pagamento 6 scatti aggiuntivi sulla pensione

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Re: pagamento 6 scatti aggiuntivi sulla pensione

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DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 165
Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-7-1997. Le disposizioni di cui al Titolo I entrano in vigore dal 1 gennaio 1998.

OMISSIS

Art. 4.

Maggiorazione della base pensionabile

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3.

2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito.

3. Ai fini della corresponsione degli aumenti periodici di cui ai commi 1 e 2, a tutto il personale comunque destinatario dei predetti aumenti, compresi gli ufficiali "a disposizione" dei ruoli normali e speciali, l'importo della ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro a carico del personale il cui trattamento pensionistico è computato con il sistema retributivo, operata sulla base contributiva e pensionabile come definita dall'articolo 2, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è progressivamente incrementato secondo le percentuali riportate nella tabella A allegata al presente decreto.

Ai medesimi fini per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla citata legge n. 335 del 1995, la predetta ritenuta opera nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa del 15 per cento dello stipendio.

4. La contribuzione sulla maggiorazione figurativa dello stipendio di cui al comma 3, si applica agli stessi fini, anche nei confronti del personale che esercita la facoltà di opzione prevista dall'articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335 del 1995.

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Note all'art. 4:

- L'art. 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804(Norme per l'attuazione dell'art. 16-quater della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato), così
recita:

"Art. 13.- Ai generali ed ai colonnelli nella posizione di a disposizione, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione dell'indennità di buonuscita sono attribuiti, in luogo della promozione, soppressa con l'art. 1 della presente legge, 6 aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

(Gli aumenti periodici di cui al comma precedente sono attribuiti, in luogo della promozione dal giorno antecedente a quello del raggiungimento del limite di età, soppressa con l'art. 1 della presente legge, anche ai generali e ai colonnelli in servizio permanente effettivo iscritti in quadro di avanzamento o che siano stati valutati una o più volte giudicati idonei ma non iscritti in quadro. Per gli ufficiali di cui al presente comma detti aumenti periodici non sono cumulabili con il beneficio previsto dall'art. 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336)".

- Il comma 9-bis dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224 (Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza) inserito dall'art. 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, così recita: "9-bis. A tutti gli ufficiali è data la facoltà di chiedere in luogo della promozione di cui al comma 6 l'attribuzione, dal giorno antecedente la cessazione dal servizio, di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita. In tal caso gli stessi hanno diritto alla promozione, da considerare ad anzianità, di cui all'art. 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, con decorrenza dal giorno successivo alla loro cessazione dal servizio. Detta facoltà di opzione è riconosciuta, a tutti gli effetti, anche agli ufficiali cessati dal servizio a partire dal 1 gennaio 1985".

- Il comma 15-bis del D.L. 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 458 (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), come sostituito dall'art. 11 della legge (8 agosto 1990, n. 231, così recita: "15-bis.

Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perchè divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti generici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli Appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212".

- L'art. 32 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate) così recita:
"Art. 32 (Disposizioni diverse) - 1. Ai volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate compete il trattamento stipendiale previsto per gli Appuntati e Carabinieri dell'Arma dei carabinieri, sulla base della corrispondenza dei gradi di cui alla tabella "A/1" allegata al presente decreto, fatta eccezione del trattamento accessorio e dell'indennità pensionabile di cui all'art. 43, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121.

2. Ad essi sono attribuite le indennità operative, di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e l'indennità militare nelle misure percepite dal sergente o gradi corrispondenti, nonchè il compenso per prestazioni straordinarie, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 8 agosto 1990, n. 231.

3. Al trattamento di quiescenza dei volontari di truppa in servizio permanente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54 e 55 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 nonchè dell'art. 1, comma 15- bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231".

- L'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232 (Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia) è il seguente:
"Art. 21 (Modifica dell'art. 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472). - 1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico scientifica o tecnica ed al personale delle Forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perchè divenuto permanentemente inabile al servizio o perchè deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'art. 2, commi 5, 6 e 10 e all'art. 3, commi 3 e 6 del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990.

3. I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda; per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo è fissata per il 1 luglio 1991.

3-bis. Al personale dirigente indicato nel 19° comma dell'art. 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'art. 20 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, ed ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia, che cessi dal servizio nelle condizioni previste dai commi 1 e 2, si applica il beneficio previsto dall'art. 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804".

