ausiliaria

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Re: ausiliaria

Messaggio da panorama »

se questa informazione può interessare a qualcuno sotto l'aspetto legale
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201709830, - Public 2017-09-19 -
Pubblicato il 19/09/2017


N. 09830/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04189/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4189 del 2013, proposto da:
Antonio Ambrogio, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Viti, Oreste Grazioli, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Viti in Roma, viale Bruno Buozzi, 32;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale non costituito in giudizio;

per la declaratoria e l’accertamento
del diritto del ricorrente alla liquidazione della buonuscita con il computo del periodo di servizio prestato in qualità di richiamato-trattenuto in servizio ai sensi dell'art. 59 lett. b) della l. n. 113/54, dal 3/4/1980 al 3/4/1985;

della nota n. 17195 del 23 ottobre 2012 con la quale l’amministrazione resistente ha respinto l’istanza di rettifica del Modello PL1;

del provvedimento con il quale è stata respinta la retrodatazione dell'iscrizione al fondo di previdenza e credito ex Enpas; nonché della nota Inps n. 10 del 2007.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2017 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è ufficiale medico dell’Esercito italiano collocato, dal 15 settembre 2012, in ausiliaria.

Con nota del 24 settembre 2012 il predetto ha avanzato istanza all’amministrazione della Difesa affinchè quest’ultima provvedesse alla integrazione del Modello PL1, atteso che il periodo in cui lo stesso è stato trattenuto in servizio ( 3 aprile 1980/3 aprile 1985), non è stato computato ai fini previdenziali e della buona uscita.

L’Amministrazione della Difesa ha respinto l’indicata istanza anche alla luce della nota INPS in epigrafe riportata e per il fatto che l’indicato periodo non risultava regolarizzato dall’attuale ricorrente con i previsti versamenti a suo carico.

Avverso tale negativa determinazione è insorta la parte con ricorso giurisdizionale affidato ad un unico ed articolato motivo di gravame.

Si è costituita l’Amministrazione della Difesa eccependo il suo difetto di legittimazione, in uno con la inammissibilità del ricorso per intervenuta prescrizione dell’asserito diritto.

All’Udienza del giorno 27 giugno 2017 il ricorso è passato in decisione.

Preliminarmente il Collegio deve esaminare le eccezioni avanzate dalla resistente.

Con riferimento al sollevato difetto di legittimazione, è opinione del Collegio che il rilievo sia privo di pregio, sia con riferimento al provvedimento di diniego, assunto dalla amministrazione della Difesa ed impugnato dal ricorrente, che in relazione al fatto che spetta all’Amministrazione in questione provvedere alla esatta compilazione del Modello PL1.

Il Ministero della Difesa è, pertanto, legittimato passivo nel presente giudizio.

Fondata è invece la eccezione di inammissibilità.

La presente questione risulta scrutinata più volte dal Giudice amministrativo, sia di primo grado che di appello ( Tar Lazio-Roma, Sez. 1° bis, nn. 6266 e 6271 del 2004 e n. 3187/13; Consiglio di Stato, Sez.VI°, n. 6363 del 2005 e n. 1643 del 2006).

Il principio giuridico pacificamente e costantemente espresso dalla riportata giurisprudenza, si può così riassumere : sussiste l’obbligo del Ministero della Difesa di provvedere all’iscrizione (ora per allora) dei vari ricorrenti al Fondo di previdenza, con conseguente versamento all’I.N.P.D.A.P. ( ora INPS) del relativo contributo, limitatamente all’importo ad esso facente carico;

inoltre, sussiste l’obbligo per l’I.N.P.D.A.P. ( ora INPS), di procedere all'apertura di un'iscrizione con decorrenza dal momento in cui i medesimi iniziarono ad essere retribuiti con il sistema dello stipendio,
provvedendo altresì a predisporre un piano di riscossione a carico sia dell'intimata Amministrazione della Difesa, che dei militari interessati (per ciascuna delle anzidette parti, in proporzione alla contribuzione dovuta).

Nondimeno, risulta altrettanto pacifico che la giurisprudenza, sia di legittimità (Cass. Sez., lav. 24 marzo 2005, n. 6340), che del Consiglio di Stato (Cons. St., Sez. 4, n. 7905 del 2006 e n. 2445 del 2007), - investita della questione relativa alla interpretazione dell’articolo 3, comma 9, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335 – è ferma nel ritenere che, il diritto dell’ente previdenziale a ricevere e/o pretendere le contribuzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria, si prescrive con il decorso di cinque anni.

Parimenti il medesimo termine di prescrizione si applica al diritto dell’interessato di procedere ai previsti versamenti.

