assegno d'incollocabilità

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sardegna
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assegno d'incollocabilità

Messaggio da sardegna »

Ho presentato la richiesta dell'assegno d'incollocabilità (per patologia psicologica) nell'anno 2010 direttamentea al Ministero Della Difesa -(all'ufficio preposto per Carabinieri, Appuntati CC. e Brigadieri CC.) - Previmil II° Reparto 5^ Divisione. Mi sono arruolato nel 1978, sono stato riformato con 28 anni di contributi nel dicembre 2000.

Dopo aver effettuato presso la U.S.L. la prevista visita medica disposta dal citato Ministero Difesa, mi è stato comunicato informalmente che la ASL ha espresso parere favorevole alla concessione del citato beneficio attestando un "pregiudizio alla salute e/o all’incolumità dei compagni di lavoro, oppure alla sicurezza degli impianti".

A questo punto, la commissione presso il Ministero della Difesa può ribaltare il giudizio e non concedere l'assegno?

Ringrazio
Saluti


Roberto Mandarino
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Re: assegno d'incollocabilità

Messaggio da Roberto Mandarino »

E' necessario che la patologia per la quale si chiede l'assegno di incollocabilità sia riconosciuta dipendente da causa di servizio dal Comitato e che la Commissione Medica della U.S.L. attesti che l'interessato a causa di tale patologia risulta "incollocabile" in quanto di pregiudizio all'incolumità dei compagni oppure alla sicurezza degli impianti.
Successivamente per il personale militare viene chiesto anche il determinante parere del Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa.
Trovandoti in possesso dei requisiti non credo che avrai alcun problema.


Un grosso in bocca al lupo Roberto Mandarino
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
sardegna
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Re: assegno d'incollocabilità

Messaggio da sardegna »

grazie ciao
panorama
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Re: assegno d'incollocabilità

Messaggio da panorama »

Questa sentenza della Corte dei Conti riguarda l'assegno di incollocabilità e chiarisce alcune cose.

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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
EMILIA ROMAGNA Sentenza 221 2011 Pensioni 28-04-2011