- L'art. 13 del D.Lgs. n. 503/1992, così recita:
"Art. 13 (Norma transitoria per il calcolo delle pensioni). - 1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrative dall'INPS, l'importo della pensione è determinato dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile;

b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto".

- Il comma 9 dell'art. 2 della legge n. 335/1995, così recita: "9. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonchè per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per
l'inclusione nelle predette basi delle indennità e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero".

- Il comma 23 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, così recita: "23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo".

- Il secondo comma dell'art. 17 della legge 5 maggio 1976, n. 187 (Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate) così recita: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica il servizio prestato nelle condizioni di impiego di cui ai predetti articoli 2 e 6, con percezione delle relative indennità, è computato con l'aumento di un quinto. Per lo stesso personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì considerati validi ai fini della attribuzione del predetto beneficio anche i periodi già computati per l'attribuzione dell'indennità e dei relativi aumenti triennali di cui all'art. 10 della legge 27 maggio 1970, n. 365, e alla tabella VIII annessa alla legge predetta. L'aumento non è cumulabile con quello previsto dall'art. 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092".

- Gli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), così recitano:
"Art. 19 (Servizio di navigazione e servizio su costa). - Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in armamento o in riserva è aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti militari sulla costa in tempo di guerra. E' pure aumentato di un terzo il servizio di navigazione compiuto dai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonchè dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il beneficio di cui al precedente comma compete anche agli ufficiali della Marina militare imbarcati come medici di bordo o come commissari per l'emigrazione su navi mercantili che trasportano emigranti e al personale civile, compreso quello operaio, dell'amministrazione militare che prende imbarco a bordo delle navi militari.
Il servizio prestato a bordo delle navi in armamento o in riserva dai militari addetti alle macchine è aumentato di due quinti.
Per i militari dell'Esercito e dell'Aeronautica il servizio reso a bordo di navi militari e quello reso sulla costa in tempo di guerra è aumentato della metà.

Art. 20 (Servizio di volo). - Il servizio di volo, prestato con percezione delle relative indennità
mensili, è aumentato di un terzo.

Art. 21 (Servizio di confine). - Il servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del Corpo della guardia di finanza è computato con l'aumento della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo.
Se il servizio di cui al comma precedente è stato reso in periodi diversi, l'aumento si calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza interruzione.

Art. 22 (Servizio prestato nei reparti di correzione o negli stabilimenti militari di pena). - Il servizio del personale militare addetto ai reparti di correzione o agli stabilimenti militari di pena si computa con l'aumento di un quinto".

- Il quinto comma dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1973, n. 838 (Ordinamento degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero e trattamento economico del personale della Difesa ivi destinato) è il seguente: "Al personale di cui al secondo comma del precedente articolo si applicano, inoltre, le norme che regolano, per il personale del Ministero degli affari esteri, il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio previsto nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate".

- Il quinto comma dell'art. 3 della legge 27 maggio 1977, n. 284 (Adeguamento e riordinamento di indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari), così recita: "Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è computato con l'aumento di un quinto".

- Per il testo della tabella A allegata alla legge n. 335/1995, si veda in nota all'art. 3.


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Re: pagamento 6 scatti aggiuntivi sulla pensione

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per i colleghi CC,

allego il modulo richiesta dei SEI SCATTI, cmq. rinvenibile in area intranet
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Re: pagamento 6 scatti aggiuntivi sulla pensione

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vedi leggi e scarica PDF se d'interesse.

Allego chiarimenti del Ministero della Difesa del 2000 nel caso che può giovare a qualcuno.
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Re: pagamento 6 scatti aggiuntivi sulla pensione

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dal sito INPS
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Maggiorazioni economiche spettanti in sede di pensione

A tutto il personale appartenente a tali corpi sono attribuiti (8) , in aggiunta alla base pensionabile, sei aumenti periodici alla base pensionabile.

Se al momento della cessazione dal servizio il personale percepisce l'indennità di volo e/o di aeronavigazione ha diritto ad una quota di pensione che si aggiunge all'importo del trattamento pensionistico, calcolata sulla base del numero di anni in cui è stata percepita tale indennità.

Per coloro che cessano dal servizio per limiti di età con un sistema di calcolo contributivo o misto il montante individuale dei contributi è incrementato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per un'aliquota del 33 per cento.
Ai fini della maggiorazione la base imponibile da prendere in considerazione è la retribuzione contributiva percepita alla cessazione.

