DISTINTIVO D'ONORE FERITO IN SERVIZIO
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Re: R: DISTINTIVO D'ONORE FERITO IN SERVIZIO
Messaggio da christian71 »
Ciao Antonio, si sicuramente anche da noi va trascritto sul foglio matricolare e farà anche punteggio in caso di concorsi (non ho mai approfondito questo aspetto perchè non ero interessato), quello che mi mancherebbe è solo l'attestato perchè anche la spilla mi fu consegnata pubblicamente in occasione di un "family day"…antoniomlg ha scritto:L'attestato
è una attestato di fatto "tipo quello che ti danno quando fai una missione
oppure per i 16-25-50 anni di servizio, con l'autorizzazione a fregiarsi
del relativo distintivo.
il tutto và a matricola per la variazione.
ciao
In questi giorni proverò a chiedere informazioni al Ministero…
Saluti e buona serata…
Christian
Inviato dal mio SM-N910F
Re: DISTINTIVO D'ONORE FERITO IN SERVIZIO
per i colleghi CC.
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Re: DISTINTIVO D'ONORE FERITO IN SERVIZIO
Ricorso straordinario al PdR respinto.
distintivo d'onore di mutilato in servizio ( applicazione dell’art. 862 del D.P.R. n.90 del 15/03/2010 )
-----------------------------------------------
1) - infortunio avvenuto lungo il percorso compreso fra l'abitazione del soggetto ed il luogo di lavoro
Il CdS precisa:
2) - In conformità ad una consolidata giurisprudenza il trasporto verso il luogo di lavoro deve ricomprendersi nell’ambito del servizio.
3) - Deve dunque ritenersi che sussistano entrambi i requisiti della dipendenza da causa di servizio e della occorrenza dell’evento durante il servizio.
4) - Argomento decisivo per la valutazione delle motivazioni addotte dal ricorrente nella richiesta di annullamento è la natura del riconoscimento del distintivo d’onore.
5) - La sua concessione si giustifica in forza della meritorietà dell’atto da cui l’evento traumatico deriva.
6) - Occorre infatti differenziare
- ) - la natura premiale del distintivo
- ) - da quella risarcitorio/indennitaria del contributo economico, associato all’evento traumatico occorso durante e per causa di servizio.
----------------------------------------------------------------------------
PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201801215 - Public 2018-05-09 -
Numero 01215/2018 e data 08/05/2018 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 11 aprile 2018
NUMERO AFFARE 01908/2016
OGGETTO:
Ministero della difesa
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal carabiniere scelto Davide R.. contro Ministero della Difesa Direzione Generale per il personale Militare - per l'annullamento del provvedimento di diniego di concessione del distintivo d'onore di mutilato in servizio prot. n.716562
LA SEZIONE
Visto Il Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Davide R.. contro il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale Militare per l'annullamento del provvedimento di diniego di concessione del distintivo d'onore di mutilato in servizio n.716562 del 9 ottobre 2015.
Vista la Relazione prot. n. 0584742 del 03-10-2016 con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Fabrizio Cafaggi;
Il ricorrente R.. Davide, a seguito di infortunio occorso sul lavoro, con istanza del 1 aprile 2015 ha chiesto al Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Militare 111° Reparto, Servizio Ricompense ed Onorificenze - il riconoscimento del distintivo d’onore per mutilati di servizio. L’amministrazione ha rigettato l’istanza affermando l’insussistenza dei requisiti necessari.
La dipendenza da causa di servizio dell'infortunio è stata oggetto di accertamento da parte della Commissione medico ospedaliera (CMO) e del Comitato di verifica per le cause di servizio (CVSC). Dopo avere espletato tutti gli accertamenti di legge, oltre ad avere acquisito il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio, che ha giudicato l'infermità dipendente da causa di servizio, il Comando Generale dell' Arma dei Carabinieri, con decreto n. 2143 del 17/06/2014, ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell'infermità del carabiniere scelto Davide R.. ai sensi dell'art. 14, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001 n. 461. "OMISSIS”.
Nel parere reso dal Ministero dell’economia si afferma “può riconoscersi dipendente da fatti di servizio in quanto la lesione in questione risulta conseguente ad infortunio avvenuto lungo il percorso compreso fra l'abitazione del soggetto ed il luogo di lavoro e che il nesso di causalità non appare interrotto da elementi o condizioni che possono configurare il dolo o la colpa grave del dipendente”.
