti difensivi.
All’adunanza del 12 dicembre 2018, il ricorso è stato trattenuto per la deliberazione sul parere.
Con un primo ordine di rilievi, il ricorrente censura l’atto impugnato per carenza dei presupposti normativi.
La censura è infondata.
Il contributo unificato è stato introdotto dal Legislatore con l’art. 37, co.6, lett. s) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111, che ha sostituito l’art. 13, c. 6 bis, lettera e) del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
I fatti per cui è contestazione risalgono all’anno 2014.
Se, dunque, i fatti risalgono al 2014 e se la normativa previsiva del contributo unificato per i ricorsi straordinari risulta stata introdotta dall’anno 2011, deve essere respinta, per tabulas, la tesi della insussistenza del presupposto normativo fondante il pagamento del contributo unificato.
Va soggiunto, che il Ministero, nella circostanza, non ha inteso esercitare nella fattispecie alcun potere di accertamento tributario, propedeutico alla irrogazione di una conseguente sanzione di natura erariale (potere questo riservato all’Agenzia delle Entrate). Esso, sulla base di una contestata infrazione ai doveri dell’ordinamento di settore, ha ritenuto di poter rinvenire nella condotta del militare i presupposti per l’esercizio di un diverso, conferente potere disciplinare, volto a sanzionare un comportamento contrario ai doveri di servizio.
Il mancato versamento del contributo all’erario rileva, dunque, nella circostanza come mero fatto storico che ha dato la stura all’azione disciplinare e non già come elemento costitutivo di un presunto illecito tributario.
L’interessato sostiene, altresì, che il contributo unificato sia a carico del soccombente; che, pertanto, egli nulla doveva corrispondere anticipatamente a tale titolo; che l’incertezza normativa avrebbe reso comunque non esigile la condotta imputatagli dall’amministrazione.
Anche queste doglianze non hanno pregio.
Per concretizzare la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell’obbligazione tributaria è sufficiente l’avvenuta proposizione del ricorso. È il soggetto proponente che ha l’onere e l’obbligo, per legge, di ottemperare al versamento del contributo unificato, salvo ottenerne la ripetizione in caso di esito a lui favorevole del ricorso.
Non appare invocabile la mancanza di conoscenza della normativa in tema di contributo unificato, sia per il generale principio secondo cui l’ignoranza della legge non scusa sia perché laddove si sono concretizzati i presupposti per il sorgere dell’obbligazione contributiva, soltanto il pagamento è in grado di estinguerla o determinarne l’estinzione (v. C.d.S. parere 4380 del 2011).
Si tratta di appurare, a questo punto, se l’omissione consumata dal ricorrente integri o meno una condotta disciplinarmente rilevante in ambito militare e se, in caso positivo, la relativa azione disciplinare sia stata tempestiva.
Il Collegio ritiene fondato il mezzo di gravame.
L’intimata Amministrazione ha violato, nella circostanza il principio di tassatività delle sanzioni disciplinari; violazione disvelata da un evidente deficit motivazionale in punto di corretta riferibilità del fatto in contestazione alla fattispecie tipica, astrattamente contemplata dall’ordinamento militare come ipotesi fondante la responsabilità disciplinare.
L’Amministrazione ha ritenuto colpevole il ricorrente delle violazioni di cui agli artt. 713, comma 2 e 3, 717 e 732, comma 1 del D.P.R. n. 90 del 2010, considerati i criteri di cui all’articolo 1355 del “Codice dell’Ordinamento Militare”.
Recita l’art. 713 del Testo unico regolamentare: “Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica. 2. Egli deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono comunque condizionare l’esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell’istituzione cui appartiene e pregiudicare l’estraneità delle Forze armate come tali alle competizioni politiche, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1483 del codice. 3. Il militare investito di un grado deve essere di esempio nel compimento dei doveri, poiché l’esempio agevola l’azione e suscita lo spirito di emulazione”.
Dispone il successivo art. 717: “1. Il senso di responsabilità consiste nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate.”.
Stabilisce, infine, l’art. 732, c. 1: “1. Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate”.
L’amministrazione ha ravvisato nella condotta tenuta dal ricorrente un vulnus alle suddette norme.
Sennonché, il Collegio non ravvisa nella circostanza la lesione di alcun bene giuridico protetto dalle disposizioni appena esaminate.
Il militare non ha versato il contributo unificato cui era invece tenuto per la proposizione di un proprio, personale ricorso proposto al Capo dello Stato.
Nell’omettere il versamento, egli è senz’altro incorso in una violazione di legge; tuttavia resta incomprensibile come questa violazione si sia tradotta in un “minor senso di responsabilità” avuto riguardo ai doveri d’ufficio o di servizio del militare: doveri che definiscono e perimetrano l’ambito di rilevanza delle infrazioni e alla luce dei quali deve essere riscontrato il nesso eziologico tra condotta e evento.
La scelta del soggetto proponente il ricorso straordinario di non pagare il contributo unificato, perché da lui ritenuto non dovuto, si riconnette invero, ancorché indirettamente, alle modalità (non sindacabili né censurabili) di esercizio del diritto di difesa ed è espressione della “strategia processuale” optata dall’interessato, il quale si assume la responsabilità degli effetti e delle conseguenze che tale scelta potrà avere sugli esiti del ricorso.
Essa, però, nulla ha a che vedere con la definizione del contenuto minimo della condotta richiesta al militare sotto i profili della sua esemplarità, osservanza dei doveri di servizio e senso di responsabilità trattandosi di un comportamento del tutto estraneo all’esercizio delle funzioni militari e allo stile di vita, anche privato, che l’ordinamento di settore richiede al graduato.
