ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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mbetto
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da mbetto »

... quindi avrebbe dovuto già essere un retributivo.... o mi sfugge qualcosa?


lando63

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da lando63 »

panorama ha scritto:La Corte dei Conti scrive: "già dipendente della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige - Compagnia di Trento dal 28 luglio 1981, e cessato dal servizio per invalidità per causa di servizio dal 18 settembre 2013".

Quindi dice che: "alla data del 28 luglio 1981 era già in servizio, ma, non specifica la data di arruolamento".

Cmq. se come scrive la Corte: "alla data del 31 dicembre 1992, aveva maturato l’anzianità di 12 anni e 11 mesi di servizio", questo significa che il collega era stato arruolato verso Febbraio/Marzo 1980.

Esattamente è stato arruolato nella seconda metà del mese di febbraio 1982, quindi misto. Lo so per certo perchè corrisponde perfettamente alla mia anzianità di servizio al 31.12.1992 (aa. 12 e mm 11) e al 31.12.1995 (aa. 16 e mm 6).
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pilota65
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da pilota65 »

Buongiorno a tutti, dovendo presentare la diffida all'INPS riguardo l'art. 54 avrei bisogno di alcune delucidazioni. Nella diffida vengono indicate due quote, A e B, con relativi anni, mesi e percentuali da inserire.
Chiedo la cortesia a chi è più “in gamba” di me a volermi fornire le due quote in questione, unitamente al totale aliquota pensionabile conteggiata sia con l'art.44 sia con l'art.54.
Allego la determinazione INPS quadro I e II.
Nel ringraziarvi immensamente vi saluto tutti.
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guidoreni
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da guidoreni »

Questi sono i risultati di 20 anni di controriforme nel nostro paese. Un quadro desolante grazie soprattutto alla riforma "Dini" prima, e "Fornero" dopo. Pensioni a quote , ad aliquote, ad anni, a mesi, a corti di giustizia più favorevoli all'applicazione di un dato articolo , ed altre orientate in tutt'altra direzione. Casi in cui, magari con lo stesso percorso lavorativo e con identica contribuzione, vengono riconosciuti due metri di giudizio differenti tra loro nell'applicazione di norme e articoli, tanto da giungere all'assurdo di percepire ratei mensili diversi in termini economici . Un quadro drammatico , dove regna sovrana approssimazione e superficialità.
mbetto
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da mbetto »

Lando63 continua a sfuggirmi qualcosa; arruolamento seconda metà del 1982 non va d'accordo con "era in servizio già depiendente della Compagnia di Trento dal 28/07/1981".... balla un anno. Se è come pare, il nostro amico dovrebbe già essere un retributivo "puro"...
Mariangelo71
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mariangelo71 »

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Buonasera, visto la grande incertezza in merito all'argomento chiedo gentilmente se i mie conteggi sono giusti. Grazie a chi sapra' rendermi lumi in merito, Angelo
Allego i fogli del mio mod s.m5007
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lando63

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da lando63 »

mbetto ha scritto:Lando63 continua a sfuggirmi qualcosa; arruolamento seconda metà del 1982 non va d'accordo con "era in servizio già depiendente della Compagnia di Trento dal 28/07/1981".... balla un anno. Se è come pare, il nostro amico dovrebbe già essere un retributivo "puro"...

Ci sarà qualche errore poiché io ho quella anzianità essendomi arruolato nell'esercito quale militare di leva il 16.02.1982, e il 27.02.1982 nell'Arma. Non ho fatto servizi particolari e ho avuto solo l'aumento di 1/5. Anche con anzianità 28.07.1981, senza servizi particolari o pre arruolamento non sarebbe retributivo.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da gino59 »

Mariangelo71 ha scritto:
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Buonasera, visto la grande incertezza in merito all'argomento chiedo gentilmente se i mie conteggi sono giusti. Grazie a chi sapra' rendermi lumi in merito, Angelo
Allego i fogli del mio mod s.m5007
===============Sono giusti.....sei un super retributivo=====AA15 e + al 31.12.1992 D.Lgs.503/92
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mariangelo71 »

Grazie gino59 almeno per me ci hanno azzeccato, un saluto sempre gentilissimo e preciso di nuovo mille grazie ciao Angelo.
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

INPS 2018

Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

le nuove pensioni.

