Trasferimento x incomp. ambientale a seguito proc. penale
Trasferimento x incomp. ambientale a seguito proc. penale
Messaggio da frustrato »
Circa due anni fa venivo trasferito , dalla mia vecchia sede di servizio, per incompatibilità ambientale, a seguito due procedimenti penali,di cui nr. 1 ordinario e nr.1 militare.
Dopo pochi giorni ,chiesi alla mia amministrazione la visione degli atti amministrativi,circa i motivi del mio trasferimento,ma l’istanza fu rigettata in quanto entrambi i procedimenti erano in corso e vi era il segreto istruttorio.(Art.8 co 3 del DPR 352/92).
Presentai ricorso gerarchico per l’annullamento del trasferimento,ma quest’ultimo non venne accolto.
Alla data odierna entrambi i procedimenti :
1. Si sono conclusi con l’archiviazione diretta da entrambi i PM,senza che fosse stata esercitata l’azione penale, in
quanto ho assunto solo lo status d’indagato,senza mai essere stato rinviato a giudizio ed aver ricoperto la status di
imputato
2. Inoltre il PM ordinario ha provveduto all’iscrizione nel registro degli indagati per il reato di calunnia,il soggetto che mi
aveva ingiustamente accusato,attraverso le proprie mendaci dichiarazioni.
Desiderei un consiglio circa ,su come comportarmi per i vari danni e torti che ho subito e se vi e’ una normativa specifica che prevede, in questi casi, di ritornare a prestare servizio presso la vecchia sede.
Grazie anticipatamente
Dopo pochi giorni ,chiesi alla mia amministrazione la visione degli atti amministrativi,circa i motivi del mio trasferimento,ma l’istanza fu rigettata in quanto entrambi i procedimenti erano in corso e vi era il segreto istruttorio.(Art.8 co 3 del DPR 352/92).
Presentai ricorso gerarchico per l’annullamento del trasferimento,ma quest’ultimo non venne accolto.
Alla data odierna entrambi i procedimenti :
1. Si sono conclusi con l’archiviazione diretta da entrambi i PM,senza che fosse stata esercitata l’azione penale, in
quanto ho assunto solo lo status d’indagato,senza mai essere stato rinviato a giudizio ed aver ricoperto la status di
imputato
2. Inoltre il PM ordinario ha provveduto all’iscrizione nel registro degli indagati per il reato di calunnia,il soggetto che mi
aveva ingiustamente accusato,attraverso le proprie mendaci dichiarazioni.
Desiderei un consiglio circa ,su come comportarmi per i vari danni e torti che ho subito e se vi e’ una normativa specifica che prevede, in questi casi, di ritornare a prestare servizio presso la vecchia sede.
Grazie anticipatamente
Re: Trasferimento x incomp. ambientale a seguito proc. penale
Io denuncierei il comando di appartenenza perchè prima di trasferire un militare "avrebbero" dovuto verificare la fonte se era attendibile.
Inoltre, chiedere il risarcimento dei danni morali, materiali e quant'altro, non solo per te stesso ma in caso che sei sposato metterei in mezzo la moglie e i figli, i quali hanno dovuto stroncare di netto la loro amicizia ricominciando tutto di nuovo, così come i figli che hanno dovuto affrontare una comunità scolastica nuova.
Valuta un po' le cose, perchè Babbo Natale non passa sempre, almeno farai un bel 6 al superenalotto.
Inoltre, chiedere il risarcimento dei danni morali, materiali e quant'altro, non solo per te stesso ma in caso che sei sposato metterei in mezzo la moglie e i figli, i quali hanno dovuto stroncare di netto la loro amicizia ricominciando tutto di nuovo, così come i figli che hanno dovuto affrontare una comunità scolastica nuova.
Valuta un po' le cose, perchè Babbo Natale non passa sempre, almeno farai un bel 6 al superenalotto.
Re: Trasferimento x incomp. ambientale a seguito proc. penale
Messaggio da tuttiliberi »
E' inutile che denunci l 'arma perchè loro hanno piena discrezionalità sui trasferimenti e possono trasferire il personale anche se solo indagato, l arma trasferisce per opportunità quindi nulla si può fare.
Chi ti può rimandare nel tuo ex reparto è solo il TAR , dovresti fare ricorso al TAR per annulare il trasferimento e li hai ottime possibilità se dici che ti hanno archiviato i due procedimenti penali.
Quindi devi trovare un buon amministrativista e fare il ricorso, io ho vinto il ricorso proprio per il trasferimento e mi hanno rimandato al vecchio reparto.
auguri
ciao
Chi ti può rimandare nel tuo ex reparto è solo il TAR , dovresti fare ricorso al TAR per annulare il trasferimento e li hai ottime possibilità se dici che ti hanno archiviato i due procedimenti penali.
Quindi devi trovare un buon amministrativista e fare il ricorso, io ho vinto il ricorso proprio per il trasferimento e mi hanno rimandato al vecchio reparto.
auguri
ciao
Re: Trasferimento x incomp. ambientale a seguito proc. penale
Messaggio da frustrato »
Posso presentare ricorso al Tar anche se sono trascorsi quasi due anni dal trasferimento..?
Ripeto ,a suo tempo mi fu negato l'accesso agli atti,in virtu' del segreto istruttorio e successivamente fu rigettato il ricorso gerarchico del trasferimento in questione.
Preciso che il trasferimento ,fu disposto nell'ambito dello stesso Comune,quindi si tratto' di un cambio d'incarico.
Ripeto ,a suo tempo mi fu negato l'accesso agli atti,in virtu' del segreto istruttorio e successivamente fu rigettato il ricorso gerarchico del trasferimento in questione.
Preciso che il trasferimento ,fu disposto nell'ambito dello stesso Comune,quindi si tratto' di un cambio d'incarico.
Re: Trasferimento x incomp. ambientale a seguito proc. penale
Messaggio da tuttiliberi »
Trovo molto singolare che non hai potuto fare l'accesso agli atti, tu eri accusato e indagato e avevi il diritto di difesa, ma come potevi difenderti senza leggere le carte???
Per i termini del ricorso non lo so se dopo 2 anni puoi fare il ricorso, è una domanda da fare all'avvocato.
ciao
Per i termini del ricorso non lo so se dopo 2 anni puoi fare il ricorso, è una domanda da fare all'avvocato.
ciao
Re: Trasferimento x incomp. ambientale a seguito proc. penale
Allegata alla determinazione del trasferimento per "incompatibilità ambientale", avrai ricevuto sicuramente le determinazioni del Comandante di Corpo con cui motiva detto trasferimento.
La sentenza di archiviazione di entrambi i PM, riportano anch'esse le motivazioni.