In altri termini, nessun bene giuridico protetto dalle norme disciplinari è stato leso dal militare e il fatto da lui commesso non costituisce illecito disciplinare.
Consegue a ciò, che il ricorso in esame s’appalesa fondato e va, pertanto, accolto.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Giuseppe Rotondo Andrea Pannone
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
Re: Ricorso al Presidente della Repubblica addio!!!
Altro ricorso vinto dallo stesso collega CC. di cui sopra e sempre per lo stesso motivo.
sanzione disciplinare della consegna di gg. 5.
Il CdS precisa:
1) - Il 9 dicembre 2013, la divisione recupero crediti comunicava il mancato pagamento del contributo.
2) - L’11 giugno 2014, il servizio recupero crediti rimetteva nota all’agenzia delle entrate e informava il superiore Comando.
N.B.: non so se il Servizio recupero crediti abbia Violato la Privacy del collega, inviando anche la comunicazione al proprio Comando, sconfinando nei fatti privati altrui. Diciamo che si può paragonare allo stesso fatto dell'Amministratore condominale che affigge in bacheca che un condomino non paga le quote mensili condominiali violando la legge sulla Privacy mettendolo in vista come un cattivo pagatore.
P.S.: Io interesserei il Garante della privacy se accoglie il reclamo sulla violazione commessa dal servizio recupero Crediti e nel contesto chiedere un risarcimento economico. Chissà se va bene la segnalazione.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201802915 - Public 2018-12-27 -
Numero 02915/2018 e data 20/12/2018 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 12 dicembre 2018
NUMERO AFFARE 00518/2016
OGGETTO:
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal sig. Giuseppe T.., contro Comando Provinciale Carabinieri, Comandante della Compagnia Carabinieri di OMISSIS (So), avverso:
- il provvedimento n.ro 182/5-2014 datato 21 ottobre 2014 a firma del Comandante della Compagnia Carabinieri di OMISSIS, con il quale è stata comminata la sanzione disciplinare della consegna di gg. 5;
- il provvedimento n.ro 409/5-2014 del 2 febbraio 2015 del Comandante Provinciale Carabinieri di Sondrio, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico, notificato il giorno 5 febbraio 2015.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 0859396 del 4 dicembre 2015 con la quale il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Rotondo;
Con il ricorso in esame, il maresciallo T.. impugna:
- il provvedimento n. 182/5-2014 del 21 ottobre 2014 del Comandante della Compagnia Carabinieri di OMISSIS, con il quale gli è stata comminata la sanzione disciplinare della consegna di gg. 5;
- il provvedimento n. 409/5-2014 del 2 febbraio 2015 del Comandante Provinciale Carabinieri di Sondrio, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato il 6 novembre 2014 avverso la sanzione disciplinare (decreto notificatogli il 5 febbraio 2015 con foglio 409/4-2014).
La sanzione è stata inflitta per la seguente motivazione: “maresciallo addetto alla stazione distaccata, per minor senso di responsabilità ed in violazione dei doveri attinenti al grado rivestito, non corrispondeva il versamento del contributo unificato previsto per la presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso documenti caratteristici redatti nei confronti dello stesso”.
In punto di fatto, è accaduto che il ricorrente proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in data 14 agosto 2013, avverso il decreto il decreto n. 24/2013 in materia di valutazione caratteristica.
Il 21 agosto 2013, l’amministrazione rilevava il mancato pagamento del contributo unificato previsto per la proposizione del suddetto ricorso.
Il 9 dicembre 2013, la divisione recupero crediti comunicava il mancato pagamento del contributo.
Il 12 gennaio 2014, il sig. T.. presentava un altro ricorso straordinario avverso valutazione caratteristica.
Il 28 febbraio 2014, veniva constatato il mancato pagamento del contributo e invitato il ricorrente a provvedere.
L’11 giugno 2014, il servizio recupero crediti rimetteva nota all’agenzia delle entrate e informava il superiore Comando.
Veniva avviato il procedimento disciplinare che si concludeva con il divisato provvedimento.
Nel gravarsi avverso il suddetto decreto, il ricorrente deduce eccesso di potere sotto vari profili, carenza dei presupposti per l’avvio del procedimento disciplinare, mancata contestazione, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, tardività dell’azione disciplinare, violazione del principio di tassatività e determinatezza degli illeciti disciplinari, sviamento di potere, violazione del T.U. spese di giustizia.
Il Ministero della difesa ha depositato documenti e relazione.
Il ricorrente ha replicato agli scritti difensivi.
All’adunanza del 12 dicembre 2018, il ricorso è stato trattenuto per la deliberazione sul parere.
La questione per cui è contenzioso riguarda il mancato pagamento del contributo unificato che il ricorrente ha omesso di effettuare per la proposizione del ricorso straordinario al P.d.R. avverso documenti caratteristici redatti nei suoi confronti, ritenendolo non dovuto a cagione dell’incerto quadro normativo e giurisprudenziale.
Per tale ragione, il militare è stato sottoposto a procedimento disciplinare e sanzionato nei divisati sensi.
Con un primo ordine di rilievi, il ricorrente censura l’atto impugnato per carenza dei presupposti normativi.
La censura è infondata.
Il contributo unificato è stato introdotto dal Legislatore con l’art. 37, co.6, lett. s) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111, che ha sostituito l’art. 13, c. 6 bis, lettera e) del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
I fatti per cui è contestazione risalgono agli anni 2013 e 2014.