Agli ufficiali la cui nomina in servizio permanente o l'ammissione ai corsi normali delle accademie militari sia stata subordinata al possesso di diploma di laurea, spetta il riconoscimento d'ufficio di massimo 6 anni di laurea.

(8) In virtù dell'articolo 4 del D.lgs. n.165/1997
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Re: pagamento 6 scatti aggiuntivi sulla pensione

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Ricorso perso
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1) - riliquidazione del trattamento pensionistico, anche privilegiato, con maggiorazione del 18% sui sei scatti aggiuntivi ex art. 11 lege n. 231 del 1990.

2) - i ricorrenti – sottufficiali della Guardia di Finanza che hanno compiuto 30 anni contributivi alla data del 31/12/1992, e poi posti in quiescenza dal 2008 al 2012 (con Decreti n. 52441 del 15 giugno 2009 il C.., n. 5526 del 10 ottobre 2012 il T.., n. 5520 del 3 luglio 2015 il F.., n. 5510 del 01/10/2012 il C.., n. 5011 del 24 giugno 2008 il B.. –
- ) - si dolgono della mancata concessione sulla pensione ordinaria dei sei scatti aggiuntivi di cui all’art.11 della L. n. 231/1990, e della conseguente privazione della maggiorazione del 18% prevista dall'art. 53 T.U. n. 1092/73, come modificato dall'art. 16 L. 176/77.

N.B.: leggete il tutto qui sotto per comprendere tutta la vicenda.
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Sezione PUGLIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI
Anno 2018 Numero 380 Pubblicazione 04/05/2018
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Sentenza. n. 380/2018


REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Marcello Iacubino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 33205 del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad
istanza di:

C.. Gaetano, nato a OMISSIS il ……..1943 (c.f. ……..) residente in Bari alla via ……..;
T.. Pasquale, nato a OMISSIS il ……1946 (c.f. ……..) ed ivi residente alla via ……;
F.. Pasquale, nato a OMISSIS il ……1946 (c.f. …….) ed ivi residente alla via …..;
C.. Francesco, nato a OMISSIS l’…….1946 (c.f. …….) ivi residente alla via ……;
B.. Giuseppe, nato a OMISSIS il …….1942 (c.f. ……..) e residente in Bari alla via …..;

tutti rappresentati e difesi dall'avvocata Maria Dolores Gaudiomonte (c.f. GDMMDL76A43E038Y), e domiciliati presso il suo studio in Bari alla via Principessa Iolanda 4 (fax 0805426623; pec: avvocato.gaudiomonte@pec.it), in virtù di procura in calce al ricorso;

contro:

Comando Guardia di Finanza, R.T.L.A. Puglia (Ufficio Amministrazione), in persona del Ministro dell’Economia p.t., ovvero del legale rappresentante p.t. con sede in Bari alla via Gioacchino Murat n. 59, rappresentato e domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari con sede in Bari alla via Melo n. 97;

per il riconoscimento:
e la riliquidazione del trattamento pensionistico, anche privilegiato, con maggiorazione del 18% sui sei scatti aggiuntivi ex art. 11 lege n. 231 del 1990.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

visti: la legge n. 205/2000 e il Codice di giustizia contabile approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, in particolare gli artt. 151 e ss.;

uditi, nella pubblica udienza del 3 maggio 2018, l’avv.ta Gaudiomonte e il Luogotenente Donato Pascazio per il Comando della Guardia di Finanza.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 26.1.2017 e notificato il 26.03.2018, i ricorrenti – sottufficiali della Guardia di Finanza che hanno compiuto 30 anni contributivi alla data del 31/12/1992, e poi posti in quiescenza dal 2008 al 2012 (con Decreti n. 52441 del 15 giugno 2009 il C.., n. 5526 del 10 ottobre 2012 il T.., n. 5520 del 3 luglio 2015 il F.., n. 5510 del 01/10/2012 il C.., n. 5011 del 24 giugno 2008 il B.. – si dolgono della mancata concessione sulla pensione ordinaria dei sei scatti aggiuntivi di cui all’art.11 della L. n. 231/1990, e della conseguente privazione della maggiorazione del 18% prevista dall'art. 53 T.U. n. 1092/73, come modificato dall'art. 16 L. 176/77.