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
la
Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale Regionale
per l'Emilia-Romagna
in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, in persona del Consigliere dott. Francesco Maria Pagliara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio instaurato con il ricorso n. 41219/PM R.G. presentato da A.P., nato il omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Gazzola ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Loredana Rossi in Bologna via Castiglione n. 43, contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’annullamento del decreto negativo n. OMISSIS in data 8 novembre 2007 della Guardia di Finanza e la diagnosi funzionale della persona disabile in data 5 marzo 2007 della Azienda USL di OMISSIS;
Udito nella pubblica udienza del 16 marzo 2011, con l’assistenza del Segretario dott.ssa Maria Cassadonte, il Maggiore OMISSIS per la Guardia di Finanza; assente e non rappresentato il ricorrente;
Visti gli atti di causa;
Ritenuto in
FATTO
Con il decreto richiamato in epigrafe è stata respinta, per ritenuta insussistenza della condizione di cui all’art. 12 della legge n. 9 del 1980, la domanda di assegno di incollocabilità presentata dal Maresciallo in congedo della Guardia di Finanza A.P..
Risulta in atti che con verbale n. OMISSIS in data 21 giugno 2001 l’Ospedale Militare di Caserta - Sezione Distaccata C.M.O. di Napoli riscontrava il Maresciallo A. affetto da “OMISSIS - Ipertensione arteriosa con segni di iniziale danno d’organo”, e giudicava il medesimo non idoneo permanentemente al servizio incondizionato nella Guardia di Finanza in modo assoluto.
In relazione alle sopraindicate infermità, ritenute ascrivibili per cumulo (7^ + 5^ = 4^) alla 4^ ctg. Tab. A ai fini di p.p.o. e giudicate dipendenti da causa di servizio dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con parere del 29 gennaio 2004, il sig. A. presentava istanza in data 29 maggio 2006 volta ad ottenere l’erogazione, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo (21 giugno 2001), dell’assegno di incollocabilità di cui agli artt. 104 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e 12 della legge n. 9 del 1980.
Il Comando Generale della Guardia di Finanza chiedeva quindi alla Azienda USL di OMISSIS di sottoporre il sig. A. ad accertamenti sanitari per la concessione o meno dell’assegno in questione, e di stabilire: 1) se il richiedente, per la natura ed il grado di invalidità, fosse da ritenere di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti; 2) l’eventuale durata del suddetto assegno.
La Commissione per l’Accertamento dell’Handicap (di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992) della Azienda USL sopra citata, con verbale del 5 marzo 2007 – nel quale sono riportati il giudizio diagnostico della C.M.O. di Napoli (“Ipertensione arteriosa con segni di iniziale danno d’organo; OMISSIS”) nonché aggiornamento anamnestico ed esame obiettivo (“Nel 2000 ESA in ipertensione, trattato chirurgicamente. Attuale terapia: Tenoretic, Norvasc, Cardura, Triatec, Gardenale”) - formulava le seguenti conclusioni: 1) Livelli di limitazione crescente della potenzialità lavorativa: possibile soltanto per determinati tipi di attività lavorativa: “Evitare sforzi fisici, stress e perfrigerazioni”, evitare turni notturni”; 2) Suggerimenti per l’inserimento al/o il mantenimento al lavoro: Necessità di collocamento mirato senza interventi di supporto; 3) insussistenza delle condizioni di cui agli artt. 9, comma 4, e 13, comma 1, lettera a) della legge n. 68 del 1999.
Il predetto verbale era trasmesso alla Commissione medica di Verifica di OMISSIS del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, che nella seduta collegiale del 7 maggio 2007 approvava gli effetti degli accertamenti clinico-sanitari, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295.
Seguiva l’impugnato decreto negativo n. OMISSIS in data 8 novembre 2007, con il quale l’Amministrazione, che con precedente decreto n. OMISSIS del 29 maggio 2007 aveva concesso al sig. A. la pensione privilegiata di 4^ categoria a decorrere dal 21 giugno 2001 e da durare a vita, respingeva la domanda per assegno di incollocabilità in conformità a quanto deliberato dalla Azienda USL di OMISSIS e dalla Commissione Medica di Verifica sopra indicata.