Se, dunque, i fatti risalgono agli anni 2013 e 2014 e se la normativa previsiva del contributo unificato per i ricorsi straordinari risulta stata introdotta dall’anno 2011, deve essere respinta, per tabulas, la tesi della insussistenza del presupposto normativo fondante il pagamento del contributo unificato.
Va soggiunto, che il Ministero, nella circostanza, non ha inteso esercitare nella fattispecie alcun potere di accertamento tributario, propedeutico alla irrogazione di una conseguente sanzione di natura erariale (potere questo riservato all’Agenzia delle entrate). Esso, sulla base di una contestata infrazione ai doveri dell’ordinamento di settore, ha ritenuto di poter rinvenire nella condotta del militare i presupposti per l’esercizio di un diverso, conferente potere disciplinare, volto a sanzionare un comportamento contrario ai doveri di servizio.
Il mancato versamento del contributo all’erario rileva, dunque, nella circostanza come mero fatto storico che ha dato la stura all’azione disciplinare e non già come elemento costitutivo di un presunto illecito tributario.
L’interessato sostiene, altresì, che il contributo unificato sia a carico del soccombente; che, pertanto, egli nulla doveva corrispondere anticipatamente a tale titolo; che l’incertezza normativa avrebbe reso comunque non esigile la condotta imputatagli dall’amministrazione.
Anche queste doglianze non hanno pregio.
Per concretizzare la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell’obbligazione tributaria è sufficiente l’avvenuta proposizione del ricorso. È il soggetto proponente che ha l’onere e l’obbligo, per legge, di ottemperare al versamento del contributo unificato.
Non appare invocabile la mancanza di conoscenza della normativa in tema di contributo unificato, sia per il generale principio secondo cui l’ignoranza della legge non scusa sia perché laddove si sono concretizzati i presupposti per il sorgere dell’obbligazione contributiva, soltanto il pagamento è in grado di estinguerla o determinarne l’estinzione (v. C.d.S. parere 4380 del 2011).
Si tratta di appurare, a questo punto, se l’omissione consumata dal ricorrente integri o meno una condotta disciplinarmente rilevante in ambito militare e se, in caso positivo, la relativa azione disciplinare sia stata tempestiva.
Il Collegio ritiene fondato il mezzo di gravame.
L’intimata Amministrazione ha violato, nella circostanza il principio di tassatività delle sanzioni disciplinari; violazione disvelata da un evidente deficit motivazionale in punto di corretta riferibilità del fatto in contestazione alla fattispecie tipica, astrattamente contemplata dall’ordinamento militare come ipotesi fondante la responsabilità disciplinare.
L’Amministrazione ha ritenuto colpevole il ricorrente delle violazioni di cui agli artt. 713, comma 2 e 3, 717 e 732, comma 1 del D.P.R. n. 90 del 2010, considerati i criteri di cui all’articolo 1355 del “Codice dell’Ordinamento Militare”.
Recita l’art. 713 del Testo unico regolamentare: “Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica. 2. Egli deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono comunque condizionare l’esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell’istituzione cui appartiene e pregiudicare l’estraneità delle Forze armate come tali alle competizioni politiche, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1483 del codice. 3. Il militare investito di un grado deve essere di esempio nel compimento dei doveri, poiché l’esempio agevola l’azione e suscita lo spirito di emulazione”.
Dispone il successivo art. 717: “1. Il senso di responsabilità consiste nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate.”.
Stabilisce, infine, l’art. 732, c. 1: “1. Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate”.
L’amministrazione ha ravvisato nella condotta tenuta dal ricorrente un vulnus alle suddette norme.
Sennonché, il Collegio non ravvisa nella circostanza la lesione di alcun bene giuridico protetto dalle disposizioni appena esaminate.
Il militare non ha versato il contributo unificato cui era invece tenuto per la proposizione di un proprio, personale ricorso proposto al Capo dello Stato.
Nell’omettere il versamento, egli è senz’altro incorso in una violazione di legge; tuttavia resta incomprensibile come questa violazione si sia tradotta in un “minor senso di responsabilità” avuto riguardo ai doveri d’ufficio o di servizio del militare: doveri che definiscono e perimetrano l’ambito di rilevanza delle infrazioni e alla luce dei quali deve essere riscontrato il nesso eziologico tra condotta e evento.
La scelta del soggetto proponente il ricorso straordinario di non pagare il contributo unificato, perché da lui ritenuto non dovuto, si riconnette invero, ancorché indirettamente, alle modalità (non sindacabili né censurabili) di esercizio del diritto di difesa ed è espressione della “strategia processuale” optata dall’interessato, il quale si assume la responsabilità degli effetti e delle conseguenze che tale scelta potrà avere sugli esiti del ricorso.
Essa, però, nulla ha a che vedere con la definizione del contenuto minimo della condotta richiesta al militare sotto i profili della sua esemplarità, osservanza dei doveri di servizio e senso di responsabilità trattandosi di un comportamento del tutto estraneo all’esercizio delle funzioni militari e allo stile di vita, anche privato, che l’ordinamento di settore richiede al graduato.
In altri termini, nessun bene giuridico protetto dalle norme disciplinari è stato leso dal militare e il fatto da lui commesso non costituisce illecito disciplinare.
Consegue a ciò, che il ricorso in esame s’appalesa fondato e va, pertanto, accolto.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Giuseppe Rotondo Andrea Pannone
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
sanzione disciplinare della consegna di gg. 5.
Il CdS precisa:
1) - Il 9 dicembre 2013, la divisione recupero crediti comunicava il mancato pagamento del contributo.
