Visita esame transito non superata

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c18
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Visita esame transito non superata

Messaggio da c18 »

Ciao a tutti sono in attesa di essere convocato a Roma per l'esame di transito nei ruoli civili...è da febbraio 2018 che aspetto. Comunque la mia domanda è questa, cosa succede se non si supera l'esame? Sono stato.riformato per patologia non dipendente da causa di servizio, o meglio l'hanno respinta ma ho presentato ricorso.
Grazie a chi vorra rispondere


naturopata
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Re: Visita esame transito non superata

Messaggio da naturopata »

c18 ha scritto: gio nov 22, 2018 5:00 pm Ciao a tutti sono in attesa di essere convocato a Roma per l'esame di transito nei ruoli civili...è da febbraio 2018 che aspetto. Comunque la mia domanda è questa, cosa succede se non si supera l'esame? Sono stato.riformato per patologia non dipendente da causa di servizio, o meglio l'hanno respinta ma ho presentato ricorso.
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c18
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Re: Visita esame transito non superata

Messaggio da c18 »

E non dovrei restiruire nulla? Ho.letto nei vari post che se non transito devo restituite tutto o.parte di quello percepito fin'ora. Ora la mia è solo curiosita perché sto ripassando le materie d'esame ma non trovo nessuna legge o semplice pezzo fi carta dove ci sia scritto nero su bianco
naturopata
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Re: Visita esame transito non superata

Messaggio da naturopata »

c18 ha scritto: gio nov 22, 2018 6:44 pm E non dovrei restiruire nulla? Ho.letto nei vari post che se non transito devo restituite tutto o.parte di quello percepito fin'ora. Ora la mia è solo curiosita perché sto ripassando le materie d'esame ma non trovo nessuna legge o semplice pezzo fi carta dove ci sia scritto nero su bianco
Appunto, se non c'è nessuna legge, non è che ce la possiamo inventare, alla fine vieni assimilato a chi rinuncia al transito, ma anziché spontaneamente, spintaneamente alla data di non superamento della prova.
c18
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Re: Visita esame transito non superata

Messaggio da c18 »

Grazie. Sei stato molto gentile. Immagina al ministero brancolano nel buio piu totale
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Re: Visita esame transito non superata

Messaggio da trasmarterzo »

c18 ha scritto: gio nov 22, 2018 5:00 pm Ciao a tutti sono in attesa di essere convocato a Roma per l'esame di transito nei ruoli civili...è da febbraio 2018 che aspetto. Comunque la mia domanda è questa, cosa succede se non si supera l'esame? Sono stato.riformato per patologia non dipendente da causa di servizio, o meglio l'hanno respinta ma ho presentato ricorso.
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ma l' iter non si dovrebbe chiudere entro 150 gg?
c18
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Re: Visita esame transito non superata

Messaggio da c18 »

Da quello che so sono 150 giorni per essere convocati dalla Commissione provinciale per avere l'idoneità al transito E poi chiamano da Roma per sostenere l'esame orale
c18
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Re: Visita esame transito non superata

Messaggio da c18 »

Naturopata ti chiedo altre 2 informazioni, relative alla mia situazione, mi sapresti dire qual è la norma che prevede il rimborso degli stipendi percepiti durante l'aspettativa speciale sia in caso di "rinuncia" che di "bocciatura" all'esame?
Mi piacerebbe leggerla.
In caso negativo, data la famosa decisione del CdS nr. 6528 del 04/12/2007, che determina che dopo i 150 gg. si matura in automatico il diritto al transito e la rinuncia a tale diritto comporta che l'ultimo giorno di servizio sia quello antecedente alla rinuncia (spero di essermi spiegato...), non è che si possa ricorrere al TAR ottenendo di non dover restituire nulla dato che è stata la pubblica amministrazione ad allungare i tempi oltre i 150 gg?
Inoltre, in caso di "bocciatura", che può avvenire per mille motivi, perché eventualmente viene equiparata alla "rinuncia"?
Non facessero l'esame avrebbero ragione, ma essendoci una selezione non mi sembra la medesima dinamica...
Grazie ancora
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Re: Visita esame transito non superata