Nel proposto ricorso – depositato il 20 febbraio 2008 – si eccepisce l’illegittimità dell’impugnato provvedimento per contrasto con le norme del procedimento fissato dall’art. 12 della legge n. 9 del 1980 e dall’art. 104 del d.P.R. n. 1092 del 1973, osservandosi che l’assegno di incollocabilità è attribuito, sospeso o revocato secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra, e cioè in base a quanto disposto dall’art. 20 del d.P.R. n. 915/1978, il quale prevede che l’incollocabilità è riconosciuta previo parere del collegio medico provinciale di cui all’art. 7 della legge n. 375 del 1950.
Si evidenzia che, nel caso di specie, il sig. A. era sottoposto a visita dalla Commissione Medica per l’Accertamento dell’Handicap, che provvedeva ad una diagnosi funzionale della persona disabile ex art. 1, comma 4, della legge n. 68 del 1999, per cui sarebbe di tutta evidenza l’errore procedurale nel quale è incorsa l’Amministrazione, che sottoponeva il ricorrente, invalido per servizio, ad una visita presso una struttura medica non competente per legge, destinata invece al collocamento obbligatorio delle persone disabili.
Si deduce che tale Commissione non poteva, quindi, esprimere il parere richiesto in merito all’incollocabilità, in quanto riferibile solamente agli invalidi civili e non anche agli invalidi per servizio, sicché il ricorrente, già visitato dalla C.M.O. di Napoli per l’attribuzione della pensione privilegiata, non doveva essere giudicato dalla Azienda USL di OMISSIS ma da una commissione militare.
Nel merito, si richiama l’allegato parere medico legale del dott. Massimo Pagliara, secondo cui le infermità del ricorrente, ed in particolare quella derivante dallo stato epilettico residuato dopo la rottura della MAV cerebrale ed il susseguente trattamento chirurgico della stessa, hanno reso, di fatto, il ricorrente “non più ricollocabile nell’ambito lavorativo per l’oggettiva grave menomazione fisica e per la terapia barbiturica in corso, che inibisce l’uso di macchinari speciali, di veicoli e che richiede un costante monitoraggio a livello ematico del farmaco stesso, vista la pericolosità di un eventuale sovradosaggio della terapia stessa” e “sussistendo, quindi, infermità neurologica con stato comiziale residuo, sussistendo terapia barbiturica con pesanti controindicazioni nell’uso di macchinari pericolosi e con calo delle prestazioni attentive ed essendo di fatto il periziando incollocato, vi è sicuramente il diritto alla fruizione dell’assegno di incollocabilità, con i tempi ed i rinnovi previsti dalla legge”.
Conclusivamente, si chiede che questa Corte voglia: annullare gli atti impugnati in quanto illegittimi; accertare il diritto del ricorrente alla corresponsione dell’assegno di incollocabilità come per legge, compresi interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si è costituito in giudizio il Comando Generale della Guardia di Finanza con memoria presentata il 1° giugno 2010 nella quale, riepilogata la vicenda di causa, si sostiene la legittimità dell’operato dell’Amministrazione deducendosi, con richiamo alla normativa di riferimento, che la concessione dell’assegno di incollocabilità per qualsiasi tipo di infermità è subordinato alla contestuale sussistenza di due presupposti fondamentali: il riconoscimento, a soggetto mutilato o invalido per servizio, di pensione privilegiata dalla 2^ alla 8^ categoria; la dichiarazione di “incollocabilità dell’interessato ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482.
Si sottolinea che la legge 12 marzo 1999, n. 68 ha abrogato la citata legge n. 482 del 1968, rivisitando il sistema di accertamento del requisito della incollocabilità: in particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 4 della novella legislativa, “l’accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo…è effettuato dalle Commissioni di cui all’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”, ossia gli accertamenti in parola “sono effettuati dalle Unità Sanitarie Locali [ora Aziende Sanitarie Locali] mediante le Commissioni Mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali”.
Nella fattispecie – si soggiunge – dell’istanza formulata dal ricorrente è stata interessata l’Azienda Sanitaria Locale di Reggio Emilia – OMISSIS, il cui Collegio Medico ha ritenuto, con congrua motivazione, che l’interessato risulti avere residua capacità lavorativa, parere tra l’altro confermato dalla Commissione Medica di Verifica di OMISSIS.
