Straordinario Fisso ai fini della 13sima mensilità e

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Straordinario Fisso ai fini della 13sima mensilità e

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N. 08374/2010 REG.SEN.
N. 09534/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 9534 del 2005, proposto da:
Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
(congruo numero di persone);
nei confronti di
I.N.P.D.A.P., rappresentato e difeso dall'avv. Dario Marinuzzi, domiciliato in Roma, via Santa Croce in Gerusalemme n. 55;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo del Veneto, Sezione III, n. 02641/2004, resa tra le parti, concernente COMPUTO STRAORDINARIO OBBLIGATORIO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2010 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati dello stato Basilica e Marinuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con ricorso al Tribunale Amministrativo del Veneto gli attuali appellati, elencati in epigrafe, in servizio presso l’Amministrazione della Pubblica sicurezza, ovvero sono cessati dal servizio presso di essa, che svolgevano o avevano svolto compiti vari in uffici e reparti della Polizia di Stato della Regione Veneto chiedevano il riconoscimento del loro diritto a che le due ore lavorative, poi divenute una, definite usualmente di “straordinario fisso”, in quanto obbligatorie e retribuite come lavoro straordinario, partecipino del normale orario di lavoro e che il relativo compenso sia incluso fra gli emolumenti formanti la base di calcolo della tredicesima mensilità e dell’indennità di buonuscita, limitatamente al periodo antecedente all’entrata in vigore dell’accordo recepito con il DPR n. 395/95, che ha espressamente inserito l’indennità per lo straordinario fisso nell’indennità pensionabile.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo del Veneto, Sezione Terza, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, riconosceva il diritto dei ricorrenti al computo dello “straordinario fisso” ai fini della tredicesima mensilità e della buonuscita, con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti, Ministero dell’Interno ed INPDAP, per quanto di rispettiva competenza, al pagamento attuale o futuro di quanto dovuto ai singoli ricorrenti nei limiti dell’eccepita prescrizione formatasi relativamente ai crediti risalenti al periodo temporale pregresso al quinquennio antecedente alla notificazione del ricorso.
Avverso la predetta sentenza insorge il Ministero dell’interno in persona del Ministro in carica, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma ed il rigetto del ricorso di primo grado.
Si è costituita in giudizio l’INPDAP in persona del legale rappresentante chiedendo l’accoglimento dell’appello ed il rigetto del ricorso di primo grado, eccependo inoltre la prescrizione del credito.
La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 26 ottobre 2010.
DIRITTO
Gli odierni appellati hanno azionato la loro pretesa, relativa all’inclusione delle ore lavorative definite usualmente di “straordinario fisso”, fra gli emolumenti formanti la base di calcolo della tredicesima mensilità e dell’indennità di buonuscita, limitatamente al periodo antecedente all’entrata in vigore dell’accordo recepito con il d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, nei confronti del Ministero dell’interno, dal quale dipendevano o dipendono, e nei confronti dell’INPDAP; entrambe le Amministrazioni sono quindi risultate soccombenti in primo grado.
La sentenza di primo grado è stata quindi appellata da entrambe le Amministrazioni.
E’ giunto per primo a decisione l’appello dell’INPDAP.
Quest’ultimo è stato accolto da questo Consiglio di Stato, Sezione VI, con la decisione 18 maggio 2009, n. 3055.
In quella occasione la Sezione ha affermato che il compenso delle ore aggiuntive per il detto lavoro straordinario deve essere escluso dal computo della tredicesima mensilità e della indennità di buonuscita dovute ai militari in servizio, non ostando a tale conclusione la obbligatorietà (propria di ogni prestazione straordinaria richiesta al personale militare), né la predeterminazione per legge dell'entità del compenso, atteso che tali elementi non hanno altro ruolo che quello di una preventiva autorizzazione alla fruizione, da parte dell'Amministrazione militare, di due ore settimanali di attività straordinaria per le categorie contemplate dalla norma.
Tale orientamento è conforme a quello della giurisprudenza più recente (Cons. Stato, Sez. VI, 10 settembre 2007 n. 4745; Sez. IV, 6 marzo 2006, n. 1110; 28 ottobre 2003, n. 6671; Sez. VI, 17 febbraio 2003, n. 842).
Atteso che il suddetto orientamento è condiviso dal Collegio, e nel presente giudizio d’appello, avviato dal Ministero dell’interno, non vengono addotti argomenti nuovi in senso contrario, il gravame in epigrafe deve essere accolto e, in riforma della sentenza che ne costituisce l’oggetto, il ricorso di primo grado deve essere respinto anche nei confronti del suddetto Ministero.
Le spese devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Coraggio, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/12/2010


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Re: Straordinario Fisso ai fini della 13sima mensilità e