Ora il tuo Comandante di Compagnia dovrebbe procedere all'esame disciplinare che, salvo diverso avviso, dovrebbe concludersi con un "nulla di fatto", qualora dalle sentenze delle due A.G. non si ravvisino appunto mancanze autonome.
Al termine di questa notifica, ti consiglio di provare a produrre circostanziata istanza di trasferimento per essere destinato nuovamente, anche in sovrannumero, al reparto ove eri effettivo. Motivala ben bene, spiegando cronologicamente i fatti che ti hanno poi portato ad essere scagionato a pieno titolo.
Auguri!!
La sentenza di archiviazione di entrambi i PM, riportano anch'esse le motivazioni.
Ora il tuo Comandante di Compagnia dovrebbe procedere all'esame disciplinare che, salvo diverso avviso, dovrebbe concludersi con un "nulla di fatto", qualora dalle sentenze delle due A.G. non si ravvisino appunto mancanze autonome.
Al termine di questa notifica, ti consiglio di provare a produrre circostanziata istanza di trasferimento per essere destinato nuovamente, anche in sovrannumero, al reparto ove eri effettivo. Motivala ben bene, spiegando cronologicamente i fatti che ti hanno poi portato ad essere scagionato a pieno titolo.
Auguri!!
Re: Trasferimento x incomp. ambientale a seguito proc. penale
Messaggio da tuttiliberi »
Ripeto che tramite l 'istanza di trasferimento l'Arma non ti manda più nello stesso reparto da dove eri stato trasferito per incompatibilità ambientale, solo il TAR ti può annulare il trasferimento!!!
Nella determinazione del trasferimento ce scritto ben poco così come anche nella motivazione di archiviazione del PM, le carte che hanno determinato il trasferimento e che hanno aperto il processo penale sono ben altra cosa e li che si deve fare accesso agli atti per prendere copia di tutte le carte.
Inoltre anche se l A.G. ha archiviato i procedimenti penali , l' arma potrebbe aprire un procedimento amministrativo /disciplinare qualora ravvisasse una censura da fare.
Nella determinazione del trasferimento ce scritto ben poco così come anche nella motivazione di archiviazione del PM, le carte che hanno determinato il trasferimento e che hanno aperto il processo penale sono ben altra cosa e li che si deve fare accesso agli atti per prendere copia di tutte le carte.
Inoltre anche se l A.G. ha archiviato i procedimenti penali , l' arma potrebbe aprire un procedimento amministrativo /disciplinare qualora ravvisasse una censura da fare.
Re: Trasferimento x incomp. ambientale a seguito proc. penale
Messaggio da frustrato »
Visto che i procedimenti penali si sono conclusi e non essendoci piu' il segreto istruttorio,inoltrero' un nuova istanza di accesso agli atti...
Il trasferimento venne disposto con la dicitura "per servizio e per ragioni di servizio",senza alcuna altra documentazione,motivazione e/o determinazione.
Per quanto riguarda i procedimenti penali,quello militare e' stato archiviato oltre un anno fa,mentre quello ordinario pochi giorni fa,sono in attesa di conoscere le motivazioni...
Esiste un altro procedimento pendente "per calunnia", ma a carico di colui che mi ha accusato ingiustamente,il tutto ancora in fase di indagini preliminari,da circa un anno.
Anche volendo presentare un ricorso al Tar,faccio ancora in tempo,quali sono i tempi..?
Ho chiesto consiglio all'Avv. Carta su come comportarmi sul forum,ma non ho avuto alcuna risposta,forse il collega Roberto Mandarino sapra' darmi qualche altra indicazione in merito.
Il trasferimento venne disposto con la dicitura "per servizio e per ragioni di servizio",senza alcuna altra documentazione,motivazione e/o determinazione.
Per quanto riguarda i procedimenti penali,quello militare e' stato archiviato oltre un anno fa,mentre quello ordinario pochi giorni fa,sono in attesa di conoscere le motivazioni...
Esiste un altro procedimento pendente "per calunnia", ma a carico di colui che mi ha accusato ingiustamente,il tutto ancora in fase di indagini preliminari,da circa un anno.
Anche volendo presentare un ricorso al Tar,faccio ancora in tempo,quali sono i tempi..?
Ho chiesto consiglio all'Avv. Carta su come comportarmi sul forum,ma non ho avuto alcuna risposta,forse il collega Roberto Mandarino sapra' darmi qualche altra indicazione in merito.
Re: Trasferimento x incomp. ambientale a seguito proc. penale
Messaggio da byllyb »
Ciao..
Allora vi è una norma di legge (che al momento non ho in questo PC) che disciplina i Procedimenti penali e Amministrativi.. vi è un comma che sancisce: gli atti e provvedimenti amministrativi a seguito di procedimento penale, sono nulli quando interviene sentenza di assoluzione ancorchè di primo grado e comunque in ogni caso decorsi 5 anni dal provvidemento amministrativo. Salvo che l'interessato non desideri permanere al reparto ed incarico, l'amministrazione provvede al trasferimento nella precedente sede, salvo che non vi siano ulteriori e concreti motivi di incompatibilità.
Solitamente l'amministrazione non ti scrive neanche... figurati.. Consiglio che posso darti è scrivere all'Ufficio - del Comando Generale - trasferimenti (Bac o Marescialli dipende dal ruolo) e fargli rammentare l'esistenza di tale disposizione normativa... Dipende dalla risposta decorrono i 60 giorni per il ricorso al Tar
...
Saluti
Allora vi è una norma di legge (che al momento non ho in questo PC) che disciplina i Procedimenti penali e Amministrativi.. vi è un comma che sancisce: gli atti e provvedimenti amministrativi a seguito di procedimento penale, sono nulli quando interviene sentenza di assoluzione ancorchè di primo grado e comunque in ogni caso decorsi 5 anni dal provvidemento amministrativo. Salvo che l'interessato non desideri permanere al reparto ed incarico, l'amministrazione provvede al trasferimento nella precedente sede, salvo che non vi siano ulteriori e concreti motivi di incompatibilità.
Solitamente l'amministrazione non ti scrive neanche... figurati.. Consiglio che posso darti è scrivere all'Ufficio - del Comando Generale - trasferimenti (Bac o Marescialli dipende dal ruolo) e fargli rammentare l'esistenza di tale disposizione normativa... Dipende dalla risposta decorrono i 60 giorni per il ricorso al Tar

Saluti
Re: Trasferimento x incomp. ambientale a seguito proc. penale
Spero che possa interessare a qualcuno.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale Omissis del 2010, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso Filippo Maria Salvo in Roma, corso Trieste, 85;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento del
diniego di accesso agli atti relativi al proprio trasferimento disposto in via di autorità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2011 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha chiesto all’intimata amministrazione l’accesso agli atti relativi al proprio trasferimento disposto in via di autorità.
