VITTORIA IMPORTANTE (sentenza corte dei conti)

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Sempreme064
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Re: VITTORIA IMPORTANTE (sentenza corte dei conti)

Messaggio da Sempreme064 »

Le decisioni della Corte costituzionale sono impugnabile.. le alternative sono o ricorso Europa anche se non è un buon periodo o intervenga il Presidente della Repubblica


firefox
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Re: VITTORIA IMPORTANTE (sentenza corte dei conti)

Messaggio da firefox »

elciad1963 ha scritto:buongiorno.
Panorama concordo con te e per questa ragione che.non comprendo il perché tante nuove sentenze riguardanti il moltiplicatore e il ricalcolo pensionistico 81/83 non vengono "inserite nei faldoni" loro riservate. Per questa ragione, richiedo l'intervento dello staff!!!
Perchè la maggior parte ne legge ne consulta.....
pesav61

Re: VITTORIA IMPORTANTE (sentenza corte dei conti)

Messaggio da pesav61 »

Buongiorno a tutti, questa Sentenza può essermi utile visto che sono stato riformato a giugno 2013, senza prendere ne il grado nuovo acquisito ne lo scatto dei 32 anni di servizio, grazie anticipatamente per la risposta.
roberto_67

Re: VITTORIA IMPORTANTE (sentenza corte dei conti)

Messaggio da roberto_67 »

Ragazzi mi rallegrate le giornate, davvero, sto morendo dalle risate a leggervi. Vi prego non smettete. Grazie a tutti
mbetto
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Re: VITTORIA IMPORTANTE (sentenza corte dei conti)

Messaggio da mbetto »

Io la butto la.... Senza alcun tono di polemica: non dovrebbe essere l'amministratore (come succede negli altri forum) a valutare gli interventi spostandoli, al bisogno, nelle sezioni già attive o più attinenti all'argomento trattato?
tibertrix
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Re: VITTORIA IMPORTANTE (sentenza corte dei conti)

Messaggio da tibertrix »

pesav61 ha scritto:Buongiorno a tutti, questa Sentenza può essermi utile visto che sono stato riformato a giugno 2013, senza prendere ne il grado nuovo acquisito ne lo scatto dei 32 anni di servizio, grazie anticipatamente per la risposta.
Presumo che dovranno ricostruirti la carriera per cui credo di si. Spero che qualche collega più afferrato in materia ti possa dare maggiori certezze. Ciao
naturopata
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Re: VITTORIA IMPORTANTE (sentenza corte dei conti)

Messaggio da naturopata »

La proposta di legge presentata dal Capogruppo di Fdi in Commissione Difesa Salvatore Deidda, sottoscritta dalla collega del gruppo Wanda Ferro e dai colleghi del gruppo, intende correggere alcuni effetti distorsivi determinati dal “blocco retributivo” introdotto nel 2010, con riferimento al Personale del Comparto Sicurezza e Difesa.

In particolare il blocco ha determinato una cristallizzazione delle retribuzioni del Comparto Difesa e Sicurezza per un quadriennio ma ha inoltre ha sostanzialmente congelato il naturale maturarsi anche dei meccanismi di adeguamento retributivo.

Dal 1° gennaio 2015 gli effetti del blocco sono cessati ma solamente in favore del personale ancora in servizio, il quale si è visto riconoscere, correttamente, a tale data, gli effetti economici delle promozioni e progressioni di carriera maturate durante il quadriennio 2011 – 2014.

Purtroppo non è avvenuto – pur non essendo tale esclusione in alcun modo previsto dalla normativa – in favore del personale che nell’arco del medesimo quadriennio abbia lasciato il servizio, in particolare perché collocato in quiescenza: infatti, il personale ha visto negarsi il riconoscimento degli effetti economici delle promozioni e progressioni di carriera maturate (e giuridicamente valide) con conseguente decurtamento del trattamento pensionistico in quanto determinato sulla base dell’ammontare dell’ultimo stipendio percepito nell’anno 2010.