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panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

All’inizio del primo testo di PREMESSO IN FATTO, la Corte nel riepilogare il fatto, scrive:

1) - rappresentando di avere proposto ricorso amministrativo al Comitato di Vigilanza della Gestione Cassa Pensioni Dipendenti dello Stato presso l’INPS con atto depositato in data 11 gennaio 2017, sul quale si sarebbe formato il silenzio rigetto,………………. sostenendo che il trattamento di quiescenza in godimento sarebbe stato liquidato in difformità da quanto previsto dal citato art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, alla stregua del quale il personale militare che cessa dal servizio con un’anzianità utile per la pensione, alla data del 31 dicembre 1995, compresa tra 15 e 20 anni

2) - ha rappresentato di avere già maturato a detta data una anzianità utile ai fini pensionistici di 16 anni e 6 mesi,
- ) - così risultando dal sistema di computo che prevede l'attribuzione di un anno utile in più ogni 5 anni effettivi,
- ) - e che l’Istituto previdenziale,
- ) - con provvedimento di liquidazione n. 17607513 di data 4 giugno 2014, avrebbe calcolato le diverse aliquote pensionabili di cui all'art. 44 del T.U. 1092/73 previste per il personale civile anziché quelle di cui all'art. 54 dello stesso TU per il personale militare .
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lino
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da lino »

Sarebbe gradito,(da chi ne sa molto piu di me )viste le molte richieste ,una traccia efficace per effettuare primo ricorso all'inps per tutti i.militari e ff.pp. ad ordinamento militare.
So che qualcuno lo aveva gia postato, se x cortesia lo volesse ripostare sarebbe utile a molti.
Chiaramente il ricorso è solo x chi ha il sistema misto!!!
Grazie per chi vorra' intervenire.
Per Aspera ad Astra!!!!
naturopata
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

R E P U BB L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IL GIUDICE DELLE PENSIONI

CONS. DOMENICO GUZZI

ha pronunziato la seguente

SENTENZA n. 12/2018

Sul il ricorso in materia di pensioni civili n. 21458 del registro di Segreteria, proposto da

- G. P., nato a omissis l’Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Santo Delfino, presso il cui studio in Villa San Giovanni, via Zanotti Bianco n. 33, ha eletto domicilio,

contro

- l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione di Reggio Calabria, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli, con i quali ha eletto domicilio in Catanzaro, via F. Acri n. 81, presso la sede dell’Avvocatura INPS territoriale.

Uditi all’udienza del 26 gennaio 2018 l’avv. Santo Delfino per il ricorrente e l’avv. Giacinto Greco per l’INPS.

FATTO

Con l’interposto gravame, il sig. G. P. agisce avverso la determinazione atto n. RC012017875805 del 28.07.2017 con la quale l'INPS sede di Reggio Calabria - gestione ex lnpdap - ha quantificato il trattamento di quiescenza iscrizione n. 17492103.

A tal fine rappresenta di essersi arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza in data 01.10.1986 e, dopo circa 31 anni di servizio (nel grado di maresciallo aiutante), di essere stato posto in congedo assoluto in data 04.05.2017 a seguito di sopravvenuta inidoneità psico-fisica.

In conseguenza di ciò, il trattamento di pensione avrebbe dovuto essergli liquidato con l’applicazione dei benefici di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, anziché, come fatto dall’amministrazione previdenziale, facendo applicazione del sistema di calcolo di cui all’art. 44 dello stesso testo unico.

Il ricorrente chiede, inoltre, il rimborso degli arretrati maturati per l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 3, del D.Lgs n° 165/1997, sul presupposto che, cessato dal servizio per riforma, è stato escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria ex art. 992 del D.L.gs n° 66/2010.

Con memoria depositata il 15 dicembre 2017, l’INPS si è ritualmente costituito per contestare la domanda attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, e per chiedere che la stessa sia integralmente respinta.

In udienza, le parti intervenute hanno insistito, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, per l’accoglimento delle conclusioni rispettivamente rassegnate in atti.

Considerato

D I R I T T O

Come evidenziato in narrativa, il ricorso comprende due capi di domanda.

Con il primo, il ricorrente chiede che il suo trattamento pensionistico ordinario gli venga liquidato secondo il sistema di calcolo previsto dall’art. 54 del d. P.R. n. 1092 del 1973.

Il secondo capo di domanda fa, invece, riferimento all’asserito diritto di conseguire i benefici derivanti dall’applicazione dell’art. 3 del D.lgs. n. 165/1997.

Orbene, ritiene questo giudice che il ricorso possa essere accolto parzialmente e solo con riguardo al primo capo di domanda per le ragioni di seguito esposte.