Inoltre, sempre la giurisprudenza, ha chiarito che il regime di tale prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti ed è irrinunciabile, trattandosi di una prescrizione con effetto estintivo e non già preclusivo, per cui la stessa opera di diritto e deve essere, se non eccepita dalla parte, rilevata d’ufficio.

Il giudice di legittimità (Cass. Civ., n. 9408/2002) ha, inoltre, ritenuto che il fondamento di tale innovativa disciplina normativa è ragionevole e coerente con i principi costituzionali di riferimento e che tale scelta legislativa “corrisponde ad un’esigenza di equilibrio finanziario degli enti previdenziali, che impedisce agli assicurati di costituirsi benefici attraverso una contribuzione concentrata nel tempo e ritardata, che trova espressione anche nella indisponibilità negoziale della materia, sancita dall’articolo 2115, terzo comma, cod. civ. (Cass. 19 gennaio 1968, n. 131, e 5 ottobre 1998, n. 9865). Tale indisponibilità giustifica anche la sottrazione dell’operatività della prescrizione estintiva all’autonomia dell’ente creditore”.

Le riportate disposizioni in materia previdenziali, di cui all’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si applicano, pertanto “… a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria”, avendo la ricordata legge la finalità di ridefinire “il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall’art. 38 della Costituzione (art. 1, comma 1)”, con conseguente portata generale di tutte le sue disposizioni.

Ora, risulta dagli atti di causa che la parte non ha, nel previsto termine prescrizionale, avanzato alcuna istanza alla p.a. onde richiedere il beneficio per cui è causa.

Né la successiva istanza del 2012 può superare il dato fattuale oggettivo dell’avvenuta prescrizione del diritto.

Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Concetta Anastasi





IL SEGRETARIO


antoniope
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Re: ausiliaria

Messaggio da antoniope »

Art. 2268 c.1 n.930 del C.O.M. ha abrogato i commi da 1 a 5 dell’art.3 (AUSILIARIA) del D.Lgs 165/97. Se è abrogato anche il comma 5, ora come viene calcolata?
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Hertz

Re: ausiliaria

Messaggio da Hertz »

Buona sera, secondo voi questa sentenza puo essere di riferimento alle recenti circolari inps che intimano di regolarizzare le omissioni,riguardo i contributi previdenziali,dell ente ex inpdap? Quindi se le nostre amministrazioni non regolarizzeranno entro il 2018 le mancanze, gli errori ex inpdap perderemo anni contributivi per prescrizione? Bisogna diffidare le nostre amministrazioni tramite pec o raccomandata?
Richiedo cortesemente una risposta, su un argomento penso molto importante che potrebbe interessare molte persone. Ho piu' volte richiesto queste informazioni senza ricevere risposte.
Grazie saluti
antoniope
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Re: ausiliaria

Messaggio da antoniope »

Hertz ha scritto:Buona sera, secondo voi questa sentenza puo essere di riferimento alle recenti circolari inps che intimano di regolarizzare le omissioni,riguardo i contributi previdenziali,dell ente ex inpdap? Quindi se le nostre amministrazioni non regolarizzeranno entro il 2018 le mancanze, gli errori ex inpdap perderemo anni contributivi per prescrizione? Bisogna diffidare le nostre amministrazioni tramite pec o raccomandata?
Richiedo cortesemente una risposta, su un argomento penso molto importante che potrebbe interessare molte persone. Ho piu' volte richiesto queste informazioni senza ricevere risposte.
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Hertz

Re: ausiliaria

Messaggio da Hertz »

Si sono fuori argomento e mi scuso per questo. Pensavo fosse attinente al fatto che il ricorrente chiedesse il riconoscimento di periodi ex inpdap non versati e ormai in prescrizione.In molti argomenti ad esempio la prescrizione dei contributi, i 6 scatti e il grado apicale, i tre mesi di servizio attivi tra due aspettative mancano precise informazioni da parte delle nostre amministrazioni. Ho provato a rivolgermi a questo utilissimo forum a volte con successo e qualche volta non ho avuto alcuna risposta. Ringrazio chi mi ha gia risposto e chi in futuro volesse farlo
Saluti
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Re: ausiliaria

Messaggio da oreste.vignati »

Hertz ha scritto:Si sono fuori argomento e mi scuso per questo. Pensavo fosse attinente al fatto che il ricorrente chiedesse il riconoscimento di periodi ex inpdap non versati e ormai in prescrizione.In molti argomenti ad esempio la prescrizione dei contributi, i 6 scatti e il grado apicale, i tre mesi di servizio attivi tra due aspettative mancano precise informazioni da parte delle nostre amministrazioni. Ho provato a rivolgermi a questo utilissimo forum a volte con successo e qualche volta non ho avuto alcuna risposta. Ringrazio chi mi ha gia risposto e chi in futuro volesse farlo
Saluti
Non esistono periodi ex Inpdap in prescrizione. È solo un problema delle amministrazioni nelle comunicazioni, per il dipendente non cambia nulla

