Varismo bilaterale delle ginocchia (ginocchia ad “O”)

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Varismo bilaterale delle ginocchia (ginocchia ad “O”)

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Ricorso Accolto.

- riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e conseguenziale equo indennizzo + pensione privilegiata.
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1) - aver svolto, nel periodo febbraio 2003 - aprile 2006 (quando è stato giudicato permanentemente non idoneo per varismo bilaterale delle ginocchia)

2) - in data 23.02.2006 è stato giudicato INIDONEO al proseguimento del servizio militare VFB a causa di un varismo bilaterale con distanza intercondiloidea superiore a 6 cm, e posto in attesa di determinazione ministeriale presso il comando Maribase Taranto; è stato quindi prosciolto dalla ferma, ex art 5 c. II, lett. B del D.lgs. n. 197/2005 e collocato in congedo illimitato dal 7.09.2006;

3) - ha presentato in data 24.7.2008 istanza per il riconoscimento della patologia dipendente da causa di servizio e della pensione privilegiata tabellare per l'infermità,

4) - Tuttavia, il Comitato di verifica ........, ha espresso parere negativo circa la dipendenza ....... accertata dalla C.M.O. di Taranto, ritenendo non sussistenti “nel tipo di prestazione di lavoro rese disagi e strapazzi di particolare intensità, ne elementi di eccezionale gravità, tenuto anche conto del breve servizio, che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali, al meno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi”.

La Corte dei Conti precisa:

5) - Per quanto, infatti, dal Rapporto Informativo redatto dal Superiore preposto in data 15.10.2008 non siano indicate le reali attività effettivamente svolte dal ricorrente (risultando detto Rapporto carente sul punto), tuttavia, dal foglio matricolare, in atti, emerge che il ricorrente sia stato effettivamente assegnato, dal mese di febbraio 2003 a quello di aprile 2006, quale specialista elettricista a bordo della nave OMISSIS.

6) - Orbene, nel momento dell’assunzione quale VFB nella Marina Militare, il sig. F. G. risultava essere affetto da varismo alle ginocchia (ginocchia ad “O”) con una distanza intercondiloidea (ossia tra le ginocchia) inferiore a 6 cm., tanto da essere ammesso al servizio militare volontario.
- ) - Nel momento della riforma, invece, detta distanza è aumentata in modo tale da determinare il congedo illimitato dal servizio, come risulta dal Foglio di proposta a rassegna di MARISPEDAL Taranto del 24.2.2006, per inidoneità a causa dell’aumentato varismo alle ginocchia, e dalle identiche Determinazioni dell’Ispettorato di Sanità del 19.7.2006, che ha ravvisato la distanza intercondiloidea superiore a 6 cm LI4.
- ) - Tale distanza, dall’esame dell’esame rx in ortostasi del 29.11.2010, raggiungeva la misura di 9,5 cm.

7) - Il che lascia ragionevolmente arguire – ad avviso del giudicante – che tale aggravamento sia stato almeno concausato dall’attività svolta a bordo della suddetta nave, quale tecnico elettricista, attività notoriamente sottoposta a stress fisico e a posture incongrue. Specie poi ove si consideri le caratteristiche strutturali e funzionali di una nave militare, ove l’istante ha prestato servizio per oltre tre anni e tre mesi (e perciò per un periodo niente affatto breve, come sostenuto dall’Amministrazione resistente).

8) - Del resto, la C.M.O. di Taranto, con verbale BL/B N.18/M.M del 24.11.2011 aveva correttamente ritenuto, ai fini del trattamento pensionistico privilegiato, la patologia de qua dipendente da causa di servizio e ascrivibile alla Tab. A, Categoria 8^ a vita, reputando le menomazioni patite dal F. G. tali da integrare “limitazione in alcune attività della vita quotidiana”.

9) - Al contrario, il parere del Comitato di verifica ........ , appare viziato da difetto di istruttoria e da motivazione contraddittoria, nella misura in cui prima ha ritenuto che “nel tipo di prestazione di lavoro resa” dal militare non vi fossero “disagi e strapazzi di particolare intensità, ne elementi di eccezionale gravità”;
- ) - e poi ha valutato che il servizio svolto fosse “breve”, mentre è stato svolto, come sopra osservato, per oltre tre anni e tre mesi.