Il ricorrente lamenta eccesso di potere da parte dell’amministrazione. Il ricorrente lamenta, inoltre, violazione di legge per falsa ed erronea applicazione dell’art. 862 del D.P.R. n.90 del 15/03/2010 che recita: " I militari delle forze armate e del corpo della guardia di finanza che hanno riportato in servizio e per causa di servizio ferite o lesioni con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalità di organi importanti, possono fregiarsi dello speciale distintivo d'onore". A parere del ricorrente il Ministero della Difesa avrebbe semplicemente dovuto verificare e prendere atto dell'esistenza del decreto di accertamento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni subite dal R… e concedere l'autorizzazione al medesimo di fregiarsi del distintivo d'onore di mutilato in servizio.
La concessione del distintivo d’onore è subordinata dalla norma citata al ricorso della duplice condizione che l’evento traumatico, che ha provocato ferite e lesioni, sia avvenuto per cause di servizio ed in servizio.
Secondo l’Amministrazione nel caso di specie solo una delle condizioni ricorre, essendo l’incidente automobilistico avvenuto nel tragitto che conduce al luogo di lavoro. Le menomazioni sarebbero avvenute dunque per causa di servizio ma non in servizio. Il rilievo non è dotato di pregio. In conformità ad una consolidata giurisprudenza il trasporto verso il luogo di lavoro deve ricomprendersi nell’ambito del servizio.
Deve dunque ritenersi che sussistano entrambi i requisiti della dipendenza da causa di servizio e della occorrenza dell’evento durante il servizio.
Argomento decisivo per la valutazione delle motivazioni addotte dal ricorrente nella richiesta di annullamento è la natura del riconoscimento del distintivo d’onore. La sua concessione si giustifica in forza della meritorietà dell’atto da cui l’evento traumatico deriva. Occorre infatti differenziare la natura premiale del distintivo da quella risarcitorio/indennitaria del contributo economico, associato all’evento traumatico occorso durante e per causa di servizio. Correttamente tale non è stato ritenuto dall’Amministrazione il percorso che conduce al posto di lavoro che, pur costituendo attività strumentale all’adempimento della prestazione lavorativa, non rappresenta attività particolarmente meritoria e dunque legittimante la concessione del distintivo.
Deve pertanto ritenersi legittima ed esente da vizi la determinazione con la quale la Direzione generale dell’Arma dei carabinieri ha rifiutato di concedere al ricorrente Davide R… il distintivo d’onore. Per tali motivi la Sezione esprime il parere che il ricorso debba ritenersi infondato nel merito
P.Q.M.
Il ricorso deve essere respinto perché infondato nel merito
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio Cafaggi Gianpiero Paolo Cirillo
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
distintivo d'onore di mutilato in servizio ( applicazione dell’art. 862 del D.P.R. n.90 del 15/03/2010 )
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1) - infortunio avvenuto lungo il percorso compreso fra l'abitazione del soggetto ed il luogo di lavoro
Il CdS precisa:
2) - In conformità ad una consolidata giurisprudenza il trasporto verso il luogo di lavoro deve ricomprendersi nell’ambito del servizio.
3) - Deve dunque ritenersi che sussistano entrambi i requisiti della dipendenza da causa di servizio e della occorrenza dell’evento durante il servizio.
4) - Argomento decisivo per la valutazione delle motivazioni addotte dal ricorrente nella richiesta di annullamento è la natura del riconoscimento del distintivo d’onore.
5) - La sua concessione si giustifica in forza della meritorietà dell’atto da cui l’evento traumatico deriva.
6) - Occorre infatti differenziare
- ) - la natura premiale del distintivo
- ) - da quella risarcitorio/indennitaria del contributo economico, associato all’evento traumatico occorso durante e per causa di servizio.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201801215 - Public 2018-05-09 -
Numero 01215/2018 e data 08/05/2018 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 11 aprile 2018
NUMERO AFFARE 01908/2016
OGGETTO:
Ministero della difesa
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal carabiniere scelto Davide R.. contro Ministero della Difesa Direzione Generale per il personale Militare - per l'annullamento del provvedimento di diniego di concessione del distintivo d'onore di mutilato in servizio prot. n.716562
LA SEZIONE
Visto Il Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Davide R.. contro il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale Militare per l'annullamento del provvedimento di diniego di concessione del distintivo d'onore di mutilato in servizio n.716562 del 9 ottobre 2015.