La stessa Corte Costituzionale, pur ritenendo legittimo il blocco, per le note finalità di contenimento della spesa pubblica, ha precisato che la stessa debba comunque rivestire il carattere dell’eccezionalità e che i conseguenti effetti debbono necessariamente essere limitati

Dunque, il presente disegno di legge, presentato da Fratelli d’Italia, vuole mettere fine a tale ingiustizia e dopo diverse interrogazioni che non hanno mai avuto risposta, ora presenta la proposta di legge per dare seguito anche a diverse sentenze di Tribunali.
panorama
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Re: VITTORIA IMPORTANTE (sentenza corte dei conti)

Messaggio da panorama »

Ricorso perso

- ) - il ricorrente ha evidenziato che la Corte Conti, Sez. Liguria, con l’ordinanza n. 1/2017, ha già sollevato questione di costituzionalità, sia pure con riferimento al terzo periodo dell’art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010.
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE TOSCANA Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 147 Pubblicazione 08/04/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
In composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott. Nicola Ruggiero, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 61033 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato il 25 maggio 2018 e proposto dal Sig. M.. G.., nato a OMISSIS (LT) il ........ 1955 e residente in Grosseto, via OMISSIS (C.F.: OMISSIS), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Andrea Saccucci e dall’Avv. Matteo Magnano ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio legale in Roma, Via Lisbona n. 9;

contro
- Ministero dell’Economia e Finanze, in persona del Ministero pro-tempore, nonché la Guardia di Finanza, in persona del Comandante generale p.t.;
- INPS, in persona del legale rappresentante p.t.;

per
in via principale,
a) l’accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente alla rideterminazione della base pensionabile ed alla conseguente rideterminazione della pensione, a far data dalla cessazione dal servizio, tenendo in considerazione gli incrementi stipendiali automatici (non percepiti a norma dell’art. 9, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 78/2010), che gli sarebbero spettati in relazione alle classi ed agli scatti che sarebbero maturati nel periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2015;

b) la condanna dell’Amministrazione convenuta a corrispondere al ricorrente, per effetto della suddetta rideterminazione della base pensionabile, i ratei pensionistici arretrati, oltre ad accessori di legge;

in via subordinata,

c) la proposizione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 21, secondo periodo, d.l. 78/210, convertito, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, legge n. 122/2010, nonché dell’art. 16, comma 1, lett. b), d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, dalla legge n. 111/2011, come specificato dall’art.1, comma 1, lett. a), primo periodo, DPR n. 122/2013, e dell’art. 1, comma 256, legge n. 190/2014, anche in considerazione dell’art.11, comma 7, d.lgs n. 94/2017, per contrasto con l’art. 3 Cost.,
nella parte in cui,
per il personale di cui all’art. 3 d.lgs n. 165/2001 e s.m.i., cessato dal servizio dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2017,
non prevedono la valorizzazione in quiescenza, a far data dalla cessazione dal servizio, degli emolumenti pensionabili derivanti dalle progressioni stipendiali automatiche che sarebbero spettate in relazione alle classi ed agli scatti che sarebbero maturati nel periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2015;

Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 27 settembre 2018, celebrata con l’assistenza del Segretario, Sig. Carmina Calini, l’Avv. Andrea Saccucci per il ricorrente ed il M.A. Pietro Agosta per il Comando Generale della Guardia di Finanza, non comparso l’INPS;

Ritenuto in
FATTO

1. Con il ricorso indicato in epigrafe, preceduto da istanza amministrativa del 9.10.2017, rigettata dall’Amministrazione con nota dell’8.2.2018, il ricorrente ha evidenziato di essere un Ufficiale superiore della Guardia di Finanza in pensione, cessato dal servizio, per età, in data 10.5.2015, con il grado di Colonnello, collocato in ausiliaria a decorrere dalla medesima data ed in riserva a decorrere dall’1.11.2015.

Ha aggiunto di appartenere ad una categoria di personale che fruisce di meccanismi di progressione automatica degli stipendi.

Nondimeno, la sua pensione è stata calcolata in relazione ad una base pensionabile che non tiene conto delle classi e degli scatti che sarebbero maturati nel periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 e che risulta, dunque, inferiore a quella cui il ricorrente avrebbe avuto diritto in assenza del cd blocco retributivo previsto dall’art. 9, comma 21, secondo periodo, d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010.