L’amministrazione ha denegato l’istanza assumendo che “la stessa non è suscettibile di accoglimento poiché i provvedimento di trasferimento d’autorità, rientrando nella categoria degli ordini risultano sottratti alla disciplina generale dettata dalla L. n. 241/1990”.
Con il presente gravame, l’interessato chiede ordinarsi all’amministrazione l’esibizione dei documenti richiesti.
Il ricorso è fondato.
Non è dubbio che il ricorrente, nei cui confronti l’amministrazione ha avviato un procedimento di trasferimento di sede, sia titolare di un interesse giuridicamente rilevante, qualificato dalle norme che regolano il rapporto di servizio alle dipendenze dell’amministrazione militare e differenziato dalla posizione assunta in seno all’avviato procedimento; un interesse diretto, concreto, personale ed attuale a conoscere gli atti endoprocedimentali inerenti il trasferimento che lo riguarda.
Il diniego opposto dall’amministrazione s’appalesa illegittimo per le seguenti ragioni:
-non è congruamente motivato fondandosi, esso, tautologicamente ed apoditticamente sulla appartenenza del provvedimento in questione alla categoria degli “ordini”;
L’art. 24, c. 1, legge n. 241/1990 così recita:
“Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi”.
Non risulta al Collegio, che il procedimento in questione – per contenuto, finalità ed oggetto – pertenga ad una delle ipotesi per le quali viene escluso dalla legge il diritto di accesso.
Una tale esclusione non si evince dalla fonte primaria né dai regolamenti governativi approvati con DPR 352 del 1992, decreto ministeriale 29 ottobre 1996, n. 603 e DPR 12 aprile 2006, n. 184 né, infine, dal regolamento emanato dall’amministrazione della difesa con decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603.
Ed invero, dalle citate normative non si ricava affatto un principio di secretazione né un divieto di divulgazione dei procedimenti inerenti il trasferimento del personale militare, ancor più se dovuti a ragioni di incompatibilità ambientale (come risulta nella fattispecie).
Il DPR 352/92, all’art. 8 lettera d), prevede la possibilità di sottrazione all’accesso di documenti che “riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese, e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti dall’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono”.
Non ritiene il Collegio che la trascritta norma riguardi il trattamento di dati oggetto di valutazione nella procedura pubblicistica di trasferimento (id est, per incompatibilità ambientale); diversamente opinando, verrebbe ad essere sottratta al privato la possibilità di sottoporre a verifica in sede giurisdizionale la regolarità della procedura seguita dalla p.a. e relative risultanze, con conseguente violazione del diritto alla difesa sancito a livello costituzionale (artt. 24 e 113 Cost.).
Va sottolineato, altresì, che ai sensi dell’art. 24, c. 7 della legge n. 241 del 1990 “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”; mentre il primo comma dell’ art. 5 del D.M. 603/1996 garantisce espressamente l’accesso agli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta e, parlando poi di sottrazione all’accesso, fa salve le richieste del titolare dell’interesse.
Ne consegue, che illegittimamente è stato opposto all’interessato il divisato diniego.
Nel caso, concorrendo con il diritto di accesso altri interessi pubblici di rilievo meritevoli di adeguata protezione, l’Amministrazione avrebbe dovuto, semmai, provvedere a selezionare i dati che non potevano essere comunicati, senza previo assenso delle persone interessate ai sensi della legge sulla protezione dei dati personali, apponendo se necessario la formula ...omissis....”.
Un’ultima annotazione si rende necessaria.
Secondo l’originaria disciplina di cui all’art. 24, comma 2, lett. d) L. n. 241/1990, interpretato in combinato disposto con l’art. 8, comma 5, lett. d) D.P.R. n. 352/1992, ove sussistano esigenze di tutela della riservatezza altrui non è consentita oltre la visione anche l’estrazione di copia dei documenti amministrativi richiesti per la tutela di interessi giuridici (C.d.S., IV, 15 settembre 2003, n. 5148; 30 luglio 2002, n. 4078 e 29 gennaio 1998, n. 115; VI, 22 ottobre 2002, n. 5814 e 5 giugno 2001, n. 3024; TAR Veneto, I, 12 marzo 2004, n. 647, 12 novembre 2003, n. 5679, 18 dicembre 2003, n. 6213; id. III, 29 novembre 2004, n. 4164): né la disposizione può ritenersi penalizzante per il diritto di difesa, “essendo sempre possibile per il ricorrente chiedere al giudice adito di ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti, ove ricorrano effettive esigenze di tutela giurisdizionale” (così C.d.S., IV, 5148/03 cit.). Diversamente, l’attuale formulazione dell’art. 24 L. n. 241/90 data dalla novella dell’art. 16 L. n. 15/05 dispone ora, al VII comma, che deve comunque essere garantito ai richiedenti “l’accesso” ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, e non più soltanto “la visione”: non si può dubitare che venga così superata la precedente dicotomia e l’estrazione di copia dei documenti sia consentita dalla nuova disposizione negli stessi limiti della visione.
Tale precisazione si è ritenuta opportuna allo scopo di definire l’esatta estensione del diritto del ricorrente.
In conclusione, il ricorso in esame è fondato e va, pertanto, accolto con pedissequo ordine per l’intimata amministrazione di provvedere al rilascio dei documenti richiesti.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero della Difesa il rilascio dei documenti richiesti.
Condanna il Ministero della Difesa alle refusione delle spese processuali che liquida in € 1.500,00
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/04/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale Omissis del 2010, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso Filippo Maria Salvo in Roma, corso Trieste, 85;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento del
diniego di accesso agli atti relativi al proprio trasferimento disposto in via di autorità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2011 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha chiesto all’intimata amministrazione l’accesso agli atti relativi al proprio trasferimento disposto in via di autorità.
L’amministrazione ha denegato l’istanza assumendo che “la stessa non è suscettibile di accoglimento poiché i provvedimento di trasferimento d’autorità, rientrando nella categoria degli ordini risultano sottratti alla disciplina generale dettata dalla L. n. 241/1990”.
Con il presente gravame, l’interessato chiede ordinarsi all’amministrazione l’esibizione dei documenti richiesti.
Il ricorso è fondato.
Non è dubbio che il ricorrente, nei cui confronti l’amministrazione ha avviato un procedimento di trasferimento di sede, sia titolare di un interesse giuridicamente rilevante, qualificato dalle norme che regolano il rapporto di servizio alle dipendenze dell’amministrazione militare e differenziato dalla posizione assunta in seno all’avviato procedimento; un interesse diretto, concreto, personale ed attuale a conoscere gli atti endoprocedimentali inerenti il trasferimento che lo riguarda.