2) - L’11 giugno 2014, il servizio recupero crediti rimetteva nota all’agenzia delle entrate e informava il superiore Comando.
N.B.: non so se il Servizio recupero crediti abbia Violato la Privacy del collega, inviando anche la comunicazione al proprio Comando, sconfinando nei fatti privati altrui. Diciamo che si può paragonare allo stesso fatto dell'Amministratore condominale che affigge in bacheca che un condomino non paga le quote mensili condominiali violando la legge sulla Privacy mettendolo in vista come un cattivo pagatore.
P.S.: Io interesserei il Garante della privacy se accoglie il reclamo sulla violazione commessa dal servizio recupero Crediti e nel contesto chiedere un risarcimento economico. Chissà se va bene la segnalazione.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201802915 - Public 2018-12-27 -
Numero 02915/2018 e data 20/12/2018 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 12 dicembre 2018
NUMERO AFFARE 00518/2016
OGGETTO:
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal sig. Giuseppe T.., contro Comando Provinciale Carabinieri, Comandante della Compagnia Carabinieri di OMISSIS (So), avverso:
- il provvedimento n.ro 182/5-2014 datato 21 ottobre 2014 a firma del Comandante della Compagnia Carabinieri di OMISSIS, con il quale è stata comminata la sanzione disciplinare della consegna di gg. 5;
- il provvedimento n.ro 409/5-2014 del 2 febbraio 2015 del Comandante Provinciale Carabinieri di Sondrio, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico, notificato il giorno 5 febbraio 2015.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 0859396 del 4 dicembre 2015 con la quale il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Rotondo;
Con il ricorso in esame, il maresciallo T.. impugna:
- il provvedimento n. 182/5-2014 del 21 ottobre 2014 del Comandante della Compagnia Carabinieri di OMISSIS, con il quale gli è stata comminata la sanzione disciplinare della consegna di gg. 5;
- il provvedimento n. 409/5-2014 del 2 febbraio 2015 del Comandante Provinciale Carabinieri di Sondrio, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato il 6 novembre 2014 avverso la sanzione disciplinare (decreto notificatogli il 5 febbraio 2015 con foglio 409/4-2014).
La sanzione è stata inflitta per la seguente motivazione: “maresciallo addetto alla stazione distaccata, per minor senso di responsabilità ed in violazione dei doveri attinenti al grado rivestito, non corrispondeva il versamento del contributo unificato previsto per la presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso documenti caratteristici redatti nei confronti dello stesso”.
In punto di fatto, è accaduto che il ricorrente proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in data 14 agosto 2013, avverso il decreto il decreto n. 24/2013 in materia di valutazione caratteristica.
Il 21 agosto 2013, l’amministrazione rilevava il mancato pagamento del contributo unificato previsto per la proposizione del suddetto ricorso.
Il 9 dicembre 2013, la divisione recupero crediti comunicava il mancato pagamento del contributo.
Il 12 gennaio 2014, il sig. T.. presentava un altro ricorso straordinario avverso valutazione caratteristica.
Il 28 febbraio 2014, veniva constatato il mancato pagamento del contributo e invitato il ricorrente a provvedere.
L’11 giugno 2014, il servizio recupero crediti rimetteva nota all’agenzia delle entrate e informava il superiore Comando.
Veniva avviato il procedimento disciplinare che si concludeva con il divisato provvedimento.
Nel gravarsi avverso il suddetto decreto, il ricorrente deduce eccesso di potere sotto vari profili, carenza dei presupposti per l’avvio del procedimento disciplinare, mancata contestazione, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, tardività dell’azione disciplinare, violazione del principio di tassatività e determinatezza degli illeciti disciplinari, sviamento di potere, violazione del T.U. spese di giustizia.
Il Ministero della difesa ha depositato documenti e relazione.
Il ricorrente ha replicato agli scritti difensivi.
All’adunanza del 12 dicembre 2018, il ricorso è stato trattenuto per la deliberazione sul parere.
La questione per cui è contenzioso riguarda il mancato pagamento del contributo unificato che il ricorrente ha omesso di effettuare per la proposizione del ricorso straordinario al P.d.R. avverso documenti caratteristici redatti nei suoi confronti, ritenendolo non dovuto a cagione dell’incerto quadro normativo e giurisprudenziale.
Per tale ragione, il militare è stato sottoposto a procedimento disciplinare e sanzionato nei divisati sensi.
Con un primo ordine di rilievi, il ricorrente censura l’atto impugnato per carenza dei presupposti normativi.
La censura è infondata.
Il contributo unificato è stato introdotto dal Legislatore con l’art. 37, co.6, lett. s) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111, che ha sostituito l’art. 13, c. 6 bis, lettera e) del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
I fatti per cui è contestazione risalgono agli anni 2013 e 2014.
Se, dunque, i fatti risalgono agli anni 2013 e 2014 e se la normativa previsiva del contributo unificato per i ricorsi straordinari risulta stata introdotta dall’anno 2011, deve essere respinta, per tabulas, la tesi della insussistenza del presupposto normativo fondante il pagamento del contributo unificato.
Va soggiunto, che il Ministero, nella circostanza, non ha inteso esercitare nella fattispecie alcun potere di accertamento tributario, propedeutico alla irrogazione di una conseguente sanzione di natura erariale (potere questo riservato all’Agenzia delle entrate). Esso, sulla base di una contestata infrazione ai doveri dell’ordinamento di settore, ha ritenuto di poter rinvenire nella condotta del militare i presupposti per l’esercizio di un diverso, conferente potere disciplinare, volto a sanzionare un comportamento contrario ai doveri di servizio.
