ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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naturopata
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Ricorso CdC Umbria respinto. E' stato proposto in proprio, ma a costo zero è stato respinto per la medesima motivazione per cui viene respinto ai legali.

Sent. n. 6/M/18

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso di A. F. contro l’INPS, iscritto al n. 12297/M

del registro di segreteria e depositato il 3 gennaio 2017;

Visto l’atto introduttivo del giudizio.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi, nell’udienza del 20 dicembre 2017, gli Avv.ti Dario Pellegrini e Andrea Serafini, nonché, per l’INPS, l’Avv. Cecilia de Vecchi.

FATTO

Il ricorrente ha personalmente impugnato il provvedimento dell’INPS di calcolo della pensione del 15 gennaio 2016 censurandolo per applicazione dell’art. 44 d.P.R. 1092/1973 in luogo dell’art. 54 (che governa il trattamento pensionistico dei militari), con conseguente omessa attribuzione dell’aliquota pensionabile del 44% del totale. A sostegno della propria pretesa ha richiamato due circolari ministeriali (MEF dell’11 maggio 1996 e 24 giugno 1996) e una dell’INPDAP (del 18 settembre 2009).

Con successiva memoria depositata il 20 novembre 2017 il F., facendosi rappresentare e difendere dagli Avv.ti Dario Pellegrini e Andrea Serafini, ha insistito per l’accoglimento della domanda.

L’INPS, costituitosi con memoria depositata il 16 novembre 2017, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso (per mancata presentazione dell’istanza amministrativa) e l’infondatezza della pretesa (avendo il ricorrente 40 anni di servizio), nonché, in via subordinata, che “l’importo dovuto a titolo di interessi deve essere portato in detrazione delle somme spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione”.

All’udienza del 29 novembre 2017 il Giudice, rilevando il mancato deposito di ogni documentazione asseverativa della spedizione e ricezione dell’istanza amministrativa all’Istituto di previdenza (documentazione assente nel fascicolo di parte che conteneva soltanto l’istanza amministrativa senza timbro di depositato; sul foliario era vuoto lo spazio relativo al numero di raccomandata che non veniva indicato), su accordo delle parti, rinviava il giudizio all’udienza del 20 dicembre 2017, per consentire ai procuratori costituiti l’eventuale produzione dei predetti documenti.

All’udienza del 20 dicembre 2017 gli avvocati del ricorrente hanno depositato l’istanza amministrativa recante ricevuta di ricorso n. 1094426 del 4 novembre 2016 ed hanno insistito per l’accoglimento del ricorso. Il difensore dell’INPS si è riportato agli atti defensionali depositati.

DIRITTO

1. Deve essere preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità essendo stata data prova della presentazione dell’istanza amministrativa all’Istituto previdenziale (art. 62 R.D. 1214/1934 e 71, lett. b), R.D. 1038/1933; art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.).

2. Il ricorso è nel merito infondato.

L’art. 44. (Misura del trattamento normale) prevede che: “La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento. Nei casi previsti dai successivi articoli, in cui la pensione spetta con anzianità inferiore a quindici anni di servizio effettivo, la percentuale di cui al comma precedente è ridotta di 1,80 per ogni anno mancante al raggiungimento del quindicesimo anno di servizio utile. L'indennità per una volta tanto è pari ad un dodicesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile”.

L’art. 54 (misura del trattamento normale) invece stabilisce che: “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo. Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il quale sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti di età indicati nella tabella n. 1 annessa al presente testo unico si applicano le percentuali di aumento previste nella tabella stessa. Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella di cui al precedente comma si applicano anche per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano o non provenienti dal servizio permanente o continuativo, nonché dei carabinieri e dei finanzieri. Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni d'ufficio collocati in congedo prima del compimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio si applica, relativamente al servizio prestato fino alla data di trasferimento in detto ruolo, la percentuale di aumento inerente al
grado rivestito a tale data e, relativamente al servizio reso nel ruolo speciale, la percentuale di aumento dell'1,80. Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60. La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non può superare l'80 per cento della base pensionabile. In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio. Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile. Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo la misura della pensione normale è determinata nell'annessa tabella n. 2. L'indennità per una volta tanto è pari a un ottavo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile”.