A fondamento del ricorso hanno dedotto, in via preliminare:

- che i ricorrenti, militari collocati in quiescenza per limiti di età, alla data del 31/12/1992 avevano già maturato il massimo di anzianità contributiva, e dunque 30 anni di servizio utile, corrispondente alla massima aliquota di rendimento pari all'80% della base pensionabile (art. 6 della legge 1543/1963);

- in secondo luogo, l’irrilevanza del disposto di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 165/1997, in quanto tale norma riguarda le pensioni liquidate in due quote, come previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 503/1992 (disciplina che non è stata applicata per la liquidazione del loro trattamento per essere gli stessi in possesso della massima anzianità contributiva alla data del 31.12.1992), mentre la base pensionabile della propria pensione è definita soltanto dall’art. 53 del TU n. 1092/1973.

Hanno richiamato, quindi, la deliberazione della sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Toscana n. 3/2002 del 4.4.2002, l’orientamento espresso dalla richiamata giurisprudenza di diverse sezioni della Corte dei Conti, il contenuto della circolare INPDAP n. 18 del 18.9.2009 e della circolare del Ministero della Difesa del 4.3.2003, tutti concordi nel ritenere che quando il soggetto abbia raggiunto alla data del 31.12.1992 il massimo dell’anzianità contributiva la pensione deve essere liquidata integralmente in base alla sola quota A di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 503/1992, rappresentando che in base all’interpretazione recata da tali atti il beneficio dei sei scatti deve essere considerato quale unicum con lo stipendio e come tale assoggettato alla maggiorazione del 18 per cento.

2. Il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo di Puglia della Guardia di Finanza, costituito in giudizio con memoria depositata in data 5.4.2018, ha rappresentato che:

i) la mancata inclusione del beneficio dei sei scatti dello stipendio nella base pensionabile è dovuta alla circostanza che la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, a suo tempo, aveva mosso rilievi su provvedimenti di liquidazione di pensione di altri colleghi proprio sul punto della maggiorazione di tale beneficio del 18%;

ii) il provvedimento impugnato aveva conseguito la registrazione da parte della Sezione di controllo stessa;
iii) ha operato con legittimità.

Di conseguenza, ha chiesto il rigetto del ricorso; in subordine ha eccepito la prescrizione quinquennale in relazione ai maggiori ratei eventualmente dovuti.

3. All’udienza del 3.5.2018, l’avv.ta Gaudiomonte per la parte ricorrente ed il Luogotenente Pascazio per la Guardia di Finanza si sono riportati agli atti scritti, insistendo per le conclusioni ivi rassegnate e chiedendo la prima la compensazione delle spese di giudizio in caso di eventuale soccombenza.

Il giudizio è stato quindi introitato per la decisione e definito come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

4. Nel merito, il ricorso è infondato.

Il giudizio verte sul computo in base pensionabile, con conseguente maggiorazione del 18%, del beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 11 della legge n. 231/1990.

Tale disposizione ha sostituito il comma 15-bis dell'art. 1, D.L. 16 settembre 1987, n. 379: tale comma, così novellato (poi abrogato dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66), prevedeva che “Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti generici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante”.

Ai fini del calcolo della base pensionabile, nel caso di specie, occorre far riferimento all’art. 53 del d.P.R. n. 1092/1973, in applicazione dell’art. 13 della legge 503/1992 che fa salva la previgente disciplina per i dipendenti, come i ricorrenti, che alla data del 31.12.19992 vantavano la massima anzianità contributiva prevista dalla legge (per i sottufficiali della Guardia di Finanza 30 anni).

Tale disposizione sancisce che: “Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell'articolo 54, penultimo comma, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:

a) indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;

b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, in favore degli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché dei sottufficiali e dei militari di truppa;

c) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al personale militare in base all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751.

Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile”.

Da quanto riportato circa il quadro normativo di riferimento è evidente che, seppure i ricorrenti si trovino nelle condizioni previste dall’art. 1, comma 15-bis, del D.L. 16 settembre 1987, n. 379 (cessazione dal servizio per limiti di età) per l’attribuzione del beneficio dei sei scatti di stipendio ai soli fini pensionistici e nei suoi confronti il trattamento di pensione vada calcolato interamente in base al metodo retributivo di cui all’art. 53 del DPR 1092/1973 (per essere in possesso alla data del 31.12.2992 della massima anzianità contributiva), tuttavia l’inclusione del beneficio di che trattasi nella base pensionabile non è espressamente previsto da alcuna disposizione di legge.