I. L’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, commi 1 e 2, com’è noto prevede per il personale militare dello Stato un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello disciplinato per il personale civile dall’art. 44 dello stesso testo unico, stabilendo che “1. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile 2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

Nel caso di specie, è indubbio che all’atto del pensionamento il sig. G. avesse maturato oltre 15 anni, ma anche più di 20 di servizio e tuttavia secondo l’Istituto controparte, la disposizione dallo stesso invocata non potrebbe trovare applicazione.

Ritiene al riguardo l’INPS che l'art. 54 non avrebbe innovato l’ordinario meccanismo delle aliquote di rendimento previsto dall’art. 44 citato, essendosi limitato ad “attribuire un ulteriore beneficio ristretto a coloro cessati con 15 anni ma non ancora 20”.

Dal suo punto di vista, in pratica sarebbe sufficiente “porre mente al meccanismo delle aliquote percentuali. Fino a 15 anni si matura il 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni. Dal 15esimo l'aliquota si riduce al 1,8%. Ne consegue che, al 20 anno di servizio, l'aliquota complessiva è pari al 44% (35% + 9% derivante da 1,80% x 5). Dopo il 20esimo anno l'aliquota è sempre 1,8% sino al conseguimento dell'80% al 40esimo anno (che, tuttavia, per i militari era più veloce trattandosi di servizio utile e non effettivo, ove il servizio utile era contraddistinto dalle maggiorazioni)”.

In concreto, dunque, il “comma 1 dell'art. 54, quindi, non creava nuove aliquote annuali di calcolo, bensì si limitava a fornire un bonus a coloro che cessassero con anzianità compresa tra 15 e 20 anni di servizio. Bonus variabile, chiaramente, in base all'anzianità superiore a 15 fino a 20. Per cui, chi cessava con 16 anni aveva un bonus di 1,8% x 4 anni, chi cessava a 17 anni un bonus di 1,8%, e così via”.

In definitiva, dunque, sembrerebbe che l’art. 54, comma 1, possa trovare applicazione per il solo personale militare che all’atto della cessazione del servizio non avesse ancora superato il 20° anno di servizio utile, mentre per coloro che lo avevano superato nessuna differenziazione si sarebbe potuta configura con il restante personale dello Stato.

Questo giudice è di contrario avviso.

Sul punto, risulta evidente la commistione che l’INPS erroneamente compie tra ambiti di disciplina tra di loro differenti al fine di omologare situazioni e personale tutt’altro che omologabili.

L’art. 54 detta, come lo stesso INPS peraltro riconosce, una disciplina di favore nei confronti del personale militare che non è prevista per i dipendenti civili dello Stato, disciplina che sancisce il diritto ad una pensione pari al 44 per cento della base pensionabile per coloro che siano cessati tra il 15° e il 20° anno di servizio.

Non è pertanto corretto sostenere, come fa invece l’INPS (sopra se ne è dato conto) che fino “a 15 anni si matura il 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni. Dal 15esimo l'aliquota si riduce al 1,8%. Ne consegue che, al 20 anno di servizio, l'aliquota complessiva è pari al 44% (35% + 9% derivante da 1,80% x 5). Dopo il 20esimo anno l'aliquota è sempre 1'1,8% sino al conseguimento dell'80%......”, giacché così opinando non si coglie ciò che il chiaro tenore letterale della disposizione non può che portare a cogliere e cioè che il 44 per cento della base pensionabile spetta al militare che cessi avendo compiuto 15 anni, dunque anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno e così fino al 20° anno di servizio utile.

In concreto e in estrema sintesi, volendo seguire il calcolo esemplificativo fatto dall’INPS, rapportando su base annua la percentuale di rendimento, se per il personale civile l’aliquota è in effetti del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all’art.44, comma 1, per il personale militare, invece, detta aliquota è del 2,93% (44%:15), giacché diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d’essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie con il riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare, vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall’art. 44, comma 1.

Superata tale soglia, è sì vero che la percentuale spettante è pari all’1,80 per cento per ogni anno di servizio, ma tale percentuale, come è agevole desumere dall’interpretazione anche in questo caso letterale della norma, è da calcolarsi in aggiunta a quella di cui al comma precedente, che ne risulta come dice il comma 2 “aumentata”, di tal che, ad esempio, il dipendente militare cessato con un anzianità di servizio di 21 anni, avrebbe avuto diritto ad una pensione pari al 45,80% della base pensionabile (44% fino a 20 anni + 1,80% per 1 anno), fermo restando, ovviamente, il limite massimo finale pari all’80 per cento della base pensionabile previsto anche per il personale militare dal comma 7 dell’art. 54 citato analogamente a quanto stabilito dall’art. 44, comma 1, per il personale civile.