Si afferma che, dunque, nessun error in procedendo è riscontrabile nel modo di operare dell’Amministrazione, e nel caso di specie risulta quindi soddisfatto solo il primo dei due citati presupposti fondamentali per la concessione del beneficio in questione, ossia il riconoscimento di pensione privilegiata dalla 2^ alla 8^ categoria, ma non il secondo, in quanto l’interessato, a seguito degli opportuni accertamenti medico-legali esperiti dagli Organi previsti dalla legge, risulta conservare una capacità lavorativa di tipo impiegatizio.
Si osserva, inoltre, che neanche la richiamata perizia medica di parte è in grado di “scalfire e/o prevalere” sui giudizi tecnici discrezionali degli organismi accertatori, “in quanto tali giudizi sono resi da Organi pubblici per definizione imparziali” (Consiglio di Stato - Sezione IV, 11 maggio 2007 n. 2177).
Pertanto, si esprime l’avviso che il ricorso debba essere respinto in quanto infondato, con conseguenziale condanna della controparte alle spese di giudizio ex artt. 91 e 96 c.p.c.
In esecuzione di ordinanza istruttoria resa all’esito della pubblica udienza del 30 giugno 2010, il Collegio Medico Legale, nella seduta del 18 ottobre 2010, ha espresso il seguente parere: a) alla data di presentazione della domanda del 29 maggio 2006 per assegno di incollocabilità il ricorrente, già in fruizione di 4^ ctg. per i detti esiti neurologici ed affezione cardiovasale, poteva ritenersi, per la natura ed il grado della sua invalidità, “di pregiudizio alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti” essendo, quindi, giudicabile “incollocabile” ai sensi art. 104 del d.P.R. n. 1092 del 1973; b) dalla stessa precedente data del 2006 era concedibile assegno di incollocabilità per anni sei (quattro + due), poi da rivedere per ulteriore assegnazione fino al massimo della rinnovabilità ed eventualmente fino al 65° anno di età.
Il consulente d’ufficio ha assunto tale parere sulla base delle seguenti considerazioni medico-legali: <<…Ai fini della valutazione medico-legale di incollocabilità si deve pertanto valutare la presenza, nel contesto delle infermità ammesse a beneficio pensionistico, di quadri clinici che possano recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nonché alla sicurezza degli impianti, con particolare riguardo alle gravi malattie infettive trasmissibili ed alle affezioni neurologiche e/o psichiatriche responsabili di rilevanti compromissioni del comportamento, delle capacità cognitive e dello psichismo. Autorevole giurisprudenza ha affermato potersi considerare anche infermità di carattere non professionale che facciano perdere al soggetto ogni capacità lavorativa …Al 2001 il predetto (il sig. P. A.) presentava esiti di OMISSIS, a sinistra, OMISSIS; l’assunzione di terapia antiepilettica (fenobarbitale) – attestata al 2001 dalla CMO Caserta e riportata ancora in atto al 2008 (CTP Dr. Pagliara) – non si evince, agli atti, se effettivamente assunta a scopo preventivo (profilattico) ovvero per oggettive crisi comiziali (imprecisate per natura, cadenza e tipologia clinica). Sul piano dell’obiettività neurologica, inoltre, non risultavano, nelle stesse occasioni, segni riconducibili a detti esiti da rottura OMISSIS, cefalea ed annebbiamenti visivi. Fin dal 2001, poi, sussisteva ipertensione arteriosa in trattamento polifarmacoterapeutico (anche con antitrombotici) in soggetto con correlata cardiopatia; a posteriori (ASL OMISSIS), tale ipertensione risultava scarsamente controllabile in soggetto con patologia nodulare tiroidea (?) ed ipertrofia ventricolare sx.
Da notare come, alla visita nel 2007 alla Comm/ne Handicap c/o USL OMISSSIS, si confermava la citata polifarmacoterapia antipertensiva (4 farmaci) e l’assunzione di barbiturico (Gardenale); il soggetto appariva autosufficiente e constava spostarsi con mezzi propri; risultò, peraltro, capacità “minima” di affrontare disagi causati dal ritmo lavorativo, dall’ambiente e dall’attività svolta nonché di piegarsi sulle ginocchia, rimanervi e stare in equilibrio sui talloni oltre che di piegare la schiena ed il corpo, spostarsi su piano inclinato o superficie non piano…e compiere lavori richiedenti sforzi fisici, sopportare lo sforzo per periodi più o meno lunghi, sopportare il ritmo lavorativo e mantenerne la velocità di esecuzione; risultò anche capacità “assente” di sopportare l’alternanza durante la giornata lavorativa.