Non è peraltro convincente la distinzione che, in base alla delibera della Sezione del Controllo Toscana (n. 3/2002 del 4.4.2002), opera la circolare del Ministero della Difesa del 4.3.2003, in relazione alla diversa formulazione del predetto art. 1, comma 15-bis del D.L. 16 settembre 1987, n. 379 rispetto al successivo art. 4 del D. Lgs. n. 165/1997 (ritenendo applicabile la maggiorazione del 18% su tale beneficio pensionistico per il personale che, pur cessato dal servizio dopo il 1998, abbia maturato la massima anzianità di servizio alla data del 31.12.1992), né la motivazione di alcune pronunce giurisdizionali (Sez. App. Sicilia sent. n. 380/2011) che fondano l’interpretazione favorevole ai ricorrenti sulla natura stipendiale del beneficio in parola.

Invero, la ritenuta diversità di disciplina tra quanto previsto dalla norma del 1987, come modificata nel 1990, e quanto previsto nel 1997 (D. Lgs. n. 167), ad avviso del giudicante non sussiste. Quest’ultima norma, infatti, si limita a stabilire che i vari benefici, tra cui anche quello previsto dall’art. 11 della legge 1/1990, “sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale …”. In sostanza, con tale disposizione da un lato si amplia la previsione della valorizzazione a fini pensionistici di tale beneficio anche per i pensionamenti per i quali il trattamento deve essere liquidato secondo le due quote previste dall’art. 13 del D. Lgs. n. 503/1992 (per le cessazioni dal servizio da qualunque causa determinate), dall’altro lo si assoggetta a contribuzione previdenziale, senza nulla prevedere, analogamente a quanto disponeva il precedente art. 11 della Legge 231 del 1990, circa l’inclusione di tale emolumento nella base pensionabile.

L’argomento, poi, che fa leva sulla natura stipendiale del beneficio non è rilevante, posto che il citato art. 53 del DPR n. 1092/1973 prevede il computo nella base pensionabile con la maggiorazione del 18% solo dello stipendio integralmente percepito, sicché la natura stipendiale del beneficio stesso non è sufficiente ai fini della maggiorazione del 18%, reclamata dalla parte ricorrente, in assenza dell’effettiva percezione degli scatti stipendiali stessi.

Inoltre, è utile riportare le ulteriori argomentazioni svolte dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti (sent. n. 9/2011/QM) in occasione dell’esame della questione di massima concernente altro analogo beneficio pensionistico (assegno di funzione), che, come la stessa pronuncia ha chiarito, valgono anche per altri assegni, come quello di cui si discute nel presente giudizio, di cui è prevista per legge la mera valutazione a fini pensionistici:

«l’art. 53, come modificato dall’art. 16 della legge n. 177 del 1976, ha trasformato la tradizionale nozione della “base pensionabile” quale coacervo degli emolumenti utili a pensione da prendere a base per il calcolo del trattamento di quiescenza, tanto da non potersi affermare che vi sia ancora una perfetta sovrapponibilità tra “retribuzione pensionabile” e “base pensionabile”. In realtà, quella nozione unitaria è stata spezzata in due frammenti, nel senso che la “base pensionabile” è pur sempre l’insieme degli emolumenti “pensionabili” che costituiscono il termine di riferimento per il calcolo della pensione, ma «la base pensionabile … aumentata del 18 per cento» è solo quella costituita dallo stipendio e dagli assegni indicati nel comma 1 dell’art. 53 e da quegli altri assegni pensionabili relativamente ai quali, ai sensi del comma 2, sia espressamente prevista da una disposizione di legge «la valutazione nella base pensionabile».

In definitiva, le Sezioni Riunite hanno affermato che ai fini della maggiorazione del 18% occorre di volta in volta verificare se un assegno o un’indennità utili a pensione rientrino tra quelli espressamente indicati nell’art. 53, comma 1, del D.P.R. n. 1092 del 1973 ovvero se, come previsto nel comma 2, si tratti di assegno o indennità che – oltre ad essere previsti come pensionabili – abbiano ricevuto dalla legge istitutiva la connotazione espressamente dichiarata di componenti della base pensionabile.

Su tale presupposto, per ciò che attiene all’assegno funzionale, le Sezioni Riunite hanno ribadito il principio di diritto enunciato nella sentenza n. 9/2006/QM del 29 settembre 2006 secondo cui l’assegno, ancorché pensionabile, non può beneficiare dell’aumento del 18%, evidenziando che:

- l’assegno in questione non ha le connotazioni previste nei commi 1 e 2 dell’art. 53 affinché un emolumento entri a far parte della base pensionabile aumentata del 18%. Per un verso, non rientra nel disposto del comma 2, trattandosi di assegno che la legge istitutiva (decreto legge n. 379 del 1987, convertito in legge n. 468 del 1987, per i sottufficiali delle Forze armate; decreto legge n. 387 del 1987, convertito in legge n. 472 del 1987, per gli appartenenti ai Corpi di Polizia) qualifica come utile a pensione senza enunciarne «espressamente la valutazione nella base pensionabile».

