Buongiorno.Highlander70 ha scritto:Nel 2013 chiedo riconoscimento ed EQUO indennizzo CDS per una patologia. Premesso che per questa patologia vengo giudicato idoneo al servizio da medico Polizia presso ufficio sanitario. Nel corso degli anni continuo ad accusare problematiche per questa patologia in merito allo svolgimento dei servizi vari. Dopo 5 anni circa convocato in cmo per istanza presentata 5 anni prima. Presento in quella data documentazione medica che documenta aggravamento avvenuto nel frattempo. Vengo quindi giudicato non idoneo permanentemente al servizio ma non in modo assoluto. Collocato in Aspettativa Speciale dopo 14 mesi comitato di verifica riconosce dipendenza. Rientro in servizio con ministeriale in attesa perfezionamento procedimento per emissione decreto parziale idoneità. Chiedo quindi UNA TANTUM.
Domanda. L'equo indennizzo una volta emesso decreto parzialità verrá calcolato su stipendio:
A) del 2013 (data presentazione istanza cds.
B) Dalla data della Riforma Parziale (2017)
C) Data riconoscimento CDS (2018)
Stessa cosa per l'1,25% in più in busta paga….
A, B, oppure C? Avanti pure per i pareri.....
Per il cosiddetto BENEFICIO INFERMIERISTICO (1,25%-2,50%):
ai sensi degli artt. 1801 e 2159 del D.lgs. n.66 del 15.03.2010 (ex artt. 117 e 120 del R.D. n.3458 del 1928 già previsti per gli invalidi di guerra ed applicabili anche agli invalidi di servizio, in virtù della L. nr. 539 del 15.07.1950).
Ho presentato istanza (che in teoria è d' ufficio ma meglio farla da se...) ove attraverso questo forum, ho scritto che tale diritto al beneficio economico (ARRETRATI) sorge dalla data di presentazione dell’ istanza di riconoscimento della dipendenza di causa di servizio, e non dalla data di riconoscimento di essa (sentenza Consiglio di Stato nr. 1881 del 2011, sentenza TAR Lombardia nr. 02547/2014 REG.PROV.COLL. nr. 00444/2014 REG.RIC., ecc...), leggile in riferimento al nesso di causa che è elemento essenziale nella sentenza...
Per la speciale una tantum (E.I.+20%):
per le domande presentate dall’01.01.2006 la norma a cui riferirsi per il calcolo dell’equo indennizzo è quella di cui all’art. 1 comma 210 della L. 23.12.2005 n. 266 (legge finanziaria per l’anno 2006), che prevede che “ (...) per la determinazione dell’equo indennizzo spettante per la perdita dell’integrità fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio si considera l’importo dello stipendio tabellare in godimento (e non iniziale come avveniva fino al 31-12-2005) alla data di presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre voci retributive anche aventi carattere fisso e continuativo”;
a me hanno applicato il parametro stipendiale che avevo all' atto della istanza di riconoscimento della dipendenza di causa di servizio;
tuttavia:
per quanto disposto dal Consiglio di Stato Sez. 3 in sede giurisdizionale con sentenza nr. 03458/2012REG.PROV.COLL. nr. 05216/2000 REG.RIC. che dice che la tabella stipendiale da applicare ai fini del calcolo dell’ indennità dell’ equo indennizzo è quella spettante ALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DELL’ EQUO INDENNIZZO E NON ALLA DATA DELLA PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA.
A te le dovute considerazioni.