N.B.: leggete il tutto qui sotto.
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Sezione PUGLIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI
Anno 2018 Numero 372 Pubblicazione 04/05/2018
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Sentenza n. 372/2018

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Marcello Iacubino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 33106 del registro di segreteria, sul ricorso proposto ad istanza di:
F. G., nato a Omissis il Omissis ed ivi residente in via ......., Omissis, difeso e rappresentato dall'avv. Michele Mongelli (pec: avv.mongellimichele@pec.it), con elezione di domicilio presso il suo studio in Bari, via Cardinale Mirami n. 10, giusta procura speciale a margine del ricorso;

nei confronti di:
Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare Della leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari - in persona del l.r. pro tempore nella sua sede di Roma (00186), Via XX Settembre e nel domicilio ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Bari;

avverso
il decreto negativo del Ministero n. 482 del 18/10/2012 e per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e conseguenziale equo indennizzo per la seguente infermità: ginocchia vare bilaterale.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

visti: la legge n. 205 del 2000; il Codice di giustizia contabile (c.g.c.) approvato con d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174;

udito, nella pubblica udienza del 3 maggio 2018, per la parte ricorrente l’avv. Angela Maria Mongelli, per delega orale dell’avv. Michele Mongelli (Amministrazione non comparsa).

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. Con il ricorso depositato in data 4.1.2017 e notificato il 5-12 marzo 2018, il ricorrente sottocapo della Marina Militare, collocato in congedo illimitato in data 7.09.2006, espone:

i) di aver iniziato il servizio militare volontario, in ferma breve (VFB) nella categoria specialisti di piattaforma, specialità elettricista a bordo della nave OMISSIS nel febbraio 2003;

ii) di aver svolto, nel periodo febbraio 2003 - aprile 2006 (quando è stato giudicato permanentemente non idoneo per varismo bilaterale delle ginocchia), molteplici e stressanti attività lavorative a bordo e a terra della nave OMISSIS al fine del buon andamento della stessa. Assume che per tali attività spesso non c'erano orari prestabiliti e che si procedeva per le necessità richieste per il buon funzionamento dell'apparato elettrico della nave, considerato lo stato di usura della stessa, dovuto ai suoi trenta anni di attività militare;

iii) di aver svolto servizio di guardia con cadenza settimanale, a bordo della nave, con turni della durata anche di h 24; di aver eseguito attività particolarmente usurante e stressante (dovuta anche alle notevoli dimensioni dei locali caldaie PR/PP e al loro difficoltoso accesso a causa delle strette e ripide scaletta alte 4 m, ai locali che erano divisi da pontili sospesi in ferro, ecc.) consistente nell’aver eseguito: la ronda ai diesel alternatori situati a prua e a poppa; ispezioni periodiche alla centrale elettrica di poppa per controllare che l'interruttore presa da terra fosse chiuso e che l'unità ricevesse normalmente corrente elettrica dalle colonnine situate sul molo dell'arsenale; accertamenti del funzionamento delle luci esterne della nave al termine dell'ammaina bandiera recandosi sul ponte di comando nella locale plancia e alimentando il pavese elettrico (luci - prese esterne); il controllo del funzionamento delle luci sui vari ponti di 1^ tuga e coperta; ispezioni delle luci nei locali principali, caldaie, macchine di PR, macchine di PP compresa la centrale elettrica, locali di conversione 400 HZ di PR/PP;

iv) che nel periodo di servizio a bordo della nave è stato assegnato al gruppo di lavoro FORZA, uno dei quattro gruppi appartenente alla componente elettrica di bordo; di aver svolto anche lavori di controllo e manutenzione dei quadri elettrici presa da terra normale ed emergenza, smontaggio e rimontaggio di alcuni gruppi di convertitori di frequenza 60HZ/400HZ della centrale di conversione PR e relativo sbarco.

Tali prestazioni erano particolarmente impegnative e portavano ad assumere una postura errata e incongrua, dovuta all’elevato peso e dimensioni del corpo gruppo convertitore. Altra importante attività svolta è stata la manutenzione e ispezione periodica delle centrali elettriche RP PP, situati all'interno delle grandi locali macchine PE PP;

v) in data 23.02.2006 è stato giudicato INIDONEO al proseguimento del servizio militare VFB a causa di un varismo bilaterale con distanza intercondiloidea superiore a 6 cm, e posto in attesa di determinazione ministeriale presso il comando Maribase Taranto; è stato quindi prosciolto dalla ferma, ex art 5 c. II, lett. B del D.lgs. n. 197/2005 e collocato in congedo illimitato dal 7.09.2006;

2. Il sig. F. G., di conseguenza, ha presentato in data 24.7.2008 istanza per il riconoscimento della patologia dipendente da causa di servizio e della pensione privilegiata tabellare per l'infermità, essendo poi sottoposto in data 24.11.2011 a visita medica presso il Centro ospedaliero Militare di Taranto; il quale con verbale BL/B N.18/ M.M. ha giudicato la patologia ascrivibile alla Categoria 8^.