Ovviamente, poiché il ricorrente aveva un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, il relativo trattamento pensionistico non poteva che essere determinato, come in effetti avvenuto, in base al sistema previsto dal nuovo ordinamento pensionistico introdotto dal D.Lgs. n. 503/1992 e consolidatosi con la nota legge n. 335 dell’8 agosto 1995, sistema che ha, infatti, notoriamente previsto come la pensione dovesse essere determinata in parte secondo il sistema retributivo per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, e in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996, ovvero, a partire dal 1993, dalla somma della "quota A" corrispondente "all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo” la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile" e della "quota B" corrispondente "all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto".

Ne consegue che quanto in precedenza dedotto in ordine all’art. 54 non può che valere per la parte della pensione spettante al G. in quota A, ovverosia per la parte della pensione calcolata sulla scorta del sistema retributivo, che deve dunque essere ricalcolata tenendo conto della aliquota di rendimento prevista dalla norma in rassegna.

La cui applicazione, peraltro, viene anche fatta salva dalla citata disciplina di riforma del sistema pensionistico, se è vero come è vero che, come sopra evidenziato, il calcolo della pensione deve essere effettuato secondo le norme vigenti al momento della entrata in vigore della legge n 335 del 1995.

II. In merito alla richiesta di applicazione del beneficio compensativo di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo n° 165/1997, con ogni ulteriore diritto a favore del ricorrente compreso il riconoscimento, la liquidazione e pagamento degli arretrati, degli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo, il ricorse deve essere invece respinto.

Il ricorrente è cessato dal servizio per inidoneità permanente al servizio militare e d'istituto con un'età anagrafica di 51 anni 1 mese e 3 giorni ed un servizio utile a pensione di 35 anni e 7 mesi, quindi, senza aver maturato nessun requisito espressamente previsto per il collocamento in ausiliaria, pertanto, nessuna "esclusione " dalla posizione di ausiliaria o in alternativa ai benefici dell'articolo 3, comma 7 del D.Lvo 30 aprile 1997, n° 165 può trovare applicazione nel caso di specie.

L’ art. 3 del DLgs n. 165/1997, in attuazione della delega conferita ai sensi dell’ art. 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 662/96 (legge finanziaria 1997), ha infatti introdotto rilevanti modifiche alla normativa riguardante la posizione di ausiliaria, sotto il profilo delle modalità di accesso, dei limiti di permanenza e dell’importo dell’indennità, prevedendo che in essa possa essere collocato il personale militare delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza giudicato idoneo a seguito di accertamento sanitario e a tale personale compete, e stabilendo che in aggiunta al trattamento pensionistico, a detto personale compete un’indennità pari all’80% della differenza tra la pensione percepita e la retribuzione spettante al pari grado in servizio.

Ora, i fini del presente giudizio e per risolvere la questione di diritto posta dal ricorrente, non si può che denotare come, a proposito delle modalità di accesso, il citato art. 3, comma 1, abbia in buona sostanza escluso dalla possibilità di poter transitare in ausiliaria il personale militare che sia cessato dal servizio non per raggiunti limiti di età ma per inidoneità al servizio di istituto.

Il ricorrente, come detto, è stato dispensato dal servizio attivo per inidoneità, sicché lo stesso non vantava il requisito soggettivo per il collocamento in ausiliaria e, dunque, per il conseguimento degli effetti economici per come preteso in domanda.

Il ricorso va in conclusione parzialmente accolto, mentre per ciò che concerne le spese, la complessità delle questioni trattate induce a

disporne la compensazione integrale tra le parti in causa.

P.Q.M.

La Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Calabria,

ACCOGLIE

Il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sulla parte dell’assegno calcolata con il sistema retributivo.

