Buonuscita
Buonuscita
Messaggio da pietro61 »
Sono un Brigadiere Capo con 32 anni di servizio effettivo più 5 riscattatti.Al momento sono in convalesscenza,se dovessi essere riformato,quando prenderei come buonuscita?Ringrazio tutti coloro che vorranno rispondere.
Pietro61
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Re: Buonuscita
Messaggio da Roberto Mandarino »
un mio amico Brigariere semplice CC con 31 anni effettivi di servizio ha preso recentemente 60.000 euro,
Ciao Roberto
Ciao Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
Re: Buonuscita
Messaggio da billyelliot1964 »
Roberto sei sicuro? Io con gli stessi anni di iscrizione al fondo INPDAP i 6 scatti per la riforma e stesso grado ne ho presi 58.000. Qualcuno sbaglia o ha sbagliato .
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Re: Buonuscita
Messaggio da Roberto Mandarino »
Anche il collega cui mi riferisco è stato riformato, quindi gli sono stati inseriti anche i sei scatti.
Inoltre ai fini della buonuscita ogni soggetto riscatta non tutti gli anni di servizio prestato ma di questi soltanto gli anni che desidera.
Ciao Roberto
Inoltre ai fini della buonuscita ogni soggetto riscatta non tutti gli anni di servizio prestato ma di questi soltanto gli anni che desidera.
Ciao Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
Re: Buonuscita
Tempo fa posi questo quesito all'URP del C.G.A. avendo la sottostante risposta:
DOMANDA MIA:
Gradirei sapere se al militare che va in pensione viene direttamente incluso nella liquidazione anche la somma delle 2 ore settimanali di straordinario obbligatorio che un tempo fino al 1994 (se ricordo bene) veniva pagato mensilmente e poi stabilito con legge di Stato che venivano corrisposte al congedamento/fine servizio e se verranno corrisposti anche gli interessi maturati in tutti questi anni, oppure verranno liquidate con contabilità separata e se bisogna fare istanza propria per ottenere le somme maturate.
Oltre a quanto sopra, chiedo di sapere se nella liquidazione della Cassa Sottufficiale per Appuntati e Brigadieri sono compresi anche gli interessi maturati a distanza di anni, visto che è una Trattenuta Obbligatoria ed equivale pertanto ad un deposito fruttifero.
RISPOSTA LORO:
"le indennità spettanti in caso di congedo sono illustrate nel “Vademecum pensionistico”.
Cosa ne pensate voi?
DOMANDA MIA:
Gradirei sapere se al militare che va in pensione viene direttamente incluso nella liquidazione anche la somma delle 2 ore settimanali di straordinario obbligatorio che un tempo fino al 1994 (se ricordo bene) veniva pagato mensilmente e poi stabilito con legge di Stato che venivano corrisposte al congedamento/fine servizio e se verranno corrisposti anche gli interessi maturati in tutti questi anni, oppure verranno liquidate con contabilità separata e se bisogna fare istanza propria per ottenere le somme maturate.
Oltre a quanto sopra, chiedo di sapere se nella liquidazione della Cassa Sottufficiale per Appuntati e Brigadieri sono compresi anche gli interessi maturati a distanza di anni, visto che è una Trattenuta Obbligatoria ed equivale pertanto ad un deposito fruttifero.
RISPOSTA LORO:
"le indennità spettanti in caso di congedo sono illustrate nel “Vademecum pensionistico”.
Cosa ne pensate voi?
