Innanzitutto desidero salutare tutti i colleghi delle varie Forze di Polizia, sia essi in servizio che in pensione: Qualche informazione sulla mia persona:
Sono un Ispettore Superiore della Polizia di Stato con +8 anni di permanenza nel grado, in PENSIONE dall' 1.6.2016, promosso il giorno successivo al pensionamento al grado di Commissario in quiescenza, con P.A.L. di circa 39.600 Euro, in attesa di essere chiamato dalla CMO per il riconoscimento della Pensione Privilegiata (chissa quando mi chiameranno?)
Leggendo distrattamente sui vari Blog che ci riguardano mi sono imbattuto in questo articolo: http://www.pensionioggi.it/notizie/pubb ... go-2342343" onclick="window.open(this.href);return false;
Da quello che ho capito, a quelli come me (in pensione dall' 1.1.2016 toccherebbe l'intero aumento del contratto relativo alla mia qualifica (circa 100 euro lordi) ai fini pensionistici. Mentre ai fini della liquidazione solo l'aumento relativo all'anno 2016 (circa 30 euro).
Secondo voi e' corretto quello che ho inteso io????
Chiedo un parere ai piu' esperti del Forum. Grazie a tutti e ringrazio anticipatamente a chi volesse commentare questa notizia.
Aumento sulla pensione riferito al contratto appena firmato
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Re: Aumento sulla pensione riferito al contratto appena firm
Messaggio da borelgrnet »
Aggiungo questo:
Il ricalcolo dei trattamenti previdenziali avverrà d'ufficio da parte dell'Inps senza bisogno che il pensionato presenti un'apposita istanza. Occorrerà avere però molta pazienza perchè le pratiche da elaborare sono moltissime e potrebbero essere necessari diversi mesi prima che le operazioni giungano a conclusione.
Leggi Tutto: http://www.pensionioggi.it/notizie/pubb ... z57wk1Y299" onclick="window.open(this.href);return false;
Il ricalcolo dei trattamenti previdenziali avverrà d'ufficio da parte dell'Inps senza bisogno che il pensionato presenti un'apposita istanza. Occorrerà avere però molta pazienza perchè le pratiche da elaborare sono moltissime e potrebbero essere necessari diversi mesi prima che le operazioni giungano a conclusione.
Leggi Tutto: http://www.pensionioggi.it/notizie/pubb ... z57wk1Y299" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Aumento sulla pensione riferito al contratto appena firm
Da quello che abbiamo da tempo dibattuto su questo forum la tua interetazoone è quella giusta. Naturalmente rimani escluso dalla riparemetrazone purtroppo,sarebbero stati 8 punti parmetreli in più. Ora 143,5 tu credo sia andato con 135,5.
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Re: Aumento sulla pensione riferito al contratto appena firm
Messaggio da Frankfreddo »
Si, diciamo che, di norma, coloro i quali cessano durante la vigenza contrattuale, sono destinatari dell’intero contratto, nel tuo caso riliquidando il trattamento di pensione alle scadenze di aumento degli scaglioni.
Confermo anche quello che sostieni per quanto riguarda l’indennità di buonuscita che resta ferma naturalmente alla data effettiva del pensionamento.
Ho detto “di norma” perché, ricordo, che in tutti i precedenti contratti il beneficio di estendere l’intero aumento anche a coloro che erano cessati, come nel caso tuo, ad es. il primo anno del contratto, era comunque esplicitato del DPR di ricepimento.
Per cui se hai la possibilità di reperire il contratto, leggilo e verifica di persona.
Confermo anche quello che sostieni per quanto riguarda l’indennità di buonuscita che resta ferma naturalmente alla data effettiva del pensionamento.
Ho detto “di norma” perché, ricordo, che in tutti i precedenti contratti il beneficio di estendere l’intero aumento anche a coloro che erano cessati, come nel caso tuo, ad es. il primo anno del contratto, era comunque esplicitato del DPR di ricepimento.
Per cui se hai la possibilità di reperire il contratto, leggilo e verifica di persona.
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Re: Aumento sulla pensione riferito al contratto appena firm
Messaggio da borelgrnet »
Esattamente, andando inquiescenza a Giugno 2016 sono stato escluso dalla riparametrazione perdendo circa otto punti parametrali, che vuoi fare. Comunque ho trovato il contratto che allego:
http://www.siulp.it/accordo-forze-poliz ... 72018.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Art. 1 Ambito di applicazione e durata
l. Ai sensi dell’articolo 2, comma l, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva. Il medesimo decreto, limitatamente all’anno 2016, si applica al personale già appartenente al Corpo Forestale dello Stato. Il presente decreto si applica ai vice questori aggiunti esclusivamente per il periodo dal l° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 e cessa, per il predetto personale, di produrre i suoi effetti al 31 dicembre 2017, per effetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
2. Il presente decreto concerne il periodo dalla gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.
Art. 3 Effetti dei nuovi stipendi
l. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi da l a 3, le nuove misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. l benefici economici risultanti dall’applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall’applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell’articolo 172 della legge Il luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.
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Si evince che a chi e' andato in pensione dall' 1.1.2016 al 31.12.2018 (periodo di vigenza contrattuale, per quelli andati prima purtroppo non gli spetta nulla) compete l'intero aumento stipendiale mentre per il TFS compete solo la quota maturata. ..........W L'Italia.............................................
http://www.siulp.it/accordo-forze-poliz ... 72018.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Art. 1 Ambito di applicazione e durata
l. Ai sensi dell’articolo 2, comma l, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva. Il medesimo decreto, limitatamente all’anno 2016, si applica al personale già appartenente al Corpo Forestale dello Stato. Il presente decreto si applica ai vice questori aggiunti esclusivamente per il periodo dal l° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 e cessa, per il predetto personale, di produrre i suoi effetti al 31 dicembre 2017, per effetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
2. Il presente decreto concerne il periodo dalla gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.
Art. 3 Effetti dei nuovi stipendi
l. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi da l a 3, le nuove misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. l benefici economici risultanti dall’applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall’applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell’articolo 172 della legge Il luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.
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Si evince che a chi e' andato in pensione dall' 1.1.2016 al 31.12.2018 (periodo di vigenza contrattuale, per quelli andati prima purtroppo non gli spetta nulla) compete l'intero aumento stipendiale mentre per il TFS compete solo la quota maturata. ..........W L'Italia.............................................
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