ORDINE SUPERIORE

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ver21
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ORDINE SUPERIORE

Messaggio da ver21 »

Buongiorno se non si ottempera ad un ordine di un superiore (Commissario di Polizia) di andare a parlare nel suo ufficio quali sono le conseguenze?
Grazie


GiulioTR
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Re: ORDINE SUPERIORE

Messaggio da GiulioTR »

L'ordine impartito dal superiore gerarchico o funzionale va sempre eseguito salvo i casi in cui sia un ordine palesemente illegale. Il dipendente può chiedere che l'ordine venga formulato per iscritto. Se riveste carattere di urgenza l'esecuzione dell'ordine, il superiore lo formalizzata in seguito. Un ordine legittimo non eseguito puo costituisce reato per chi omette di eseguirlo. Nel caso di specie io ritengo cge il tuo commissario può legittimamente ordinarti di andare nel suo ufficio. Questo per qunato ricordo "a braccio"
naturopata
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Re: ORDINE SUPERIORE

Messaggio da naturopata »

Dispositivo dell'art. 329 Codice penale

Il militare [c.p.m.p. 2] o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.
ver21
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Re: ORDINE SUPERIORE

Messaggio da ver21 »

naturopata ha scritto:Dispositivo dell'art. 329 Codice penale

Il militare [c.p.m.p. 2] o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.
Niente fucilazione———
ver21
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Re: ORDINE SUPERIORE

Messaggio da ver21 »

Intendevo come disciplina———
ver21
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Re: ORDINE SUPERIORE

Messaggio da ver21 »

Dispositivo dell'art. 328 Codice penale
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta (1) un atto del suo ufficio (2) che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa (3).

Note
(1) Il comma primo disciplina il reato di rifiuto di atti urgenti, la cui rilevanza è limitata a tassative ragioni d'urgenza di compiere l'atto tra cui rientrano ad esempio i sequestri obbligatori amministrativi, la confisca amministrativa, gli ordini di distruzione degli immobili abusivi, gli ordini di scioglimento delle manifestazioni vietate, la sospensione e la revoca della patente di guida, gli ordini di non circolare su determinate strade.
Questo dunque si consuma quando l'inerzia ha compromesso l'adozione efficace dell'atto urgente. In merito all'urgenza parte della dottrina ritiene che occorra distinguere tra termine perentorio in cui si ha una vera e propria omissione e termine ordinatorio in cui si avrebbe mero ritardo, in quanto l'atto può essere ancora compiuto e può esplicare i suoi effetti tipici.
(2) Rilevano solo gli atti esterni e quelli a rilevanza esterna, non invece gli atti interni cosiddetti organizzativi.
3) Il comma secondo punisce invece la condotta di omissione non motivata di atti richiesti. Questa ovviamente non si realizza qualora il procedimento si sia concluso senza adozione espressa dell'atto in virtù del silenzio-assenso, previsto all'art. 20, comma 1, della l. 7 agosto 1990, n. 241. Dunque perchè vi sia omissione è necessario il ricorrere di tre requisiti: la richiesta formale dell'interessato, il mancato compimento dell'atto entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta (termine previsto dalle norme amministrative) e la mancata esposizione dell'interessato, nello stesso termine, delle ragioni del ritardo.
ver21
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Re: ORDINE SUPERIORE

Messaggio da ver21 »

Si parla di atti interni cosiddetti organizzativi, fuori dai casi dei commi 1 e 2.
Un ordine interno che viene eseguito a posteriori e non nell’immediatezza.
Ripeto ordine interno organizzativo.
È trattato sul piano disciplinare immagino?
Grazie
ver21
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Re: ORDINE SUPERIORE

Messaggio da ver21 »

È una informazione preciso che non riguarda me personalmente ma giusto come informazione.
Grazie
naturopata
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Re: ORDINE SUPERIORE

Messaggio da naturopata »

L'art. 329 è appositamente previsto per militari e agenti di polizia, quindi non si applica l'art.328 che inerisce il pubblico ufficiale non militare e non agente di polizia. Questo per essere precisi.

Sul fatto che sia un fattispecie di disciplina o meno, questo dipende sempre dal superiore e su come vuole trattare il caso e come lo imposta, non certo dall'inferiore.
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