Per opportuna notizia.
1) - Il ricorrente, già capitano dell’esercito italiano in servizio permanente effettivo, è stato dichiarato permanentemente "non idoneo" al servizio militare incondizionato con verbale della C.M.O. di Roma del 12.6.2008. Veniva, invece, giudicato, dalla stessa commissione, "idoneo" ad essere reimpiegato delle corrispondenti aree funzionali del “personale civile” del ministero della difesa ai sensi della legge n. 266/1999.
2) - Segnatamente veniva individuato, nella terza Area F3 (ex area funzionale C - posizione economica C2) spettante in relazione alla tab. “A”.
3) - In punto di fatto va rilevato che l’interessato aveva prodotto in data 30.6.2008, domanda di transito; laddove, aveva sottoscritto il relativo contratto di transito in data 1.3.2010, riprendendo conseguentemente servizio nei ruoli del personale civile della difesa.
4) - Preliminarmente va chiarito che siamo nell’ambito di una controversia rientrante (per i diversi aspetti) nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
5) - Segnatamente, per quanto qui interessa, il comma 7° dell'articolo 2 prevede che "in attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità."
6) - Ciò posto il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il legislatore ha garantito, anche per le forze armate, la prosecuzione del rapporto, a titolo diverso, in caso di inidoneità fisica, ma non ha previsto anche una tutela all' <interezza> della retribuzione nelle more del passaggio.
7) - In sede regolamentare è stato previsto il mantenimento del trattamento economico “goduto all'atto del giudizio di non idoneità”.

Il resto dei motivi potete leggerli qui sotto in sentenza.
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03/07/2012 201200535 Sentenza 1
N. 00535/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01011/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1011 del 2011, proposto da:
E. A., rappresentato e difeso dagli avv. Toni De Simone e Giovanni Malinconico, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Latina, via Farini, 4;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della formazione del silenzio assenso sulla domanda di transito nei ruoli del personale civile della Difesa formulata in data 30 giugno 2008;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2012 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, già capitano dell’esercito italiano in servizio permanente effettivo, è stato dichiarato permanentemente "non idoneo" al servizio militare incondizionato con verbale della C.M.O. di Roma del 12.6.2008. Veniva, invece, giudicato, dalla stessa commissione, "idoneo" ad essere reimpiegato delle corrispondenti aree funzionali del “personale civile” del ministero della difesa ai sensi della legge n. 266/1999.
Segnatamente veniva individuato, nella terza Area F3 (ex area funzionale C - posizione economica C2) spettante in relazione alla tab. “A”.
In punto di fatto va rilevato che l’interessato aveva prodotto in data 30.6.2008, domanda di transito; laddove, aveva sottoscritto il relativo contratto di transito in data 1.3.2010, riprendendo conseguentemente servizio nei ruoli del personale civile della difesa.
A sostegno del presente ricorso deduce i seguenti motivi: violazione dell’art. 2, comma 4 del D.M. 18 aprile 2002.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio, richiedendo la reiezione del prodotto ricorso.
Nell’imminenza dell’udienza di discussione il ricorrente ha prodotto ulteriore memoria insistendo nelle svolte conclusioni.
Alla udienza del 24.5.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il presente ricorso il sig. E. A. chiede l’accertamento del silenzio assenso - sull’istanza di transito nei ruoli civili del personale civile della difesa presentata in data 30.6.2008 - formatosi decorsi 150 gg. dalla proposizione della medesima domanda e, precisamente, dal 28.11.2008 sino al momento della sottoscrizione del contratto di transito avvenuta in data 1.3.2010.
Preliminarmente va chiarito che siamo nell’ambito di una controversia rientrante (per i diversi aspetti) nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Ai sensi dell’art. 14, comma 5° l. n. 266 del 1999, il personale delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, giudicato "non idoneo al servizio militare incondizionato" per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, costituendo detto transito un vero diritto soggettivo che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla Commissione medico-ospedaliera, unico organo abilitato a valutare l'idoneità al servizio civile (cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 31 luglio 2009 , n. 4854).
Ciò in quanto il Ministero della difesa, al quale viene richiesto il transito al servizio civile da parte del militare non più idoneo al servizio militare incondizionato, non possiede un ambito di discrezionalità nella valutazione dell'istanza presentata ove ricorrano i presupposti di fatto stabiliti dalla legge (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 08 novembre 2006 , n. 12139).
Riepilogando sinteticamente i fatti va rilevato: 1) che il ricorrente è stato giudicato “non idoneo” dalla commissione in data 12.6.2008; 2) che la domanda di transito è stata presentata il 30.6.2008; 3) che detta domanda è stata accolta - per silenzio assenso - dopo 150 giorni; 4) che il ricorrente è stato convocato per la stipula del contratto di lavoro il 1°.3. 2010.