Tuttavia, il Comitato di verifica per le cause di servizio, nell'adunanza n. 253/2012 del 31.05.2012, ha espresso parere negativo circa la dipendenza da causa di servizio della patologia accertata dalla C.M.O. di Taranto, ritenendo non sussistenti “nel tipo di prestazione di lavoro rese disagi e strapazzi di particolare intensità, ne elementi di eccezionale gravità, tenuto anche conto del breve servizio, che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali, al meno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi”.

Per l’effetto, il Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare Della leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari, ha emesso il decreto negativo n. 482 del 18.10.2012, qui oggetto di censura.

Ad avviso del ricorrente, supportato da consulenza tecnica in cui è diagnosticata prognosi di ginocchio varo, bilaterale dipendente da causa efficiente e determinante di servizio a firma della dott.ssa Annalisa Cavallo, vi è correlazione, interdipendenza e almeno concausa determinante ed effettiva tra i vari servizi e l'aggravamento della patologia patita.

Conclude chiedendo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità “Ginocchio varo bilaterale con maggiore espressione a sinistra a moderata incidenza funzionale”, e l’ascrivibilità alla categoria 8^ della tabella A max, a causa delle particolari modalità di svolgimento del servizio prestato, che avrebbero ragionevolmente aggravato le proprie condizioni sanitarie. In subordine, chiede l'acquisizione di parere medico legale, da affidare ad apposita Commissione medica istituita presso una struttura sanitaria ospedaliera; con interessi legali e rivalutazione monetaria sulle maggiori somme spettanti, vittoria di spese ed oneri.

3. In data 11.4.2018 si è costituita l’Avvocatura dello Stato di Bari, e il 16.4.2018 il Ministero della Difesa, il quale ha osservato che l’Amministrazione si è rimessa ai giudizi espressi dalle Commissioni medico-legali, i quali implicano esercizio di discrezionalità tecnica. Ha evidenziato inoltre che, in violazione dell’art. 2697 c.c., il ricorrente non ha provato gli asseriti strapazzi e disagi di particolare rilievo cui sarebbe stato sottoposto, che risultano, invero, contraddetti dal Rapporto Informativo redatto dal Superiore preposto in data 15.10.2008, da cui emerge l’attività effettivamente svolta dal ricorrente. In conclusione, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato, e in subordine che gli eventuali arretrati siano gravati da accessori secondo quanto riconosciuto dalle sentenze delle SS.RR. di questa Corte n. 10.2002 e 6.2008. Con vittoria di spese di giudizio quantificate forfettariamente in € 1.000,00.

4. Nell’odierna udienza l’avv. Angela Maria Mongelli ha insistito per l’accoglimento del ricorso previa eventuale remissione di una CTU.

Il giudizio è stato quindi trattenuto per la decisione avvenuta con sentenza – provvedendosi in udienza a dare lettura del dispositivo e a esporre le ragioni di fatto e di diritto – depositata in prossimità della camera di consiglio.

6. Nel merito, il ricorso è fondato.

Giova premettere che, ai sensi degli artt. 67 e segg. d.P.R. n. 1092 del 29.12.1973 (applicabili anche ai militari di leva), presupposto fondamentale per l’attribuzione, in favore del militare, del trattamento privilegiato, è la dipendenza da fatti di servizio – nel senso che questi, ai sensi del terzo comma del precedente art. 64, ne siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante – delle infermità o lesioni, donde sia derivata una menomazione dell’integrità personale suscettibile di ascrizione tabellare, intendendosi per fatti di servizio, a termini del secondo comma del cit. art. 64 d.P.R. 1092 del 1973, quelli derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio.

Il diritto al trattamento privilegiato postula, pertanto, l’accertamento della dipendenza delle infermità o lesioni da causa di servizio, e cioè la dimostrazione che il fatto o i fatti di servizio possano aver spiegato efficacia causale o concausale sull’insorgenza o sull’aggravamento delle infermità, e l’ascrizione alle corrispondenti tabelle e categorie di legge, contenute nel d.P.R. n. 915 del 23/12/1978.

7. Come è percepibile dalla documentazione in atti, la patologia occorsa risulta correttamente ascrivibile a trattamento pensionistico a vita di 8^ categoria Tabella A.

Per quanto, infatti, dal Rapporto Informativo redatto dal Superiore preposto in data 15.10.2008 non siano indicate le reali attività effettivamente svolte dal ricorrente (risultando detto Rapporto carente sul punto), tuttavia, dal foglio matricolare, in atti, emerge che il ricorrente sia stato effettivamente assegnato, dal mese di febbraio 2003 a quello di aprile 2006, quale specialista elettricista a bordo della nave OMISSIS.

