Buonasera a tutti, chiedevo se "secondo Voi", l'indennità speciale è compatibile con parziale riforma ad infermità ascritta alla tabella "B", o è concessa solo in presenza di parziale riforma di infermità ascritte a una delle categoria della tabella "A"?
Inoltre sapete se le direttive:
a) Direttiva n° MDE24363/33204/Sez.Med.Leg/10.3.4.1 del 18/03/09;
b) Direttiva n° 1511/ML-5/2 del 05.03.1984;
valgono anche per il personale "non delle forze armate", in sostanza forze di polizia ad ordinamento civile e militare?
Grazie a chiunque voglia darmi una risposta.
Riforma Parziale ed INDENNITÀ SPECIALE “UNA TANTUM” – ART. 7 DEL D.P.R. N. 738/1981
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ciaopigi
Re: Riforma Parziale ed INDENNITÀ SPECIALE “UNA TANTUM” – ART. 7 DEL D.P.R. N. 738/1981
La direttiva del 2009 è dell'esercito per l'esercito. L'indennità speciale compete a prescindere dalla Tabella cui è ascritta la/le infermità che originano il giudizio di permanente inidoneità parziale.
Re: Riforma Parziale ed INDENNITÀ SPECIALE “UNA TANTUM” – ART. 7 DEL D.P.R. N. 738/1981
OK! Ma può essere mai possibile essere riformato in modo parziale "oggi", quando "ieri" per la stessa patologia ti è stata assegnata una tabella "B" per aggravamento da una N.C.?ciaopigi ha scritto: mer ott 31, 2018 6:11 pm La direttiva del 2009 è dell'esercito per l'esercito. L'indennità speciale compete a prescindere dalla Tabella cui è ascritta la/le infermità che originano il giudizio di permanente inidoneità parziale.
Grazie!