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Appello Min. Int. ACCOLTO
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201705750 - Public 2017-12-06 -

Pubblicato il 06/12/2017


N. 05750/2017REG.PROV.COLL.
N. 07144/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7144 del 2010, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro
i signori Mario Gallo, Alfio Albini, Nicolò Arcodia, Francesco Barile, Fortunato Rosario Bastiano, Cosimo Damiano Bonardi, Angelo Matteo Bubici, Elio Carminati, Giuseppe Corna, Enza De Rui, Barbara Di Maio, Anselmo Marco Felitti, Luca Gabrielli, Luca Gambin, Claudio Gervasoni, Ermes Ghidinelli, Massimo Guareschi, Salvatore Infantino, Valerio Inglese, Alessandro Logrenzi, Vincenzo Locantore, Antonio Marini, Calogero Marotta, Gerardo Del Mastro, Antonio Modesti, Arcangelo Monopoli, Michelangelo Mulliri, Massimo Angelo Nessi, Lucio Noli, Giuseppe Pisano, Matteo Preda, Lauro Resmini, Giuseppe Soave, William Susca, Carmela Tulipano, Paolo Vitali, Massimo Cianfrini, non costituiti in giudizio;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I, n. 1191/2009, resa tra le parti, concernente il computo n. 2 ore obbligatorie di straordinario fisso nella tredicesima mensilità;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2017 il Cons. Gabriele Carlotti e udito, per le parti, l’avvocato dello Stato Attilio Barbieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.) Il Ministero dell’Interno ha impugnato la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.a.r. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha accolto in parte il ricorso proposto in primo grado dagli odierni appellati, tutti appartenenti alla Polizia di Stato (e in servizio presso la Questura di Bergamo all’epoca di proposizione del ricorso originario), onde ottenere l'accertamento e la declaratoria del diritto al computo delle due ore di straordinario obbligatorio prestate ai sensi dell'art. 63 della legge n. 121/1981, dell'art. 7 del d.P.R. n. 69/1984 e dell'art. 1 del d.P.R. n. 234/1988, ai fini della rideterminazione della tredicesima mensilità, del trattamento di fine rapporto e di quiescenza, con riconoscimento anche della rivalutazione monetaria, sulla base degli indici ISTAT, delle maggiori somme spettanti sui singoli ratei considerati, oltre interessi al saggio legale su tali somme.

2.) Con la sentenza appellata, il T.a.r. ha disatteso le preliminari eccezioni, sollevate dal Ministero, in punto di inammissibilità del ricorso originario per difetto di interesse e di difetto di giurisdizione. Nel merito, il Tribunale amministrativo ha respinto l’impugnativa degli interessati per il periodo anteriore al 31 dicembre 1995 (in quanto le due ore di straordinario, fino a quella data, erano espressamente definite come lavoro straordinario) ed ha accolto il ricorso per il periodo successivo, con riferimento al computo della tredicesima mensilità, dell'indennità di buonuscita e del trattamento pensionistico.

Secondo il T.a.r., infatti, a partire dal 31 dicembre 1995, le ore aggiuntive erano state incluse a pieno titolo nella retribuzione tabellare, con dirette conseguenze sulla tredicesima mensilità. Essendo divenute in questo modo elementi tipici della retribuzione, le ore aggiuntive avevano contemporaneamente acquisito la caratteristica necessaria per essere computate nella base pensionabile e ai fini della indennità di buonuscita.

3.) Il Ministero dell’Interno ha proposto i seguenti motivi d’appello:

I.) inammissibilità del ricorso di primo grado, perché non notificato anche all’INPDAP (quale ente debitore della prestazione previdenziale richiesta);

II.) inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse;

III.) difetto della giurisdizione amministrativa;

IV.) infondatezza nel merito del ricorso di primo grado.

4.) Gli appellati non si sono costituiti. Con memoria depositata il 31 ottobre 2017, il Ministero ha ribadito le proprie difese.

5.) All’udienza pubblica del 21 novembre 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

6.) Per la comprensione delle questioni al centro del contendere, va riferito che i ricorrenti in primo grado richiesero che fossero computate nella tredicesima mensilità e, conseguentemente, nel trattamento di fine rapporto e di quiescenza, due ore aggiuntive obbligatorie, svolte in modo continuativo, qualificate tuttavia sul piano retributivo come prestazioni di lavoro straordinario e, quindi, non computate ai fini della tredicesima mensilità, dell’indennità di buonuscita e del trattamento di quiescenza.

Il T.a.r. ha accolto in parte il ricorso, affermando che, fino al 31 dicembre 1995, le dette ore aggiuntive erano espressamente qualificate come lavoro straordinario e, quindi, non potevano essere computate ai fini degli istituti richiamati dagli interessati; difatti, solo a decorrere dal 31 dicembre 1995, per effetto dell’art. 12, comma 2, del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, si sarebbe avuta una definitiva strutturazione delle suddette ore nell’orario di lavoro ordinario.

