Circolare n 62 INPS del 4/4/2018

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vito1966
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Re: Circolare n 62 INPS del 4/4/2018

Messaggio da vito1966 »

Buona serata ! Per il collega Monello vedi se hai fatto domanda di pensione quest'anno vuol dire che hai già acquisito il tuo diritto alla pensione e quindi vai via nell'anno 2019..tranquillamente...E Cmq Auguri e buon Riposo...Mentre io arruolato in data 25/01/1984 ..X 25 giorni del mese di Gennaio devo fare tre mesi in più se non erro..? da quanto leggo nella circolare dovrei fare anni efffettivi 36+5 =41 dovrei andare in pensione a Gennaio 2021 ...? Chiedo agli esperti in caso ho sbagliato a fare i conti...? calcolando che nell'anno 2021 ho un età anagrafica di 54 anni... i 55 anni li farò ad Aprile 2021...spero di non aver fatto male i conti...


Geometra5

Re: Circolare n 62 INPS del 4/4/2018

Messaggio da Geometra5 »

Se non ho letto male l'articolo 3 comma 1 prevede un aumento di 12 mesi per la pensione di vecchia
firefox
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Re: Circolare n 62 INPS del 4/4/2018

Messaggio da firefox »

Geometra5 ha scritto:Se non ho letto male l'articolo 3 comma 1 prevede un aumento di 12 mesi per la pensione di vecchia
Hai letto superficialmente, senza approfondire i riferimenti normativi citati nella circolare in parola, e soprattutto NON hai affatto letto i chiarimenti già forniti....
enea57
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Re: Circolare n 62 INPS del 4/4/2018

Messaggio da enea57 »

PENSIONI DELLE FF.AA., DI PP. E DEI VDF: COSA CAMBIA DAL 2019 6 Aprile 2018
L’INPS fa chiarezza sugli effetti dell’adeguamento alle speranze di vita per le pensioni di Forze Armate, di Polizia e Vigili del Fuoco. Ecco cosa cambierà dal prossimo 1° gennaio.
L’INPS ha pubblicato una circolare con tutte le spiegazioni su cosa cambierà nel 2019 sul frontepensioni. Come ricordato dall’Istituto nazionale di previdenza dal prossimo anno scatterà l’adeguamento dei requisiti per la pensione con le aspettative di vita INPS che - ad esempio - per la pensione di vecchiaia comporterà un aumento di 3 mesi per l’età anagrafica (che passerà da 66 anni e 7 mesi a 67 anni).
L’adeguamento delle pensioni con l’incremento della speranza di vita (previsto dalla riforma Fornero) avrà effetti anche per la pensione del personale difesa e sicurezza e dei Vigili del Fuoco. È sempre l’INPS a ribadirlo nella circolare 62/2018 nella quale l’ultima parte è interamente dedicata alle novità previste per le Forze Armate, di Polizia e Vigili del Fuoco.
Di seguito faremo chiarezza sulle novità che comporterà l’adeguamento con le aspettative di vita per il personale delle Forze dell’Ordine; per un approfondimento generale, invece, potete consultare il nostro articolo guida con tutti i cambiamenti per le pensioni che scatteranno dal 2019.
A chi si applicano le novità?
Come anticipato a partire dal 1° gennaio 2019 cambieranno i requisiti per il pensionamento complice l’ulteriore incremento di 5 mesi della speranza di vita. Ad esempio per accedere alla pensione di vecchiaia bisognerà aver compiuto 67 anni di età (sia per gli uomini che per le donne) oltre ad aver maturato 20 anni di contributi.
Per la pensione anticipata, invece, si passerà da 42 anni e 10 mesi (uomini) e 41 anni e 10 mesi (donne) a 43 anni e 3 mesi (uomini) e 42 anni e 3 mesi(donne).
L’adeguamento quindi riguarda l’età anagrafica, tuttavia qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età (come appunto per la pensione anticipata) viene incrementato il requisito contributivo previsto dal trattamento.
L’INPS ha specificato che l’adeguamento dei requisiti alle aspettative di vita si applica anche
al personale de:
• le Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica);
• l’Arma dei Carabinieri;
• il Corpo della Guardia di Finanza;
• le Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Penitenziaria);
• il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Per il personale appartenente ai suddetti corpi saranno apportati dei cambiamenti a quanto previsto dal decreto legislativo 165/1997 “in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco”; vediamo quali.
Pensione di vecchiaia
L’articolo 2 del suddetto decreto stabilisce che per la cessazione dal servizio bisogna avere almeno 60
anni.
Inoltre i “colonnelli del ruolo unico delle Armi dell’Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina e del ruolo naviganti normale dell’Aeronautica” una volta compiuti i 58 anni possono essere collocati per 2 anni in “soprannumero agli organici del grado ed in eccedenza al numero massimo per essi previsto, rimanendo a disposizione dell’Amministrazione della difesa per l’impiego in incarichi prevalentemente di
natura tecnico-amministrativa”.
Tuttavia a causa dell’avvenuto adeguamento con l’incremento della speranza di vita i limiti di età
suddetti - in relazione alla qualifica e al grado di appartenenza - vengono incrementati di 12 mesi.

Quindi per la pensione bisognerà aver compiuto 61 anni, mentre i colonnelli potranno essere collocati
in soprannumero al compimento dei 59 anni.
Pensione di anzianità
• 41 anni di contributi maturati;
• età anagrafica 58 anni e aver maturato almeno 35 anni di contributi;
Cambiano anche i requisiti per la pensione di anzianità delle Forze Armate e di Polizia, disciplinati dall’articolo 6 del suddetto articolo. Nel dettaglio, a partire dal 1° gennaio 2019 per andare in pensione
in anticipo bisognerà soddisfare una delle seguenti condizioni:
• età anagrafica 54 anni se entro il 31 dicembre del 2011 è stata raggiunta la massima anzianità
contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%.
Infine l’INPS ricorda che questi requisiti saranno in vigore per il prossimo biennio; dal 2021, infatti, questi dovranno essere nuovamente adeguati alla speranza di vita e di conseguenza subiranno un
nuovo incremento.
panorama
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Re: Circolare n 62 INPS del 4/4/2018

Messaggio da panorama »

Allegato n. 2


LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222) (GU n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62 )


Art. 1 - Comma 146

Al comma 13 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo quanto previsto dal presente comma »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con riferimento agli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente, con esclusione dell'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2021, in riferimento al quale la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 è computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nell'anno 2016. Gli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma non possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, computata ai sensi del terzo periodo del presente comma, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi ».

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Cfr. la circolare n. 63/2015.

Leggi anche all. 1 alla circolare dell'INPS Circolare n. 62.
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Re: Circolare n 62 INPS del 4/4/2018

Messaggio da Louis65 »

Tutto come prima +5 mesi
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