Ricorso Benefici Demografici

Feed - GUARDIA DI FINANZA

Rispondi
mark77

Ricorso Benefici Demografici

Messaggio da mark77 »

Vi segnalo questa iniziativa legale finalizzata al riconoscimento (per il personale non dirigente) dei benefici demografici. Il legale ha avviato la raccolta delle pre-adesioni per un percorso che andrà (necessariamente) dalla fase stragiudiziale alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
Per chi fosse interessato questo è il link:
http://pandolfistudiolegale.it/militari ... -delluomo/" onclick="window.open(this.href);return false;


mark77

Re: Ricorso Benefici Demografici

Messaggio da mark77 »

Come al solito la nostra giustizia amministrativa risulta contradditoria, con sentenze discutibili, così come lo è stata con l'avvio della previdenza complementare ed i benefici combattentistici.
Personalmente confido molto nella Corte Europea dei Diritti dell'Uomo la quale, in passato, ha già corretto alcune nostre storture...per non dire altro!
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13202
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Ricorso Benefici Demografici

Messaggio da panorama »

D. LGS n. 66/2010 del Codice dell'ordinamento militare.

Art. 1814

Scatti demografici

1. Al personale dirigente si applicano le disposizioni in materia di scatti demografici previste dall'articolo 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Nota all'art. 1814:

- Il testo dell'articolo 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542 (Provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1937, n. 215, e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 3 gennaio 1939, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1939, n. 10), è il seguente:
«Art. 22. - 1. Nei riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione, suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione alla data della nascita di un figlio si considera compiuto dal 1° del mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15, e in caso diverso dal 1° del mese successivo.
2. La decorrenza degli aumenti periodici di stipendio successivi e quella delle promozioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano da conferire in dipendenza del raggiungimento di un determinato aumento periodico di stipendio, paga o retribuzione, non restano modificate in dipendenza della concessione di cui al precedente comma».
--------------------------------------------------------

Ricorso fatto da alcuni Finanzieri

Ricorso perso

1) - Tale principio ha trovato, del resto, coerente ed esplicita affermazione anche nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale ha avuto modo di sottolineare che la scelta in concreto dei meccanismi di perequazione è riservata al legislatore ordinario, chiamato a compiere il bilanciamento tra le varie esigenze nel quadro della politica economica generale e delle disponibilità finanziarie;
- ) - e che questa valutazione va operata non nel senso di un doveroso, costante allineamento, ma nel senso che solo il verificarsi di un macroscopico ed irragionevole scostamento può costituire indice sintomatico della non idoneità del meccanismo in concreto prescelto a preservare la sufficienza dei trattamenti ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e dignitosa (cfr. C. Cost. ordinanza 5-17 luglio 2001 n. 254; C.Cost. sentenza 13-27 aprile 2000 n.126).

2) - In tal senso è evidente che l'applicazione dei benefici demografici in questione è divenuta logicamente e giuridicamente incompatibile proprio per una precisa scelta del legislatore,
- ) - che ha previsto un sistema retributivo del personale dirigente la cui progressione è informata a criteri diversi dal sistema previsto per il personale non dirigente,
- ) - non essendo in discussione che a seguito della riforma il meccanismo in concreto prescelto dal legislatore per il personale non dirigente non sia idoneo a preservare la sufficienza dei trattamenti ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e dignitosa,

- ) - indipendentemente dall’applicazione di una indennità che certamente, per la sua marginale misura non incide in senso sostanziale sul trattamento economico complessivo del dipendente.

3) - Per le superiori ragioni la prospettata questione di illegittimità costituzionale non supera la soglia di manifesta infondatezza di cui alla L.87/53.

------------------------------------------------


SENTENZA ,sede di PALERMO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201800263, - Public 2018-01-29 -
Pubblicato il 29/01/2018

N. 00263/2018 REG. PROV. COLL.
N. 00082/2012 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 82 del 2012, proposto da:
AGRELLA Antonio Rocco, ALVARO Antonio, ANDOLINA Giuseppe, CALVARUSO Vito, CATANZARO Gaspare, CUZZOCREA Antonino, GALLUFFO Pietro, GENTILE Salvatore, MANGIARACINA Alfonso, NAVARRA Onofrio, NIGRO Giuseppe, PROVENZIANI Mauro, PULTRONE Domenico, QUARTARARO Francesco, RENDA Isidoro, RIZZO Giancarlo, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluca Nigrelli e Nino Bullaro, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Palermo nella Via Leonardo Da Vinci n.94;

contro
il MINISTERO DEL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81;

e con l'intervento di
ad adiuvandum:

CONSOLE Adriano, FRANZÈ Francesco, LO GIUDICE Michele, NOBILE Salvatore, NOTARBARTOLO Domenico Leonardo, PELUCCHINI Massimo, SICILIANO Domenico, SOFFIETTO Paolo, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluca Nigrelli e Nino Bullaro, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Palermo nella Via Leonardo Da Vinci n.94;

per l'annullamento
della nota prot. nr. 0638903/11 del 28.10.2011 del R.T.L.A. Sicilia notificata agli odierni ricorrenti tra il 02.11.2011 ed il 14.11.2011;

e per la declaratoria
del diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità dei benefici demografici stipendiali prevista dal R.D. L.21.08.1937 nr. 1542


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2017 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori Giuseppe Triassi, su delega - oralmente riferita - degli avv.ti Nino Bullaro e Gianluca Nigrelli, per i ricorrenti e per gli intervenienti ad adiuvandum, Fabio Caserta per l’Avvocatura dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1. Con ricorso notificato il 20/12/2011 e depositato il 17/01/2012 i ricorrenti, militari della Guardia di Finanza, hanno impugnato la nota in epigrafe indicata, con la quale è stato loro comunicato il rigetto della domanda con cui hanno richiesto al Comando Generale della Guardia di Finanza il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità (benefici demografici stipendiali) prevista dal R.D. L.21.08.1937 nr. 1542; e ciò sulla considerazione che il superamento dell'originario sistema della progressione economica di carriera per classi e scatti di anzianità ha di fatto reso impossibile la corresponsione dei benefici in parola.

1.2. In data 19/12/2012 si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata con atto di costituzione di mera forma e con la quale è stata unicamente eccepita l’intervenuta prescrizione del diritto dei ricorrenti a percepire le indennità demografiche per cui è causa.

1.3. Successivamente, con atto di intervento ad adiuvandum notificato il 14/02/2012 e depositato il 28/02/2012, sono intervenuti nel giudizio altri otto militari ai quali la comunicazione di diniego era stata notificata successivamente rispetto ai ricorrenti, nelle date tra il 24/12/2011 ed il 2101/2012.

1.4. Il 02/03/2012 l’Amministrazione resistente ha depositato una memoria difensiva con la quale ha eccepito l’inammissibilità dell’atto di intervento.

1.5. In data 31/05/2017 i ricorrenti hanno depositato una memoria di replica.

1.6. Alla pubblica udienza del 4 luglio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’atto di intervento proposta dalla difesa erariale sul rilievo che nel processo amministrativo l’intervento può essere svolto soltanto da soggetti la cui posizione giuridica sia “dipendente ovvero secondaria ovvero ancora accessoria rispetto all’interesse fatto valere in giudizio dalla parte ricorrente” e che l’interveniente non deve avere “un interesse che lo legittimerebbe all’impugnativa in via autonoma da esperirsi entro il termine di decadenza”.

L’eccezione è infondata.

Infatti gli intervenienti hanno impugnato la medesima comunicazione di diniego dei benefici stipendiali nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento nei loro confronti (notificazioni perfezionate tra il 24/12/2011 e il 21/01/2012), hanno depositato l’atto nei successivi trenta giorni e con esso hanno proposto le medesime censure d cui al ricorso; sicché l’atto di intervento possiede tutti i requisiti minimi di cui all’art.40 cod.proc.amm. per potere essere considerato un autonomo ricorso.

Preso atto della tempestività della notifica dell’atto di intervento, appare evidente che le medesime ragioni di economia processuale e di uniformità di giudizio che avrebbero imposto la riunione dei due giudizi – ove separatamente proposti – impongono al Collegio di rigettare l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, non essendo lo strumento processuale prescelto dagli intervenienti affatto preordinato alla elusione dei termini decadenziali di impugnazione.

3. Può invece soprassedersi dall’esame dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa erariale limitatamente alle pretese economiche che si riferiscono a periodi anteriori al quinquennio rispetto alla notifica del ricorso, stante l’infondatezza del ricorso per le ragioni di seguito esposte.