Orbene, nel momento dell’assunzione quale VFB nella Marina Militare, il sig. F. G. risultava essere affetto da varismo alle ginocchia (ginocchia ad “O”) con una distanza intercondiloidea (ossia tra le ginocchia) inferiore a 6 cm., tanto da essere ammesso al servizio militare volontario. Nel momento della riforma, invece, detta distanza è aumentata in modo tale da determinare il congedo illimitato dal servizio, come risulta dal Foglio di proposta a rassegna di MARISPEDAL Taranto del 24.2.2006, per inidoneità a causa dell’aumentato varismo alle ginocchia, e dalle identiche Determinazioni dell’Ispettorato di Sanità del 19.7.2006, che ha ravvisato la distanza intercondiloidea superiore a 6 cm LI4. Tale distanza, dall’esame dell’esame rx in ortostasi del 29.11.2010, raggiungeva la misura di 9,5 cm.

Il che lascia ragionevolmente arguire – ad avviso del giudicante – che tale aggravamento sia stato almeno concausato dall’attività svolta a bordo della suddetta nave, quale tecnico elettricista, attività notoriamente sottoposta a stress fisico e a posture incongrue. Specie poi ove si consideri le caratteristiche strutturali e funzionali di una nave militare, ove l’istante ha prestato servizio per oltre tre anni e tre mesi (e perciò per un periodo niente affatto breve, come sostenuto dall’Amministrazione resistente).

Del resto, la C.M.O. di Taranto, con verbale BL/B N.18/M.M del 24.11.2011 aveva correttamente ritenuto, ai fini del trattamento pensionistico privilegiato, la patologia de qua dipendente da causa di servizio e ascrivibile alla Tab. A, Categoria 8^ a vita, reputando le menomazioni patite dal F. G. tali da integrare “limitazione in alcune attività della vita quotidiana”.

Al contrario, il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, reso nell'adunanza n. 253/2012 del 31.05.2012, appare viziato da difetto di istruttoria e da motivazione contraddittoria, nella misura in cui prima ha ritenuto che “nel tipo di prestazione di lavoro resa” dal militare non vi fossero “disagi e strapazzi di particolare intensità, ne elementi di eccezionale gravità”; e poi ha valutato che il servizio svolto fosse “breve”, mentre è stato svolto, come sopra osservato, per oltre tre anni e tre mesi.

8. In conclusione, e in conformità al citato parere della C.M.O. di Taranto, precisato che in data 7.09.2006 il ricorrente è stato posto in congedo illimitato, e che questi ha presentata la domanda di pensione privilegiata il 24.7.2008, il ricorso in esame va accolto, dichiarando il diritto del sig. F. G. al riconoscimento della pensione privilegiata corrispondente alla 8^ categoria Tabella A di classifica pensionistica, a partire dalla data del congedo illimitato (7.09.2006), giusta l’art. 191 del d.P.R. n. 1092 del 1973, per la patologia “Ginocchio varo bilaterale con maggiore espressione a sinistra a moderata incidenza funzionale”. Tanto, a causa delle “limitazioni in alcune attività della vita quotidiana” (attestate dalla C.M.O. di Taranto nel predetto verbale), di incidenza tale da avere, dunque, determinato il congedo illimitato dal servizio di ferma volontario e menomato il normale svolgimento della vita professionale e personale del sig. F. G.. Limitazioni che possono essere considerate equivalenti, giusta l’art. 11, comma 4 del d.P.R. n. 915 del 23/12/1978 e ss. mm. ii., a quelle iscritte nel n. 12) o nel n. 13) di detta categoria.

Quanto agli accessori, accanto al riconoscimento delle somme spettanti, sui ratei arretrati spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo il criterio del c.d. assorbimento dalle singole scadenze debitorie fino al soddisfo, giusta la sentenza della Corte dei conti a Sezioni Riunite n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002, siccome interpretata dalla sentenza n. 6/2008/QM.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione, eccezione e domanda:

- accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto, dichiara il diritto del sig. F. G. al riconoscimento a vita della pensione privilegiata corrispondente alla 8^ categoria Tabella A di classifica pensionistica, a partire dalla data del congedo illimitato (7.09.2006);

- accessori come in motivazione;

- condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 420,00.

Così deciso, in Bari, all’esito della pubblica udienza del 3 maggio 2018.
IL GIUDICE
F.to (Marcello Iacubino)


Il giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196,
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.
IL GIUDICE
F.to (Marcello Iacubino)


Depositata in Segreteria il 04/05/2018


Il Responsabile della Segreteria
Il Funzionario di Cancelleria
F.to (dott. Pasquale ARBORE)



In esecuzione del provvedimento del G.U.P., ai sensi dell’art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.
Bari, 04/05/2018
Il Responsabile della Segreteria
Il Funzionario di Cancelleria
F.to (dott. Pasquale ARBORE)


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