Trasferimento con alloggio servizio e non disponibile

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Trasferimento con alloggio servizio e non disponibile

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Trasferimento con alloggio di servizio ma non disponibile.

Richiesta del danno per mancata fruizione.

Il Tar infine, ritiene di dover disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti per le valutazioni di sua competenza.
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Il Tar precisa:

Pertanto, l’Amministrazione deve essere condannata al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente e consistenti nelle spese sostenute, nel periodo dal 20.12.2010 (data in cui il ricorrente prese un alloggio a proprie spese) al 17.10.2012 (data in cui lasciò tale alloggio) a titolo di canone di locazione, e spese connesse, per un totale di Euro in Euro 28.075,33, di cui:
a) Euro 1.440,00 a titolo di spese di agenzia immobiliare;
b) Euro 235,33 per trascrizione del contratto di locazione;
c) Euro 1.200,00 per 22 mensilità (per complessivi Euro 26.400,00), oltre rivalutazione e interessi nella misura legale dalla data di deposito della presente decisione fino all’effettivo soddisfo.

N.B.: leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di VENEZIA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201800024, - Public 2018-01-09 -

Pubblicato il 09/01/2018

N. 00024/2018 REG. PROV. COLL.
N. 00007/2016 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7 del 2016, proposto da:
E. S. L., rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Tarquini, Carlo Masi, Alessia Zennaro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessia Zennaro in Mestre-Ve, via San Donà 9/G;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le di Venezia, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Roma, Comando Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri Roma, Comando Legione Carabinieri Emilia-Romagna Sede di Bologna, Comando Legione Carabinieri Veneto sede di Venezia, non costituiti in giudizio;

per l'accertamento del diritto di assegnazione dell'alloggio di servizio e per il conseguente risarcimento dei danni subiti per la non avvenuta attuazione di siffatta assegnazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2017 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente, all’epoca dei fatti OMISSIS dei Carabinieri, espone:

- di essere stato trasferito, con provvedimento dell’11 agosto 2010 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, a Bologna, quale Comandante della Sezione Anticrimine Carabinieri del predetto capoluogo, con assegnazione dell'alloggio di servizio presso la caserma demaniale sede della Stazione Carabinieri "Bologna Mazzini";

- di non aver potuto usufruire di tale alloggio in quanto abusivamente occupato dall'Ufficiale Addetto, ovvero Vice del precedente Comandante e anche del ricorrente, OMISSIS G. R., il quale occupava l'alloggio, avendolo ottenuto in assegnazione temporanea in regime di prorogatio, oltre il termine massimo di giorni 90 di cui al DM 8 agosto 1996 n.690;

- che tale alloggio non era comunque disponibile necessitando di lavori strutturali, poi effettuati nel corso del 2012;

- che l’alloggio di servizio gli era stato assegnato solo il 16 luglio 2012;

- di essersi trovato nella necessità di prendere in locazione un immobile da un privato per il periodo dal dicembre 2010 all’ottobre 2012, momento in cui, dopo aver rispettato il termine di preavviso di recesso al locatare di 90 giorni, aveva finalmente preso possesso dell’alloggio di servizio assegnatogli.

Ciò premesso, il ricorrente chiede l’accertamento della illiceità della condotta dell’Amministrazione per:

- violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990. In quanto, il regolamento emanato con D.M. 8 agosto 1996 n. 690, in attuazione dell’art. 2 comma 2 della legge 241/1990, prevede che il procedimento di concessione degli alloggi di servizio si deve concludere nel termine massimo di 90 giorni; mentre, nel caso di specie, l’Amministrazione, solo a distanza di 22 mesi aveva consegnato l’alloggio al ricorrente;

- violazione e/o falsa applicazione del decreto interministeriale 3 giugno 1989 in materia di assegnazione di alloggi di servizio, che prevede che, nel caso in cui l’assegnatario non lasci l’alloggio entro i termini di cui all’articolo 4, verrà emessa formale ordinanza di recupero coatto da eseguirsi entro 60 giorni. L’art. 7 prevede inoltre che l’ordinanza di recupero coatto sia adottata dal Comandante del Corpo, che nel caso in questione sarebbe il Comando della Regione Carabinieri dell’Emilia-Romagna; nel caso di specie, non era stata emanata nessuna ordinanza volta a recuperare l’immobile abusivamente occupato e spettante al ricorrente.

Quindi, il ricorrente conclude per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni da lui patiti e consistenti nelle spese sostenute, nel periodo dal 20.12.2010 (data in cui il ricorrente fu costretto a prendere in locazione un alloggio a proprie spese) al 17.10.2012 (data in cui lasciò tale alloggio) a titolo di canone di pigione, e spese connesse, per un totale di Euro 28.175,35, oltre interessi legali e rivalutazione fino alla data della integrale rifusione.

Si è costituito il Ministero della Difesa per resistere al ricorso.

All’udienza del 20 dicembre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Va innanzitutto chiarito che al ricorrente, in forza del suo incarico di Comandante della Sezione A/C, spettava l’alloggio di servizio, come previsto dagli art. 363 e 383 del D.P.R. 15/03/2010, n. 90.