4. Può procedersi, dunque, all’esame del merito del ricorso.

4.1. Premettono i ricorrenti che il R.D. L. 21 agosto 1937 n. 1542 convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939 n. 1 prevede dei benefici per l'incremento demografico della Nazione che l’art. 16, comma 4, del decreto legge 6 giugno 1981 n. 283, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981 n. 432, ha identificato nel conferimento di aumenti periodici convenzionali del due e cinquanta per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.

Espongono poi che la legge 14 novembre 1987, n. 468 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, ha sostituito la progressione per classi e scatti con la retribuzione individuale di anzianità. A seguito di tale modifica, le Amministrazioni militari hanno sospeso, oltre agli scatti periodici scanditi dall’anzianità esplicitamente novati dal nuovo sistema previsto dal D.P.R. 150/1987, anche l’attribuzione dei benefici “convenzionali” pur non essendo stati esplicitamente cancellati dal nuovo sistema.

Tuttavia con il parere n. 742/1992 espresso dalla Sezione Prima nell'Adunanza Generale del 17 maggio 1993, il Consiglio di Stato ha ritenuto che “il passaggio dal sistema di progressione per classi e per scatti a quello della retribuzione individuale di anzianità” non comporta affatto “la rinuncia ad utilizzare lo scatto di stipendio come strumento di determinazione dell’incremento retributivo ...”.

L’Amministrazione militare, con i provvedimenti qui impugnati, avrebbe dunque illegittimamente negato il riconoscimento del beneficio ai ricorrenti sulla considerazione che il superamento dell'originario sistema della progressione economica di carriera per classi e scatti di anzianità ha di fatto reso impossibile la corresponsione dei benefici in parola.

4.2. Su tali premesse i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di diniego per violazione e falsa applicazione del r.d. l.1542/1937; violazione degli artt. 2, 29 e 31 della costituzione; violazione dell'art. 16 della carta sociale europea; eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento, dell'ingiustizia manifesta e dello sviamento di potere.

Sostengono, infatti, che:

- da un lato è facilmente constatabile l'attuale vigenza del beneficio in questione espressamente citato dall'art. 1814 del D.Lgs 15/03/2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare) per riconoscere gli scatti demografici al personale dirigente; ciò confermerebbe sia la portata normativa del provvedimento presuntivamente abrogato, sia l'espressa volontà dello Stato di continuare a perseguire quegli obiettivi di carattere generale e solidaristico introdotti con il R.D. L. 1542/1937;

- dall'altro lato, la tesi della incompatibilità assoluta, sostenuta dall'amministrazione convenuta, sarebbe stata smentita dallo stesso Consiglio di Stato con il parere sopra citato.

Sulla scorta di tali considerazioni i ricorrenti sostengono, pertanto, che il diniego del beneficio al personale non dirigente concreterebbe una manifesta disparità di trattamento rispetto proprio al personale dirigenziale e citano una sentenza del T.A.R. per il Molise (sent. 472/2011 del 20.4.2011) che ha riconosciuto il diritto di un militare della G.d.F. al beneficio di cui oggi si discute, respingendo la tesi dell'abrogazione tacita determinata dall'entrata in vigore del nuovo regime retributivo per il personale non dirigente.

5. Le censure proposte sono infondate.

Ed invero, la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato dalla quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, ha affermato che “Il beneficio demografico previsto dall'art. 22, r.d. l. 21 agosto 1937 n. 1542, come modificato dal d.l. 6 giugno 1981 n. 283, convertito dalla l. 6 agosto 1981, n. 432, consistente nell'attribuzione al personale militare di aumenti periodici biennali dello stipendio per la nascita di figli, non trova più applicazione a far tempo dal 1 gennaio 1987, a seguito dell'estensione al suddetto personale dell'istituto della retribuzione individuale di anzianità, che segna il superamento del precedente sistema degli aumenti periodici e degli scatti, ai sensi dell'art. 1 comma 3, d.l. 16 settembre 1987 n. 379, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 novembre 1987, n. 468;

per effetto di tali modifiche normative, il meccanismo degli scatti è stato conservato per il solo personale dirigenziale, con la conseguenza che, pur in difetto di un'espressa abrogazione della disposizione con riferimento al personale residuo, l'applicazione dei benefici in questione è divenuta logicamente e giuridicamente incompatibile con un sistema retributivo, la cui progressione è informata a criteri tutt'affatto diversi” (Consiglio di Stato sez. IV 04 febbraio 2014 n. 497 che annulla Tar Molise, n. 475 del 2011).