Da quanto sopra, i detti esiti neurologici (area malacica insulare, OMISSIS, attendibile sindrome cefalalgica) con costante assunzione di barbiturico anticomiziale non sembrano compatibili con l’assunto dell’incolumità dei compagni di lavoro o della sicurezza degli impianti. Non trascurabile è anche la concomitante cardiopatia ipertensiva in precario controllo polifarmacoterapeutico dal momento che tale affezione rappresentò certamente momento fondamentale per la rottura OMISSIS de quo continuando a configurare, inoltre, stato a rischio per accidente vascolare (stroke) a vari eventuali livelli, a parte le dette minime o assenti capacità di capacità lavorativa operativa già accertate in sede ASL >>.
Con breve memoria depositata in data 4 gennaio 2011 il Comando Generale della Guardia di Finanza ha confermato il contenuto dell’atto di costituzione a suo tempo depositato e le conclusioni ivi riportate.
Nell’udienza odierna il Maggiore OMISSIS, per la Guardia di Finanza, ha ribadito le già dedotte conclusioni.
La causa è quindi passata in decisione, con conseguente lettura del dispositivo.
Considerato in
DIRITTO
La controversia portata all’esame di questa Corte concerne la sussistenza, o meno, in capo al ricorrente, del requisito dell’incollocabilità al lavoro; ciò ai fini della (eventuale) concessione del relativo assegno oggetto dell’impugnato diniego.
Al riguardo occorre ricordare che ai sensi dell’art. 12, primo comma (come sostituito dall’art. 6 legge 2 maggio 1984, n. 111), della legge 26 gennaio 1980 n. 9 (Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915”), “ai mutilati e agli invalidi per servizio, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla seconda all'ottava, che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, è attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno rinnovabile per servizio, e fino al compimento del 65° anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento corrispondente a quello previsto per gli invalidi ascritti alla prima categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera h), esclusa l'indennità di assistenza e di accompagnamento, e quello complessivo di cui sono titolari”.
Per il successivo terzo comma dello stesso citato art. 12, il previsto trattamento di incollocabilità è attribuito, sospeso o revocato, secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.
A tale ultimo proposito, l’art. 20, quarto comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) dispone che l’assegno di incollocabilità è liquidato per periodi di tempo non inferiori a due anni e non superiori a quattro, e che entro sei mesi anteriori alla scadenza di ciascun periodo, l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari ai fini dell'eventuale ulteriore liquidazione dell'assegno; qualora, poi, all'invalido sia riconosciuto il diritto all'assegno di incollocabilità per periodi complessivamente superiori ad anni otto, anche se non continuativi, l'assegno stesso viene liquidato fino al compimento del 65° anno di età senza ulteriori accertamenti sanitari.
Resta da aggiungere, per quel che occupa, che la legge 2 aprile 1968, n. 482 (e successive modificazioni), testualmente richiamata dal sopra citato art. 12, primo comma, della legge n. 9 del 1980, è stata poi espressamente abrogata dall’art. 22 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) nella quale tra l’altro, all’art. 1, quarto comma, si prevede che “gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali”, con conseguente affidamento dell’accertamento dello stato di incollocazione, già di competenza del collegio medico provinciale previsto dall’art. 20 della legge n. 482 del 1968, alle commissioni appena menzionate.
Tanto premesso, per il caso concreto va rilevato che la Commissione per l’Accertamento dell’Handicap della Azienda USL di OMISSIS, con il verbale in data 5 marzo 2007 di cui si è detto in narrativa, ha accertato nei confronti del ricorrente “Livelli di limitazione crescente della potenzialità lavorativa: possibile soltanto per determinati tipi di attività lavorativa” e “Necessità di collocamento mirato senza interventi di supporto”, con conseguente insussistenza delle condizioni di cui agli artt. 9, comma 4, e 13, comma 1, lettera a) della legge n. 68 del 1999.
Al riguardo, giova peraltro osservare che la condizione di incollocabilità al lavoro, necessaria al riconoscimento del diritto all’assegno di cui si discute, non è incompatibile con la presenza di una residua capacità lavorativa, ma anzi la implica, nel senso che l’accertamento dello stato di incollocazione presuppone una tale residua capacità il cui esercizio, però, costituisca ragione di pericolo per la salute ed incolumità dei compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti.