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Hertz

Re: ausiliaria

Messaggio da Hertz »

Grazie, la mia preoccupzione e' dovuta al fatto che alcuni periodi, il pre spe ,i contributi dell' anno 2001 e dell' anno 2006 non risultano o sono sballati ( 1400 euro) nonostante mia comunicazine a inps la situazione non cambia (nessuna risposta inps a pec)
Grazie saluti
Hertz

Re: ausiliaria

Messaggio da Hertz »

Grazie, la mia preoccupzione e' dovuta al fatto che alcuni periodi, il pre spe ,i contributi dell' anno 2001 e dell' anno 2006 non risultano o sono sballati ( 1400 euro) nonostante mia comunicazine a inps la situazione non cambia (nessuna risposta inps a pec)
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Re: ausiliaria

Messaggio da antoniope »

Come ho scritto in un mio post precedente l' art. 2268 c.1 n.930 del C.O.M. ha abrogato i commi da 1 a 5 dell’art.3 (AUSILIARIA) del D.Lgs 165/97. Se è abrogato anche il comma 5, perchè risulta ancora in vigore l'art.1864 del C.O.M.(trattamento in quescienza del personale ausiliario), che riporta scritto la stessa cosa del comma 5 abrogato??
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Re: ausiliaria

Messaggio da antoniope »

antoniope ha scritto:Come ho scritto in un mio post precedente l' art. 2268 c.1 n.930 del C.O.M. ha abrogato i commi da 1 a 5 dell’art.3 (AUSILIARIA) del D.Lgs 165/97. Se è abrogato anche il comma 5, perchè risulta ancora in vigore l'art.1864 del C.O.M.(trattamento in quescienza del personale ausiliario), che riporta scritto la stessa cosa del comma 5 abrogato??
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Re: ausiliaria

Messaggio da panorama »

vedi leggi e scarica PDF se d'interesse.

Allego chiarimenti del Ministero della Difesa del 2000 nel caso che può giovare a qualcuno.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
ellebi25
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Re: ausiliaria

Messaggio da ellebi25 »

Secondo questa circolare come viene rideterminata l'indennità di ausiliaria con gli scatti biennali e su quale base per il sistema misto:
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/P ... colare.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
In particolare quale percentuale dell'indennità viene rideterminata? Solo quella relativa alle quote A-B oppure all'80%?
panorama
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Re: ausiliaria

Messaggio da panorama »

CdC Sez. 2^ d'Appello n. 627/2018 su problematica sull'ausiliaria.

Appellata la sentenza n. 51/2015 della CdC Liguria, depositata in data 21 luglio 2015.

1) - Con ricorso depositato presso la Sezione territoriale, l’odierno appellante, già sottufficiale della Guardia di Finanza, esponeva di essere stato collocato in congedo il 9 marzo 1997, e di essere, da tale data, transitato nella posizione di ausiliaria fino al 9 marzo 2003.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
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Re: ausiliaria

Messaggio da panorama »

Questa sentenza del Tar Lazio richiama la sopra indicata sentenza della CdC Sez. 2^ d'Appello.

il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto, per i fatti esposti e competente la Corte dei Conti.

1) - Richiesta di riesame della posizione pensionistica;

2) - “Riscatto ai fini pensionistici del periodo tra la decorrenza giuridica ed economica di assunzione on servizio. Applicazione dell'art. 1847 del D.Lgs. n. 66/2010 (art, 8 del D.P.R. N. 1092/73. ......)”;
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SENTENZA BREVE sede di ROMA, sezione SEZIONE 1B, numero provv.: 201907905 ,

Pubblicato il 18/06/2019

N. 07905/2019 REG. PROV. COLL.
N. 05011/2019 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5011 del 2019, proposto da
A. S., rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., n.c.;

per l’annullamento,
previa sospensione degli effetti,

della nota del Centro Unico Stipendiale prot. N. M_D E25720 REG2019 0032352 del 22.02.2019 recante ad oggetto “Brigadier Generale A. S., nato a OMISSIS (SA) in data OMISSIS e collocato in congedo (ausiliaria) in data 31 dicembre 2017. Richiesta di riesame della posizione pensionistica; Nota della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva –PREVIMIL del Ministero della Difesa del 06.11.2018 recante ad oggetto “Riscatto ai fini pensionistici del periodo tra la decorrenza giuridica ed economica di assunzione on servizio. Applicazione dell'art. 1847 del D.Lgs. n. 66/2010 (art, 8 del D.P.R. N. 1092/73. Pos.: …..)”; nonché di ogni altro atto successivo, consequenziale e connesso, ancorché sconosciuto, comunque lesivo di tutti gli interessi dell'odierno ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2019 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Rilevato che, previa verifica dell’integrità dell’istruttoria e del contraddittorio nonché sentite le parti sul punto, ai sensi dell’art. 60 c. pr. amm., il ricorso è stato trattenuto in decisione nel corso dell’odierna camera di consiglio;