Messaggio da naturopata »

c18 ha scritto: ven nov 23, 2018 9:06 am Naturopata ti chiedo altre 2 informazioni, relative alla mia situazione, mi sapresti dire qual è la norma che prevede il rimborso degli stipendi percepiti durante l'aspettativa speciale sia in caso di "rinuncia" che di "bocciatura" all'esame?
Mi piacerebbe leggerla.
In caso negativo, data la famosa decisione del CdS nr. 6528 del 04/12/2007, che determina che dopo i 150 gg. si matura in automatico il diritto al transito e la rinuncia a tale diritto comporta che l'ultimo giorno di servizio sia quello antecedente alla rinuncia (spero di essermi spiegato...), non è che si possa ricorrere al TAR ottenendo di non dover restituire nulla dato che è stata la pubblica amministrazione ad allungare i tempi oltre i 150 gg?
Inoltre, in caso di "bocciatura", che può avvenire per mille motivi, perché eventualmente viene equiparata alla "rinuncia"?
Non facessero l'esame avrebbero ragione, ma essendoci una selezione non mi sembra la medesima dinamica...
Grazie ancora
Per la prima domanda, la risposta è non esiste. La restituzione si ha solo se, in pendenza di riconoscimento della causa di servizio, quest'ultima non è stata riconosciuta e se sono trascorsi più di 12 mesi di aspettativa, per cui doveva essere decurtato lo stipendio al 50% e poi dopo 18 mesi a stipendio zero.

Per la seconda domanda, dal 150 giorno in poi deve essere rispristinato lo stipendio intero (ma al 99% dovrai fare ricorso), ma per quelli antecedenti si deve restituire il dovuto nei casi sopra descritti.

Per la terza domanda, certo che la dinamica non è la stessa, ma gli effetti sono identici, altrimenti fossi l'amministrazione mi metterei a bocciare tutti e né darei stipendio civile e né pensione.
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Re: Visita esame transito non superata

Messaggio da c18 »

Grazie ancora per la disponibilità e per quanto riguarda l'ultima tua risposta mi ritengo fortunato che non sei L'Amministrazione😀
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Re: Visita esame transito non superata

Messaggio da trasmarterzo »

naturopata ha scritto: ven nov 23, 2018 10:15 am
c18 ha scritto: ven nov 23, 2018 9:06 am Naturopata ti chiedo altre 2 informazioni, relative alla mia situazione, mi sapresti dire qual è la norma che prevede il rimborso degli stipendi percepiti durante l'aspettativa speciale sia in caso di "rinuncia" che di "bocciatura" all'esame?
Mi piacerebbe leggerla.
In caso negativo, data la famosa decisione del CdS nr. 6528 del 04/12/2007, che determina che dopo i 150 gg. si matura in automatico il diritto al transito e la rinuncia a tale diritto comporta che l'ultimo giorno di servizio sia quello antecedente alla rinuncia (spero di essermi spiegato...), non è che si possa ricorrere al TAR ottenendo di non dover restituire nulla dato che è stata la pubblica amministrazione ad allungare i tempi oltre i 150 gg?
Inoltre, in caso di "bocciatura", che può avvenire per mille motivi, perché eventualmente viene equiparata alla "rinuncia"?
Non facessero l'esame avrebbero ragione, ma essendoci una selezione non mi sembra la medesima dinamica...
Grazie ancora
Per la prima domanda, la risposta è non esiste. La restituzione si ha solo se, in pendenza di riconoscimento della causa di servizio, quest'ultima non è stata riconosciuta e se sono trascorsi più di 12 mesi di aspettativa, per cui doveva essere decurtato lo stipendio al 50% e poi dopo 18 mesi a stipendio zero.