Tale ultima disposizione avrebbe, invero, determinato nei confronti del ricorrente non soltanto un effetto temporaneo sul trattamento retributivo, ma anche, secondo l’interpretazione datane dall’Amministrazione, un effetto permanente sul trattamento pensionistico

In sede di gravame, il ricorrente ha, in primo luogo, provveduto ad una puntuale ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

Si è, dunque, soffermato sui limiti, quali enucleati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, alla ragionevolezza delle misure legislative incidenti sul trattamento retributivo dei pubblici dipendenti, per fini di contenimento della spesa pubblica.

A tal riguardo, ha sostenuto la legittimità di tali misure, solo a condizione che i sacrifici imposti abbiano carattere eccezionale, definito nel tempo, non arbitrario, consentaneo allo scopo e temporalmente limitato.

Con riferimento alle disposizioni rilevanti nella fattispecie all’esame, ha sostenuto, anche attraverso richiami giurisprudenziali, la necessità che le stesse siano interpretate nel senso che, ai fini della determinazione della base pensionabile, si tenga conto anche degli incrementi stipendiali automatici (classi e scatti) che sarebbero spettati durante il cd blocco retributivo (2011-2015) e degli incrementi stipendiali che sarebbero spettati in conseguenza delle progressioni di carriera disposte durante il cd blocco retributivo (2011-2014).

Nello specifico, tale interpretazione “costituzionalmente orientata”, consentirebbe di evitare “un’evidente illegittimità, che altrimenti deriverebbe dagli effetti permanenti, per effetto di una disposizione di natura eccezionale e di carattere esclusivamente temporaneo e consentaneo allo scopo di un risparmio di spesa pubblica, per un periodo di tempo limitato” (così, pag. 9 del ricorso).

Nell’ipotesi in cui non si aderisse a tale interpretazione, risulterebbe la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 9, comma 21, secondo periodo, del d.l. n. 78/2010.

A tal riguardo, il ricorrente ha evidenziato che la Corte Conti, Sez. Liguria, con l’ordinanza n. 1/2017, ha già sollevato questione di costituzionalità, sia pure con riferimento al terzo periodo dell’art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010.

Orbene, le medesime ragioni di violazione dell’art. 3 Cost., prefigurate nella predetta ordinanza, sussisterebbero per la fattispecie qui all’esame (relativa al secondo periodo del medesimo art. 9, comma 21).

Tutto ciò sotto il duplice profilo della ragionevolezza (per la dedotta presenza di sacrifici permanenti) e della disparità di trattamento (tra gli ufficiali cessati dal servizio durante il blocco e quelli cessati successivamente, nonché tra gli ufficiali cessati dal servizio dopo la fine del blocco, ma prima del 1 gennaio 2018, e quelli cessati dopo tale data).

In conclusione, il ricorrente ha chiesto:

a) in via principale, l’accertamento e declaratoria del proprio diritto alla rideterminazione della base pensionabile ed alla conseguente rideterminazione della pensione, a far data dalla cessazione dal servizio, tenendo in considerazione gli incrementi stipendiali automatici (non percepiti a norma dell’art. 9, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 78/2010), che gli sarebbero spettati in relazione alle classi ed agli scatti che sarebbero maturati nel periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2015;

b) la condanna dell’Amministrazione convenuta a corrispondergli, per effetto della suddetta rideterminazione della base pensionabile, i ratei pensionistici arretrati, oltre ad accessori di legge;

c) in via subordinata, la proposizione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 21, secondo periodo, d.l. 78/210, convertito, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, legge n. 122/2010, nonché dell’art. 16, comma 1, lett. b), d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, dalla legge n. 111/2011, come specificato dall’art.1, comma 1, lett. a), primo periodo, DPR n. 122/2013, e dell’art. 1, comma 256, legge n. 190/2014,
anche in considerazione dell’art.11, comma 7, d.lgs n. 94/2017, per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui, per il personale di cui all’art. 3 d.lgs n. 165/2001 e s.m.i., cessato dal servizio dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2017, non prevedono la valorizzazione in quiescenza, a far data dalla cessazione dal servizio, degli emolumenti pensionabili derivanti dalle progressioni stipendiali automatiche che sarebbero spettate in relazione alle classi ed agli scatti che sarebbero maturati nel periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2015;

d) in via istruttoria, di ordinare all’Amministrazione convenuta di depositare in giudizio il foglio matricolare e lo stato di servizio, nonché tutti i documenti in base ai quali è stata determinata la base pensionabile.