Sui maggiori ratei spettano, inoltre, gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

RESPINGE

Il ricorso per i restanti capi di domanda.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria di provvedere agli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro il 26 gennaio 2018

IL GIUDICE

f.to Domenico Guzzi

Depositata in Segreteria il 26/01/2018

Il responsabile delle segreterie pensioni

f.to Dott.ssa Francesca Deni
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da mimì »

Esperti del forum potreste commentare la sentenza della Corte dei Conti Calabria e dirci se è favorevole a noi che reclamiamo l'applicazione dell'art. 54, primo e secondo comma. Potreste anche spiegare come il collega interessato abbia potuto raggiungere i 15 anni nel 1995 quando si è arruolato nel 1986. Grazie.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Nella sentenza si legge che, l'INPS non gli ha liquidato il trattamento di pensione (essendo lui un Militare della Guardia di Finanza) per come avrebbe dovuto essere con l’applicazione dei benefici di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, ma, lo ha fatto, facendo applicazione del sistema di calcolo di cui all’art. 44 dello stesso testo unico (come se era stato un appartenente ad una Forza di Polizia ad Ordinamento Civile).

Comunque, non vorrei pensare che l'errore originariamente sia partito proprio dalla sua Amministrazione ossia dal Comando di Corpo della Guardia di Finanza nell'inviare all'INPS il mod. PA04, perché mi sembra strano che l'INPS può manovrare un dato di fatto così importante, ed ecco che io al posto del collega scriverei una bella Lettera all'ufficio Amministrativo del Corpo della GdiF, chiedendo se loro nei conteggi inviati all'INPS abbiano trattato la pratica con l'articolo sbagliato o meno, perché se così fosse, creerebbero dei danni sia al personale riformato che al personale che va in congedo a domanda, oltre anche al danno economico dovendo poi rivolgersi alla magistratura contabile sostenendo delle spese.

Nelle sentenza si legge anche:

1) - Nel caso di specie, è indubbio che all’atto del pensionamento il sig. G. avesse maturato oltre 15 anni, ma anche più di 20 di servizio e tuttavia secondo l’Istituto controparte, la disposizione dallo stesso invocata non potrebbe trovare applicazione.

2) - Ritiene al riguardo l’INPS che l'art. 54 non avrebbe innovato l’ordinario meccanismo delle aliquote di rendimento previsto dall’art. 44 citato, essendosi limitato ad “attribuire un ulteriore beneficio ristretto a coloro cessati con 15 anni ma non ancora 20”.

La Corte scrive anche:

3) - In concreto e in estrema sintesi, volendo seguire il calcolo esemplificativo fatto dall’INPS, rapportando su base annua la percentuale di rendimento,
- ) - se per il personale civile
- l’aliquota è in effetti del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all’art.44, comma 1,
- ) - per il personale militare, invece,
- detta aliquota è del 2,93% (44%:15),
- giacché diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d’essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie
- con il riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare,
- vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall’art. 44, comma 1.


4) - Superata tale soglia,
- ) - è sì vero che la percentuale spettante è pari all’1,80 per cento per ogni anno di servizio, ma tale percentuale, come è agevole desumere dall’interpretazione anche in questo caso letterale della norma,
- è da calcolarsi in aggiunta a quella di cui al comma precedente, che ne risulta come dice il comma 2 “aumentata”,
- ) - di tal che, ad esempio,
- il dipendente militare cessato con un anzianità di servizio di 21 anni, avrebbe avuto diritto ad una pensione pari al 45,80% della base pensionabile (44% fino a 20 anni + 1,80% per 1 anno),
- ) - fermo restando, ovviamente,
- il limite massimo finale pari all’80 per cento della base pensionabile previsto anche per il personale militare dal comma 7 dell’art. 54 citato
- analogamente a quanto stabilito dall’art. 44, comma 1, per il personale civile.

5) - la pensione dovesse essere determinata in parte secondo il sistema retributivo per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995,
- e in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996,
- ovvero, a partire dal 1993, dalla somma
- ) - della "quota A" corrispondente "all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo” la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile"
- ) - e della "quota B" corrispondente "all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto".

6) . Ne consegue che quanto in precedenza dedotto in ordine all’art. 54 non può che valere per la parte della pensione spettante al G. in quota A, ovverosia per la parte della pensione calcolata sulla scorta del sistema retributivo, che deve dunque essere ricalcolata tenendo conto della aliquota di rendimento prevista dalla norma in rassegna.

7) - La cui applicazione, peraltro, viene anche fatta salva dalla citata disciplina di riforma del sistema pensionistico,
- ) - se è vero come è vero che, come sopra evidenziato,
- il calcolo della pensione deve essere effettuato secondo le norme vigenti al momento della entrata in vigore della legge n 335 del 1995.

N.B.: La Corte nell'accogliere parzialmente il ricorso in relazione all'art. 54, così dispone:

8) - riconosce al ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sulla parte dell’assegno calcolata con il sistema retributivo.
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