reintegro nei ruoli Polizia di stato dopo condanna

Feed - POLIZIA DI STATO

Rispondi
attilaattila
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 20
Iscritto il: mer giu 27, 2018 7:46 am

reintegro nei ruoli Polizia di stato dopo condanna

Messaggio da attilaattila »

salve a tutti, vorrei porre una domanda, sono stato condannato con sentenza definitiva a 1 anno e 6 mesi pena sospesa.
In atto sono sospeso cautelativamente dal servizio.
Vorrei sapere se in questi casi posso essere riammesso in servizio.
Chiaramente ancora non mi hanno contestato nessun addebito, ma ben presto lo faranno.
Grazie


naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1774
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: reintegro nei ruoli Polizia di stato dopo condanna

Messaggio da naturopata »

attilaattila ha scritto:salve a tutti, vorrei porre una domanda, sono stato condannato con sentenza definitiva a 1 anno e 6 mesi pena sospesa.
In atto sono sospeso cautelativamente dal servizio.
Vorrei sapere se in questi casi posso essere riammesso in servizio.
Chiaramente ancora non mi hanno contestato nessun addebito, ma ben presto lo faranno.
Grazie
Dipende in primis dal reato e poi, in caso di deferimento alla Commissione di disciplina, da quest'ultima vera e propria e soprattutto, da chi l'ha chiamata in causa.
attilaattila
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 20
Iscritto il: mer giu 27, 2018 7:46 am

Re: reintegro nei ruoli Polizia di stato dopo condanna

Messaggio da attilaattila »

Grazie per la risposta. Ma inerente alla tipologia del resto c’è qualche regola per il tipo di reato.
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1774
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: reintegro nei ruoli Polizia di stato dopo condanna

Messaggio da naturopata »

attilaattila ha scritto:Grazie per la risposta. Ma inerente alla tipologia del resto c’è qualche regola per il tipo di reato.
Prassi e logica vorrebbe che per reati gravi si venga destituiti, per lievi sospesi o magari più lievi provvedimenti. Tuttavia, questa gravità e lievità è a discrezione dell'amministrazione, tant'è che ci sono casi di corruzione con sola sospensione e rientro in servizio e casi con reati molto ma molto più lievi con destituzione.
ver21
Altruista
Altruista
Messaggi: 192
Iscritto il: lun feb 05, 2018 7:46 pm

Re: reintegro nei ruoli Polizia di stato dopo condanna

Messaggio da ver21 »

È un disastro
Aquila

Re: reintegro nei ruoli Polizia di stato dopo condanna

Messaggio da Aquila »

attilaattila ha scritto:Grazie per la risposta. Ma inerente alla tipologia del resto c’è qualche regola per il tipo di reato.
L'art. 8 del DPR 737/81 disciplina la sanzione della destituzione per gli appartenenti alla P. di S.; solitamente per condanne non superiori ai 2 è previsto il reintegro nei ruoli; nel caso de quo, la condanna di 16 mesi verrà decurtata dal periodo di sospensione dal servizio già scontata ovvero viene restituita anche la somma eventualmente decurtata, se il periodo di sospensione è stato superiore a quello della condanna.
Saluti

Art. 8.

Destituzione di diritto

L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza incorre nella destituzione di diritto:

a) per condanna passata in giudicato per i delitti contro la personalita' dello Stato; per i delitti di peculato, malversazione,
concussione, corruzione; per i delitti contro la fede pubblica, escluso quello di cui allo art. 457 del codice penale; per i delitti contro la moralita' pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del codice penale e per i delitti previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa, appropriazione indebita, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, circonvenzione di persone incapaci, usura, ricettazione; per ogni tipo di delitto a fine di eversione; per i delitti previsti dalla legge sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale sia stata irrogata una pena non inferiore ad un anno di reclusione; ((2))

b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
c) per applicazione di una misura di sicurezza personale di cui all'art. 215 del codice penale ovvero di una misura di prevenzione
prevista dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Nei casi contemplati dal precedente art. 7 e dal presente articolo il trattamento di quiescenza e previdenza e' regolato dalle
disposizioni vigenti in materia.

La destituzione di diritto e' disposta con decreto del Ministro
dell'interno per il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e direttive; con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza per il restante personale.

AGGIORNAMENTO (2)

La Corte Costituzionale con sentenza 12-14 ottobre 1988, n. 971 (in
G.U. 1a s.s. 19/10/1988, n. 42) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8 lett. a) del D.P.R. 737/81.

Capo II

PROVVEDIMENTI CAUTELARI
Rispondi