A partire da tale data, pertanto, secondo il T.a.r. le ore aggiuntive in parola divennero utili per il calcolo della tredicesima mensilità; inoltre, essendo state incluse a pieno titolo nella retribuzione tabellare, tali ore aggiuntive divennero altresì computabili, in quanto ormai consistenti in elementi tipici della retribuzione, nella base pensionabile e ai fini dell'indennità di buonuscita.

7.) In via logicamente prioritaria, va esaminata e respinta la sollevata eccezione di difetto della giurisdizione amministrativa, riproposta col primo motivo d’appello.

Ed invero, il Ministero ritiene che la controversia rientrerebbe nell’alveo di cognizione riservato alla Corte dei conti. Sennonché in più occasioni questo Consiglio ha osservato che resta esclusa dalla giurisdizione contabile, in costanza di un rapporto di servizio, la cognizione della materia connessa col rapporto di pubblico impiego, come la determinazione della base pensionabile e dell’indennità di buonuscita (Cons. Stato, sez. VI, 16 settembre 2008, n. 4364; Cons. Stato, sez. IV, 23 febbraio 1998, n. 329; Cons. Stato, sez. VI, 22 ottobre 2002, n. 5805).

8.) Va respinta anche l’altra eccezione di difetto di interesse, formulata con l’atto d’appello.

Sostiene, invero, il Ministero che gli originari ricorrenti avrebbero introdotto in prime cure un’inammissibile azione di accertamento, giacché sorretta da un interesse privo dei caratteri di concretezza e di attualità, atteso che essi potrebbero giungere a non maturare il diritto a pensione.

Il Collegio ritiene che, ricadendo la controversia nell’alveo della giurisdizione amministrativa esclusiva, ben può essere proposta, al fine di superare un’incertezza in ordine alla sussistenza di un diritto, un’azione di accertamento avente ad oggetto la computabilità del c.d. ‘straordinario fisso’ ai fini di altri istituti quali la tredicesima mensilità, l’indennità di buonuscita e il trattamento pensionistico.

9.) Deve essere del pari respinto il motivo d’appello con cui è riproposta l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, per non esser stato evocato in giudizio l’INPDAP. Invero, gli appellati, per come da essi dichiarato, erano in servizio all’epoca della proposizione del ricorso, sicché sarebbe stata superflua l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente previdenziale.

10.) Nel merito, l’appello va accolto nei sensi e nei limiti di seguito precisati.

Ed invero, in conformità a una consolidata giurisprudenza amministrativa e contabile, il T.a.r. ha escluso che, fino al 31 dicembre 1995, le ore aggiuntive potessero essere utilmente computate ai fini degli istituti della tredicesima mensilità, dell’indennità di buonuscita e del trattamento di quiescenza.

Correttamente, poi, il T.a.r. ha osservato che, con l'entrata in vigore del d.P.R. n. 395/1995 (artt. 12, comma 2, e 45, comma 2), le due ore di cui si è detto furono assimilate al lavoro ordinario. Sennonché, ad avviso del Collegio, il Tribunale non ha individuato tutte le conseguenze derivanti dalla circostanza che - in forza dell’art. 37, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 395/1995 e con la medesima decorrenza del 31 dicembre 1995 - fu incrementata l'indennità mensile pensionabile dell'importo inerente al compenso per prestazione di lavoro straordinario obbligatorio e che, da allora, le prestazioni in parola non furono più compensate a parte, in quanto, per l’appunto, conglobate nella ridetta indennità (Cons. Stato, Sez. VI, 18 maggio 2009, n. 3052) e, pertanto, incluse nel trattamento di quiescenza e nella base di calcolo della tredicesima mensilità.

Da ciò discende che, con riferimento al periodo successivo al 31 dicembre 1995, il T.a.r. non avrebbe potuto condannare l’Amministrazione dell’interno a computare e a compensare separatamente le ore aggiuntive rispetto ai richiamati istituti, dal momento che, una volta rifluito nella predetta indennità pensionabile, tale orario di lavoro è stato sottoposto al regime giuridico previsto per l’intera indennità, che ne escludeva il computo ai fini dell’indennità di buonuscita (posto che l'elenco delle voci retributive da includere nella base contributiva della sunnominata indennità, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ha carattere tassativo, come evidenziato dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio nella decisione del 17 settembre 1996, n. 19, nonché, tra i molti precedenti, dalle sentenze di questo Consiglio n. 5623/2003 e n. 3059/2009).