Come correttamente rilevato dall’INPS, avendo il ricorrente maturato quarant’anni di servizio (periodo superiore al ventennio, limite massimo previsto dalla legge per accedere al beneficio anelato dal F.), non spetta l’aumento della pensione richiesto non trovandosi il ricorrente nella situazione descritta dall’art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973.

3. Attesa la definizione del giudizio attraverso l’accoglimento dell’eccezione preliminare sollevata dall’INPS si dispone la compensazione delle spese (art. 31, comma 3, c.g.c.).

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l’Umbria, rigetta il ricorso in epigrafe e compensa le spese.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 20 dicembre 2017.

Il Giudice

F.to Pasquale Fava

Depositata in segreteria il 21 febbraio 2018.

Il Direttore di segreteria

F.to Elvira Fucci

Il Giudice Unico delle Pensioni, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

DISPONE

che, a cura della Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3

del suddetto art. 52 nei confronti del ricorrente.

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

F.to Cons. Pasquale Fava

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice Unico delle Pensioni, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi della parte ricorrente.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

F.to Elvira Fucci


Aquila

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Aquila »

naturopata ha scritto:Ricorso CdC Umbria respinto. E' stato proposto in proprio, ma a costo zero è stato respinto per la medesima motivazione per cui viene respinto ai legali.

Sent. n. 6/M/18

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso di A. F. contro l’INPS, iscritto al n. 12297/M

del registro di segreteria e depositato il 3 gennaio 2017;

Visto l’atto introduttivo del giudizio.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi, nell’udienza del 20 dicembre 2017, gli Avv.ti Dario Pellegrini e Andrea Serafini, nonché, per l’INPS, l’Avv. Cecilia de Vecchi.

FATTO

Il ricorrente ha personalmente impugnato il provvedimento dell’INPS di calcolo della pensione del 15 gennaio 2016 censurandolo per applicazione dell’art. 44 d.P.R. 1092/1973 in luogo dell’art. 54 (che governa il trattamento pensionistico dei militari), con conseguente omessa attribuzione dell’aliquota pensionabile del 44% del totale. A sostegno della propria pretesa ha richiamato due circolari ministeriali (MEF dell’11 maggio 1996 e 24 giugno 1996) e una dell’INPDAP (del 18 settembre 2009).

Con successiva memoria depositata il 20 novembre 2017 il F., facendosi rappresentare e difendere dagli Avv.ti Dario Pellegrini e Andrea Serafini, ha insistito per l’accoglimento della domanda.

L’INPS, costituitosi con memoria depositata il 16 novembre 2017, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso (per mancata presentazione dell’istanza amministrativa) e l’infondatezza della pretesa (avendo il ricorrente 40 anni di servizio), nonché, in via subordinata, che “l’importo dovuto a titolo di interessi deve essere portato in detrazione delle somme spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione”.

All’udienza del 29 novembre 2017 il Giudice, rilevando il mancato deposito di ogni documentazione asseverativa della spedizione e ricezione dell’istanza amministrativa all’Istituto di previdenza (documentazione assente nel fascicolo di parte che conteneva soltanto l’istanza amministrativa senza timbro di depositato; sul foliario era vuoto lo spazio relativo al numero di raccomandata che non veniva indicato), su accordo delle parti, rinviava il giudizio all’udienza del 20 dicembre 2017, per consentire ai procuratori costituiti l’eventuale produzione dei predetti documenti.

All’udienza del 20 dicembre 2017 gli avvocati del ricorrente hanno depositato l’istanza amministrativa recante ricevuta di ricorso n. 1094426 del 4 novembre 2016 ed hanno insistito per l’accoglimento del ricorso. Il difensore dell’INPS si è riportato agli atti defensionali depositati.

DIRITTO

1. Deve essere preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità essendo stata data prova della presentazione dell’istanza amministrativa all’Istituto previdenziale (art. 62 R.D. 1214/1934 e 71, lett. b), R.D. 1038/1933; art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.).

2. Il ricorso è nel merito infondato.

L’art. 44. (Misura del trattamento normale) prevede che: “La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento. Nei casi previsti dai successivi articoli, in cui la pensione spetta con anzianità inferiore a quindici anni di servizio effettivo, la percentuale di cui al comma precedente è ridotta di 1,80 per ogni anno mancante al raggiungimento del quindicesimo anno di servizio utile. L'indennità per una volta tanto è pari ad un dodicesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile”.