Vista la Relazione prot. n. 0584742 del 03-10-2016 con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Fabrizio Cafaggi;
Il ricorrente R.. Davide, a seguito di infortunio occorso sul lavoro, con istanza del 1 aprile 2015 ha chiesto al Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Militare 111° Reparto, Servizio Ricompense ed Onorificenze - il riconoscimento del distintivo d’onore per mutilati di servizio. L’amministrazione ha rigettato l’istanza affermando l’insussistenza dei requisiti necessari.
La dipendenza da causa di servizio dell'infortunio è stata oggetto di accertamento da parte della Commissione medico ospedaliera (CMO) e del Comitato di verifica per le cause di servizio (CVSC). Dopo avere espletato tutti gli accertamenti di legge, oltre ad avere acquisito il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio, che ha giudicato l'infermità dipendente da causa di servizio, il Comando Generale dell' Arma dei Carabinieri, con decreto n. 2143 del 17/06/2014, ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell'infermità del carabiniere scelto Davide R.. ai sensi dell'art. 14, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001 n. 461. "OMISSIS”.
Nel parere reso dal Ministero dell’economia si afferma “può riconoscersi dipendente da fatti di servizio in quanto la lesione in questione risulta conseguente ad infortunio avvenuto lungo il percorso compreso fra l'abitazione del soggetto ed il luogo di lavoro e che il nesso di causalità non appare interrotto da elementi o condizioni che possono configurare il dolo o la colpa grave del dipendente”.
Il ricorrente lamenta eccesso di potere da parte dell’amministrazione. Il ricorrente lamenta, inoltre, violazione di legge per falsa ed erronea applicazione dell’art. 862 del D.P.R. n.90 del 15/03/2010 che recita: " I militari delle forze armate e del corpo della guardia di finanza che hanno riportato in servizio e per causa di servizio ferite o lesioni con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalità di organi importanti, possono fregiarsi dello speciale distintivo d'onore". A parere del ricorrente il Ministero della Difesa avrebbe semplicemente dovuto verificare e prendere atto dell'esistenza del decreto di accertamento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni subite dal R… e concedere l'autorizzazione al medesimo di fregiarsi del distintivo d'onore di mutilato in servizio.
La concessione del distintivo d’onore è subordinata dalla norma citata al ricorso della duplice condizione che l’evento traumatico, che ha provocato ferite e lesioni, sia avvenuto per cause di servizio ed in servizio.
Secondo l’Amministrazione nel caso di specie solo una delle condizioni ricorre, essendo l’incidente automobilistico avvenuto nel tragitto che conduce al luogo di lavoro. Le menomazioni sarebbero avvenute dunque per causa di servizio ma non in servizio. Il rilievo non è dotato di pregio. In conformità ad una consolidata giurisprudenza il trasporto verso il luogo di lavoro deve ricomprendersi nell’ambito del servizio.
Deve dunque ritenersi che sussistano entrambi i requisiti della dipendenza da causa di servizio e della occorrenza dell’evento durante il servizio.
Argomento decisivo per la valutazione delle motivazioni addotte dal ricorrente nella richiesta di annullamento è la natura del riconoscimento del distintivo d’onore. La sua concessione si giustifica in forza della meritorietà dell’atto da cui l’evento traumatico deriva. Occorre infatti differenziare la natura premiale del distintivo da quella risarcitorio/indennitaria del contributo economico, associato all’evento traumatico occorso durante e per causa di servizio. Correttamente tale non è stato ritenuto dall’Amministrazione il percorso che conduce al posto di lavoro che, pur costituendo attività strumentale all’adempimento della prestazione lavorativa, non rappresenta attività particolarmente meritoria e dunque legittimante la concessione del distintivo.
Deve pertanto ritenersi legittima ed esente da vizi la determinazione con la quale la Direzione generale dell’Arma dei carabinieri ha rifiutato di concedere al ricorrente Davide R… il distintivo d’onore. Per tali motivi la Sezione esprime il parere che il ricorso debba ritenersi infondato nel merito
P.Q.M.
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- airone7388
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Re: DISTINTIVO D'ONORE FERITO IN SERVIZIO
Messaggio da airone7388 »
Con dispiacere per il collega, ma ritengo nel contesto del caso di specie che il Giudice di cui sopra abbia ragione.
Trattasi di itinere e manca a supporto una delle 2 condizioni necessarie, oltre che deve esserci un danno a carattere PERMANENTE.
Trattasi di itinere e manca a supporto una delle 2 condizioni necessarie, oltre che deve esserci un danno a carattere PERMANENTE.
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