11.) Per le ragioni che precedono, l’appello risulta in parte fondato, sicché – in parziale riforma della sentenza impugnata – vanno respinte le pretese degli originari ricorrenti, volte ad ottenere benefici con riferimento al periodo successivo al 31 dicembre 1995.

La sentenza del T.a.r. va invece confermata quanto alla statuizione relativa al periodo anteriore a tale data, fermo restando che i relativi effetti si devono intendere prodotti esclusivamente con riferimento alle descritte situazioni di fatto obiettivamente sussistenti.

Nella particolarità della questione, si ravvisano giustificati motivi per compensare integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie l’appello n. 7144 del 2010 nei limiti e nei sensi precisati in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado, con riferimento alle pretese degli interessati riguardanti il periodo successivo al 31 dicembre 1995.

Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2017, con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Gabriele Carlotti, Consigliere, Estensore
Giovanni Pescatore, Consigliere
Solveig Cogliani, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gabriele Carlotti Luigi Maruotti





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Re: Straordinario Fisso ai fini della 13sima mensilità e

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Il CdS ribalta la sentenza del Tar che era favorevole ai ricorrenti.
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1) - computabilità (nella base di calcolo per la buonuscita e la 13^ mensilità) delle 2 ore di lavoro straordinario obbligatorio prestato settimanalmente ai sensi art. 63 L. 121 del 1981.

Il CdS precisa che:

2) - “Per il periodo anteriore al 31 dicembre 1995, va escluso il computo nella tredicesima mensilità, nella base pensionabile e nell'indennità di buonuscita delle due ore settimanali di lavoro straordinario prestate dal personale della Polizia, retribuite ai sensi dell'art. 63 l. 1 aprile 1981 n. 121, degli art. 6 e 7 d.P.R. 27 marzo 1984 n. 69, degli art. 1 e 2 d.P.R. 23 giugno 1988 n. 234 e compensate infine con l'indennità di cui al d.P.R. 31 luglio 1995 n. 395, stante la tipicità degli emolumenti a tal fine valutabili a norma del d.P.R. n. 1092 del 1973 e del d.P.R. n. 1032 del 1973.” ( cfr. fra le recenti IV Sez. n. 1217 del 2010).
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201800252
- Public 2018-01-17 -

Pubblicato il 17/01/2018

N. 00252/2018REG.PROV.COLL.
N. 04022/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4022 del 2007, proposto da:
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
Bruno Salvatore, Camisa Giuseppe, Fersini Antonio, Marti Luigi non costituiti in giudizio;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 00591/2007, resa tra le parti, concernente computo ore straordinarie fisse e corresponsione differenze retributive


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2018 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati Avv.to dello Stato Tidore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Gli odierni appellati, già appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed ora in quiescenza, hanno proposto ricorso al TAR Lecce al fine di vedersi riconosciuta la computabilità (nella base di calcolo per la buonuscita e la 13^ mensilità) delle 2 ore di lavoro straordinario obbligatorio prestato settimanalmente ai sensi art. 63 L. 121 del 1981.

Con la sentenza in epigrafe indicata il TAR – dato atto che il problema è stato normativamente risolto dall’accordo recepito nel DPR 395/1995 che ne prevede la computabilità ai fini dell’indennità pensionabile – ha accolto il ricorso.

A sostegno del decisum il Tribunale ha rilevato che le due ore in questione, al di là del nomen, configurano una prestazione lavorativa ordinaria, quindi computabile a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 121.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dall’Amministrazione che ne ha chiesto l’integrale riforma.

L’appello è fondato.

Infatti la Sezione ha da tempo univocamente evidenziato che “Per il periodo anteriore al 31 dicembre 1995, va escluso il computo nella tredicesima mensilità, nella base pensionabile e nell'indennità di buonuscita delle due ore settimanali di lavoro straordinario prestate dal personale della Polizia, retribuite ai sensi dell'art. 63 l. 1 aprile 1981 n. 121, degli art. 6 e 7 d.P.R. 27 marzo 1984 n. 69, degli art. 1 e 2 d.P.R. 23 giugno 1988 n. 234 e compensate infine con l'indennità di cui al d.P.R. 31 luglio 1995 n. 395, stante la tipicità degli emolumenti a tal fine valutabili a norma del d.P.R. n. 1092 del 1973 e del d.P.R. n. 1032 del 1973.” ( cfr. fra le recenti IV Sez. n. 1217 del 2010).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va accolto, con integrale riforma della sentenza gravata e rigetto del ricorso introduttivo.

Le spese del giudizio possono essere compensate avuto riguardo alle incertezze interpretative registrabili all’epoca della proposizione del ricorso.


P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, riforma la sentenza impugnata e respinge il ricorso introduttivo.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente, Estensore
Carlo Schilardi, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Alessandro Verrico, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Antonino Anastasi





IL SEGRETARIO
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