Re: Buonuscita
tempi di liquidazione dell’indennità di buonuscita
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 3T ,numero provv.: 201802317 - Public 2018-03-02 -
Pubblicato il 02/03/2018
N. 02317/2018 REG. PROV. COLL.
N. 03197/2007 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3197 del 2007, proposto da Casella Salvatore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Di Noi, con domicilio eletto presso lo studio Rosalba Grasso in Roma, v.le G. Mazzini, 113;
contro
L’Inpdap - Istituto Nazionale per la Previdenza dei Dipendenti Amministrazione Pubblica, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Marinuzzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Beccaria,29;
il Ministero dell'Interno non costituito in giudizio;
per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria sull’indennità di buonuscita per la ritardata corresponsione della stessa;
OMISSIS
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il signor Casella espone:
di avere prestato servizio alle dipendenze del Dipartimento dell’Interno in qualità di Agente della Polizia di Stato sino al 17 luglio 1991, data in cui cessava dal servizio a seguito di dimissioni;
OMISSIS
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
Ricorda il Collegio che, ai sensi dell’art. 26, terzo e quinto comma, T.U. 29 dicembre 1973 n. 1032, il termine entro il quale l’I.N.P.D.A.P. è tenuto a corrispondere l’indennità di buonuscita agli aventi titolo è di novanta giorni dalla cessazione del servizio, ove questa sia avvenuta per raggiungimento del limite di età, e di centocinque giorni, ove sia avvenuta per altre ragioni, con la conseguenza che alla scadenza di tale termine il relativo diritto acquista il connotato della piena esigibilità e pertanto, in caso di inadempimento da parte dell’Ente e fintanto che questo perduri, spettano al dipendente la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, indipendentemente dalla causa del ritardo (Cons. Stato, VI Sez., 12 ottobre 2006 n. 6080; 15 settembre 2004 n. 5963; 31 marzo 2000 n. 1837).
La circostanza che il ritardo nella corresponsione - per il quale rileva non il momento dell'emissione del mandato di pagamento, ma quello dell'effettiva disponibilità della somma - sia imputabile all'Amministrazione di appartenenza (id est, al Ministero dell’Interno) può rilevare solo ai fini di una rivalsa dell'ente di previdenza nei confronti di tale soggetto, ma non esime l’I.N.P.D.A.P. dall'obbligo di corrispondere gli accessori sull'importo della suddetta indennità, da computarsi a far data dallo scadere del termine di novanta o centocinque giorni dall'evento che ha causato la cessazione del servizio (Cons. St., sez. VI, 31 ottobre 2008, n. 5429; 12 ottobre 2006, n. 6080; Tar Salerno 9 dicembre 2008, n. 4072).
Quanto al cumulo delle due voci accessorie del credito principale, tale possibilità sussiste relativamente alle fattispecie venute ad esistenza in data anteriore all'entrata in vigore dei relativi divieti, introdotti dall'art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412 (relativamente ai crediti previdenziali: Cons. St., Ap., 17 novembre 1997 n. 21) e dall'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724 (relativamente ai crediti retributivi: Cons. St., Ap., 15 giugno 1998 n. 3; Cons. St., sez. VI, 12 ottobre 2006, n. 6080). Nella specie, quindi, trattandosi di crediti previdenziali, il diritto al cumulo sussiste fino alla data dell’1 gennaio 1992, decorsa la quale, l’importo dovuto a titolo di interessi “è portato in detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di maggior danno da svalutazione” (Cons. St., Ap., 17 novembre 1997 n. 21).
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese e gli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accerta il diritto del ricorrente alla corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria sull’indennità di buonuscita nei sensi di cui in motivazione e ordina all’INPDAP di liquidare a parte ricorrente quanto dovuto come indicato in parte motiva, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Emanuela Loria Giuseppe Sapone
IL SEGRETARIO
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 3T ,numero provv.: 201802317 - Public 2018-03-02 -