In data 8 agosto 2018, la difesa del ricorrente ha depositato documentazione attestante la notifica del ricorso (e del decreto di fissazione d’udienza) nei confronti delle Amministrazioni resistenti.

2. Con memoria pervenuta in data 7 settembre 2018, la Guardia di Finanza, nel richiamare due decisioni di rigetto rese da altre Sezioni di questa Corte su casi analoghi, ha chiesto il rigetto del ricorso, per infondatezza dello stesso, con condanna della controparte alle spese di giudizio.

A tal riguardo, ha fatto presente che, anche ai sensi dell’art. 1866 del d.lgs n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento militare), la base pensionabile si determinerebbe con riferimento allo stipendio e agli emolumenti retributivi pensionabili integralmente percepiti in attività di servizio.

Ha aggiunto che, per effetto delle disposizioni in materia di ampliamento della base contributiva e pensionabile (art.2, commi 9, 10 e 11, legge 335/95), il trattamento di quiescenza andrebbe rapportato alla contribuzione versata, in concorso, dal dipendente e dallo Stato, quale datore di lavoro, durante tutto il rapporto d’impiego e quindi agli emolumenti percepiti in servizio.

Ha, inoltre, richiamato le precedenti pronunce (nn. 219/2014 e 310/2013), con le quali la Corte Costituzionale ha già riconosciuto, sia pure sotto angolazioni specifiche, la legittimità delle misure contenute nel d.l. n. 78/2010.

In via gradata, ha sollevato l’eccezione di prescrizione quinquennale.

3. In data 27 settembre 2018, la difesa del ricorrente ha fatto pervenire la nota spese e copia di talune pronunce di altre Sezioni della Corte dei conti, favorevoli all’accoglimento delle pretese attoree.

Alla pubblica udienza del 27 settembre 2018, l’Avv. Andrea Saccucci, per il ricorrente, ha depositato documentazione già trasmessa in via telematica (documentazione attestante la notifica del ricorso, nota spese e pronunce giurisprudenziali).

Nel merito, ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni formulate con il ricorso.

Il M.A. Pietro Agosta, per il Comando Generale della Guardia di Finanza, si è riportato agli scritti difensivi, insistendo per il rigetto del ricorso.

Il giudizio è passato, dunque, in decisione, con lettura del dispositivo in udienza.

Considerato in
DIRITTO

1. Il presente ricorso risulta infondato e va, come tale, rigettato.

A tal riguardo, giova osservare che, in base all’art. 9, comma 21, del d.l. n.78/2010, "I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n.448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi.

Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti” (tale ultima disposizione è stata prorogata dapprima “fino al 31 dicembre 2014” e successivamente “fino al 31 dicembre 2015”, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 122/2013 e dell’art.1, comma 256, legge n. 190/2014).

Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici” (tale ultima disposizione è stata prorogata “fino al 31 dicembre 2014” ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) D.P.R. n. 122/2013).

Il chiaro tenore letterale della norma sopra riportata -con particolare riferimento al secondo periodo, d’interesse in questa sede- esclude che gli incrementi stipendiali automatici maturati nel periodo di vigenza del “blocco” siano mai entrati nella base retributiva e contributiva del ricorrente, non potendo conseguentemente entrare a far parte della corrispondente base pensionabile.

Sul punto, va evidenziato che ai sensi dell’art.53 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (recante il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, occorre far riferimento alla base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili nella medesima norma indicati, integralmente percepiti.

Tale previsione risulta, invero, espressamente richiamata nell’art. 1866 “Base contributiva e pensionabile” di cui al Codice dell’Ordinamento militare, D.lgs. n.66/2010, il quale, al primo comma, prevede che “1. La pensione, nel sistema di calcolo retributivo, viene determinata sulla base dello stipendio, dell'indennità integrativa speciale e degli emolumenti retributivi espressamente definiti pensionabili dalla legge, ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.”