Il diniego opposto dall’amministrazione s’appalesa illegittimo per le seguenti ragioni:
-non è congruamente motivato fondandosi, esso, tautologicamente ed apoditticamente sulla appartenenza del provvedimento in questione alla categoria degli “ordini”;
L’art. 24, c. 1, legge n. 241/1990 così recita:
“Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi”.
Non risulta al Collegio, che il procedimento in questione – per contenuto, finalità ed oggetto – pertenga ad una delle ipotesi per le quali viene escluso dalla legge il diritto di accesso.
Una tale esclusione non si evince dalla fonte primaria né dai regolamenti governativi approvati con DPR 352 del 1992, decreto ministeriale 29 ottobre 1996, n. 603 e DPR 12 aprile 2006, n. 184 né, infine, dal regolamento emanato dall’amministrazione della difesa con decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603.
Ed invero, dalle citate normative non si ricava affatto un principio di secretazione né un divieto di divulgazione dei procedimenti inerenti il trasferimento del personale militare, ancor più se dovuti a ragioni di incompatibilità ambientale (come risulta nella fattispecie).
Il DPR 352/92, all’art. 8 lettera d), prevede la possibilità di sottrazione all’accesso di documenti che “riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese, e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti dall’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono”.
Non ritiene il Collegio che la trascritta norma riguardi il trattamento di dati oggetto di valutazione nella procedura pubblicistica di trasferimento (id est, per incompatibilità ambientale); diversamente opinando, verrebbe ad essere sottratta al privato la possibilità di sottoporre a verifica in sede giurisdizionale la regolarità della procedura seguita dalla p.a. e relative risultanze, con conseguente violazione del diritto alla difesa sancito a livello costituzionale (artt. 24 e 113 Cost.).
Va sottolineato, altresì, che ai sensi dell’art. 24, c. 7 della legge n. 241 del 1990 “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”; mentre il primo comma dell’ art. 5 del D.M. 603/1996 garantisce espressamente l’accesso agli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta e, parlando poi di sottrazione all’accesso, fa salve le richieste del titolare dell’interesse.
Ne consegue, che illegittimamente è stato opposto all’interessato il divisato diniego.
Nel caso, concorrendo con il diritto di accesso altri interessi pubblici di rilievo meritevoli di adeguata protezione, l’Amministrazione avrebbe dovuto, semmai, provvedere a selezionare i dati che non potevano essere comunicati, senza previo assenso delle persone interessate ai sensi della legge sulla protezione dei dati personali, apponendo se necessario la formula ...omissis....”.
Un’ultima annotazione si rende necessaria.
Secondo l’originaria disciplina di cui all’art. 24, comma 2, lett. d) L. n. 241/1990, interpretato in combinato disposto con l’art. 8, comma 5, lett. d) D.P.R. n. 352/1992, ove sussistano esigenze di tutela della riservatezza altrui non è consentita oltre la visione anche l’estrazione di copia dei documenti amministrativi richiesti per la tutela di interessi giuridici (C.d.S., IV, 15 settembre 2003, n. 5148; 30 luglio 2002, n. 4078 e 29 gennaio 1998, n. 115; VI, 22 ottobre 2002, n. 5814 e 5 giugno 2001, n. 3024; TAR Veneto, I, 12 marzo 2004, n. 647, 12 novembre 2003, n. 5679, 18 dicembre 2003, n. 6213; id. III, 29 novembre 2004, n. 4164): né la disposizione può ritenersi penalizzante per il diritto di difesa, “essendo sempre possibile per il ricorrente chiedere al giudice adito di ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti, ove ricorrano effettive esigenze di tutela giurisdizionale” (così C.d.S., IV, 5148/03 cit.). Diversamente, l’attuale formulazione dell’art. 24 L. n. 241/90 data dalla novella dell’art. 16 L. n. 15/05 dispone ora, al VII comma, che deve comunque essere garantito ai richiedenti “l’accesso” ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, e non più soltanto “la visione”: non si può dubitare che venga così superata la precedente dicotomia e l’estrazione di copia dei documenti sia consentita dalla nuova disposizione negli stessi limiti della visione.
Tale precisazione si è ritenuta opportuna allo scopo di definire l’esatta estensione del diritto del ricorrente.
In conclusione, il ricorso in esame è fondato e va, pertanto, accolto con pedissequo ordine per l’intimata amministrazione di provvedere al rilascio dei documenti richiesti.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero della Difesa il rilascio dei documenti richiesti.
Condanna il Ministero della Difesa alle refusione delle spese processuali che liquida in € 1.500,00
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/04/2011
Re: Trasferimento x incomp. ambientale a seguito proc. penale
Messaggio da frustrato »
Un ringraziamento a Panorama e a billyb, per avermi delucidato in merito
Per billyb,non potresti fornirmi qualche estremo di quella legge,perche' stato valutando di andare a conferire direttamente con il C.te della Legione..
Grazie...
Per billyb,non potresti fornirmi qualche estremo di quella legge,perche' stato valutando di andare a conferire direttamente con il C.te della Legione..
Grazie...
Re: Trasferimento x incomp. ambientale a seguito proc. penale
Messaggio da byllyb »
Allora la legge è 27 marzo 2001 nr. 97 art. 3 comma 3
http://www.altalex.com/index.php?idnot=2425" onclick="window.open(this.href);return false; a questo link la puoi trovare..
Saluti
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Saluti
Re: Trasferimento x incomp. ambientale a seguito proc. penale
Messaggio da frustrato »
Un ringraziamento per la disponibilita' fornita..
Re: Trasferimento x incomp. ambientale a seguito proc. penal
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale ........ del 2004, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Caltabiano, con domicilio eletto presso Riccardo Vetriani in Roma, via Boccioni, 4;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
del provvedimento n. ……, datato 19 gennaio 2004, con il quale il ricorrente è stato trasferito dalla Stazione di OMISSIS, quale comandante con alloggio di servizio, alla ……. Sezione del Nucleo Operativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di OMISSIS, quale addetto senza alloggio di servizio:
del provvedimento con il quale l’intimata amministrazione ha intimato al ricorrente il rilascio dell’alloggio di servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, il maresciallo OMISSIS impugna:
-il provvedimento n. ….., datato 19 gennaio 2004, con il quale il Comandante della Regione Carabinieri Lazio lo ha trasferito per servizio dalla Stazione di OMISSIS, quale comandante con alloggio di servizio, alla ….. Sezione del Nucleo Operativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di OMISSIS, quale addetto senza alloggio di servizio:
-il provvedimento con il quale l’intimata amministrazione gli ha intimato il rilascio dell’alloggio di servizio.
L’interessato deduce eccesso di potere, difetto di motivazione e violazione di legge.
