Buonasera,
riepigolo brevemente la situazione, sperando di essere chiaro.
Tizio e Caio, entrambe persone fisiche, stipulano un contratto di finanziamento tra privati ad un tasso annuo di X%, prevedendo il ripagamento in rate mensili per un periodo di tempo predefinito. Il contratto stabilisce inoltre un tasso di mora di Y% e stabilisce che, se durante tutta la durata del finanziamento ci saranno più di 4 rate pagate in ritardo, anche non consecutive, il creditore potrà richiedere la decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 cc.
Nel caso ciò avvenga vorrei capire:
1) Quale tasso di interesse si applica dopo la perdita del beneficio del termine? Il tasso "standard" X, il tasso di mora Y, il tasso legale o cessa di produrre interessi?
2) Qualora nonostante la perdita del beneficio del termine il debitore non ripaghi quanto dovuto e si arrivi ad un decreto ingiuntivo, gli interessi continuerebbero a maturare e a che tasso? Ci può essere discrezionalità del giudice?
3) Se successivamente al decreto ingiuntivo, il debito resti impagato e si procedesse ad un pignoramento verso terzi (es. verso datore di lavoro), e quindi mensilmente al creditore venisse riconosciuta una quota della retribuzione netta del debitore, sul capitale in mora continuerebbero a maturare interessi? A che tasso?
Mi scuso per la lunghezza del post e il numero di domande poste, e spero che qualcuno possa darmi qualche chiarimento.
Vi ringrazio e porgo cordiali saluti
Perdita del beneficio del termine e tasso di interesse
Moderatore: Avv. Giovanni Carta
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Questo servizio è gratuito, quindi le domande che saranno rivolte all'Avv. Giovanni Carta verranno evase compatibilmente con i suoi impegni professionali. Nel caso desideri approfondire il rapporto professionale, potrai metterti in contatto con l'avvocato ai recapiti che leggerai in calce ad ogni sua risposta.
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- Avv. Giovanni Carta
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- Iscritto il: gio giu 22, 2017 12:54 pm
Re: Perdita del beneficio del termine e tasso di interesse
Buongiorno.
Se gli interessi di mora sono conformi alla legge (ossia non superano il limite "usurario"), in tutti i casi da Lei indicati ai punti 1, 2 e 3 si applicheranno detti interessi moratori.
Cordialità
GC
Se gli interessi di mora sono conformi alla legge (ossia non superano il limite "usurario"), in tutti i casi da Lei indicati ai punti 1, 2 e 3 si applicheranno detti interessi moratori.
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guest777
Re: Perdita del beneficio del termine e tasso di interesse
Grazie molte per la risposta. Non ha quindi influenza la durata di effettivo ripagamenti del debito pignoratizio? Considerando un debito di 10.000 euro e un rientro mensile di 200 euro, il debito si estinguerebbe in oltre 4 anni (senza considerare gli interessi maturati), e per tutto questo (considerevole) periodo continuerebbe a essere applicato il tasso di mora? GrazieAvv. Giovanni Carta ha scritto:Buongiorno.
Se gli interessi di mora sono conformi alla legge (ossia non superano il limite "usurario"), in tutti i casi da Lei indicati ai punti 1, 2 e 3 si applicheranno detti interessi moratori.
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GC
- Avv. Giovanni Carta
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- Iscritto il: gio giu 22, 2017 12:54 pm
Re: Perdita del beneficio del termine e tasso di interesse
Buonasera.
Esatto, gli interessi continuano ad applicarsi.
Cordialità
GC
Esatto, gli interessi continuano ad applicarsi.
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