L’art. 54 (misura del trattamento normale) invece stabilisce che: “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo. Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il quale sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti di età indicati nella tabella n. 1 annessa al presente testo unico si applicano le percentuali di aumento previste nella tabella stessa. Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella di cui al precedente comma si applicano anche per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano o non provenienti dal servizio permanente o continuativo, nonché dei carabinieri e dei finanzieri. Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni d'ufficio collocati in congedo prima del compimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio si applica, relativamente al servizio prestato fino alla data di trasferimento in detto ruolo, la percentuale di aumento inerente al
grado rivestito a tale data e, relativamente al servizio reso nel ruolo speciale, la percentuale di aumento dell'1,80. Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60. La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non può superare l'80 per cento della base pensionabile. In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio. Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile. Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo la misura della pensione normale è determinata nell'annessa tabella n. 2. L'indennità per una volta tanto è pari a un ottavo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile”.

Come correttamente rilevato dall’INPS, avendo il ricorrente maturato quarant’anni di servizio (periodo superiore al ventennio, limite massimo previsto dalla legge per accedere al beneficio anelato dal F.), non spetta l’aumento della pensione richiesto non trovandosi il ricorrente nella situazione descritta dall’art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973.

3. Attesa la definizione del giudizio attraverso l’accoglimento dell’eccezione preliminare sollevata dall’INPS si dispone la compensazione delle spese (art. 31, comma 3, c.g.c.).

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l’Umbria, rigetta il ricorso in epigrafe e compensa le spese.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 20 dicembre 2017.

Il Giudice

F.to Pasquale Fava

Depositata in segreteria il 21 febbraio 2018.

Il Direttore di segreteria

F.to Elvira Fucci

Il Giudice Unico delle Pensioni, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

DISPONE

che, a cura della Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3

del suddetto art. 52 nei confronti del ricorrente.

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

F.to Cons. Pasquale Fava

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice Unico delle Pensioni, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi della parte ricorrente.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

F.to Elvira Fucci

..ma questo, avendo + di 18 anni al 31.12.1995 è andato in pensione col generoso vecchio sistema retributivo e...ha pure avuto la faccia tosta di fare ricorso?
Aquila

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Aquila »

Aquila ha scritto:
naturopata ha scritto:Ricorso CdC Umbria respinto. E' stato proposto in proprio, ma a costo zero è stato respinto per la medesima motivazione per cui viene respinto ai legali.

Sent. n. 6/M/18

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso di A. F. contro l’INPS, iscritto al n. 12297/M

del registro di segreteria e depositato il 3 gennaio 2017;

Visto l’atto introduttivo del giudizio.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi, nell’udienza del 20 dicembre 2017, gli Avv.ti Dario Pellegrini e Andrea Serafini, nonché, per l’INPS, l’Avv. Cecilia de Vecchi.

FATTO

Il ricorrente ha personalmente impugnato il provvedimento dell’INPS di calcolo della pensione del 15 gennaio 2016 censurandolo per applicazione dell’art. 44 d.P.R. 1092/1973 in luogo dell’art. 54 (che governa il trattamento pensionistico dei militari), con conseguente omessa attribuzione dell’aliquota pensionabile del 44% del totale. A sostegno della propria pretesa ha richiamato due circolari ministeriali (MEF dell’11 maggio 1996 e 24 giugno 1996) e una dell’INPDAP (del 18 settembre 2009).

Con successiva memoria depositata il 20 novembre 2017 il F., facendosi rappresentare e difendere dagli Avv.ti Dario Pellegrini e Andrea Serafini, ha insistito per l’accoglimento della domanda.

L’INPS, costituitosi con memoria depositata il 16 novembre 2017, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso (per mancata presentazione dell’istanza amministrativa) e l’infondatezza della pretesa (avendo il ricorrente 40 anni di servizio), nonché, in via subordinata, che “l’importo dovuto a titolo di interessi deve essere portato in detrazione delle somme spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione”.

All’udienza del 29 novembre 2017 il Giudice, rilevando il mancato deposito di ogni documentazione asseverativa della spedizione e ricezione dell’istanza amministrativa all’Istituto di previdenza (documentazione assente nel fascicolo di parte che conteneva soltanto l’istanza amministrativa senza timbro di depositato; sul foliario era vuoto lo spazio relativo al numero di raccomandata che non veniva indicato), su accordo delle parti, rinviava il giudizio all’udienza del 20 dicembre 2017, per consentire ai procuratori costituiti l’eventuale produzione dei predetti documenti.