Come seguono le censure:
OMISSIS
L’intimata amministrazione ha depositato atti e relazione cui ha replicato mediante deposito, in data 5 maggio 2004, di note difensive e documenti.
Con ordinanza n. 2477/2004, è stata parzialmente accolta (a termine) la domanda di sospensione degli atti impugnati.
Con ordinanza n. 3478 del 29 luglio 2004, il Consiglio di Stato ha accolto la domanda di sospensione avanzata dal ricorrente in primo grado.
All’udienza del 19 ottobre 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato.
E’ noto il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui le esigenze di servizio, sulla base delle quali può essere disposto il trasferimento d'autorità di un militare, non devono riguardare esclusivamente necessità organiche o impegni tecnico-operativi, ma possono altresì ricondursi a tutti i motivi di opportunità connessi con vicende attinenti alla possibile compromissione del prestigio e dell'ordinato svolgimento dei compiti istituzionali, quali quelle relative ad ipotesi di incompatibilità ambientale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 2008, nr. 4231; id., 12 maggio 2007, nr. 2377; id., 20 marzo 2001, nr. 1677; sez. IV, 11 novembre 2010, nr 8022).
Sul punto, non è fuori luogo richiamare anche il pacifico indirizzo in ordine all'ampia discrezionalità che connota i trasferimenti d'autorità dei militari, e quindi alla non necessità di una estesa e analitica motivazione a sostegno degli stessi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 maggio 2010, nr. 3227; id., 6 maggio 2010, nr. 2620; id., 31 dicembre 2007, nr. 6817).
Alla luce dei principi testé richiamati, il Collegio ravvede nel provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale evidenti carenze ed insufficienze motivazionali nonché profili di contraddittorietà, sintomatici di uno sviamento che ridondano, in via consequenziale e diretta, sul provvedimento di rilascio dell’immobile.
L’impugnato provvedimento (di natura discrezionale) difetta della indicazione di tutti quei motivi di opportunità che potevano oggettivamente compromettere l'ordinato svolgimento dei compiti istituzionali affidati al Reparto in cui presta servizio il ricorrente.
Per vero, esso si regge sulla “motivata proposta di trasferimento avanzata dal Comando Provinciale di Roma con lettera datata 9 dicembre 2003”.
Sennonché, i fatti allegati alla suddetta “motivata proposta” non consta siano stati autonomamente ponderati e valutati da parte del comandante regionale.
In altri termini, il giudizio di valore sulla condizione di incompatibilità non appare adeguatamente e congruamente supportato.
Né si comprende la motivazione sottesa al giudizio di relazione (eziologico) tra gli specifici fatti presupposti – solo genericamente desumibili dalla “motivata proposta” – e la decisione di trasferimento presa a cagione della loro (immotivata) rilevanza causale.
Insomma, non è dato comprendere quali e quanti di quei fatti elencati nella motivata proposta siano stati assunti a fondamento dell’impugnato provvedimento.
Va soggiunto, in proposito, che la nota del comando provinciale è stata versata in atti soltanto in corso di giudizio senza che la stessa fosse messa a disposizione dell’interessato in uno con il provvedimento di trasferimento, in violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990.
Quel che rileva, pertanto, trattandosi di provvedimento espressione di discrezionalità amministrativa, è la mancata esplicitazione nell’atto impugnato delle ragioni, ancorché minime, per le quali sarebbe maturata una situazione di incompatibilità ambientale nei confronti del ricorrente, ovvero, perché costui si sarebbe rivelato inidoneo a prestare la propria attività di servizio nella sede di assegnazione, secondo una valutazione, sì di merito, ma non insindacabile sotto i profili di logicità e/o ragionevolezza.
Sul punto, il Consiglio di Stato ha più volte ribadito che “I provvedimenti attinenti alla mobilità del personale militare non abbisognano delle medesime motivazioni e delle puntuali comparazioni intersoggettive che caratterizzano il personale civile, in quanto le esigenze di servizio relative all'utilizzazione dello stesso personale militare sono prevalenti rispetto a quelle dei dipendenti, ma un principio di civiltà giuridica di carattere elementare vuole che in ogni caso queste esigenze ci siano obiettivamente e che le stesse vengano in qualche modo evidenziate. Pertanto, una motivazione sintetica ed inespressiva di "esigenze di servizio" non può essere ritenuta sufficiente; altrimenti si verificherebbe una assoluta incontrollabilità della stessa loro esistenza”.
Ed è proprio quanto accaduto nella fattispecie, dove la motivazione appare così sintetica ed inespressiva da non potersi ritenere sufficiente.
Va soggiunto, che il provvedimento di trasferimento ha natura discrezionale per cui la motivazione, ove omessa o incomprensibile, non degrada a mera irregolarità non viziante (come previsto per i provvedimenti vincolati ai sensi dell’art. 21 octies, 2^ c., primo periodo, della L. n. 241/1990) né può essere sanata in corso di giudizio (trattandosi di giudizio impugnatorio di atti e non di accertamento del rapporto, nonostante la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo).
V’è di più; il dispositivo dell’atto (trasferimento “per esigenze di servizio”) disvela una volontà affatto contraddittoria ed illogica rispetto al contenuto motivazionale che lo regge, sintomatica dello sviamento del potere in cui è incorsa l’amministrazione.
Ed invero, mentre nella parte motiva del provvedimento viene allegata una “accertata condizione di incompatibilità” (si ripete, non altrimenti motivata in punto di fatto se non con il richiamo tautologico ed apodittico alla “motivata proposta di trasferimento” del 9 dicembre 2003), nel suo dispositivo si legge che il trasferimento è stato disposto per esigenze di servizio così smentendosi la corrispondenza stessa del potere in concreto esercitato rispetto al normotipo.
Per le ragioni che precedono, il ricorso è fondato e va, perciò, accolto.
Sono fatte salve le successive determinazioni amministrative.
Sussistono, tuttavia, in ragione del particolare andamento della causa, eccezionali e giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/12/2011
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale ........ del 2004, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Caltabiano, con domicilio eletto presso Riccardo Vetriani in Roma, via Boccioni, 4;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
del provvedimento n. ……, datato 19 gennaio 2004, con il quale il ricorrente è stato trasferito dalla Stazione di OMISSIS, quale comandante con alloggio di servizio, alla ……. Sezione del Nucleo Operativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di OMISSIS, quale addetto senza alloggio di servizio:
del provvedimento con il quale l’intimata amministrazione ha intimato al ricorrente il rilascio dell’alloggio di servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, il maresciallo OMISSIS impugna:
-il provvedimento n. ….., datato 19 gennaio 2004, con il quale il Comandante della Regione Carabinieri Lazio lo ha trasferito per servizio dalla Stazione di OMISSIS, quale comandante con alloggio di servizio, alla ….. Sezione del Nucleo Operativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di OMISSIS, quale addetto senza alloggio di servizio:
-il provvedimento con il quale l’intimata amministrazione gli ha intimato il rilascio dell’alloggio di servizio.