Nella sentenza sopra massimata il Consiglio di Stato, citando numerosi precedenti in materia, ha avuto anche modo di rilevare “l'inconferenza del richiamo al parere dell'Adunanza Generale nr. 742 del 17 maggio 1992 …” citato anche dagli odierni ricorrenti e che riguardava, invece, l'attribuzione dei benefici de quibus in favore dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, di cui al r.d. 31 dicembre 1928, nr. 3458.

Il superiore indirizzo, come detto, è stato ribadito in numerose pronunzie del Consiglio di Stato, sia in sede giurisdizionale (Consiglio di Stato 04/02/2014 n.497; id. 18 dicembre 2013 n. 6071; id. 22 marzo 2012 n. 1649; id. 20 dicembre 2011 n. 6763; id., 19 ottobre 2007, n.5475) che in sede consultiva (Consiglio di Stato, sez. II, parere 7 aprile 2012, nr. 5379; id., sez. III, parere 22 luglio 2008, nr. 2332).

Alla stregua di quanto precede, in considerazione del granitico orientamento del Consiglio di Stato nella materia in esame, le censure proposte si rivelano infondate.

6. Deve infine essere esaminata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del R.D. L. 21.08.1937 nr. 1542 sollevata dalla difesa di parte ricorrente con riferimento all’interpretazione parzialmente abrogatrice, affermata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, ad opera della Legge 14.11.1987 nr. 468 e della Legge 20.11.1987 nr. 472.

Sostiene parte ricorrente che così come attualmente applicata, la normativa sui benefici demografici condurrebbe alla aberrante situazione di favorire e/o incentivare la nascita di nuclei familiari per coloro che appartengono alla classe dirigenziale a sfavore di chi non vi appartiene, in violazione dei principi sanciti dagli articoli 3 e 31 della nostra Costituzione in quanto agevolerebbe la formazione della famiglia solo ed esclusivamente per una specifica classe sociale.

Ritiene il Collegio che le argomentazioni articolate da parte ricorrente non siano suscettibili di condivisione.

Infatti, le scelte in ordine al trattamento del personale in regime di diritto pubblico - così come la possibilità di prevedere misure di perequazione mediante l'attribuzione di voci retributive o indennità particolari a personale appartenente a figure e livelli diversi - rientrano nella discrezionalità del legislatore, chiamato a compiere il bilanciamento tra le varie esigenze nel quadro della politica economica generale e delle disponibilità finanziarie e, pertanto, restano sindacabili (in riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 36 Cost.) solo nei casi di manifesta irragionevolezza.

Tale principio ha trovato, del resto, coerente ed esplicita affermazione anche nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale ha avuto modo di sottolineare che la scelta in concreto dei meccanismi di perequazione è riservata al legislatore ordinario, chiamato a compiere il bilanciamento tra le varie esigenze nel quadro della politica economica generale e delle disponibilità finanziarie; e che questa valutazione va operata non nel senso di un doveroso, costante allineamento, ma nel senso che solo il verificarsi di un macroscopico ed irragionevole scostamento può costituire indice sintomatico della non idoneità del meccanismo in concreto prescelto a preservare la sufficienza dei trattamenti ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e dignitosa (cfr. C. Cost. ordinanza 5-17 luglio 2001 n. 254; C.Cost. sentenza 13-27 aprile 2000 n.126).

In tal senso è evidente che l'applicazione dei benefici demografici in questione è divenuta logicamente e giuridicamente incompatibile proprio per una precisa scelta del legislatore, che ha previsto un sistema retributivo del personale dirigente la cui progressione è informata a criteri diversi dal sistema previsto per il personale non dirigente, non essendo in discussione che a seguito della riforma il meccanismo in concreto prescelto dal legislatore per il personale non dirigente non sia idoneo a preservare la sufficienza dei trattamenti ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e dignitosa, indipendentemente dall’applicazione di una indennità che certamente, per la sua marginale misura non incide in senso sostanziale sul trattamento economico complessivo del dipendente.

Per le superiori ragioni la prospettata questione di illegittimità costituzionale non supera la soglia di manifesta infondatezza di cui alla L.87/53.

7. Conclusivamente, per tutte le superiori considerazioni il ricorso va respinto.

8. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti e al definitivo consolidarsi del citato indirizzo giurisprudenziale successivamente alla data di proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Aurora Lento, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sebastiano Zafarana Calogero Ferlisi





IL SEGRETARIO
Rispondi