Il mancato versamento del contributo all’erario rileva, dunque, nella circostanza come mero fatto storico che ha dato la stura all’azione disciplinare e non già come elemento costitutivo di un presunto illecito tributario.
L’interessato sostiene, altresì, che il contributo unificato sia a carico del soccombente; che, pertanto, egli nulla doveva corrispondere anticipatamente a tale titolo; che l’incertezza normativa avrebbe reso comunque non esigile la condotta imputatagli dall’amministrazione.
Anche queste doglianze non hanno pregio.
Per concretizzare la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell’obbligazione tributaria è sufficiente l’avvenuta proposizione del ricorso. È il soggetto proponente che ha l’onere e l’obbligo, per legge, di ottemperare al versamento del contributo unificato.
Non appare invocabile la mancanza di conoscenza della normativa in tema di contributo unificato, sia per il generale principio secondo cui l’ignoranza della legge non scusa sia perché laddove si sono concretizzati i presupposti per il sorgere dell’obbligazione contributiva, soltanto il pagamento è in grado di estinguerla o determinarne l’estinzione (v. C.d.S. parere 4380 del 2011).
Si tratta di appurare, a questo punto, se l’omissione consumata dal ricorrente integri o meno una condotta disciplinarmente rilevante in ambito militare e se, in caso positivo, la relativa azione disciplinare sia stata tempestiva.
Il Collegio ritiene fondato il mezzo di gravame.
L’intimata Amministrazione ha violato, nella circostanza il principio di tassatività delle sanzioni disciplinari; violazione disvelata da un evidente deficit motivazionale in punto di corretta riferibilità del fatto in contestazione alla fattispecie tipica, astrattamente contemplata dall’ordinamento militare come ipotesi fondante la responsabilità disciplinare.
L’Amministrazione ha ritenuto colpevole il ricorrente delle violazioni di cui agli artt. 713, comma 2 e 3, 717 e 732, comma 1 del D.P.R. n. 90 del 2010, considerati i criteri di cui all’articolo 1355 del “Codice dell’Ordinamento Militare”.
Recita l’art. 713 del Testo unico regolamentare: “Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica. 2. Egli deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono comunque condizionare l’esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell’istituzione cui appartiene e pregiudicare l’estraneità delle Forze armate come tali alle competizioni politiche, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1483 del codice. 3. Il militare investito di un grado deve essere di esempio nel compimento dei doveri, poiché l’esempio agevola l’azione e suscita lo spirito di emulazione”.
Dispone il successivo art. 717: “1. Il senso di responsabilità consiste nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate.”.
Stabilisce, infine, l’art. 732, c. 1: “1. Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate”.
L’amministrazione ha ravvisato nella condotta tenuta dal ricorrente un vulnus alle suddette norme.
Sennonché, il Collegio non ravvisa nella circostanza la lesione di alcun bene giuridico protetto dalle disposizioni appena esaminate.
Il militare non ha versato il contributo unificato cui era invece tenuto per la proposizione di un proprio, personale ricorso proposto al Capo dello Stato.
Nell’omettere il versamento, egli è senz’altro incorso in una violazione di legge; tuttavia resta incomprensibile come questa violazione si sia tradotta in un “minor senso di responsabilità” avuto riguardo ai doveri d’ufficio o di servizio del militare: doveri che definiscono e perimetrano l’ambito di rilevanza delle infrazioni e alla luce dei quali deve essere riscontrato il nesso eziologico tra condotta e evento.
La scelta del soggetto proponente il ricorso straordinario di non pagare il contributo unificato, perché da lui ritenuto non dovuto, si riconnette invero, ancorché indirettamente, alle modalità (non sindacabili né censurabili) di esercizio del diritto di difesa ed è espressione della “strategia processuale” optata dall’interessato, il quale si assume la responsabilità degli effetti e delle conseguenze che tale scelta potrà avere sugli esiti del ricorso.
Essa, però, nulla ha a che vedere con la definizione del contenuto minimo della condotta richiesta al militare sotto i profili della sua esemplarità, osservanza dei doveri di servizio e senso di responsabilità trattandosi di un comportamento del tutto estraneo all’esercizio delle funzioni militari e allo stile di vita, anche privato, che l’ordinamento di settore richiede al graduato.
In altri termini, nessun bene giuridico protetto dalle norme disciplinari è stato leso dal militare e il fatto da lui commesso non costituisce illecito disciplinare.
Consegue a ciò, che il ricorso in esame s’appalesa fondato e va, pertanto, accolto.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Giuseppe Rotondo Andrea Pannone
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
Re: Ricorso al Presidente della Repubblica addio!!!
ricorso ACCOLTO
---------------------
PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201900935
Numero 00935/2019 e data 28/03/2019 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 6 marzo 2019
NUMERO AFFARE 01581/2017
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal maresciallo G.. T.., per l’annullamento dei seguenti atti:
- provvedimento n.ro 154/6 datato 26 giugno 2015, a mezzo del quale il Comandante della Compagnia Carabinieri di Chiavenna ha comminato al ricorrente la sanzione disciplinare di "7 (sette) giorni di consegna semplice";
- provvedimento n.ro 349/6-1015, datato 26 settembre 2015, con il quale il Comandante Provinciale Carabinieri di Sondrio ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso tale sanzione.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 200272 in data 21.03.2017 con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giovanni Orsini;
Premesso.
1. Il ricorrente ha omesso di effettuare il versamento del contributo unificato dovuto in sede di presentazione di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.