L’interessato deduce eccesso di potere, difetto di motivazione e violazione di legge.
Come seguono le censure:
OMISSIS
L’intimata amministrazione ha depositato atti e relazione cui ha replicato mediante deposito, in data 5 maggio 2004, di note difensive e documenti.
Con ordinanza n. 2477/2004, è stata parzialmente accolta (a termine) la domanda di sospensione degli atti impugnati.
Con ordinanza n. 3478 del 29 luglio 2004, il Consiglio di Stato ha accolto la domanda di sospensione avanzata dal ricorrente in primo grado.
All’udienza del 19 ottobre 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato.
E’ noto il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui le esigenze di servizio, sulla base delle quali può essere disposto il trasferimento d'autorità di un militare, non devono riguardare esclusivamente necessità organiche o impegni tecnico-operativi, ma possono altresì ricondursi a tutti i motivi di opportunità connessi con vicende attinenti alla possibile compromissione del prestigio e dell'ordinato svolgimento dei compiti istituzionali, quali quelle relative ad ipotesi di incompatibilità ambientale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 2008, nr. 4231; id., 12 maggio 2007, nr. 2377; id., 20 marzo 2001, nr. 1677; sez. IV, 11 novembre 2010, nr 8022).
Sul punto, non è fuori luogo richiamare anche il pacifico indirizzo in ordine all'ampia discrezionalità che connota i trasferimenti d'autorità dei militari, e quindi alla non necessità di una estesa e analitica motivazione a sostegno degli stessi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 maggio 2010, nr. 3227; id., 6 maggio 2010, nr. 2620; id., 31 dicembre 2007, nr. 6817).
Alla luce dei principi testé richiamati, il Collegio ravvede nel provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale evidenti carenze ed insufficienze motivazionali nonché profili di contraddittorietà, sintomatici di uno sviamento che ridondano, in via consequenziale e diretta, sul provvedimento di rilascio dell’immobile.
L’impugnato provvedimento (di natura discrezionale) difetta della indicazione di tutti quei motivi di opportunità che potevano oggettivamente compromettere l'ordinato svolgimento dei compiti istituzionali affidati al Reparto in cui presta servizio il ricorrente.
Per vero, esso si regge sulla “motivata proposta di trasferimento avanzata dal Comando Provinciale di Roma con lettera datata 9 dicembre 2003”.
Sennonché, i fatti allegati alla suddetta “motivata proposta” non consta siano stati autonomamente ponderati e valutati da parte del comandante regionale.
In altri termini, il giudizio di valore sulla condizione di incompatibilità non appare adeguatamente e congruamente supportato.
Né si comprende la motivazione sottesa al giudizio di relazione (eziologico) tra gli specifici fatti presupposti – solo genericamente desumibili dalla “motivata proposta” – e la decisione di trasferimento presa a cagione della loro (immotivata) rilevanza causale.
Insomma, non è dato comprendere quali e quanti di quei fatti elencati nella motivata proposta siano stati assunti a fondamento dell’impugnato provvedimento.
Va soggiunto, in proposito, che la nota del comando provinciale è stata versata in atti soltanto in corso di giudizio senza che la stessa fosse messa a disposizione dell’interessato in uno con il provvedimento di trasferimento, in violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990.
Quel che rileva, pertanto, trattandosi di provvedimento espressione di discrezionalità amministrativa, è la mancata esplicitazione nell’atto impugnato delle ragioni, ancorché minime, per le quali sarebbe maturata una situazione di incompatibilità ambientale nei confronti del ricorrente, ovvero, perché costui si sarebbe rivelato inidoneo a prestare la propria attività di servizio nella sede di assegnazione, secondo una valutazione, sì di merito, ma non insindacabile sotto i profili di logicità e/o ragionevolezza.
Sul punto, il Consiglio di Stato ha più volte ribadito che “I provvedimenti attinenti alla mobilità del personale militare non abbisognano delle medesime motivazioni e delle puntuali comparazioni intersoggettive che caratterizzano il personale civile, in quanto le esigenze di servizio relative all'utilizzazione dello stesso personale militare sono prevalenti rispetto a quelle dei dipendenti, ma un principio di civiltà giuridica di carattere elementare vuole che in ogni caso queste esigenze ci siano obiettivamente e che le stesse vengano in qualche modo evidenziate. Pertanto, una motivazione sintetica ed inespressiva di "esigenze di servizio" non può essere ritenuta sufficiente; altrimenti si verificherebbe una assoluta incontrollabilità della stessa loro esistenza”.
Ed è proprio quanto accaduto nella fattispecie, dove la motivazione appare così sintetica ed inespressiva da non potersi ritenere sufficiente.
Va soggiunto, che il provvedimento di trasferimento ha natura discrezionale per cui la motivazione, ove omessa o incomprensibile, non degrada a mera irregolarità non viziante (come previsto per i provvedimenti vincolati ai sensi dell’art. 21 octies, 2^ c., primo periodo, della L. n. 241/1990) né può essere sanata in corso di giudizio (trattandosi di giudizio impugnatorio di atti e non di accertamento del rapporto, nonostante la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo).
V’è di più; il dispositivo dell’atto (trasferimento “per esigenze di servizio”) disvela una volontà affatto contraddittoria ed illogica rispetto al contenuto motivazionale che lo regge, sintomatica dello sviamento del potere in cui è incorsa l’amministrazione.
Ed invero, mentre nella parte motiva del provvedimento viene allegata una “accertata condizione di incompatibilità” (si ripete, non altrimenti motivata in punto di fatto se non con il richiamo tautologico ed apodittico alla “motivata proposta di trasferimento” del 9 dicembre 2003), nel suo dispositivo si legge che il trasferimento è stato disposto per esigenze di servizio così smentendosi la corrispondenza stessa del potere in concreto esercitato rispetto al normotipo.
Per le ragioni che precedono, il ricorso è fondato e va, perciò, accolto.
Sono fatte salve le successive determinazioni amministrative.
