copia incolla del comitato di verifica.

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leonardo virdò
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Re: copia incolla del comitato di verifica.

Messaggio da leonardo virdò »

Giusto Volos. La cosa buffa stà nel fatto che una persona si trova ad avere 5/6 fascicoli pendenti e dentro i quali esiste già la documentazione sanitaria, ma x loro controllarne l'esistenza è sacrificante, quindi, fanno prima a dirti........la prossima volta ci porti.......e così via, spendiamo sempre soldi x visite, esami strumentali ecc.
W L'ITALIA. Le chiudessero pure le CMO.
Dimenticavo una cosa. In effetti, si vocifera che le CMO man mano faranno tutte capo presso le varie strutture delle ASL. Sarà Vero?

Buon Anno.


panorama
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Re: copia incolla del comitato di verifica.

Messaggio da panorama »

Scusate colleghi ma vi risulta che venga pagato l'equo indennizzo in caso di passaggio da tab. "B" minima a tab. "B" massima?
Secondo me dovrebbe essere così o meglio se per una Tab.B min. liquidano con 400,00 e con la Tab. B max liquidano 1000,00 un motivo ci deve essere, pertanto se si passa dalla min. alla max. dovrebbero riliquidare la differenza mancante non vi pare?
Aspetto vostre notizie.
panorama
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Re: copia incolla del comitato di verifica.

Messaggio da panorama »

Per opportuna conoscenza



N. 935/09 Reg.Dec.

N. 91 Reg.Ric.

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione sicilia-na, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 91/2009, proposto dal
MINISTERO DELLA DIFESA,
in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvo-catura distrettuale dello Stato di Palermo presso la quale è domiciliato in Palermo, via A. De Gasperi, 81,
c o n t r o
il signor G. C., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del T.A.R. della Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. III) - n. 1847 del 17 ottobre 2008;
visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti tutti della causa;
relatore il consigliere Paolo D’Angelo;
udito alla camera di consiglio del 18 febbraio 2009 l’avvocato dello Stato Tutino;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
1. Il signor C….., con istanza 27 giugno 2001, chiedeva il riconosci-mento della dipendenza da causa di servizio e la conseguente concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “spondilartrosi diffusa con discopatia C5-C6; C6-C7; L5-S1”. Dopo le visite delle Commissioni mediche, il Comando Regione carabinieri Sicilia ed il Nas carabinieri di Omissis, con note 3 ed 11 dicembre 2004, rimettevano al Ministero della difesa la documentazione.
2. Con altra istanza (31 dicembre 2001), l’interessato chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la conseguente concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “steatosi epatica, colicistopatia, microlitiasi renale”. Dopo le visite delle Commissioni mediche, il Comando Regione carabinieri Sicilia, con nota 17 agosto 2004, rimetteva al Ministero la documentazione.
3. Non essendo stata comunicata alcuna notizia in ordine a dette ri-chieste, l’interessato, con atto notificato il 28 maggio 2008, chiedeva si completasse il procedimento per entrambe le sue richieste e successivamente ricorreva al TAR lamentando violazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il TAR accoglieva il ricorso nel presupposto della ordinarietà del termine di cui al detto art. 2.
D I R I T T O
L’appello è fondato.
Il citato art. 2 s.m.i. dispone che i procedimenti, iniziati dall’Amministrazione d’ufficio o su istanza di parte, debbano necessariamente concludersi entro i entro trenta giorni oppure nei tempi fissati con i regolamenti previsti per ciascuna branca dell’Amministrazione dal comma 3 dello stesso art. 2.
A tutela dell’interesse del singolo, il comma 5 del ripetuto art. 2 concede un particolare ricorso caratterizzato anche da adeguata celerità.
Il ricorso è esperibile quando siano scaduti infruttuosamente i termini per il compimento del procedimento “anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 e 3”.
La trascritta disposizione – se pure da un lato prevede un ter-mine ordinatorio per la conclusione del procedimento amministrativo – dall’altro fissa un termine processuale annuale entro il quale è consentita la proposizione del ricorso, termine decorrente dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 e 3.
Tale termine è perentorio.
La locuzione usata dal legislatore non consente infatti di ritenere il termine quale ordinatorio per una duplice considerazione.
Innanzitutto la locuzione “comunque non oltre” non dà adito a perplessità, data la presenza della parola “comunque” che, in aggiunta a “non oltre”, rende insuperabile il termine annuale. E nella fattispecie in esame non è controverso che il termine per il completamento del procedimento, alla data della proposizione del ricorso, era scaduto da oltre un anno.
Va, poi, precisato che il ritenere perentorio il detto termine, non incide irreversibilmente sulla pretesa dell’interessato considerato che “è fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti”. La riproponibilità dell’istanza (con le modalità previste per l’avvio del procedimento) e la conseguente mancanza di irreversibile lesione della pretesa sono ulteriori elementi che inducono ad escludere la ordinarietà del termine.
In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con conse-guente riforma dell’appellata sentenza.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compen-sate, attesa la peculiarità della controversia.
P. Q. M.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie il ricorso in appello di cui in epigrafe e, per l’effetto, annulla la sentenza appellata.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità am-ministrativa.
Così deciso in Palermo il 18 febbraio 2009 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizio-nale, nella camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Pier Giorgio Trovato presidente, Raffaele Maria De Lipsis, Paolo D’Angelo, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.
F.to: Pier Giorgio Trovato, Presidente
F.to: Paolo D’Angelo, Estensore
F.to: Loredana Lopez, Segretario
Depositata in segreteria
il 15 ottobre 2009
panorama
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Re: copia incolla del comitato di verifica.

