Art 3 comma 7 D.l.165

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yerri63

Art 3 comma 7 D.l.165

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E con dispiacere che voglio postare questa notizia negativa per tutti coloro che speravano tanto nella Corte dei conti puglia, il giudice a rigettato anvhe ieri altri 10 ricorsi art 3 comma 7 (moltiplicatore).facciamocene una ragione. Per chi ha la forza e la voglia di fare appello vada avanti.


naturopata
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Re: Art 3 comma 7 D.l.165

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yerri63 ha scritto:E con dispiacere che voglio postare questa notizia negativa per tutti coloro che speravano tanto nella Corte dei conti puglia, il giudice a rigettato anvhe ieri altri 10 ricorsi art 3 comma 7 (moltiplicatore).facciamocene una ragione. Per chi ha la forza e la voglia di fare appello vada avanti.
Se non ricevete notifica di sentenza, attendere le sezioni riunite e se positiva (anche se dubito fortemente), proponete appello con vittoria "quasi" certa. In caso negativo delle SS.RR., si può provare in ricorso d'appello a chiedere il difetto di giurisdizione (che permette l'ingresso di un ricorso per cassazione), in quanto ad esprimersi sul moltiplicatore e sul suo diritto, nascendo dall'attività di servizio e non da quella di pensione (visto che non si può accedere all'ausiliaria come affermano gli stessi giudici pensionistici) è il giudice amministrativo. Come per le cause di servizio per cui si è spostata la competenza dai tar (quasi sempre negativi) anche alla corte dei conti, bisogna spostare la competenza di queste fattispecie di apparente completa natura pensionistica al giudice amm.vo e mandare l'INPS fuori dal suo campo favorevole di gioco. Un bravo avvocato che deve essere un po' orgoglioso può ragionarci.
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