Sussistono, tuttavia, in ragione del particolare andamento della causa, eccezionali e giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/12/2011
Re: Trasferimento x incomp. ambientale a seguito proc. penal
N. 00405/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00014/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Teresa Felicetti, Valentina Sanna, con domicilio eletto presso quest’ultimo avvocato in Cagliari, via Ada Negri 10;
contro
Comando Legione Carabinieri Sardegna, Legione Carabinieri Sardegna Comando Provinciale Sassari, Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliati per legge in Cagliari, via Dante n. 23;
per l'annullamento
- della determinazione prot. OMISSIS del 19.10.2011, emessa dal Comando Legione Carabinieri Sardegna, che ha disposto il trasferimento d'autorità del ricorrente dalla Stazione di OMISSIS, con effetto immediato;
- delle note prot. OMISSIS;
- di ogni atto connesso, presupposto, preordinato e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Legione Carabinieri Sardegna, della Legione Carabinieri Sardegna Comando Provinciale Sassari, del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
OMISSIS;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone il ricorrente, Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, attualmente in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di OMISSIS, di avere ricevuto in data 20 ottobre 2011 la nota prot. OMISSIS con la quale gli veniva notificata la determinazione del Comandante della Legione Carabinieri Sardegna che disponeva il suo trasferimento d’autorità dalla Sede di …….. al Comando della Stazione Carabinieri di ……...
Il provvedimento era stato adottato per ragioni di incompatibilità ambientale.
Avverso tali atti e quelli meglio indicati in epigrafe insorgeva il ricorrente deducendo articolate censure di seguito sintetizzabili:
1) violazione di legge, violazione dell’art. 238 del d.P.R. 15 marzo 2010 n. 90;
2) eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria ed illogicità manifesta;
3) violazione di legge, violazione dell’art. 3 della L. 241 del 1990, difetto di motivazione, eccesso di potere carente e/o insufficiente motivazione, violazione dell’art. 97 della Costituzione;
4) violazione di legge, violazione dell’art. 7 della L. 241 del 1990, violazione dell’art. 52 comma 3 della Costituzione.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.
Si costituivano le Amministrazioni intimate chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 25 gennaio 2012 la domanda cautelare veniva accolta.
Il 18 febbraio 2012 l’Amministrazione depositava memoria difensiva.
Memoria di replica veniva depositata dal ricorrente in data 29 febbraio 2012.
Alla udienza pubblica del 21 marzo 2012 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In particolare, a conferma dell’orientamento che la Sezione aveva adottato in sede cautelare, è fondato il quarto motivo di ricorso che determina l’accoglimento dello stesso con assorbimento degli ulteriori motivi dedotti avverso gli atti impugnati.
La rilevata violazione procedimentale risulta infatti decisiva.
Il trasferimento per incompatibilità ambientale ha la finalità specifica di porre riparo a situazioni di turbativa che riguardano il corretto e sereno funzionamento di un ufficio, restituendo allo stesso il prestigio e l’immagine compromessi ed evitando ulteriori conseguenze negative che possano aggravare la situazione di precarietà e di minore armonia creatasi in ragione della presenza del militare in quel determinato ufficio pubblico.
E’ poi vero che le preminenti finalità di pubblico interesse rendono sostanzialmente irrilevanti le condizioni personali o familiari dell’interessato che devono recedere di fronte all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’Amministrazione.
Tutto ciò premesso e scontato, è altrettanto vero che l’essenza stessa del provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale è incompatibile con l’affermazione secondo la quale esso non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento.
Il Collegio rileva che sul punto si è formata una consolidata giurisprudenza.
Con riferimento al diverso caso degli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato ( ma il precedente è significativo per il principio affermato) il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che il trasferimento disposto per incompatibilità ambientale, è caratterizzato da un'ampia discrezionalità, ben maggiore di quella di cui gode l'amministrazione nei rapporti ordinari di pubblico impiego; tuttavia tale ampia discrezionalità non può non essere incisa dalla previsione dell'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, a mente della quale al soggetto nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti deve essere data comunicazione dell'avvio del procedimento, salvo che sussistano ragioni di celerità (Consiglio Stato sez. IV, 07 novembre 2001, n. 5718).
Orbene, nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio, si rileva che nel provvedimento impugnato non vi è riferimento alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, né ad eventuali ragioni di urgenza che avrebbero ostato alla stessa.
La necessità della comunicazione è stata, come si è già avuto modo di argomentare diffusamente nella sede cautelare (provvedimento che avrebbe dovuto portare l’Amministrazione a conformare la sua successiva azione), più volte affermata dalla giurisprudenza amministrativa anche per i trasferimenti dovuti ad incompatibilità ambientale in applicazione del principio generale stabilito dall'art. 7 della legge n. 241/1990, trattandosi di atti affatto del tutto vincolati, quantomeno nel loro concreto contenuto dispositivo, ed è stata, altresì, ritenuta anche nel caso di appartenenti al Corpo della Polizia dello Stato (v. sentenza sopra citata), del Corpo degli agenti della Polizia Penitenziaria (TAR Lazio, Sez. I, 13 agosto 2003 n. 7097), in genere, dei militari dello Stato (TAR Abruzzo, Pescara, 23 gennaio 2003 n. 204; TAR Toscana, Sez. I, 19 gennaio 2010 n. 71).
Da ultimo ha avuto modo di esprimersi con argomenti che il Collegio condivide appieno il T.a.r. Abruzzo, Pescara sez. I, con sentenza 19 novembre 2010 n. 1237 (sentenza che questo Giudice aveva già richiamato nell’ordinanza cautelare n. 45/2012) nella quale si afferma esplicitamente che “la comunicazione di che trattasi, ad avviso del Collegio, è necessaria anche per gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, non essendo ravvisabile alcun motivo specifico perché anche nei loro confronti non debba essere applicata questa norma di garanzia e di partecipazione al procedimento, neppure in considerazione della ritenuta natura di "ordine" del provvedimento che lo dispone, trattandosi pur sempre di un atto che attiene direttamente ed esclusivamente allo stato giuridico del dipendente o non all'espletamento di un "concreto" e "specifico" servizio attribuito alla competenza dell'Arma: di contro, neppure è stata fornita prova in giudizio che il trasferimento non poteva essere altrimenti disposto anche in considerazioni delle "prevalenti" ragioni di servizio”.
Per completezza di esposizione il Collegio osserva che la citata sentenza ha trovato conferma, seppure ai limitati fini della sommaria delibazione cautelare, da parte del giudice di appello che, con ordinanza n. 2891/2011 della IV Sezione, ha affermato che “l’appello dell’Amministrazione, ad un primo sommario esame, non sembra possedere sicuri argomenti che consentano di dissentire dall’avviso espresso dal primo Giudice in ordine alla necessità dell’avviso di avvio di procedimento in caso di trasferimento per incompatibilità ambientale, quale quello in questione”.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto con assorbimento delle ulteriori censure dedotte avverso gli atti impugnati.
Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 2.500/00 (duemilacinquecento/00) oltre I.V.A. E C.P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Marco Lensi, Consigliere
Gianluca Rovelli, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/04/2012
N. 00014/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Teresa Felicetti, Valentina Sanna, con domicilio eletto presso quest’ultimo avvocato in Cagliari, via Ada Negri 10;
contro
Comando Legione Carabinieri Sardegna, Legione Carabinieri Sardegna Comando Provinciale Sassari, Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliati per legge in Cagliari, via Dante n. 23;
per l'annullamento
- della determinazione prot. OMISSIS del 19.10.2011, emessa dal Comando Legione Carabinieri Sardegna, che ha disposto il trasferimento d'autorità del ricorrente dalla Stazione di OMISSIS, con effetto immediato;
- delle note prot. OMISSIS;
- di ogni atto connesso, presupposto, preordinato e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Legione Carabinieri Sardegna, della Legione Carabinieri Sardegna Comando Provinciale Sassari, del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
OMISSIS;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone il ricorrente, Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, attualmente in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di OMISSIS, di avere ricevuto in data 20 ottobre 2011 la nota prot. OMISSIS con la quale gli veniva notificata la determinazione del Comandante della Legione Carabinieri Sardegna che disponeva il suo trasferimento d’autorità dalla Sede di …….. al Comando della Stazione Carabinieri di ……...
Il provvedimento era stato adottato per ragioni di incompatibilità ambientale.
Avverso tali atti e quelli meglio indicati in epigrafe insorgeva il ricorrente deducendo articolate censure di seguito sintetizzabili:
1) violazione di legge, violazione dell’art. 238 del d.P.R. 15 marzo 2010 n. 90;
2) eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria ed illogicità manifesta;
3) violazione di legge, violazione dell’art. 3 della L. 241 del 1990, difetto di motivazione, eccesso di potere carente e/o insufficiente motivazione, violazione dell’art. 97 della Costituzione;
4) violazione di legge, violazione dell’art. 7 della L. 241 del 1990, violazione dell’art. 52 comma 3 della Costituzione.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.
Si costituivano le Amministrazioni intimate chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 25 gennaio 2012 la domanda cautelare veniva accolta.
Il 18 febbraio 2012 l’Amministrazione depositava memoria difensiva.
Memoria di replica veniva depositata dal ricorrente in data 29 febbraio 2012.
Alla udienza pubblica del 21 marzo 2012 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In particolare, a conferma dell’orientamento che la Sezione aveva adottato in sede cautelare, è fondato il quarto motivo di ricorso che determina l’accoglimento dello stesso con assorbimento degli ulteriori motivi dedotti avverso gli atti impugnati.
La rilevata violazione procedimentale risulta infatti decisiva.
Il trasferimento per incompatibilità ambientale ha la finalità specifica di porre riparo a situazioni di turbativa che riguardano il corretto e sereno funzionamento di un ufficio, restituendo allo stesso il prestigio e l’immagine compromessi ed evitando ulteriori conseguenze negative che possano aggravare la situazione di precarietà e di minore armonia creatasi in ragione della presenza del militare in quel determinato ufficio pubblico.
E’ poi vero che le preminenti finalità di pubblico interesse rendono sostanzialmente irrilevanti le condizioni personali o familiari dell’interessato che devono recedere di fronte all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’Amministrazione.
Tutto ciò premesso e scontato, è altrettanto vero che l’essenza stessa del provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale è incompatibile con l’affermazione secondo la quale esso non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento.
Il Collegio rileva che sul punto si è formata una consolidata giurisprudenza.
Con riferimento al diverso caso degli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato ( ma il precedente è significativo per il principio affermato) il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che il trasferimento disposto per incompatibilità ambientale, è caratterizzato da un'ampia discrezionalità, ben maggiore di quella di cui gode l'amministrazione nei rapporti ordinari di pubblico impiego; tuttavia tale ampia discrezionalità non può non essere incisa dalla previsione dell'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, a mente della quale al soggetto nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti deve essere data comunicazione dell'avvio del procedimento, salvo che sussistano ragioni di celerità (Consiglio Stato sez. IV, 07 novembre 2001, n. 5718).
Orbene, nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio, si rileva che nel provvedimento impugnato non vi è riferimento alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, né ad eventuali ragioni di urgenza che avrebbero ostato alla stessa.
La necessità della comunicazione è stata, come si è già avuto modo di argomentare diffusamente nella sede cautelare (provvedimento che avrebbe dovuto portare l’Amministrazione a conformare la sua successiva azione), più volte affermata dalla giurisprudenza amministrativa anche per i trasferimenti dovuti ad incompatibilità ambientale in applicazione del principio generale stabilito dall'art. 7 della legge n. 241/1990, trattandosi di atti affatto del tutto vincolati, quantomeno nel loro concreto contenuto dispositivo, ed è stata, altresì, ritenuta anche nel caso di appartenenti al Corpo della Polizia dello Stato (v. sentenza sopra citata), del Corpo degli agenti della Polizia Penitenziaria (TAR Lazio, Sez. I, 13 agosto 2003 n. 7097), in genere, dei militari dello Stato (TAR Abruzzo, Pescara, 23 gennaio 2003 n. 204; TAR Toscana, Sez. I, 19 gennaio 2010 n. 71).
Da ultimo ha avuto modo di esprimersi con argomenti che il Collegio condivide appieno il T.a.r. Abruzzo, Pescara sez. I, con sentenza 19 novembre 2010 n. 1237 (sentenza che questo Giudice aveva già richiamato nell’ordinanza cautelare n. 45/2012) nella quale si afferma esplicitamente che “la comunicazione di che trattasi, ad avviso del Collegio, è necessaria anche per gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, non essendo ravvisabile alcun motivo specifico perché anche nei loro confronti non debba essere applicata questa norma di garanzia e di partecipazione al procedimento, neppure in considerazione della ritenuta natura di "ordine" del provvedimento che lo dispone, trattandosi pur sempre di un atto che attiene direttamente ed esclusivamente allo stato giuridico del dipendente o non all'espletamento di un "concreto" e "specifico" servizio attribuito alla competenza dell'Arma: di contro, neppure è stata fornita prova in giudizio che il trasferimento non poteva essere altrimenti disposto anche in considerazioni delle "prevalenti" ragioni di servizio”.
Per completezza di esposizione il Collegio osserva che la citata sentenza ha trovato conferma, seppure ai limitati fini della sommaria delibazione cautelare, da parte del giudice di appello che, con ordinanza n. 2891/2011 della IV Sezione, ha affermato che “l’appello dell’Amministrazione, ad un primo sommario esame, non sembra possedere sicuri argomenti che consentano di dissentire dall’avviso espresso dal primo Giudice in ordine alla necessità dell’avviso di avvio di procedimento in caso di trasferimento per incompatibilità ambientale, quale quello in questione”.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto con assorbimento delle ulteriori censure dedotte avverso gli atti impugnati.
Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 2.500/00 (duemilacinquecento/00) oltre I.V.A. E C.P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Marco Lensi, Consigliere
Gianluca Rovelli, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/04/2012
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