Per tale omissione, egli è stato sottoposto a procedimento disciplinare e sanzionato - con il provvedimento impugnato - con sette giorni di consegna semplice per la seguente motivazione: “maresciallo addetto alla stazione distaccata, per minor senso di responsabilità ed in violazione dei doveri attinenti al grado rivestito, non corrispondeva il versamento del contributo unificato previsto per la presentazione di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica relativi a documentazione caratteristica e disciplina di corpo.”.
In data 3 luglio 2015, egli ha presentato ricorso gerarchico al Comando Provinciale Carabinieri di Sondrio. Il successivo 26 settembre è stato adottato l'atto di rigetto del ricorso.
2. Con il ricorso in esame chiede l’annullamento della sanzione e del rigetto del ricorso gerarchico, deducendo la violazione di legge e l'eccesso di potere sotto il profilo del travisamento, della carenza di presupposti di fatto e di diritto, illogicità, ingiustizia manifesta, nonché carenza di interesse pubblico, mancata contestazione immediata, violazione del principio di tassatività e determinatezza, difetto di motivazione, conflitto di interesse.
3. La relazione ministeriale ritiene che il ricorso non sia fondato.
Considerato.
4. Premesso che non hanno pregio le contestazioni contenute nel ricorso concernenti il fondamento normativo del contributo unificato, l'asserito ruolo improprio dell'amministrazione che si sarebbe sostituita all'organo tributario, nonché la sussistenza di un conflitto di interesse, il ricorso deve essere accolto in quanto è fondata la censura relativa alla motivazione della sanzione che, secondo la condivisibile valutazione del ricorrente, è riferita alle "presunte violazioni militari, che, alla luce delle varie fattispecie normative inerenti il contributo unificato, non trovano una collocazione".
L’Amministrazione, infatti, ha ritenuto colpevole il ricorrente delle violazioni di cui agli artt. 713, comma 2 e 3, 717 e 732, comma 1 del D.P.R. n. 90 del 2010.
Tali disposizioni stabiliscono che il militare debba astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono condizionare l'esercizio delle sue funzioni o ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene, nonché essere di esempio nel compimento dei doveri e tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle forze armate.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha versato il contributo unificato, cui era invece tenuto, per la proposizione di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.
Nell’omettere il versamento, egli è senz’altro incorso in una violazione di legge; tuttavia, tale violazione non attiene ai doveri d’ufficio o di servizio del militare: doveri che definiscono e perimetrano l’ambito di rilevanza delle infrazioni e alla luce dei quali deve essere riscontrato il nesso eziologico tra condotta e evento.
La scelta del soggetto proponente il ricorso straordinario di non pagare il contributo unificato, da lui erroneamente ritenuto non dovuto, non rientra nella definizione del contenuto minimo della condotta richiesta al militare sotto i profili della sua esemplarità, osservanza dei doveri di servizio e senso di responsabilità, trattandosi di un comportamento estraneo all’esercizio delle funzioni militari e allo stile di vita, anche privato, che l’ordinamento di settore richiede al graduato.
Nello stesso senso, del resto, questo Consiglio di Stato si è espresso - proprio su analogo ricorso proposto dall’odierno ricorrente - con parere n. 2916/2018 del 12 dicembre 2018.
5. La Sezione, alla luce di tali considerazioni, ritiene che il ricorso sia fondato.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Orsini Mario Luigi Torsello
IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa
---------------------
PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201900935
Numero 00935/2019 e data 28/03/2019 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 6 marzo 2019
NUMERO AFFARE 01581/2017
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal maresciallo G.. T.., per l’annullamento dei seguenti atti:
- provvedimento n.ro 154/6 datato 26 giugno 2015, a mezzo del quale il Comandante della Compagnia Carabinieri di Chiavenna ha comminato al ricorrente la sanzione disciplinare di "7 (sette) giorni di consegna semplice";
- provvedimento n.ro 349/6-1015, datato 26 settembre 2015, con il quale il Comandante Provinciale Carabinieri di Sondrio ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso tale sanzione.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 200272 in data 21.03.2017 con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giovanni Orsini;
Premesso.
1. Il ricorrente ha omesso di effettuare il versamento del contributo unificato dovuto in sede di presentazione di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.
Per tale omissione, egli è stato sottoposto a procedimento disciplinare e sanzionato - con il provvedimento impugnato - con sette giorni di consegna semplice per la seguente motivazione: “maresciallo addetto alla stazione distaccata, per minor senso di responsabilità ed in violazione dei doveri attinenti al grado rivestito, non corrispondeva il versamento del contributo unificato previsto per la presentazione di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica relativi a documentazione caratteristica e disciplina di corpo.”.
In data 3 luglio 2015, egli ha presentato ricorso gerarchico al Comando Provinciale Carabinieri di Sondrio. Il successivo 26 settembre è stato adottato l'atto di rigetto del ricorso.
2. Con il ricorso in esame chiede l’annullamento della sanzione e del rigetto del ricorso gerarchico, deducendo la violazione di legge e l'eccesso di potere sotto il profilo del travisamento, della carenza di presupposti di fatto e di diritto, illogicità, ingiustizia manifesta, nonché carenza di interesse pubblico, mancata contestazione immediata, violazione del principio di tassatività e determinatezza, difetto di motivazione, conflitto di interesse.
3. La relazione ministeriale ritiene che il ricorso non sia fondato.
Considerato.