Senonché, gli emolumenti qui in rilievo, come anticipato, non sono mai entrati nella base retributiva e contributiva del ricorrente, atteso che “….gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti”, non potendo conseguentemente entrare a far parte delle corrispondente base pensionabile.

Tutto ciò anche alla luce del principio per cui il trattamento di quiescenza va ragguagliato alla contribuzione versata durante il rapporto di impiego (in termini, Corte Conti, Sez. giur. Piemonte, 7 giugno 2016, n. 195).

In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, non può trovare accoglimento la domanda principale, volta ad ottenere la rideterminazione della base pensionabile e, conseguentemente, della pensione, a far data dalla cessazione dal servizio, mediante valorizzazione degli incrementi stipendiali automatici non percepiti a norma dell’art. 9, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 78/2010.

2. Allo stesso modo, deve essere disattesa la domanda, formulata in via gradata e finalizzata ad ottenere la proposizione della questione di legittimità costituzionale della normativa de qua (art. 9, comma 21, secondo periodo, del D.L. n. 78/2010, e norme successive collegate).

Sul punto, giova ribadire che la Corte Costituzionale più volte si è pronunciata in fattispecie analoghe affermando la legittimità del meccanismo del blocco stipendiale "in quanto la misura adottata è giustificata dall'esigenza di assicurare la coerente attuazione della finalità di temporanea "cristallizzazione" del trattamento economico dei dipendenti pubblici per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica, realizzata con modalità non irrazionali ed arbitrarie, anche in considerazione della limitazione temporale del sacrificio imposto ai dipendenti' (Corte Cost., nn.304 e 310 del 2013; id. n.219 del 2014).

Il carattere della transitorietà e dell'eccezionalità degli interventi di contenimento della spesa pubblica hanno consentito alle norme sui c.d. “blocchi” stipendiali di superare il vaglio di costituzionalità, più volte invocato, respingendosi le censure di illegittimità costituzionale delle misure contenute nel decreto-legge n.78/2010. Il blocco delle retribuzioni è dunque legittimo (Corte costituzionale, n.178 del 2015 e n. 96 del 2016), in quanto circoscritto ad un periodo contenuto, in concomitanza con una situazione eccezionale di emergenza economica e finanziaria, e risponde all’obiettivo di rispettare l’equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.) adottando politiche proiettate in un periodo che necessariamente travalica l’anno.

In definitiva, la valorizzazione, a fini pensionistici, di periodi non coperti da contribuzione rientra nella discrezionalità del legislatore e la sua mancanza non appare irragionevole in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa e di salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica evidenziate dalla giurisprudenza costituzionale sopra richiamata.

Va, pertanto, esclusa la prospettata violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza.

Stessa conclusione s’impone l’asserita lesione del medesimo art. 3 sotto il diverso profilo del principio di uguaglianza (alias, parità di trattamento).

Sul punto, va ribadito che la base pensionabile, per il personale militare, si determina con riferimento allo stipendio e agli emolumenti retributivi pensionabili integralmente percepiti in attività di servizio, dovendosi conseguentemente tener conto della retribuzione “spettante” secondo la disciplina applicabile ratione temporis.

Sotto questo punto di vista, il trattamento differenziato, riservato ad una determinata categoria di soggetti in momenti diversi nel tempo, non contrasta con il principio di uguaglianza, spettando alla discrezionalità del legislatore, nel rispetto del canone di ragionevolezza, delimitare la sfera temporale di applicazione delle norme, sicchè, da questa angolazione, il fluire del tempo può rappresentare un apprezzabile criterio distintivo nella disciplina delle situazioni giuridiche (Corte Cost., n. 104/2018).

3. In conclusione, per tutto quanto sopra visto, il presente ricorso va rigettato (in termini analoghi, tra le altre, Corte Conti, Sez. giur. 9 luglio 2018, nn. 137 e 138).

Nondimeno, nella complessità delle questioni trattate e nella sussistenza di pronunce di segno contrario nella materia de qua, si ravvisano giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27 settembre 2018.
IL GIUDICE
f.to dott. Nicola RUGGIERO


Depositato in Segreteria il 08/04/2019


p.Il Direttore della Segreteria
f.to Chiara Berardengo


Sentenza
n.147/2019
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