Orbene, il Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa, nell’acquisito parere riportato in narrativa, ha espresso l’avviso che il ricorrente, alla data di presentazione della domanda del 29 maggio 2006 di concessione dell’assegno di incollocabilità, potesse giudicarsi “incollocabile”, risultando “di pregiudizio alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti” in ragione della natura e della gravità dell’invalidità derivantegli dalle infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ed ascritte alla 4^ categoria di pensione.
Tale parere risulta, peraltro, congruamente e convincentemente motivato con le adeguate ed esaustive considerazioni medico legali testualmente riportate nella suesposta narrativa (cui si rinvia), che supportano pienamente la conclusione cui il consulente d’ufficio è pervenuto.
Considerazioni, invero, che appaiono del tutto condivisibili e, come tali, da intendersi qui integralmente recepite e condivise ai fini della decisione tenuto conto, in particolare, degli evidenziati esiti neurologici (“area malacica insulare, OMISSIS, attendibile sindrome cefalalgica”) “con costante assunzione di barbiturico anticomiziale”, da ritenersi incompatibili con il predetto assunto “dell’incolumità dei compagni di lavoro o della sicurezza degli impianti”.
Ciò, con la precisazione che, per il quarto comma del già citato art. 20 del d.P.R. n. 915 del 1978, l’assegno di incollocabilità è concedibile per un periodo massimo di quattro anni salva, ovviamente, ulteriore liquidazione alla sua scadenza.
Conclusivamente, si deve dunque ritenere sussistente in capo al ricorrente, alla data di presentazione della domanda del 29 maggio 2006, il requisito della incollocabilità al lavoro, con conseguente riconoscimento, con decorrenza - ex art. 15, comma 8, d.P.R. 915/1978 - dal primo giorno del mese successivo alla predetta data, del diritto all’attribuzione del relativo assegno per anni quattro, salvo rinnovo, per il complesso delle infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ed ascritte alla 4^ categoria di pensione.
Inoltre, in conformità all’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, sulle somme dovute in forza della presente pronuncia va riconosciuto al ricorrente il diritto al “maggior importo” tra interessi e rivalutazione ex art. 429, comma 3, cod. proc. civ., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’indice ISTAT ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ. rilevati anno per anno; tale importo va corrisposto a far data dal decreto n. OMISSIS in data 8 novembre 2007 della Guardia di Finanza.
Nei sensi e nei termini delle considerazioni che precedono il ricorso de quo deve giudicarsi fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.
In relazione alla peculiarità ed alla natura eminentemente tecnica della questione controversa, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, disattesa ogni contraria domanda e deduzione, definitivamente pronunciando
ACCOGLIE
il ricorso in epigrafe nei sensi e nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
- riconosce e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda del 29 maggio 2006, assegno di incollocabilità per anni quattro – salvo rinnovo - per il complesso delle infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ed ascritte alla 4^ categoria di pensione;
- riconosce inoltre, sulle somme accordate in forza della odierna pronuncia, il diritto agli accessori da calcolarsi nei modi indicati in motivazione.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bologna il 16 marzo 2011.
Il giudice
(Francesco Maria Pagliara)
f.to Francesco Maria Pagliara
Depositata in Segreteria il 28 aprile 2011
Raffaele73

Re: assegno d'incollocabilità

Messaggio da Raffaele73 »

Salve, potrei sapere a chi indirizzare la domanda di assegno di incollocabilità, e se posso presentarla la domanda presso il mio comando carabinieri dove facevo servizio.
Da premettere che sono un appuntato scelto dei CC e congedato per in collocabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa con legge 335.

Grazie mille in anticipo per l'aiuto
franruggi
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Re: assegno d'incollocabilità

Messaggio da franruggi »

Ti ricordo che verranno considerate solo quelle già riconosciute SÌ DI DA C.S.

PREVIMIL@PREVIMIL.DIFESA.IT
avt8
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Re: assegno d'incollocabilità

Messaggio da avt8 »

Che categoria della tab A ti hanno dato ? E per quale patologia sei stato riformato ?
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