All’udienza del 20 dicembre 2017 gli avvocati del ricorrente hanno depositato l’istanza amministrativa recante ricevuta di ricorso n. 1094426 del 4 novembre 2016 ed hanno insistito per l’accoglimento del ricorso. Il difensore dell’INPS si è riportato agli atti defensionali depositati.

DIRITTO

1. Deve essere preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità essendo stata data prova della presentazione dell’istanza amministrativa all’Istituto previdenziale (art. 62 R.D. 1214/1934 e 71, lett. b), R.D. 1038/1933; art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.).

2. Il ricorso è nel merito infondato.

L’art. 44. (Misura del trattamento normale) prevede che: “La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento. Nei casi previsti dai successivi articoli, in cui la pensione spetta con anzianità inferiore a quindici anni di servizio effettivo, la percentuale di cui al comma precedente è ridotta di 1,80 per ogni anno mancante al raggiungimento del quindicesimo anno di servizio utile. L'indennità per una volta tanto è pari ad un dodicesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile”.

L’art. 54 (misura del trattamento normale) invece stabilisce che: “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo. Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il quale sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti di età indicati nella tabella n. 1 annessa al presente testo unico si applicano le percentuali di aumento previste nella tabella stessa. Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella di cui al precedente comma si applicano anche per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano o non provenienti dal servizio permanente o continuativo, nonché dei carabinieri e dei finanzieri. Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni d'ufficio collocati in congedo prima del compimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio si applica, relativamente al servizio prestato fino alla data di trasferimento in detto ruolo, la percentuale di aumento inerente al
grado rivestito a tale data e, relativamente al servizio reso nel ruolo speciale, la percentuale di aumento dell'1,80. Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60. La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non può superare l'80 per cento della base pensionabile. In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio. Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile. Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo la misura della pensione normale è determinata nell'annessa tabella n. 2. L'indennità per una volta tanto è pari a un ottavo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile”.

Come correttamente rilevato dall’INPS, avendo il ricorrente maturato quarant’anni di servizio (periodo superiore al ventennio, limite massimo previsto dalla legge per accedere al beneficio anelato dal F.), non spetta l’aumento della pensione richiesto non trovandosi il ricorrente nella situazione descritta dall’art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973.

3. Attesa la definizione del giudizio attraverso l’accoglimento dell’eccezione preliminare sollevata dall’INPS si dispone la compensazione delle spese (art. 31, comma 3, c.g.c.).

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l’Umbria, rigetta il ricorso in epigrafe e compensa le spese.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 20 dicembre 2017.

Il Giudice

F.to Pasquale Fava

Depositata in segreteria il 21 febbraio 2018.

Il Direttore di segreteria

F.to Elvira Fucci

Il Giudice Unico delle Pensioni, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

DISPONE

che, a cura della Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3

del suddetto art. 52 nei confronti del ricorrente.

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

F.to Cons. Pasquale Fava

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice Unico delle Pensioni, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi della parte ricorrente.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

F.to Elvira Fucci

..ma questo, avendo + di 18 anni al 31.12.1995 è andato in pensione col generoso vecchio sistema retributivo e...ha pure avuto la faccia tosta di fare ricorso?

Paradossalmente, con il respingimento dovuto all' "avendo il ricorrente maturato quarant’anni di servizio (periodo superiore al ventennio)" non spetta l’aumento della pensione richiesto non trovandosi il ricorrente nella situazione descritta dall’art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973...VIENE AVVALORATA LA GIUSTA APPLICAZIONE DEL'ART54 A COLORO CHE AVEVANO DAI 15 AI 18 ANNI di servizio utile al 31.12.1995.
ClaudioT62
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da ClaudioT62 »

Gent.mi , non sono riuscito trovare dove é scritto che bisogna avere 15 anni al 1995 al fine di vedersi attribuito l'articolo 54 . Ma se un militare ne ha 14, 13, 12 al 1995 , perché non deve essere applicata l'aliquota stessa per gli anni svolti a prescindere!!! Grazie
gi_max66
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da gi_max66 »

