Mesi mancanti pol.pen nel 2010 ???
Mesi mancanti pol.pen nel 2010 ???
Messaggio da Ale62sax »
Prestato servizio tutto il 2010 pol.pen.... eppure mancano da un estratto Inps..4 mesi. Da maggio ad agosto. Come mai???? Cosa devo fare e a chi mi devo rivolgere???! X gli esperti ... grazie.
Re: Mesi mancanti pol.pen nel 2010 ???
mi associo perche' pochi minuti fa ho notato la stessa cosa...ma credo che il dipartimento abbia tutte le carte per poter dimostrare la vita lavorativa (PA04) forse....
Re: Mesi mancanti pol.pen nel 2010 ???
Messaggio da Ale62sax »
Per gli esperti siamo sicuri???? Che al dipartimento abbiano i conti giusti????
Re: Mesi mancanti pol.pen nel 2010 ???
Messaggio da Ale62sax »
Prestato servizio tutto il 2010 pol.pen.... eppure mancano da un estratto Inps..4 mesi. Da maggio ad agosto. Come mai???? Cosa devo fare e a chi mi devo rivolgere???! X gli esperti ... grazie.
Re: Mesi mancanti pol.pen nel 2010 ???
Non preoccupatevi perché gli archivi INPS non sono aggiornati.Tutto questo è accaduto a causa del passaggio dall'ex inpdap all'INPS.
Per cui vi posso dire per esperienza personale che l'estratto contributivo dell'INPS non è importante,ciò che conta a livello contributivo è tutto registrato al ministero ufficio pensioni, infatti il giorno in cui chiederete di andare in pensione sarà quest'ultimo ufficio a trasmettere tutti i vostri contributi aggiornati al centesimo all'INPS e a voi per conoscenza tramite modello Pa04.
Per cui vi posso dire per esperienza personale che l'estratto contributivo dell'INPS non è importante,ciò che conta a livello contributivo è tutto registrato al ministero ufficio pensioni, infatti il giorno in cui chiederete di andare in pensione sarà quest'ultimo ufficio a trasmettere tutti i vostri contributi aggiornati al centesimo all'INPS e a voi per conoscenza tramite modello Pa04.
Re: Mesi mancanti pol.pen nel 2010 ???
Messaggio da Hertz »
Anche io ho fatto la richiesta Rvpa da piu di un anno senza aver nessun riscontro. Io su questo tema sono pessimista e spiego perche', da anni sono sbagliati i contributi versati non e' dovuto al passaggio inpdap-inps erano sbagliati anche prima e ho le stampe degli estratti conttibutivi che lo dimostrano.
Il cambio di ente da inpdap a inps significa dare la colpa
Di un sistema che non funziona a un ente che non esiste piu', e' come accorpare la cassa ufficiali a quella sottufficiali e poi dire che i conti non tornano...Insomma se entro settembre non aggiustano la situazione io invero' una pec a inps e una alla mia amministrazione cercanfo di bloccare la prescrizione.
Il cambio di ente da inpdap a inps significa dare la colpa
Di un sistema che non funziona a un ente che non esiste piu', e' come accorpare la cassa ufficiali a quella sottufficiali e poi dire che i conti non tornano...Insomma se entro settembre non aggiustano la situazione io invero' una pec a inps e una alla mia amministrazione cercanfo di bloccare la prescrizione.
Re: Mesi mancanti pol.pen nel 2010 ???
dal sito INPS comunica
……………………..…………
Prescrizione contributi dipendenti pubblici: chiarimenti
14 agosto 2018
In merito alla prescrizione dei contributi dei dipendenti iscritti alle gestioni pubbliche, confluite nell’INPS, si chiarisce che la posizione assicurativa potrà essere sistemata anche dopo il 1° gennaio 2019.
Questa data ha rilievo per i rapporti fra INPS e datori di lavoro pubblici, perché mutano le conseguenze del mancato pagamento contributivo accertato dall’Istituto.
Il 31 dicembre 2018 non deve essere considerato come la data ultima entro cui l’iscritto/dipendente pubblico può chiedere la variazione della propria posizione assicurativa, ma come il termine che consente al datore di lavoro pubblico di continuare ad applicare la precedente prassi consolidata nella Gestione dell’ex INPDAP che individuava la data di accertamento del diritto alla contribuzione di previdenza e assistenza come giorno dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione. Sotto questo aspetto, la circolare INPS 15 novembre 2017, n. 169 non ha fatto altro che dettare disposizioni di armonizzazione in materia di prescrizione fra tutte le gestioni dell’Istituto, facendo decorrere la prescrizione contributiva dalla data di scadenza del termine per effettuare il versamento; al tempo stesso, è previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2018, durante il quale i datori di lavoro possono continuare ad avvalersi delle modalità in uso nell’INPDAP per la regolarizzazione contributiva.
A maggior chiarimento, va evidenziato che i flussi di denuncia che perverranno all’INPS dal 1° gennaio 2019 saranno gestiti secondo le nuove indicazioni; i datori di lavoro pubblici potranno quindi continuare ad aggiornare le posizioni assicurative dei dipendenti, ma per i flussi trasmessi dal 1° gennaio 2019 dovranno sostenere un onere calcolato secondo le indicazioni della circolare INPS 169/2017 (ossia sarà obbligato a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza riferito a periodi di servizio per cui è intervenuta la prescrizione, utilizzando come base di calcolo il criterio della rendita vitalizia).