Messaggio da panorama »

Chiedo a quanti ne sappiano di più, in quanto non ho mai capito una cosa e cioè: se un collega che viene riformato e dichiarato non IDONEO PERMANENTEMENTE NEI RUOLI DELL’AMMINISTRAZIONE per una patologia ascritta alla 5^ o 4^ Cat. che poi viene riconosciuta NON dipendente da causa di servizio avrà costui lo stesso liquidato l’equo indennizzo o NO?
Chiedo ciò in quanto sento spesso dire che ci sono colleghi che sono stati congedati con le suddette categorie anche se non riconosciute dip. da causa di servizio ma non ho mai capito se in tal caso vengono indennizzate ugualmente a prescindere dal riconoscimento della dipendenza da c.s.
Aspetto vostre notizie.
Saluti da Panorama.
MAUZA
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Re: copia incolla del comitato di verifica.

Messaggio da MAUZA »

Salve PANORAMA, io so' che l'ecquo indennizzo viene elargito solo se la patologia viene riconosciuta (SI) DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO DAL COMITATO DI VERIFICA...CMQ ASPETTIAMO SEMPRE COSA CI DICE IL NOSTRO ESPERTO ROBERTO.
SALUTI MAUZA.
vilos
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Re: copia incolla del comitato di verifica.

Messaggio da vilos »

Per le malattie NON dipendenti da causa di servizio:

Da quanto mi risulta non spetta l'equo indennizzo e non vengono corrisposti i 6 scatti aggiuntivi gratuiti.
gino59
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Re: copia incolla del comitato di verifica.

Messaggio da gino59 »

vilos ha scritto:Per le malattie NON dipendenti da causa di servizio:

Da quanto mi risulta non spetta l'equo indennizzo e non vengono corrisposti i 6 scatti aggiuntivi gratuiti.



^^confermo la prima, ma...MI DISPIACE CONTRADIRTI...!!! i 6 scatti vengono corrisposti sia sulla pensione che TFS.
....PERO'....se si supera il max aspettativa, non vengono corrisposte sull'importo pensionistico, ma sul TFS "SI". CIAO
panorama
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Re: copia incolla del comitato di verifica.

Messaggio da panorama »

CRITICA PERSONALE
Non ho mai letto una sentenza o un parere del CdS in cui si legge che l’Amministrazione si impone al Comitato di Verifica, anziché che sia il Comitato ad imporsi all’Amministrazione. Possibile mai che proprio l’Amministrazione che conosce bene quali servizi svolgono i propri dipendenti non si oppone a questi ridicoli giudizi che conducono il personale a proporre ricorsi e ricorsi?
Se negano in continuazione cause di servizio a quelli che stanno tutti i giorni sulla strada o a quelli che vengono impiegati in servizio di O.P. (parlo per CC. P.S. e GdF.) figuriamoci a quelli che fanno solo ed esclusivamente servizio negli uffici. Se si verifica un incidente stradale mentre piove o mentre nevica che faccio? Intervengo o penso che un domani non mi riconoscono una eventuale causa di servizio di ARTROSI ed altro?
Lo scorso anno ho conosciuto un collega M.llo CC. che come lavoro era SOMMOZZATORE pertanto vi lascio pensare, era umido come un pesce, ebbene, dopo 20 anni di tale servizio ha inoltrato la causa di servizio per ARTROSI. Il C.d.V. gli ha negato il riconoscimento nonostante che faceva frequenti immersioni in mare. Detto questo ho detto tutto.
E la 626/94 dove la mettiamo, visto che il datore di lavoro deve salvaguardare la salute del proprio personale ed evitare che si ammali?
Per questo ricorso straordinario il CdS così si è espresso in questo giudizio:
(spondilosi) da fattori degenerativo-costituzionali o (gastrite e duodenite) da sfondo neuro-distonico endogeno o (ipoacusia) da involuzione naturale dovuta al progredire dell’età.
NON HO PAROLE.


