Buongiorno , ho la qiualifica di Isp. Sup. Sost. Comm.,ho maturato 27 anni di servizio effettivo ed ho chiesto il riconoscimento della causa di servizio per discopatia lombare e devo avere ancora risposta.
A seguito di operazione chirurgica, per tale patologia, sono attualmente in aspettativa, 8 mesi circa, ed a disposizione della CMO che mi ha dichiarato "Non idoneo temporaneamente al servizio nella Polizia di Stato per giorni 40. Allo stato degli atti l'inabilità è dovuta prevalentemente da infermità/lesioni che ai fini della causa di servizio risultano in corso din accertamento."
Tra qualche giorno dovrò recarmi in CMO per la riammissione in servizio.
La CMO potrebbe dichiararmi parzialmente idoneo ai servizi di polizia ? ed in tale caso cosa accadrebbe?
Grazie
parziale idoneità ai servizi di polizia
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Re: parziale idoneità ai servizi di polizia
Messaggio da giuseppedemarco »
La riforma parziale può essere concessa anche a coloro che hanno in corso la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia che li rende parzialmente idonei al servizio.
In questo caso verresti posto in una speciale aspettativa malattia, che dura anche anni, a volte 4-5, durante tutta la durata di questa (che è esclusa dal conteggio dei 730 gg. massimi nel quinquennio) si resta A STIPENDIO INTERO E TUTTO QUESTO PERIODO E' CONSIDERATO SERVIZIO EFFETTIVO ed in caso di non riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di tale patologia rilasciato da parte del Comitato di Verifica, si devono restituire le eventuali somme percepite, del 50% dello stipendio dal 12° al 18° mese, e di tutto lo stipendio dal 18° al 24° mese di tale speciale aspettativa malattia. Nessuna somma deve essere restituita se la notifica di tale diniego del Comitato viene effettuata all'interessato dopo il 24° mese dal giorno di stesura del Verbale redatto dalla CMO che lo ha dichiarato parzialmente idoneo.
In caso di non riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da parte del Comitato di Verifica si viene successivamente considerati riformati totali sotto la data in cui viene notificato tale diniego e posti in congedo.L'interessato può scegliere quindi per la pensione d'invalidità se ha raggiunto almeno 15 anni di contributi, oppure chiedere il transito ai ruoli civili se sul verbale di parziale idoneità è stata rilasciata, come sempre avviene, l'idoneità al transito nei ruoli civili.
Diversamente se viene riconosciuta la dipendenza da c.s. da parte del Comitato si rientra nell'Arma da parzialmente idonei.
La parziale idoneità concessa per patologia già riconosciuta dipendente dal servizio consente di rimanere nell'Arma.
La parziale idoneità non è prevista per malattie non riconosciute dipendenti da causa di servizio o per le quali non si chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. La parziale idoneità può essere rilasciata per patologie ascritte alla 4^, 5^, 6^, 7^, 8^ categoria della Tab."A".
Mentre solitamente l'inidoneità totale al servizio viene rilasciata per patologie ascritte alla 1^,2,e 3^ categoria, ma in qualche caso anche con le altre categorie della Tab."A". Anche in questo caso se nel verbale di riforma totale, che deve essere redatto entro i 730 giorni di aspettativa malattia nell'ultimo quinquennio di servizio, vi è la dicitura "idoneo al transito nei ruoli civili" (come avviene quasi sempre) si ha diritto di chiedere il transito entro 30 giorni dalla data stesura di tale verbale redatto dalla CMO.
Il personale decaduto dal servizio per aver superato il periodo massimo di aspettativa malattia non ha diritto al transito ai ruoli civili.
http://forum.grnet.it/viewtopic.php?f=4 ... +A+.#p4890" onclick="window.open(this.href);return false;
In questo caso verresti posto in una speciale aspettativa malattia, che dura anche anni, a volte 4-5, durante tutta la durata di questa (che è esclusa dal conteggio dei 730 gg. massimi nel quinquennio) si resta A STIPENDIO INTERO E TUTTO QUESTO PERIODO E' CONSIDERATO SERVIZIO EFFETTIVO ed in caso di non riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di tale patologia rilasciato da parte del Comitato di Verifica, si devono restituire le eventuali somme percepite, del 50% dello stipendio dal 12° al 18° mese, e di tutto lo stipendio dal 18° al 24° mese di tale speciale aspettativa malattia. Nessuna somma deve essere restituita se la notifica di tale diniego del Comitato viene effettuata all'interessato dopo il 24° mese dal giorno di stesura del Verbale redatto dalla CMO che lo ha dichiarato parzialmente idoneo.
In caso di non riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da parte del Comitato di Verifica si viene successivamente considerati riformati totali sotto la data in cui viene notificato tale diniego e posti in congedo.L'interessato può scegliere quindi per la pensione d'invalidità se ha raggiunto almeno 15 anni di contributi, oppure chiedere il transito ai ruoli civili se sul verbale di parziale idoneità è stata rilasciata, come sempre avviene, l'idoneità al transito nei ruoli civili.
Diversamente se viene riconosciuta la dipendenza da c.s. da parte del Comitato si rientra nell'Arma da parzialmente idonei.
La parziale idoneità concessa per patologia già riconosciuta dipendente dal servizio consente di rimanere nell'Arma.
La parziale idoneità non è prevista per malattie non riconosciute dipendenti da causa di servizio o per le quali non si chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. La parziale idoneità può essere rilasciata per patologie ascritte alla 4^, 5^, 6^, 7^, 8^ categoria della Tab."A".
Mentre solitamente l'inidoneità totale al servizio viene rilasciata per patologie ascritte alla 1^,2,e 3^ categoria, ma in qualche caso anche con le altre categorie della Tab."A". Anche in questo caso se nel verbale di riforma totale, che deve essere redatto entro i 730 giorni di aspettativa malattia nell'ultimo quinquennio di servizio, vi è la dicitura "idoneo al transito nei ruoli civili" (come avviene quasi sempre) si ha diritto di chiedere il transito entro 30 giorni dalla data stesura di tale verbale redatto dalla CMO.
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