Pertanto, il termine del 31 dicembre 2018 non è un termine decadenziale per i lavoratori. I lavoratori pubblici possono, anche successivamente al 31 dicembre 2018, presentare richiesta di variazione della posizione assicurativa. Ciò che cambia sono gli effetti che scaturiscono a carico dei datori di lavoro pubblici, mentre il periodo di lavoro alimenta il conto assicurativo e viene reso disponibile alle prestazioni.
I dipendenti che vogliano verificare la propria posizione assicurativa possono accedere, tramite PIN, all’estratto conto e verificarne la correttezza. In caso riscontrassero lacune o incongruenze, possono chiedere la variazione RVPA, istanza per la quale non è previsto alcun termine perentorio.
L’unica eccezione è costituita dagli iscritti alla Cassa Pensioni Insegnanti ( CPI), ossia gli insegnanti delle scuole primarie paritarie (pubbliche e private), gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali (non rientrano in questa categoria, invece, i docenti MIUR). Per questi lavoratori, nell’ipotesi di prescrizione dei contributi, il datore di lavoro può sostenere l’onere della rendita vitalizia; nel caso in cui non vi provveda, il lavoratore dovrà pagare tale onere per vedersi valorizzato il periodo sulla posizione assicurativa.
contributi, dipendenti pubblici, ex inpdap, pensioni, circolari
Pubblicato il 13 agosto 2018
Aggiornato il 14 agosto 2018
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Prescrizione contributi dipendenti pubblici: chiarimenti
14 agosto 2018
In merito alla prescrizione dei contributi dei dipendenti iscritti alle gestioni pubbliche, confluite nell’INPS, si chiarisce che la posizione assicurativa potrà essere sistemata anche dopo il 1° gennaio 2019.
Questa data ha rilievo per i rapporti fra INPS e datori di lavoro pubblici, perché mutano le conseguenze del mancato pagamento contributivo accertato dall’Istituto.
Il 31 dicembre 2018 non deve essere considerato come la data ultima entro cui l’iscritto/dipendente pubblico può chiedere la variazione della propria posizione assicurativa, ma come il termine che consente al datore di lavoro pubblico di continuare ad applicare la precedente prassi consolidata nella Gestione dell’ex INPDAP che individuava la data di accertamento del diritto alla contribuzione di previdenza e assistenza come giorno dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione. Sotto questo aspetto, la circolare INPS 15 novembre 2017, n. 169 non ha fatto altro che dettare disposizioni di armonizzazione in materia di prescrizione fra tutte le gestioni dell’Istituto, facendo decorrere la prescrizione contributiva dalla data di scadenza del termine per effettuare il versamento; al tempo stesso, è previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2018, durante il quale i datori di lavoro possono continuare ad avvalersi delle modalità in uso nell’INPDAP per la regolarizzazione contributiva.
A maggior chiarimento, va evidenziato che i flussi di denuncia che perverranno all’INPS dal 1° gennaio 2019 saranno gestiti secondo le nuove indicazioni; i datori di lavoro pubblici potranno quindi continuare ad aggiornare le posizioni assicurative dei dipendenti, ma per i flussi trasmessi dal 1° gennaio 2019 dovranno sostenere un onere calcolato secondo le indicazioni della circolare INPS 169/2017 (ossia sarà obbligato a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza riferito a periodi di servizio per cui è intervenuta la prescrizione, utilizzando come base di calcolo il criterio della rendita vitalizia).
Pertanto, il termine del 31 dicembre 2018 non è un termine decadenziale per i lavoratori. I lavoratori pubblici possono, anche successivamente al 31 dicembre 2018, presentare richiesta di variazione della posizione assicurativa. Ciò che cambia sono gli effetti che scaturiscono a carico dei datori di lavoro pubblici, mentre il periodo di lavoro alimenta il conto assicurativo e viene reso disponibile alle prestazioni.
I dipendenti che vogliano verificare la propria posizione assicurativa possono accedere, tramite PIN, all’estratto conto e verificarne la correttezza. In caso riscontrassero lacune o incongruenze, possono chiedere la variazione RVPA, istanza per la quale non è previsto alcun termine perentorio.
L’unica eccezione è costituita dagli iscritti alla Cassa Pensioni Insegnanti ( CPI), ossia gli insegnanti delle scuole primarie paritarie (pubbliche e private), gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali (non rientrano in questa categoria, invece, i docenti MIUR). Per questi lavoratori, nell’ipotesi di prescrizione dei contributi, il datore di lavoro può sostenere l’onere della rendita vitalizia; nel caso in cui non vi provveda, il lavoratore dovrà pagare tale onere per vedersi valorizzato il periodo sulla posizione assicurativa.
contributi, dipendenti pubblici, ex inpdap, pensioni, circolari
Pubblicato il 13 agosto 2018
Aggiornato il 14 agosto 2018
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