- che l’espressione secondo cui i relativi importi «si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità», contenuta nell’art. 1, comma 9, del decreto legge n. 379 del 1987, convertito in legge n. 468 del 1987, non può essere valorizzata fino al punto da affermare – senza altre esplicite indicazioni normative – che l’assegno funzionale acquisti per ciò solo, e per tutti gli effetti di legge, natura retributiva. In realtà, deve rilevarsi che l’espressione evidenzia proprio l’autonomia di tale assegno rispetto alla retribuzione cui si “aggiunge”; l’assegno funzionale mantiene, quindi, la sua natura giuridica di complemento accessorio dello stipendio, avendo peraltro “effetto” – come gli altri elementi che concorrono a formare la retribuzione – «sul trattamento ordinario di quiescenza», ai sensi dello stesso art. 1, comma 10, del ripetuto d.l. n. 379/1987;

- l’art. 4 della legge 8 agosto 1990 n. 231, nell’aumentare la misura dell’assegno, ne conferma la pensionabilità senza prevederne «espressamente la valutazione nella base pensionabile».

Il principio di diritto non contempla anche altri specifici emolumenti. Tuttavia, le stesse Sezioni Riunite, come si è detto, hanno precisato che «ovviamente, i principi di diritto qui enunciati non possono non valere per qualunque assegno o indennità pensionabile».

Alla luce di quanto fin qui considerato, il ricorso deve essere respinto, non potendosi assoggettare il beneficio pensionistico dei sei scatti stipendiali, conseguito dai ricorrenti, alla pretesa maggiorazione del 18% previsto solo per gli emolumenti rientranti espressamente nella base pensionabile. Si veda, in senso conforme, Sez. Terza d’appello, sent. n. 654/2014 del 10/12/2014; id.: questa stessa Sezione, sent. n. 484 del 21/11/2017 e, da ultimo, Sezione I Appello, sent. n. 318 del 12/09/2017, secondo cui: «Punto C) In merito al riconoscimento della maggiorazione del 18% dell’assegno funzionale per il trattamento pensionistico, l’appello va accolto, in quanto nessuno degli originari ricorrenti può ritenersi destinatario del suddetto beneficio, ai sensi del consolidato principio di diritto espresso dalle Sezioni Riunite, nelle sentenze nn. 6/QM/2004 e 9/QM/2006, ribadito anche nella sent. n. 9/QM/2011. Da esse promana con certezza il principio inequivocabile in base al quale “l’assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti alle Forze Armate dall’art. 1, comma 9, DL 16 settembre 1987, n. 379, convertito nella Legge 14 novembre 1987, n. 468, nonché l’analogo assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti ai Corpi di polizia dall’art. 6, DL 21 novembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella Legge 20 novembre 1987, n. 472, ancorchè pensionabili, non sono inclusi nella base pensionabile e quindi non possono usufruire della maggiorazione del 18% in relazione all’art. 53, comma 1 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall’art. 16 della Legge 29 aprile 1976, n. 177».

5. In conclusione, il ricorso in esame va respinto.

Le spese di lite vanno compensate, attesa la mancata presentazione, da parte dell’Amministrazione resistente, costituita a mezzo di propri funzionari, di apposita nota delle spese liquidabili, che abbia concretamente affrontato in questo giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione, eccezione e domanda, rigetta il ricorso di cui in epigrafe.

Spese compensate.

Così deciso, in Bari, all’esito della pubblica udienza del 3 maggio 2018.
IL GIUDICE
F.to (Marcello Iacubino)



Depositata in Segreteria il 04/05/2018


Il Responsabile della Segreteria
Il Funzionario di Cancelleria
F.to (dott. Pasquale ARBORE)
Ale62sax

Re: pagamento 6 scatti aggiuntivi sulla pensione .Pol.pen.

