La pensione privilegiata
Procedure
La domanda per la concessione del beneficio è presentata all’ufficio presso il quale il dipendente ha prestato l’ultimo servizio. Nella domanda devono essere indicate le infermità ed i fatti per i quali si chiede il trattamento; il richiedente può, inoltre, produrre certificazioni sanitarie ed ogni altro documento che ritenga utile.
L’interessato che, senza giustificato motivo, non si sottoponga a visita medica entro un anno dalla convocazione non può conseguire il trattamento privilegiato se non presenta nuova domanda. Il trattamento eventualmente spettante decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di prestazione della nuova domanda. (art.174 DPR 1092/73)
La domanda non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere 5 anni dalla cessazione del servizio, senza chiedere l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio. Il termine di decadenza di cui sopra è elevato a 10 anni per le invalidità derivate da parkinsonismo e da tutte quelle infermità ad eziopatogenesi non definita e/o a lungo decorso sub clinico ( malattie degenerative, autoimmunitarie, talune neoplasie ecc).
In proposito è da ricordare l’innovazione contenuta nella sentenza n. 323 del 30 luglio 2008 nella quale la Corte Costituzionale, evidenziando come le attuali conoscenze mediche hanno messo in luce l’esistenza di malattie (es. esposizione all’amianto) in cui tra la causa della patologia e la sua manifestazione intercorra un lungo periodo di latenza, spesso senza sintomi, la cui situazione deve essere opportunamente tutelata, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 169 del DPR n. 1092/73 nella parte in cui “ non prevede che, allorché la malattia a lunga latenza insorga dopo i 5 anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l’inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità ai fini della pensione privilegiata, decorra dalla manifestazione della malattia stessa”.
Di norma la pensione è erogata dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui la stessa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o l’assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti previsti (art. 191 DPR 1092/73) rimanendo prescritti i ratei precedentemente maturati.
CHE CI AZZECCA
Re: CHE CI AZZECCA
ma se si presenta prima dei due anni dal diritto, come ho fatto, decorre dalla data di cessazione dal servizio o dal giorno successivo.
nel mio caso perche' ad aprile? avranno mica sbagliato? grazie e saluto con stima GINO59.
nel mio caso perche' ad aprile? avranno mica sbagliato? grazie e saluto con stima GINO59.
- antoniomlg
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Re: CHE CI AZZECCA
Messaggio da antoniomlg »
guardate se non credete.
ppo.JPG
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Re: CHE CI AZZECCA
Messaggio da naturopata »
Buon per te, ma evidentemente la tua P.P.O. è quella di cui al comma 4 ovvero 10% in più, se fossi stato percentualista (ovvero comma 2), è come se avessi sia stipendio non essendo in attività che pensione di privilegio che non è previsto da alcuna normativa, con evidente disparità di trattamento.antoniomlg ha scritto:tutto giusto... pacifica anche la comprensione del testo da te riportato.naturopata ha scritto:Ai sensi delle vigenti disposizioni di stato giuridico, dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza (art. 37, legge n. 113/1954 per il personale Ufficiali; art. 29 della legge n. 599/1954 per i sottufficiali). In tale ipotesi la decorrenza giuridica del trattamento pensionistico coinciderà con la data di collocamento in riserva o congedo assoluto mentre la decorrenza economica dello stessa corrisponderà al giorno successivo alla scadenza dei tre mesi di corresponsione degli assegni spettanti.
ma la ppo decorre dal 1° giorno di pensione.
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Di norma la pensione è erogata dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui la stessa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o l’assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti previsti (art. 191 DPR 1092/73) rimanendo prescritti i ratei precedentemente maturati.
La P.P.O. decorre sempre dal giorno successivo ai fini economici solo per il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile perché non usufruiscono delle tre mensilità (vedi PS).
Re: CHE CI AZZECCA
==========================Per la mia P.P., Idem come antoniomlg========================rocco61 ha scritto:ma se si presenta prima dei due anni dal diritto, come ho fatto, decorre dalla data di cessazione dal servizio o dal giorno successivo.
nel mio caso perche' ad aprile? avranno mica sbagliato? grazie e saluto con stima GINO59.
Cessato dal servizio in data 08/06/2010, è P.P. con decorrenza dal 09/06/2010.-
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