L'articolo 54 DPR n. 1092/1973 si applica a tutti i militari, a prescindere se hanno maturato o meno 15 anni al 31.12.1995. In proposito conviene guardare la sentenza 12/2018 Calabria e, se interessati, chiamare l'avvocato Delfino Santo di Villa San Giovanni (RC). Questi giudici, come quello che ha stilato la sentenza 6/2018 Umbria, non hanno idea di come funzionano, e funzionavano prima del 1983, le pensioni. Ci sono diversi colleghi che hanno intrapreso un ricorso anche per il moltiplicatore con lo stesso avvocato. Prima di iniziare il ricorso, l'avvocato è in grado di fare i conteggi, così ognuno può rendersi conto dell'abuso subito.
avt8
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da avt8 »

gi_max66 ha scritto:L'articolo 54 DPR n. 1092/1973 si applica a tutti i militari, a prescindere se hanno maturato o meno 15 anni al 31.12.1995. In proposito conviene guardare la sentenza 12/2018 Calabria e, se interessati, chiamare l'avvocato Delfino Santo di Villa San Giovanni (RC). Questi giudici, come quello che ha stilato la sentenza 6/2018 Umbria, non hanno idea di come funzionano, e funzionavano prima del 1983, le pensioni. Ci sono diversi colleghi che hanno intrapreso un ricorso anche per il moltiplicatore con lo stesso avvocato. Prima di iniziare il ricorso, l'avvocato è in grado di fare i conteggi, così ognuno può rendersi conto dell'abuso subito.

Ma non scrivere cavolate leggi il d.p.r.1092/1973. t e il tuo avvocato che pur di prendere soldi fanno la causa pur sapendo che la perdono- svegliateviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
gi_max66
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da gi_max66 »

A dire il vero il ricorso l'ho vinto. Guarda 12/2018 Calabria.
gi_max66
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da gi_max66 »

E' anche il caso di specificare che ho vinto il ricorso per l'applicazione dell'aliquota del 44%, ed al 31.12.1995 avevo 11 anni di servizio utile. Quindi non almeno 15 e massimo 20 anni. Forse ho letto troppo bene il T.U. del 1973.
Spero di esserti stato d'aiuto.
gi_max66
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da gi_max66 »

Probabilmente è utile chiarire che il G.P. citato nella sentenza 12/2018 Calabria sono io. Ho vinto il ricorso nella pretesa di avere applicato il 44% nonostante avessi, al 31.12.1995, 11 anni di servizio utile e non, quindi, almeno 15 e non più di 20 anni. Forse ho letto troppo bene il T.U. del 1973. Spero di esserti stato utile.
ClaudioT62
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da ClaudioT62 »

Grazie G_Max66 , utile a sapersi , perché avevo fatto questa domanda senza risposte : Gent.mi , non sono riuscito trovare dove é scritto che bisogna avere 15 anni al 1995 al fine di vedersi attribuito l'articolo 54 . Ma se un militare ne ha 14, 13, 12 al 1995 , perché non deve essere applicata l'aliquota stessa per gli anni svolti a prescindere!!! Grazie
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da ariete17 »

gi_max66 ha scritto:A dire il vero il ricorso l'ho vinto. Guarda 12/2018 Calabria.
puoi allegare la sentenza?
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da ariete17 »

non avevi periodi di lavoro civile che hai ricongiunto?
sicuramente due li avrai riscattati (magg.di 1/5)
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da gi_max66 »

Potete trovarla anche sul sito della Corte dei Conti. Io l'ho estrapolata in word
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da gi_max66 »

con tutti i riscatti dei periodi (1/5) avevo 11 anni di servizio utile
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da gino59 »

gi_max66 ha scritto:E' anche il caso di specificare che ho vinto il ricorso per l'applicazione dell'aliquota del 44%, ed al 31.12.1995 avevo 11 anni di servizio utile. Quindi non almeno 15 e massimo 20 anni. Forse ho letto troppo bene il T.U. del 1973.
Spero di esserti stato d'aiuto.
========================Io con umiltà, per il tuo futuro ti auguro questo e altro========
Ma secondo me, non sei tu che hai letto troppo bene il T.U. del 1973, ma (secondo me) è quel
giudice che ha letto troppo male il citato T.U. .-Auguroni.....€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
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