Per la seconda domanda, dal 150 giorno in poi deve essere rispristinato lo stipendio intero (ma al 99% dovrai fare ricorso), ma per quelli antecedenti si deve restituire il dovuto nei casi sopra descritti.

Per la terza domanda, certo che la dinamica non è la stessa, ma gli effetti sono identici, altrimenti fossi l'amministrazione mi metterei a bocciare tutti e né darei stipendio civile e né pensione.
Perdonami naturopata, non ho capito quando dici:
Per la seconda domanda, dal 150 giorno in poi deve essere rispristinato lo stipendio intero (ma al 99% dovrai fare ricorso), ma per quelli antecedenti si deve restituire il dovuto nei casi sopra descritti. vuol dire che se si rinuncia per X motivi entro il 150 gg si deve restituisce lo stipendio percepito? Grazie.
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Re: Visita esame transito non superata

Messaggio da naturopata »

Perdonami naturopata, non ho capito quando dici:
Per la seconda domanda, dal 150 giorno in poi deve essere rispristinato lo stipendio intero (ma al 99% dovrai fare ricorso), ma per quelli antecedenti si deve restituire il dovuto nei casi sopra descritti. vuol dire che se si rinuncia per X motivi entro il 150 gg si deve restituisce lo stipendio percepito? Grazie.
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Si restituisce lo stipendio solo e solo se in pendenza di riconoscimento della causa di servizio, quest'ultima, non viene riconosciuta e si doveva essere a stipendio decurtato (decurtazione che viene congelata proprio per la presentazione del riconoscimento della causa di servizio), il 50% dal 12 mese al 18 e per intero dal 18 alla fine del massimo dell'aspettativa usufruibile. Quindi se rinunci entro i 150, ma nel frattempo no ti è stata riconosciuta la causa di servizio che ti ha portato alla riforma e avevi sforato i limiti di aspettativa retribuita per intera, dovrai restituire le mensilità al 50% o al 100% a seconda dei casi sino alla rinuncia.
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Re: Visita esame transito non superata

Messaggio da trasmarterzo »

Piu' chiaro di cosi' non potevi spiegarlo, grazie per la spiegazione.
Nel caso si presenti istanza di transito al ruolo civile e avendo già la causa di servizio, è sempre meglio presentare anche quella di pagamento del congedo ordinario non fruito alla vecchia amministrazione (che poi rifiuteranno perchè diranno di presentarla nella nuova amministrazione civile che ti farà fruire dei giorni, credo), oppure presentarla successivamente? Mi spiego, se si presenta domanda di transito e contestualmente di pagamento del c.o. ma poi per X motivo si rinuncia, si perde il beneficio del pagamento del c.o. oppure nulla cambia?
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Re: Visita esame transito non superata

Messaggio da naturopata »

trasmarterzo ha scritto: ven nov 23, 2018 3:40 pm Piu' chiaro di cosi' non potevi spiegarlo, grazie per la spiegazione.
Nel caso si presenti istanza di transito al ruolo civile e avendo già la causa di servizio, è sempre meglio presentare anche quella di pagamento del congedo ordinario non fruito alla vecchia amministrazione (che poi rifiuteranno perchè diranno di presentarla nella nuova amministrazione civile che ti farà fruire dei giorni, credo), oppure presentarla successivamente? Mi spiego, se si presenta domanda di transito e contestualmente di pagamento del c.o. ma poi per X motivo si rinuncia, si perde il beneficio del pagamento del c.o. oppure nulla cambia?
Per il congedo ordinario è meglio attendere l'esito del transito, se si rinuncia si farà istanza alla precedente amm.ne, se si transita si farà alla nuova amm.ne che dovrebbe farla fruire anche se alcune respingono e dicono che compete comunque alla precedente amm.ne e in tal caso si farà istanza alla precedente.
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