Ritenuto che - in linea con l’avviso già reso dal Presidente nel corso della camera di consiglio del 3 giugno 2019, riportato a verbale ai sensi dell’art. 73, comma 3, c. pr. amm. – il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, atteso che:

- come si trae dall’atto introduttivo del giudizio, il ricorrente impugna la nota con cui, in data 22 febbraio 2019, il Centro Unico Stipendiale del Ministero della Difesa ha rigettato l’istanza dal predetto presentata per chiedere ed ottenere il “riesame della” propria posizione pensionistica, basata essenzialmente sulla correttezza del computo dei periodi utili ai fini dell’anzianità pensionistica;

- ciò detto, non può non prendersi atto che la questione prospettata riguarda la rideterminazione della misura della pensione spettante al ricorrente e, in termini generali, non investe in alcun modo contestazioni inerenti a “provvedimenti autoritativi di status pur se costituenti il presupposto del successivo trattamento previdenziale”, idonee - in quanto tali - ad instaurare la giurisdizione del giudice amministrativo (cfr., tra le altre, C.d.S., 13 aprile 2016, n. 1439);

- a titolo di completezza e, comunque, per fornire riscontro ai rilievi del ricorrente, è da aggiungere, ancora, che non vale a condurre ad una diversa conclusione la circostanza che il ricorrente sia collocato in ausiliaria, tenuto conto dell’orientamento consolidato in materia (cfr., ex multis, Corte dei Conti, Sezione Centrale di Appello, n. 627 del 2018, n. 657 del 2017, n. 978 del 2016);

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, spettando la cognizione della controversia alla Corte dei Conti, a cui il ricorrente potrà, pertanto, rivolgersi ai sensi e nei termini dell’art. 11 c.pr.amm.;

Ritenuto, ancora, che nulla debba disporsi in ordine alle spese di lite, attesa ma mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.

Nulla per le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2019 con l’intervento dei Magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
Fabrizio D'Alessandri, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonella Mangia Concetta Anastasi





IL SEGRETARIO


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N.B.: leggete qui sotto cosa prevede l'art. 1847 del C.O.M. richiamato nella succitata sentenza del Tar Lazio.


D. Lgs. 66/2010 Codice dell'ordinamento militare

Art. 1847 Computo del servizio effettivo

1. Il computo del servizio effettivo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dallo stesso.

2. Il tempo trascorso durante la sospensione dall'impiego è computato in ragione della metà, ferma restando l’integrale non computabilità dei periodi di detenzione per condanna penale, dei periodi di aspettativa per motivi privati e di quelli trascorsi in qualità di richiamati senza assegni.
panorama
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Re: ausiliaria

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Riliquidazione del TFS,

(Complimenti al collega). Con l'INPS bisogna sempre combattere

il Tar Lazio accoglie il ricorso del collega della GdF circa la riliquidazione del TFS in quanto il Comando aveva comunque comunicato all'INPS nel 2018 e il 27/01/2020, quanto segue:

....... “sono state versate a codesto Ente le ritenute contributive per Opera di Previdenza sul trattamento economico di quiescenza operate, nel corso del suddetto lasso temporale, nella misura del 2,50% e del 7,10% a carico rispettivamente dell’interessato e dell’Amministrazione”.

Il Tar precisa:

1) - Assume rilievo, inoltre, la circostanza che -all’atto dell’adozione del provvedimento di reiezione del 10 febbraio 2020, impugnato con l’odierno ricorso-, l’Istituto resistente non ha contestato il mancato versamento delle ritenute contributive prescritte per legge, che risultano certificate, come anzidetto, dall’Amministrazione di appartenenza del ricorrente ed ulteriormente comprovate, sia pure parzialmente, dal contenuto delle buste paga prodotte in giudizio.

2) - Difatti, il provvedimento gravato è motivato esclusivamente in relazione all’impossibilità di “dar seguito alla lavorazione dei mod. PL2 inviati da codesta Amministrazione, in quanto il periodo svolto in qualità di richiamato senza oneri non è utile ai fini dell’indennità di buonuscita”.

3) - Il ricorso è pertanto fondato nei termini anzidetti con conseguente obbligo dell’I.N.P.S. di procedere in favore del ricorrente al ricalcolo dell’indennità di buonuscita in base ai parametri fissati dall’art. 4 del d.P.R. 1032/1973.

N.B.: Come sempre, vi invito a leggere direttamente dall'allegato.
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