Pubblicato il 02/03/2018
N. 02317/2018 REG. PROV. COLL.
N. 03197/2007 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3197 del 2007, proposto da Casella Salvatore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Di Noi, con domicilio eletto presso lo studio Rosalba Grasso in Roma, v.le G. Mazzini, 113;
contro
L’Inpdap - Istituto Nazionale per la Previdenza dei Dipendenti Amministrazione Pubblica, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Marinuzzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Beccaria,29;
il Ministero dell'Interno non costituito in giudizio;
per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria sull’indennità di buonuscita per la ritardata corresponsione della stessa;
OMISSIS
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il signor Casella espone:
di avere prestato servizio alle dipendenze del Dipartimento dell’Interno in qualità di Agente della Polizia di Stato sino al 17 luglio 1991, data in cui cessava dal servizio a seguito di dimissioni;
OMISSIS
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
Ricorda il Collegio che, ai sensi dell’art. 26, terzo e quinto comma, T.U. 29 dicembre 1973 n. 1032, il termine entro il quale l’I.N.P.D.A.P. è tenuto a corrispondere l’indennità di buonuscita agli aventi titolo è di novanta giorni dalla cessazione del servizio, ove questa sia avvenuta per raggiungimento del limite di età, e di centocinque giorni, ove sia avvenuta per altre ragioni, con la conseguenza che alla scadenza di tale termine il relativo diritto acquista il connotato della piena esigibilità e pertanto, in caso di inadempimento da parte dell’Ente e fintanto che questo perduri, spettano al dipendente la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, indipendentemente dalla causa del ritardo (Cons. Stato, VI Sez., 12 ottobre 2006 n. 6080; 15 settembre 2004 n. 5963; 31 marzo 2000 n. 1837).
La circostanza che il ritardo nella corresponsione - per il quale rileva non il momento dell'emissione del mandato di pagamento, ma quello dell'effettiva disponibilità della somma - sia imputabile all'Amministrazione di appartenenza (id est, al Ministero dell’Interno) può rilevare solo ai fini di una rivalsa dell'ente di previdenza nei confronti di tale soggetto, ma non esime l’I.N.P.D.A.P. dall'obbligo di corrispondere gli accessori sull'importo della suddetta indennità, da computarsi a far data dallo scadere del termine di novanta o centocinque giorni dall'evento che ha causato la cessazione del servizio (Cons. St., sez. VI, 31 ottobre 2008, n. 5429; 12 ottobre 2006, n. 6080; Tar Salerno 9 dicembre 2008, n. 4072).
Quanto al cumulo delle due voci accessorie del credito principale, tale possibilità sussiste relativamente alle fattispecie venute ad esistenza in data anteriore all'entrata in vigore dei relativi divieti, introdotti dall'art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412 (relativamente ai crediti previdenziali: Cons. St., Ap., 17 novembre 1997 n. 21) e dall'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724 (relativamente ai crediti retributivi: Cons. St., Ap., 15 giugno 1998 n. 3; Cons. St., sez. VI, 12 ottobre 2006, n. 6080). Nella specie, quindi, trattandosi di crediti previdenziali, il diritto al cumulo sussiste fino alla data dell’1 gennaio 1992, decorsa la quale, l’importo dovuto a titolo di interessi “è portato in detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di maggior danno da svalutazione” (Cons. St., Ap., 17 novembre 1997 n. 21).
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese e gli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accerta il diritto del ricorrente alla corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria sull’indennità di buonuscita nei sensi di cui in motivazione e ordina all’INPDAP di liquidare a parte ricorrente quanto dovuto come indicato in parte motiva, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Emanuela Loria Giuseppe Sapone
IL SEGRETARIO
- antoniomlg
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- Iscritto il: ven set 03, 2010 10:18 am
Re: Buonuscita
Messaggio da antoniomlg »
scusa
ma se è noto che attualmente la buonuscita viene pagata un due trance
di cui il totale in 24 mesi....
grazie
ma se è noto che attualmente la buonuscita viene pagata un due trance
di cui il totale in 24 mesi....
grazie
- antoniomlg
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Re: Buonuscita
Messaggio da antoniomlg »
grazie della puntuale quanto precisa risposta
speriamo che tornino le norme con i tempi di liquidazione più favorevoli.
tu ci credi?

speriamo che tornino le norme con i tempi di liquidazione più favorevoli.
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