Va anche ricordato che, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa formatasi in materia: “La concessione dell’alloggio di servizio, pur inquadrandosi nel genus delle concessioni amministrative del godimento di un bene pubblico (nella specie appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato) è indissolubilmente correlata con il rapporto d’impiego nelle peculiari connotazioni che esso assume in ambito militare, con la necessità di pronta e immediata presenza nel luogo di svolgimento dei servizi d’istituto. In tale prospettiva, il godimento dell’immobile, una volta intervenuta la concessione, è causalmente connesso al rapporto, con una valenza economica specifica integrativa del trattamento economico di attività, e l’Amministrazione ha il dovere di procurarne la disponibilità” (Cons. St.: Sez. IV, n. 5180/2012; Sez. VI, n. 2506/2006).

Ne consegue che la responsabilità dell’Amministrazione ha natura contrattuale e non già extracontrattuale, soggiacendo alle relative regole, ivi compresa quella enunciata dall’art. 1218 cod. civ. .

Nel caso di specie l’Amministrazione non ha dimostrato che la mancata assicurazione della disponibilità dell’alloggio di servizio o di altro alloggio demaniale o comunque reperibile sul libero mercato immobiliare, sia riconducibile a causa non imputabile, ovvero a factum principis o a caso fortuito.

Ed infatti, anche se l’alloggio devoluto all’odierno ricorrente non sarebbe stato comunque disponibile (a prescindere dal tardivo recupero coattivo dello stesso) - perché, come risulta dalla documentazione depositata in atti dall’Amministrazione, dovevano essere effettuati radicali interventi di ristrutturazione all’interno della caserma dell’Arma ed anche con riferimento alla suddetta unità abitativa - in ogni caso, il Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” si sarebbe dovuto immediatamente adoperare per reperire, in favore dell’odierno ricorrente, un alloggio demaniale o, in mancanza, altra situazione alloggiativa sul libero mercato immobiliare, come più volte richiesto dal Comando Interregionale al Comando Legione a partire dall’agosto del 2011.

Invece, il Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” ha ritenuto, ingiustificatamente, di soprassedere a tali ricerche, attendendo infine il rilascio da parte di un altro ufficiale dell’alloggio di servizio da questi occupato, di cui il ricorrente ha potuto prendere possesso solo nell’ottobre del 2012, ovvero, dopo tre mesi dall’assegnazione (dovendo rispettare il termine di 90 giorni per il preavviso nei confronti del proprietario dell’immobile nel frattempo preso in locazione) e complessivamente dopo due anni dal suo trasferimento a Bologna.

Ciò posto, poiché, come già detto, il diritto all’utilizzazione dell’alloggio in connessione all’incarico viene ad integrare, per equivalente, il complessivo trattamento economico spettante al militare, che beneficia dell’esonero dalle spese dirette a soddisfare le esigenze abitative nella sede di servizio, all’ inadempimento del dovere di garantire la disponibilità dell’alloggio di servizio - che nella specie si configura privo di giustificazione - segue l’obbligo dell’Amministrazione di rendere indenne il Comandante della Sezione Anticrimine di Bologna avente titolo, della perdita economica per il reperimento di una sistemazione abitativa alternativa, rimborsando i costi da questi sopportati, come documentati in giudizio.

Ne consegue che la pretesa risarcitoria avanzata dal ricorrente è fondata.

Pertanto, l’Amministrazione deve essere condannata al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente e consistenti nelle spese sostenute, nel periodo dal 20.12.2010 (data in cui il ricorrente prese un alloggio a proprie spese) al 17.10.2012 (data in cui lasciò tale alloggio) a titolo di canone di locazione, e spese connesse, per un totale di Euro in Euro 28.075,33, di cui: a) Euro 1.440,00 a titolo di spese di agenzia immobiliare; b) Euro 235,33 per trascrizione del contratto di locazione; c) Euro 1.200,00 per 22 mensilità (per complessivi Euro 26.400,00), oltre rivalutazione e interessi nella misura legale dalla data di deposito della presente decisione fino all’effettivo soddisfo.

Al suddetto ammontare dovrà essere defalcata l’eventuale quota di spese, ove prevista, che sarebbe stata a carico del ricorrente in caso di assegnazione di un alloggio demaniale.

Conclusivamente, il ricorso in epigrafe deve essere accolto con riconoscimento delle voci di danno patrimoniale documentate e come sopra individuate e quantificate.

Infine, si ritiene di dover disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti per le valutazioni di sua competenza.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, mentre possono essere compensate nei confronti delle Amministrazioni non costituite in giudizio, per il resto seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento del danno patrimoniale subito dal ricorrente nella misura indicata in motivazione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti.

Condanna il medesimo Ministero al rimborso, nei confronti del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre oneri accessori;

Compensa per il resto le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Pietro De Berardinis, Consigliere
Nicola Fenicia, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola Fenicia Maurizio Nicolosi





IL SEGRETARIO

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N.B.: alla data odierna non risulta Appello.


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