maggiorazione contributiva virtuale nell'impiego civile

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panorama
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maggiorazione contributiva virtuale nell'impiego civile

Messaggio da panorama »

Numero 03439/2010 e data 22/07/2010


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Terza
Adunanza di Sezione del 6 luglio 2010

NUMERO AFFARE 04523/2009
OGGETTO:
Ministero della Difesa Direzione Generale Pensioni Militari e Collocamento al Lavoro.
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, PROPOSTO DAL SIG. OMISSIS , PER L’ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DEL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI – CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO – UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DI QUIESCENZA, N. OMISSIS DEL 19 MARZO 2008, CON CUI NON È STATA ACCOLTA L’ISTANZA PRESENTATA DALLO SCRIVENTE IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DI DUE MESI DI CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER OGNI ANNO DI SERVIZIO, A DECORRERE DAL 23/9/2005, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 80, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388.
LA SEZIONE
Vista la nota n. OMISSIS in data 22 ottobre 2009 e l’acclusa relazione, con cui il Ministro della Difesa (Direzione Generale delle pensioni militari del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare indicato in oggetto;
Esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, cons. Nicolò Pollari;
Ritenuto quanto riferito dall’Amministrazione nella menzionata relazione;

PREMESSO:
Il sig. OMISSIS , Appuntato dell’Arma dei Carabinieri, espone di essere stato riconosciuto, con provvedimento in data 23 settembre 2005 del Centro Medicina Legale di OMISSIS, “idoneo nella forma parziale al servizio militare incondizionato nell’Arma dei Carabinieri con controindicazioni per i servizi e le attività comportanti stress psicofisico e protratto con sollecitazioni abnormi dell’apparato digerente e dell’apparato locomotore”. A seguito di tale giudizio di inidoneità “parziale” il ricorrente ha comunque continuato ad essere impiegato in servizio attivo.
Egli soggiunge che l’art. 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che, a decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all’art. 1 della legge n. 381/1970, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni.
Pertanto, il sig. OMISSIS , in data 27 novembre 2007, inoltrava apposita istanza per il riconoscimento del beneficio in questione, ritenendo di rientrare nella fattispecie prevista dalla norma citata.
Ciò nondimeno, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo – Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza, con il provvedimento n. OMISSIS del 19 marzo 2008, in base a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – VI Reparto, n. DGPM/VI/1000/388/2000, datata 1 luglio 2002, negava al ricorrente la concessione del beneficio.
Il ricorrente, dunque, con il ricorso posto all’esame del Collegio insorge avverso tale determinazione, reputandola illegittima per una serie di motivi, che si ritiene di dover brevemente riepilogare qui di seguito.
1. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti.
La normativa di cui al citato art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000, sarebbe perfettamente applicabile al ricorrente e il diniego si baserebbe sull’erroneo presupposto che la disciplina in parola non possa trovare applicazione nei confronti dei militari dell’Arma dei Carabinieri.
In particolare, il sig. OMISSIS rientrerebbe nella terza delle categorie previste dalla norma, ovvero tra gli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A.
2. Eccesso di potere per motivazione carente e perplessa.
L’Amministrazione non avrebbe motivato il diniego di un vero e proprio diritto soggettivo del ricorrente, limitandosi ad illustrare la normativa vigente ed a richiamare una Circolare del Ministero della Difesa.
3. Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà e illogicità.
Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in sostanza, avrebbe riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il beneficio in questione, lasciando intendere che la sua posizione soggettiva rientri perfettamente nella fattispecie astratta contemplata dall’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000.
Il Ministero della Difesa, con la propria relazione, reputa infondato il ricorso, argomentando l’inapplicabilità della disciplina invocata dal ricorrente al personale dell’Arma dei Carabinieri, poiché tale personale ha già diritto alla maggiorazione di un quinto, ex art. 3, 2° comma, della legge n. 34/1984, sino ad un massimo di cinque anni complessivi.
CONSIDERATO:
In buona sostanza, l’interpretazione negativa del Ministero si fonda sul dato testuale di cui all’art. 39 del D.P.R. 29/12/1973, n. 1092 (recante il Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato). Tale previsione normativa così testualmente dispone:
“Un periodo di servizio, di cui sia prevista la computabilità in base a diverse disposizioni del presente testo unico, si considera una sola volta secondo la normativa più favorevole.
Il precedente comma si applica anche per i periodi di tempo comunque computabili ai fini del trattamento di quiescenza”.
Da tale articolo, si desume il principio generale del c.d. ne bis in idem, per cui non sarebbero cumulabili i benefici previsti dalla disciplina dettata dall’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000 con quelli (applicabili ai militari dell’Arma dei Carabinieri e più favorevoli) disciplinati dall’art. 3, secondo comma, della legge n. 34/1984.
L’interpretazione profilata dal Dicastero, tuttavia, non convince.
Ciò per due ordini di ragioni.
Innanzitutto, il dato testuale della previsione richiamata dal Ministero (ossia l’art. 39 del D.P.R. 29/12/1973, n. 1092) è sufficientemente esplicito nel circoscrivere l’operatività del precetto ai casi in cui il medesimo periodo sia considerato da “diverse disposizioni del presente testo unico”. Nel caso di specie, la previsione normativa non si innesta nel testo unico, ma rappresenta un’autonoma disposizione.
In secondo luogo, la previsione invocata dal ricorrente reca un beneficio le cui intime rationes sono sostanzialmente da individuarsi nella volontà del legislatore di dettare una normativa di sostanziale favor (riconoscendo un ulteriore periodo di contribuzione figurativa) per i lavoratori che, nonostante un’invalidità, prestino la propria attività lavorativa.
Tale beneficio ben può, dunque, ritenersi concorrente e conciliabile con quello diverso, previsto dall’art. 3, comma 2, della legge n. 34/1984 (che rinvia all’art. 3, ultimo comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284), il quale riconosce ai militari dell’Arma (e, più in generale, al personale della polizia di Stato e delle altre Forze di polizia che espleta funzioni di polizia) il diritto alla maggiorazione di un quinto del servizio comunque prestato con percezione dell’indennità pensionabile. Si tratta, in quest’ultimo caso, di una previsione ispirata dalla considerazione di particolari condizioni e caratteristiche dell’impiego del dipendente.
Peraltro, lo stesso provvedimento impugnato, pur non riconoscendo “allo stato attuale, la possibilità di accoglimento” della richiesta avanzata dall’odierno ricorrente, contiene riserva di “avanzare, in merito, specifico quesito”, con ciò palesando un significativo grado di incertezza e perplessità della motivazione, pure denunziato dal ricorrente.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Salvatore Giacchetti