4. Premesso che non hanno pregio le contestazioni contenute nel ricorso concernenti il fondamento normativo del contributo unificato, l'asserito ruolo improprio dell'amministrazione che si sarebbe sostituita all'organo tributario, nonché la sussistenza di un conflitto di interesse, il ricorso deve essere accolto in quanto è fondata la censura relativa alla motivazione della sanzione che, secondo la condivisibile valutazione del ricorrente, è riferita alle "presunte violazioni militari, che, alla luce delle varie fattispecie normative inerenti il contributo unificato, non trovano una collocazione".
L’Amministrazione, infatti, ha ritenuto colpevole il ricorrente delle violazioni di cui agli artt. 713, comma 2 e 3, 717 e 732, comma 1 del D.P.R. n. 90 del 2010.
Tali disposizioni stabiliscono che il militare debba astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono condizionare l'esercizio delle sue funzioni o ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene, nonché essere di esempio nel compimento dei doveri e tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle forze armate.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha versato il contributo unificato, cui era invece tenuto, per la proposizione di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.
Nell’omettere il versamento, egli è senz’altro incorso in una violazione di legge; tuttavia, tale violazione non attiene ai doveri d’ufficio o di servizio del militare: doveri che definiscono e perimetrano l’ambito di rilevanza delle infrazioni e alla luce dei quali deve essere riscontrato il nesso eziologico tra condotta e evento.
La scelta del soggetto proponente il ricorso straordinario di non pagare il contributo unificato, da lui erroneamente ritenuto non dovuto, non rientra nella definizione del contenuto minimo della condotta richiesta al militare sotto i profili della sua esemplarità, osservanza dei doveri di servizio e senso di responsabilità, trattandosi di un comportamento estraneo all’esercizio delle funzioni militari e allo stile di vita, anche privato, che l’ordinamento di settore richiede al graduato.
Nello stesso senso, del resto, questo Consiglio di Stato si è espresso - proprio su analogo ricorso proposto dall’odierno ricorrente - con parere n. 2916/2018 del 12 dicembre 2018.
5. La Sezione, alla luce di tali considerazioni, ritiene che il ricorso sia fondato.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Orsini Mario Luigi Torsello
IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa
Re: Ricorso al Presidente della Repubblica addio!!!
giusto per notizia,
ricorso Straordinario al PdR, dichiarato irricevibile.
1) - Il ricorso è stato avviato a notifica (vedi relazione di notifica in calce all’atto) in data 20 ottobre 2012, ben oltre quindi il termine di centoventi giorni previsti dall’art. 9 del D.P.R. n. 119/1971
2) - Al ricorso straordinario, difatti, non si applica la sospensione dei termini feriali di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 (v., oggi, art. 54, comma 2, c.p.a.), che è riferibile solo ai termini processuali.
3) - La sospensione feriale, pertanto, non ha ragione di essere nell’ambito di procedimenti per i quali non è prevista e/o richiesta l’assistenza di un legale professionista (Cons. Stato, Sez. II, n. 2912-2018).
N.B.: leggete altri dati nel contesto.
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201901328
Numero 01328/2019 e data 30/04/2019 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 17 aprile 2019
NUMERO AFFARE 03103/2013
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da -OMISSIS- contro Ministero della difesa avverso il decreto del Ministero della difesa, Direzione generale della prevenzione militare, n.166 del 18 aprile 2012, con il quale “l’infermità OMISSIS” è stata ritenuta “non dipendente da causa di servizio”.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 36771, datata 08 aprile 2013, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Rotondo;
Premesso e Considerato
Il ricorrente, con il ricorso in esame, chiede l’annullamento, previa sospensione, del decreto del Ministero della difesa, Direzione generale della prevenzione militare, n. 166 del 18 aprile 2012, con il quale “l’infermità OMISSIS ” è stata ritenuta “non dipendente da causa di servizio”.
L’interessato espone, in punto di fatto, che nel settembre del 2006 gli venne diagnosticata un'insufficienza OMISSIS, infermità invalidante che lo costringe al trattamento OMISSIS. Per questo motivo egli, nell'ottobre del 2009, presentò al Ministero della difesa istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità da esposizione a particolari sostanze nocive ai fini della speciale elargizione ai sensi dell'art. 2, commi 78 e 79, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del Regolamento Applicativo approvato con DPR 3 marzo 2009 n. 37; ciò sul presupposto che la causa o la concausa efficiente e determinante dell'insorgenza dell'infermità fosse dovuta alla esposizione e utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nano-particelle di minerali pesanti prodotte da esplosioni di materiale bellico.
Sennonché, conclude il ricorrente, nel maggio del 2012 il Ministero della difesa ha respinto l'istanza in quanto l'infermità "Insufficienza OMISSIS " non può ritenersi dipendente da causa di servizio, né riconducibile alle particolari condizioni ambientati od operative, ovvero a particolari fattori di rischio.
-OMISSIS-, la sezione “impregiudicata ogni questione in rito e nel merito” ha sospeso l’esame e disposto che, “in ordine alla relazione istruttoria predisposta dal Ministero e trasmessa al ricorrente, vada fissato, ove non già accaduto, un congruo termine per produrre eventuali repliche e che debba darsi notizia in merito all’avvenuta, o meno, presentazione di atti controdeduttivi”.
L’incombente è stato assolto dal Ministero. Il ricorrente non ha fatto pervenire scritti difensivi.
-OMISSIS-, il ricorso è stato trattenuto per la deliberazione del parere.
Il ricorso è irricevibile.
Il provvedimento impugnato è stato notificato al ricorrente il giorno 11 maggio 2012.
Il ricorso è stato avviato a notifica (vedi relazione di notifica in calce all’atto) in data 20 ottobre 2012, ben oltre quindi il termine di centoventi giorni previsti dall’art. 9 del D.P.R. n. 119/1971, decorrenti dalla piena conoscenza legale del provvedimento lesivo (termine giunto a scadenza il giorno 8 settembre 2012).