Il ricorso è fondato.
Osserva, anzitutto, il Collegio che il D.M. 18 aprile 2002 ha attuato la normativa del 1999 definendo le modalità di “Transito di personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della L. 28 luglio 1999, n. 266”
Segnatamente, per quanto qui interessa, il comma 7° dell'articolo 2 prevede che "in attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità."
Ciò posto il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il legislatore ha garantito, anche per le forze armate, la prosecuzione del rapporto, a titolo diverso, in caso di inidoneità fisica, ma non ha previsto anche una tutela all' <interezza> della retribuzione nelle more del passaggio.
La legge non ha, cioè, garantito esplicitamente che, nel periodo di transito, gli emolumenti stipendiati vengano riconosciuti "nella misura intera".
In sede regolamentare è stato previsto il mantenimento del trattamento economico “goduto all'atto del giudizio di non idoneità”.
E tale trattamento è quello scaturente dalle vicende personali dei dipendenti e, nel caso di specie, risente necessariamente del già avvenuto superamento del limite (per il compenso globale) dei 12 mesi di aspettativa. (cfr. TAR Sardegna sent. n. 108/10 del 16.12.2010).
Ne consegue che la tutela non è posta in termini di “integrità” (ricostituendo cioè un compenso rispetto al quale il dipendente ormai non aveva più il diritto), ma di mero “mantenimento” del corrispettivo per il quale si ha diritto - e, quindi, ridotto, nel caso di specie, al 50% per il decorso del primo periodo di aspettativa annuale-.
In sostanza se il trattamento dovuto aveva già subìto decurtazioni “di diritto” (ancorché, eventualmente, non ancora applicate), questo andava considerato dall’Amministrazione, la quale non aveva alcuna fonte normativa o titolo legittimante che la abilitasse a far “riespandere” il quantum del trattamento nelle more dell’assegnazione al (nuovo) servizio.
Ciò avviene solo con la “riattivazione” concreta del rapporto nei nuovi ruoli (civili), posto che il DM del 2002 precisa, al comma 8°, che “Nel caso in cui il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti <inferiore> a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di <assegno ad personam>, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi.”
In definitiva l’esigenza di “continuità” e di integrità (nel quantum) assume consistenza con l’instaurazione del nuovo rapporto lavorativo; nella fase transitoria vi è il mantenimento del “goduto”, rispetto al quale non possono ignorarsi le decurtazioni applicate e/o applicabili al momento dell’accertamento dell’inidoneità.
Del resto (fino alla costituzione del nuovo rapporto) è mantenuto in vita –ancorché in aspettativa- il pregresso rapporto, con tutte le peculiarità e caratteristiche – ivi comprese le decurtazioni e/o riduzioni-.
Va però considerato anche un ulteriore elemento di rilievo già peraltro rimarcato dalla citata giurisprudenza (TAR Sardegna sent. N. 108/10 del 16.12.2010)
Il decreto ministeriale del 18.4.2002 ha espressamente individuato, come si è detto, al comma 4° dell'articolo 2, un meccanismo di "silenzio assenso" per quanto concerne l'accoglimento della domanda. La norma recita "l'amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora entro il predetto termine l'amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta."
Questo significa che il dipendente si trova in una posizione di "attesa" e di "incertezza" per cinque mesi dalla data di presentazione della domanda.
Ma nel momento in cui tale termine matura, la posizione del dipendente muta, posto che il pregresso rapporto, in attesa di trasformazione (nei ruoli civili), si modifica giuridicamente e strutturalmente, pur nell'attesa di ottenere l'individuazione della sede di assegnazione, con sottoscrizione del nuovo contratto.
Ma se l'amministrazione tarda (oltre un anno, come è avvenuto nel caso di specie) nel compiere tale fase esecutiva, il danno non può esser posto a carico del dipendente.
Eventuali inerzie e/o inattività nella definizione della nuova collocazione non possono implicare il mantenimento, in capo all’interessato, del vecchio trattamento economico, che risentiva, evidentemente, di una “inidoneità”, la quale però, dopo l’accettazione nei nuovi ruoli civili, non si giustifica più.
Il Collegio ritiene, quindi, che mentre per il periodo 30.6.2008 - 27.11.2008 è pienamente corretta la scelta dell'amministrazione (ancorché tardivamente) di attribuire il trattamento economico decurtato al 50% (essendo il vecchio rapporto a proseguire), non così per il periodo successivo (cioè dal 28.11.2008 al 1°.3.2010, data di convocazione per il nuovo contratto), dove, con l’accettazione (tacita) al transito, il rapporto di lavoro si ricostituisce sotto altre forme e non può risentire dell’inidoneità, e neppure del corrispettivo a quella correlato.
In definitiva il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione.
Sussitono giusti motivi per compensare le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2012