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafa'


vedovonardecchia
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Iscritto il: dom nov 21, 2010 1:06 pm

maggiorazione contributiva virtuale nell'impiego civile

Messaggio da vedovonardecchia »

grazie panorama, come al solito sei sempre utilissimo, e personalmente mi sto archiviano tutte le sentenze che posti in tutti i forum in un file word, ti ringrazio per il lavoro che fai e del tempo che dedichi e personalmente ritengo sia le news che le sentenze di grande supporto.
ciao...
pinot
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Iscritto il: dom feb 27, 2011 11:38 am
Località: Ancona

maggiorazione contributiva virtuale nell'impiego civile

Messaggio da pinot »

Buongiorno a tutti, ho cercato in vari post del forum ma non ho trovato nulla al riguardo (forse ho cercato male), volevo chiedere se nel momento in cui si passa al ruolo civile i cosidetti anni di abbuono maturati (1 ogni 5) si perdono oppure rimangono a far cumulo ?
Roberto Mandarino
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Iscritto il: gio ott 22, 2009 4:01 pm

maggiorazione contributiva virtuale nell'impiego civile

Messaggio da Roberto Mandarino »

Sicuramente i contributi virtuali maturati durante il servizio prestato nelle Forze Armate oppure in quelle di Polizia non si perdono ma si sommano.
A partire dall'anno 2002 chi continua a lavorare e si trova in possesso di un Verbale redatto dalla Commissione Medica che riporta l'ascrizione a categoria tabellare (della/e patologie di cui soffre) dalla 1^ alla 4^ (anche se queste non sono riconosciute dipendenti da causa di servizio da parte del Comitato) può chiedere una maggiorazione contributiva virtuale di due mesi per ogni anno di lavoro, a decorrere dalla data di stesura di tale verbale, come risulta dalla circolare I.N.P.D.A.P. (in allegato) n.75 datata 27.12.2001 e dalla sentenza sopra esposta.