28/02/2011 201000894 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 09/02/2011

Numero 00903/2011 e data 28/02/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 9 febbraio 2011

NUMERO AFFARE 00894/2010
OGGETTO:
Ministero dell'interno dipartimento pubblica sicurezza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-;
avverso mancato riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio nonchè diniego concessione equo indennizzo.
LA SEZIONE
Vista la relazione OMISSIS del 11/02/2010 con la quale il Ministero dell'interno, dipartimento pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giancarlo Montedoro;

Premesso
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato il signor -OMISSIS- chiedeva l’annullamento del decreto ministeriale n. OMISSIS del 9 febbraio 2009 di rigetto della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo, per le infermità “ lievi segni di spondilosi diffusa” “gastrite erosiva – duodenite aftosa” “ipoacusia neurosensoriale bilaterale” stante la ritenuta non dipendenza da cause di servizio delle predette patologie.
Con il ricorso, articolato su un unico complesso motivo, viene censurato il giudizio tecnico del Comitato di verifica per le cause di servizio per eccesso di potere e per la genericità delle valutazioni rese in modo stereotipato senza riferimento alle concrete evenienze occorse nel rapporto di lavoro.
L’Amministrazione ha concluso per l’infondatezza del ricorso.
Considerato
Il ricorso merita il rigetto.
Il Comitato di verifica per le cause di servizio, nella specie, ha motivato distintamente il rigetto, con riferimento a ciascuna delle patologie lamentate, ritenendo l’eziopatogenesi non ricollegabile a causa di servizio per ciascuna delle patologie sofferte.
Nel formulare la propria valutazione tecnica il collegio ha tenuto conto del giudizio della Commissione medico-ospedaliera sulla sussistenza delle patologie ed ha acquisito gli atti ed i documenti ( foglio matricolare, rapporti informativi ecc. ) relativi ai precedenti di servizio.
Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio (nella specie, con cui veniva respinta l'istanza del ricorrente di riconoscimento di dipendenza di infermità da causa di servizio), in assenza di palesi incongruità di giudizio, si impone all'Amministrazione, la quale é tenuta solo a verificare se l'organo in questione, nell'esprimere le proprie valutazioni, abbia tenuto conto delle considerazioni svolte da altri organi e, in caso di disaccordo, le abbia valutate. (Consiglio Stato , sez. III, 22 ottobre 2010 , n. 2961).
I giudizi resi dagli organi medico-legali sulla dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente sono connotati da discrezionalità tecnica, sicché il sindacato esperibile su di essi dal giudice amministrativo deve intendersi limitato ai profili di inattendibilità, irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti; si tratta quindi di limite che permette al giudice amministrativo una valutazione di attendibilità, di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, vale adire sulla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, ma l'accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, che sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, costituisce tipicamente esercizio di attività di merito tecnico riservato al Comitato di verifica per le cause di servizio.(Consiglio Stato , sez. IV, 06 maggio 2010 , n. 2619).
Nella specie è perfettamente logico ritenere che le patologie lamentate siano endogene, determinate (spondilosi) da fattori degenerativo-costituzionali o (gastrite e duodenite) da sfondo neuro-distonico endogeno o (ipoacusia) da involuzione naturale dovuta al progredire dell’età.
I precedenti di servizio richiamati nel ricorso, valutati dall’organo di alta consulenza medico-legale, sono stati ritenuti irrilevanti con giudizio che non si ritiene affetto da profili di illegittimità.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso meriti il rigetto.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giancarlo Montedoro Giuseppe Barbagallo




IL SEGRETARIO
Giovanni Mastrocola
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