Messaggio da Ale62sax »

Chi va a domanda in pensione ,ha diritto a 6 scatti?
Marz58
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Re: pagamento 6 scatti aggiuntivi sulla pensione

Messaggio da Marz58 »

si, solo che bisogna pagare una rata mensile fino al raggiungimento di 60 anni, io in pensione da aprile 2015 pago una rata di 29.70 con scadenza dic.2018.
Ale62sax

Re: pagamento 6 scatti aggiuntivi sulla pensione

Messaggio da Ale62sax »

Io pensione settembre 18...ora ho anni 55 e mezzo circa..ho diritto..... grazie
Ale62sax

Re: pagamento 6 scatti aggiuntivi sulla pensione

Messaggio da Ale62sax »

Pol.pen...x 6 scatti..
gino59
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Re: pagamento 6 scatti aggiuntivi sulla pensione .Pol.pen.

Messaggio da gino59 »

Ale62sax ha scritto:Chi va a domanda in pensione ,ha diritto a 6 scatti?
===================Scusa, ma ti sei arruolato 2 o 3 anni addietro....???=================

Previdenza: chiarimenti circa l’applicazione dell’attribuzione di sei scatti paga per il calcolo del trattamento pensionistico
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Continuano a pervenire richieste di chiarimento circa l’applicazione della attribuzione dei sei scatti paga (cd maggiorazione base pensionabile) per il calcolo del trattamento pensionistico riguardante il personale della Polizia di Stato.
Al riguardo si precisa quanto segue:

In virtù dell’articolo 4 del D.L.vo n. 165/1997 a tutto il personale sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, così come definita ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo n. 503/1992, calcolati all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata.
Questi aumenti periodici della base pensionabile incidono in maniera differente sull’ammontare del trattamento di quiescenza e sulle modalità di versamento del relativo contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all’interessato.
Liquidazione con le regole del sistema retributivo
Con l’introduzione del sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle forze di polizia e delle forze armate (D.L.vo 30 maggio 2003 n. 193) , a decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, siano calcolati sullo stipendio c.d. “parametrato” compreso quindi l’ IIS (indennità integrativa speciale), sull’importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità, sull’eventuale assegno personale e sugli eventuali scatti attribuiti ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 539/1950.
Per il personale dirigente e per quello direttivo con trattamento stipendiale dirigenziale i sei scatti si calcolano sull’ultimo stipendio, con esclusione dell’importo relativo alle quote mensili di cui all’articolo 161 della legge n. 312/1980.
Considerato che i sei aumenti periodici sono corrisposti “in aggiunta alla base pensionabile”, l’importo corrispondente al beneficio – rapportato all’aliquota pensionistica totale maturata dall’interessato all’atto della cessazione dal servizio – deve essere aggiunto alle quote di pensione A) e B) precedentemente determinate senza tenere conto, ovviamente, del beneficio stesso e senza operare la maggiorazione del 18 per cento di cui alla legge n. 177/1976.
Tuttavia, nei casi in cui per la determinazione della pensione non sia applicato il calcolo della pensione in “quote” introdotto dal D.L.vo n. 503/1992, ossia per coloro che al 31 dicembre 1992 avevano maturato la massima anzianità contributiva corrispondente al rendimento dell’80 per cento della base pensionabile, il beneficio in esame deve essere considerato quale unicum con lo stipendio e, come tale, è assoggettato alla maggiorazione del 18 per cento.
Ai fini della corresponsione di tali aumenti periodici la misura della contribuzione a carico del dipendente – attualmente del 8,75 per cento – è incrementata progressivamente a partire dal 1998 dello 0,20 per cento fino ad arrivare allo 0,40 per cento nel 2008, secondo la Tabella A) di cui al DLgs n. 165/1997 .
Nei confronti di coloro che cessano per dimissioni, la maggiorazione della base pensionabile è attribuita previo pagamento di un’ulteriore specifica contribuzione, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per la qualifica rivestita.
Pertanto, a detto personale competono gli stessi aumenti periodici sul trattamento pensionistico, calcolati secondo le modalità di cui sopra. Per operare la trattenuta della relativa contribuzione riferita agli anni mancanti al raggiungimento del limite di età anagrafica prevista per la qualifica rivestita, gli uffici competenti alla liquidazione del trattamento pensionistico avranno cura di calcolare l’importo della relativa contribuzione, ai sensi dell’articolo 4 del DLgs. n. 165/1997, e riportare sul provvedimento di pensione sia l’ammontare della ritenuta mensile che il numero delle rate.
Liquidazione con le regole del sistema misto o interamente contributivo
Per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 1996, l’istituto dei sei scatti periodici viene trasformato in un incremento figurativo pari al 15 per cento dello stipendio su cui opera la misura ordinaria della contribuzione del 33 per cento, di cui l’8,80 per cento a carico del dipendente. Ciò, naturalmente, vale anche per il personale che esercita la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995 e successive integrazioni e modificazioni.
L’ulteriore contribuzione accreditata determina un incremento dell’imponibile retributivo per ciascun anno di riferimento ed incide sul montante complessivo rivalutato.
Resta inteso che per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1995, per i destinatari del sistema misto, i predetti sei aumenti periodici sono calcolati secondo le modalità di cui al precedente punto.
Indipendentemente dal sistema di calcolo pensionistico (retributivo, misto o contributivo), i sei aumenti periodici sono rivalutati in base agli incrementi contrattuali spettanti al personale cessato nel biennio economico cui gli stessi si riferiscono.
Effetti ai fini della determinazione dell’indennità di buonuscita
Con l’introduzione del sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle forze di polizia e delle forze armate (D.L.vo 30 maggio 2003 n. 193) , a decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, vengono calcolati sullo stipendio c.d. “parametrato”, compreso quindi l’ IIS (indennità integrativa speciale), sull’importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità, sull’eventuale assegno personale e sugli eventuali scatti attribuiti ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 539/1950.
Si precisa che l’aumento figurativo dei sei scatti di stipendio previsti dall’articolo 4 del D.L.vo 165/97 è riconosciuto e calcolato soltanto nei seguenti tre casi:
decesso del dipendente,
riforma per malattia del dipendente,
pensionamento al raggiungimento del limite di età del dipendente.
Poiché nello “stipendio parametrato” è confluita, ai sensi art 3 punto 1 del D.L.vo 193/03, l’indennità integrativa speciale (cd. IIS), dal 1° gennaio 2005 la quota di stipendio corrispondente all’importo della suddetta indennità è assoggettata a contribuzione previdenziale ed è quindi valutabile ai fini della Buonuscita nella misura dell’80 per cento. Anziché del 60 per cento come era previsto dall’articolo 1 lettera b della legge 29 gennaio 1994 n, 87
gokumark
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Re: pagamento 6 scatti aggiuntivi sulla pensione