Saluti Roberto Mandarino
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
ranauno
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Iscritto il: gio dic 10, 2009 12:21 pm

Re: maggiorazione contributiva virtuale nell'impiego civile

Messaggio da ranauno »

Salve Roberto,
sono subito andato a rivedere il verbale CMO ma non ho trovato aimè nessuna tabella/categoria.
Come faccio a sapere a quale categoria la mia patologia è ascritta?
Saluti e grazie per i tuoi sempre preziosi aiuti!
Roberto Mandarino
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Iscritto il: gio ott 22, 2009 4:01 pm

Re: maggiorazione contributiva virtuale nell'impiego civile

Messaggio da Roberto Mandarino »

Esistono tre tipi di verbali d'inidoneità al servizio:

1) verbale che riporta esclusivamente l'inidoneità al servizio militare oppure d'Istituto;

2) verbale d'inidoneità al servizio militare oppure d' istituto che riporta l' ascrizione a categoria tabellare (ai fini di Equo Indennizzo e/o di Pensione Privilegiata) assegnata ad ogni patologia che ha causato la riforma totale.

La gravità di ogni patologia viene determinata dalla Commissione Medica con la relativa ascrizione a categoria tabellare. Per la stessa patologia vengono fatte due distinte ed indipendenti valutazioni, una ai fini della Pensione Privilegiata ed un'altra ai fini dell' Equo Indennizzo. Pertanto la stessa patologia può anche essere ascritta a due categorie tabellari diverse, una ai fini di E.I. ed un'altra ai fini di P.P.O.. La categoria tabellare assegnata ai fini di Equo Indennizzo non ha nessun valore ai fini della Pensione Privilegiata e viceversa.

3) Verbale d'inidoneità al servizio militare che non riporta l'ascrizione a categoria tabellare della patologia predominante in quanto questa non era stabilizzata alla data della riforma totale (pertanto la C.M.O. non poteva ancora determinarne la gravità). Solitamente ciò avviene per patologie mentali.

Nel primo e nel terzo caso, qualora l'interessato abbia chiesto alla propria amministrazione per le citate patologie il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio oppure l'aggravamento e la relativa ascrizione a categoria tabellare ai fini di P.P.O. e/o di E.I., può sollecitare la nuova visita medica presso la Commissione Medica che dovrà determinare con l'ascrizione a categoria tabellare la gravità delle patologie che hanno causato l'inidoneità al servizio.

Cari saluti Roberto Mandarino
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
ranauno
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Iscritto il: gio dic 10, 2009 12:21 pm

Re: maggiorazione contributiva virtuale nell'impiego civile

Messaggio da ranauno »

Carissimo Roberto,
ti ringrazio per la tua sempre pronta e fedele risposta ad ogni nostro quesito!
La mia di situazione è il tuo punto 3 ma la domanda nasce spontanea!
Come faccio a risalire la mia di tabella/categoria in ogni caso?
Scusami.
Saluti
Roberto Mandarino
Staff Moderatori
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Iscritto il: gio ott 22, 2009 4:01 pm

Re: maggiorazione contributiva virtuale nell'impiego civile

Messaggio da Roberto Mandarino »

Per ottenere, su un verbale stilato dalla Commissione Medico Militare, l'ascrizione a categoria tabellare ai fini di Pensione Privilegiata Ordinaria e di Equo Indennizzo delle patologie per le quali sei stato dichiarato non idoneo al servizio militare, devi produrre alla tua amministrazione un' esplicità richiesta in tal senso.
Successivamente sarai invitato a visita medico collegiale per essere sottoposto a tale valutazione.

Cari saluti Roberto Mandarino
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
ranauno
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Iscritto il: gio dic 10, 2009 12:21 pm

Re: maggiorazione contributiva virtuale nell'impiego civile

Messaggio da ranauno »

Afferrato il tutto!! Grazie :D
Saluti a te Roberto.
ilario1962

Re: maggiorazione contributiva virtuale forze di polizia

Messaggio da ilario1962 »

io sto combattendo perche non mi vogliono riconoscere questa maggiorazione ,nel 2002 ho ottenuto dalla cmo di roma una 4 cat.,inoltre ho allegato la sentenza del consiglio di stato ,mi è stato risposto che devono fare un quesito all'inpdap ma è possibile tutto questo. grazie
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