ALLATTAMENTO DEL PADRE ANCHE QUANDO LA MADRE E' CASALINGA
ALLATTAMENTO DEL PADRE ANCHE QUANDO LA MADRE E' CASALINGA
Messaggio da BARBIME73 »
Salve, sono un Sottufficiale di questa F.A.. Volevo porre all'attenzione la problematica di cui all'argomento; il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (t.u. maternità e paternità) prevede che il padre lavoratore dipendente ha diritto ai permessi giornalieri per allattamento figlio fino all'età di 1 anno; Persomil con Circolare nr. 03-II/5/1/2004/31854 datata 12.7.2004 a firma dell'A.S. Mario LUDICI (buonanima!) precisava che il predetto diritto non spettava qualora la madre fosse casalinga (in quanto non lavoratrice dipendente/autonoma). Una sentenza del Consiglio di Stato e cioè la nr. 4293 del 2008, a seguito di ricorso al TAR vinto da un Poliziotto, stabiliva che anche in caso di madre casalinga era previsto da parte del padre l'allattamento in quanto lo status di "casalinga" è ormai considerato un lavoro. Inoltre il Ministero del Lavoro con Circolare n. 8494 del 12 maggio 2009 si esprimeva in senso favorevole alla concessione dei suddetti permessi. Premesso la poca pubblicizzazione che si respira in giro soprattutto in tema di "benessere del personale", quasi come dire se ignori "sei fregato"; sentendo in giro qualche collega sono venuto a sapere che a tutt'oggi i Comandi non concedono i permessi di cui all'argomento limitandosi alla classica frase "non Le compete" ed inoltre i Comandi Centrali (Persomil in primis) non hanno ancora impartito disposizioni in merito ad oltre un anno dalla sentenza che trattandosi di Consigli di Stato è definitva e inoppugnabile. Pertanto chiedo, a chi volesse intervenire all'argomento, di portare all'attenzione problematiche e/o informazioni utili in merito. Grazie.
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Re: ALLATTAMENTO DEL PADRE ANCHE QUANDO LA MADRE E' CASALING
Messaggio da naturopata »
Per quanto d'interesse la nuova circolare M_D GMIL REG2018 0160908 05-03-2018:
MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Indirizzo Postale: Viale dell’Esercito, 186 – 00143 ROMA
Posta Elettronica: persomil@postacert.difesa.it persomil@persomil.difesa.it
All.: 3; ann.: //.
OGGETTO: Riposi orari giornalieri dei genitori (c.d. riposi per allattamento). Modifica delle disposizioni vigenti.
A (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO A)
^^^ ^^^ ^^^ ^^^ Seguito:
a. circolare n. M_D GMIL 0080676 del 12 febbraio 2015 (Compendio delle disposizioni in materia di tutela della maternità e paternità e congedi per eventi e cause particolari);
b. circolare n. M_D GMIL 0431884 del 22 luglio 2015;
c. circolare n. M_D GMIL 0855250 del 3 dicembre 2015 (Specchio riepilogativo delle licenze, dei permessi e dei riposi).
^^^ ^^^ ^^^ ^^^
1. I riposi orari giornalieri dei genitori (c.d. riposi per allattamento), previsti dagli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono stati disciplinati da questa Direzione Generale con il compendio a seguito a., come successivamente modificato dalla circolare a seguito b..
2. L’istituto in esame è stato oggetto negli ultimi anni di un contrasto giurisprudenziale relativamente alla concessione dei riposi giornalieri al lavoratore padre nel caso di madre casalinga.
Con sentenza n. 4993/2017, il Consiglio di Stato ha definitivamente risolto i dubbi interpretativi, affermando, in sostanza, che al padre non spetta il beneficio nel caso di madre casalinga, in quanto la presenza domestica di quest’ultima rende possibile l’attenzione ai bisogni del neonato; l’Alto Consesso ha, comunque, riconosciuto al padre la possibilità di fruirne in casi eccezionali, e cioè quando la madre casalinga non possa attendere alla cura del neonato per specifiche, oggettive, concrete, attuali e ben documentate ragioni.
3. Sono state, pertanto, apportate le dovute modifiche al:
paragrafo 7 del Compendio delle disposizioni in materia di tutela della maternità e paternità e congedi per eventi e cause particolari (Allegato B alla presente circolare);
a pagina 17 dell’allegato B dello Specchio riepilogativo delle licenze, dei permessi e dei riposi
(Allegato C alla presente circolare).
4. Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile, tra l’altro, sul sito http://www.persomil.difesa.it" onclick="window.open(this.href);return false; di questa Direzione Generale, a tutti i Comandi/Enti dipendenti.
d’ordine
IL VICE DIRETTORE GENERALE
(C.A. Enrico GIURELLI)
MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Indirizzo Postale: Viale dell’Esercito, 186 – 00143 ROMA
Posta Elettronica: persomil@postacert.difesa.it persomil@persomil.difesa.it
All.: 3; ann.: //.
OGGETTO: Riposi orari giornalieri dei genitori (c.d. riposi per allattamento). Modifica delle disposizioni vigenti.
A (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO A)
^^^ ^^^ ^^^ ^^^ Seguito:
a. circolare n. M_D GMIL 0080676 del 12 febbraio 2015 (Compendio delle disposizioni in materia di tutela della maternità e paternità e congedi per eventi e cause particolari);
b. circolare n. M_D GMIL 0431884 del 22 luglio 2015;
c. circolare n. M_D GMIL 0855250 del 3 dicembre 2015 (Specchio riepilogativo delle licenze, dei permessi e dei riposi).
^^^ ^^^ ^^^ ^^^
1. I riposi orari giornalieri dei genitori (c.d. riposi per allattamento), previsti dagli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono stati disciplinati da questa Direzione Generale con il compendio a seguito a., come successivamente modificato dalla circolare a seguito b..
2. L’istituto in esame è stato oggetto negli ultimi anni di un contrasto giurisprudenziale relativamente alla concessione dei riposi giornalieri al lavoratore padre nel caso di madre casalinga.
Con sentenza n. 4993/2017, il Consiglio di Stato ha definitivamente risolto i dubbi interpretativi, affermando, in sostanza, che al padre non spetta il beneficio nel caso di madre casalinga, in quanto la presenza domestica di quest’ultima rende possibile l’attenzione ai bisogni del neonato; l’Alto Consesso ha, comunque, riconosciuto al padre la possibilità di fruirne in casi eccezionali, e cioè quando la madre casalinga non possa attendere alla cura del neonato per specifiche, oggettive, concrete, attuali e ben documentate ragioni.
3. Sono state, pertanto, apportate le dovute modifiche al:
paragrafo 7 del Compendio delle disposizioni in materia di tutela della maternità e paternità e congedi per eventi e cause particolari (Allegato B alla presente circolare);
a pagina 17 dell’allegato B dello Specchio riepilogativo delle licenze, dei permessi e dei riposi
(Allegato C alla presente circolare).
4. Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile, tra l’altro, sul sito http://www.persomil.difesa.it" onclick="window.open(this.href);return false; di questa Direzione Generale, a tutti i Comandi/Enti dipendenti.
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IL VICE DIRETTORE GENERALE
(C.A. Enrico GIURELLI)
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