Al ricorso straordinario, difatti, non si applica la sospensione dei termini feriali di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 (v., oggi, art. 54, comma 2, c.p.a.), che è riferibile solo ai termini processuali.
L’elemento dirimente si ricava dalla circostanza che non è obbligatorio, per la proposizione del gravame de quo, il patrocinio di avvocato.
Sul piano funzionale, la ratio della sospensione risiede(va) nella necessità di consentire agli avvocati di usufruire di un effettivo riposo nel periodo feriale (v. lavori preparatori alla legge n. 742 del 1969).
La sospensione feriale, pertanto, non ha ragione di essere nell’ambito di procedimenti per i quali non è prevista e/o richiesta l’assistenza di un legale professionista (Cons. Stato, Sez. II, n. 2912-2018).
In conclusione, il ricorso in esame è irricevibile.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Rotondo Mario Luigi Torsello
IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
ricorso Straordinario al PdR, dichiarato irricevibile.
1) - Il ricorso è stato avviato a notifica (vedi relazione di notifica in calce all’atto) in data 20 ottobre 2012, ben oltre quindi il termine di centoventi giorni previsti dall’art. 9 del D.P.R. n. 119/1971
2) - Al ricorso straordinario, difatti, non si applica la sospensione dei termini feriali di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 (v., oggi, art. 54, comma 2, c.p.a.), che è riferibile solo ai termini processuali.
3) - La sospensione feriale, pertanto, non ha ragione di essere nell’ambito di procedimenti per i quali non è prevista e/o richiesta l’assistenza di un legale professionista (Cons. Stato, Sez. II, n. 2912-2018).
N.B.: leggete altri dati nel contesto.
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201901328
Numero 01328/2019 e data 30/04/2019 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 17 aprile 2019
NUMERO AFFARE 03103/2013
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da -OMISSIS- contro Ministero della difesa avverso il decreto del Ministero della difesa, Direzione generale della prevenzione militare, n.166 del 18 aprile 2012, con il quale “l’infermità OMISSIS” è stata ritenuta “non dipendente da causa di servizio”.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 36771, datata 08 aprile 2013, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Rotondo;
Premesso e Considerato
Il ricorrente, con il ricorso in esame, chiede l’annullamento, previa sospensione, del decreto del Ministero della difesa, Direzione generale della prevenzione militare, n. 166 del 18 aprile 2012, con il quale “l’infermità OMISSIS ” è stata ritenuta “non dipendente da causa di servizio”.
L’interessato espone, in punto di fatto, che nel settembre del 2006 gli venne diagnosticata un'insufficienza OMISSIS, infermità invalidante che lo costringe al trattamento OMISSIS. Per questo motivo egli, nell'ottobre del 2009, presentò al Ministero della difesa istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità da esposizione a particolari sostanze nocive ai fini della speciale elargizione ai sensi dell'art. 2, commi 78 e 79, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del Regolamento Applicativo approvato con DPR 3 marzo 2009 n. 37; ciò sul presupposto che la causa o la concausa efficiente e determinante dell'insorgenza dell'infermità fosse dovuta alla esposizione e utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nano-particelle di minerali pesanti prodotte da esplosioni di materiale bellico.
Sennonché, conclude il ricorrente, nel maggio del 2012 il Ministero della difesa ha respinto l'istanza in quanto l'infermità "Insufficienza OMISSIS " non può ritenersi dipendente da causa di servizio, né riconducibile alle particolari condizioni ambientati od operative, ovvero a particolari fattori di rischio.
-OMISSIS-, la sezione “impregiudicata ogni questione in rito e nel merito” ha sospeso l’esame e disposto che, “in ordine alla relazione istruttoria predisposta dal Ministero e trasmessa al ricorrente, vada fissato, ove non già accaduto, un congruo termine per produrre eventuali repliche e che debba darsi notizia in merito all’avvenuta, o meno, presentazione di atti controdeduttivi”.
L’incombente è stato assolto dal Ministero. Il ricorrente non ha fatto pervenire scritti difensivi.
-OMISSIS-, il ricorso è stato trattenuto per la deliberazione del parere.
Il ricorso è irricevibile.
Il provvedimento impugnato è stato notificato al ricorrente il giorno 11 maggio 2012.
Il ricorso è stato avviato a notifica (vedi relazione di notifica in calce all’atto) in data 20 ottobre 2012, ben oltre quindi il termine di centoventi giorni previsti dall’art. 9 del D.P.R. n. 119/1971, decorrenti dalla piena conoscenza legale del provvedimento lesivo (termine giunto a scadenza il giorno 8 settembre 2012).
Al ricorso straordinario, difatti, non si applica la sospensione dei termini feriali di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 (v., oggi, art. 54, comma 2, c.p.a.), che è riferibile solo ai termini processuali.
L’elemento dirimente si ricava dalla circostanza che non è obbligatorio, per la proposizione del gravame de quo, il patrocinio di avvocato.
Sul piano funzionale, la ratio della sospensione risiede(va) nella necessità di consentire agli avvocati di usufruire di un effettivo riposo nel periodo feriale (v. lavori preparatori alla legge n. 742 del 1969).
La sospensione feriale, pertanto, non ha ragione di essere nell’ambito di procedimenti per i quali non è prevista e/o richiesta l’assistenza di un legale professionista (Cons. Stato, Sez. II, n. 2912-2018).
In conclusione, il ricorso in esame è irricevibile.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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