Zenmonk ha scritto:quintostar ha scritto:indio ha scritto:è tutto a discrezione della tua amministrazione.
per farti capire si può essere destituiti anche dopo una assoluzione,
mentre si può non essere destituiti anche se condannati.
non farti riformare e tieni duro, la soluzione migliore sarebbe rientrare prima della scadenza dei cinque anni perchè a quel punto una eventuale destituzione decorrerebbe dalla data di notifica.
non parlare, non fidarti di nessuno in particolare dei colleghi, il tuo penalista non conosce i risvolti dei disciplinari.
se puoi rivolgiti all'avvocato Giorgio Carta di Roma, lo trovi in internet.
saluti
e crepi il lupo
Mi dispiace contraddire, ma il procedimento disciplinare decorre dalla data di apertura, ossia ,se sei stato sottoposto a misura cautelare decorre da tale data che sarebbe retroattiva rispetto alla conclusione del procedimento Penale.Ora o sei riformato(in forma totale e posto in pensione o in forma parziale e transitato ai ruoli civili) o reintegrato , la data e' sempre la stessa e quindi ,se in seguito alla disciplinare uno viene destituito 1)se reintegrato , si perde l'impiego 2) se riformato e posto in pensione ,si perde il diritto della pensione 3) Se transitato ai ruoli civili si perde l'impiego ,poiche' acquisito in data successiva all'esito della disciplinare che e' retroattiva rispetto alla posizione successiva dell'impiegato. premetto, non sono sindacalista ,sono un collega che ci e' capitato dentro , la differenza e' che rientrando in servizio ,gli anni contributivi in servizio li maturi; ma se poi destituito ti serviranno per quando andrai in pensione a 67 anni,viceversa, se in pensione per inabilita' fisica non maturi niente e se destituito perdi pensione e verra' chiesto il recupero rate pagate. La cosa bella e' che se uno non le restituisce ,l'INPS le recuperera' quando andrai in pensione a 67 anni. Bella roba....Ora ,i ricorsi alla corte dei Conti per affermare il rateo pensione la maggior parte dei casi sono stati persi , perche' ci sono state leggi che hanno cambiato a danno nostro il diritto acquisito Costituzionale e l'irretroattivita'........
su quale presupposto normativo affermi che chi e' in pensione per inabilita' fisica se destituito perde la pensione? legge? regolamento? circolari inps?
io sapevo che, specie se il procedimento disciplinare inizia dopo che un militare e' andato in pensione per qualsiasi causa, non perde il diritto.
Buon pomeriggio, Quintistar ha ragione comunque si elencano tutte le decorrenze della perdita del grado: Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 Art. 867
Provvedimenti di perdita del grado
1. Il provvedimento e' disposto con decreto ministeriale. Per gli
appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la perdita del grado e'
disposta con determinazione ministeriale per i militari in servizio e
con determinazione del Comandante generale per i militari in congedo.
2. Per i militari dichiarati interdetti, inabilitati o sottoposti
all'amministrazione di sostegno la perdita del grado decorre dalla
data di pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 421 del
codice civile.
3. Se la perdita del grado consegue a condanna penale, la stessa
decorre dal passaggio in giudicato della sentenza.
4. Nei casi di assunzione di servizio di cui all'articolo 864, la
perdita del grado decorre dalla data di assunzione del servizio
stesso.
5. La perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal
servizio, ovvero, ai soli fini giuridici, dalla data di applicazione
della sospensione precauzionale, se sotto tale data, risulta pendente
un procedimento penale o disciplinare che si conclude successivamente
con la perdita del grado, salvo che il militare sia stato riammesso
in servizio:
a) per il decorso della durata massima della sospensione
precauzionale, ai sensi dell'articolo 919, comma 1;
b) a seguito di revoca della sospensione precauzionale disposta
dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 918, comma 2.
6. Per tutti gli altri casi la perdita del grado decorre dalla data
del decreto.