Negativo per la GdF. I 55 anni sono solo per le FF.AA. quindi per la GdF non viene applicato. Purtroppo.giova6007 ha scritto:Buongiorno, il moltiplicatore x 5 previsto a chi va in pensione per limiti di età (art.3 comma 7 del .Lgs.165/97), cioè a 60 anni e non prima ad esempio a 55 anni come voi menzionate, viene applicato anche agli appartenenti della G.d.F.
Moltiplicatore pensione
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Re: Moltiplicatore pensione
Messaggio da X_Ventimiglia »
Re: Moltiplicatore pensione
forse era questo quello che intendevo comma 8, il 7 e' l'attribuzione del moltiplicatoreVava66 ha scritto:buongiorno a tutti, una domanda..ma questo moltiplicatore non aveva una scadenza ?
7. Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione e' liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi e' determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.
8. Il Governo provvede a verificare dopo 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e, successivamente, con periodicita' triennale, la congruita' delle disposizioni recate dal comma 7 in ordine alla determinazione dei trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 1, ai fini dell'eventuale adozione di interventi modificafivi.
Re: Moltiplicatore pensione
Messaggio da sifanno »
il dlgs 165/97 al c. 7 art 3 recita: 7. "Per il personale di cui all’articolo 1 escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato" - quindi nessun beneficio a riguardo, prima della pensione di vecchiaia! Nel caso invece si è collocati in congedo prima della vecchiaia - es. non più idoneo allo svolgimento del servizio d'istituto questo lo stabilisce solo la giurisprudenza come i casi qui citati e ai quali fare riferimento - In nessun caso si applica per le pensioni anticipate.
Re: Moltiplicatore pensione
grazie ma quello che interessava se il moltiplicatore ha una scadenza in quanto radio scarpa diceva che nel 2019 doveva essere riconfermatosifanno ha scritto:il dlgs 165/97 al c. 7 art 3 recita: 7. "Per il personale di cui all’articolo 1 escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato" - quindi nessun beneficio a riguardo, prima della pensione di vecchiaia! Nel caso invece si è collocati in congedo prima della vecchiaia - es. non più idoneo allo svolgimento del servizio d'istituto questo lo stabilisce solo la giurisprudenza come i casi qui citati e ai quali fare riferimento - In nessun caso si applica per le pensioni anticipate.
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