Messaggio da gokumark »

Appuntato scelto dei CC. in pensione da Aprile 2017, pago € 22,30 al mese sino a luglio 2017...
saluti
panorama
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Re: pagamento 6 scatti aggiuntivi sulla pensione

Messaggio da panorama »

Hai pagato solo per 4 mesi (Aprile/Luglio 2017 ?
Angelo1
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Re: pagamento 6 scatti aggiuntivi sulla pensione

Messaggio da Angelo1 »

Appuntato Scelto in pensione dal 3 aprile 2017 pago 22,57 euro al mese sino all'aprile 2021 in cui compirò 60 anni ...
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Re: pagamento 6 scatti aggiuntivi sulla pensione

Messaggio da gokumark »

Chiedo scusa, pago sino a luglio 2025.....
Cordiali saluti
panorama
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Re: pagamento 6 scatti aggiuntivi sulla pensione

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La CdC Sez. 3^ d'Appello con la sentenza 52/2020 conferma e rigetta il ricorso del ricorrente, in quanto l’appellante è un ex sottufficiale dell’A.M. cessato dal servizio a domanda dal 23.12.1994.

La CdC d'Appello precisa:

1) - occorre in primo luogo rilevare, come – da un lato – essendo cessato dal servizio in data successiva all’entrata in vigore della l.n. 232 del 1990, questa risulti al medesimo - almeno astrattamente - applicabile (v. SSRR n. 4/2001/QM); dall’altro lato, come correttamente indicato dall’appellante, l’art. 1, comma 4, del d.lgs. 165 del 1997 risulta inapplicabile ratione temporis al caso in esame, in quanto il sig. XX è cessato dal servizio nel 1994 e quindi prima del 01.01.1998 (v. art. 8 d.lgs. 165 del 1997), data di entrata in vigore della normativa in parola.

2) - Ciò posto, passando ad esaminare la concreta applicabilità all’appellante della modifica introdotta con l’art. 21 della l. n. 232 del 1990 all’art. 6 bis, comma 1, del d.l. 387 del 1978, occorre riulevare che la predetta norma ha indicato i requisiti soggettivi per l’applicazione dei sei scatti, ossia: cessazione dal servizio per: a) età; b) permanente inabilità al servizio; c) decesso in servizio.
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