Trasferimento d'autorità e indennità L. 100/1987

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Trasferimento d'autorità e indennità L. 100/1987

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Accolto.
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1) - Solo il ricorrente Monteduro Roberto ha reso, nei modi di legge, la dichiarazione del permanere dell’interesse ad una decisione nel merito.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201800843 - Public 2018-01-23 -
Pubblicato il 23/01/2018

N. 00843/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01552/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1552 del 2003, proposto da:
Pirone Antonio, Buzi Gianluca, Colletta Donato, D'Aniello Luigi, Evangelisti Alfonso, Giustizia Angelo, Giustizieri Mario, Lagrasta Damiano, Madrau Giovanni, Monteduro Roberto, Quercia Piero, Rotondi Simone, Spada Andrea, Trippa Mauro, Vargas Antonio, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Goffredo Mucci, Monaldo Mancini, con domicilio eletto presso lo studio Monaldo Mancini in Roma, via Gallia, 86;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica non costituito in giudizio;

per l'accertamento e la declaratoria
- del diritto alla percezione degli emolumenti previsti per il trasferimento d'autorità, ossia l’indennità prevista dalla L. 10/03/1987 n. 100, dalla Legge 29/03/2001 n. 86, nonché di quant’altro previsto dagli artt. 17 e ss. della L. 836/73 in base alla data di trasferimento, con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alla decorrenza degli emolumenti maturati e non percepiti, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, fino all'effettivo soddisfo, previo, se del caso, annullamento, per la parte in cui dovessero risultare lesivi:
a) del foglio prot. n. DIP/6/4/13337/ datato 05/12/2002;
b) del provvedimento ordinativo dello Stato Maggiore Aeronautica relativo al preteso comprensorio operativo (dal citato foglio richiamato); c) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2017 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorso in esame, con il Decreto n. 4560 del 16 aprile 2015, è stato dichiarato perento, ai sensi dell’art. 1, comma 1, delle norme transitorie di cui all’Allegato 3 al d.lgs. n. 104/2010.

Solo il ricorrente Monteduro Roberto ha reso, nei modi di legge, la dichiarazione del permanere dell’interesse ad una decisione nel merito.

Pertanto, limitatamente allo stesso, il citato Decreto di perenzione n. 4560 del 16 aprile 2015, è stato, con Decreto n. 311 del 2 marzo 2016, revocato.

Con due successive Ordinanze ( 3214/17 e 9516/17), rese nelle pubbliche udienze, rispettivamente del 7 marzo 2017 e 12 maggio 2017, il Collegio ha chiesto alla resistente chiarimenti, anche con riferimento all’eventuale pagamento delle somme richieste a mente Legge L. 10/03/1987 n. 100, ratione temporis vigente.

La p.a., in esecuzione alla statuizione disposta con le citate ordinanze, ha confermato il trasferimento per ragioni organizzative del dipendente ed ha contestualmente rappresentato di non aver corrisposto alcuna somma al ricorrente.

Ciò detto, il Collegio Osserva.

Il ricorrente, maresciallo di 2° classe dell’Aeronautica Militare, ha prestato servizio, sino al.31 agosto 2000, presso la Direzione dei Magazzini principali di Commissariato della III Regione Aerea, con sede in Roma.

Con disposizione dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare è stato disposto, a far data dal 1° settembre 2000, il trasferimento della Direzione dei Magazzini principali di Commissariato della III Regione Aerea presso la sede di Guidonia, in uno con il trasferimento del personale ivi in servizio.

Il ricorrente ha, attraverso l’ufficio del difensore, provveduto a richiedere alla amministrazione resistente, la corresponsione prevista dalla L. 100/87 per i trasferimenti di autorità.

La p.a., in buona sostanza, ha rappresentato che l’indicato trasferimento era stato effettuato nel contesto di un medesimo Ufficio, pur se ubicato nella sede della Direzione dei Magazzini principali di Commissariato di Guidonia, quindi, implicitamente, ha negato l’indennità richiesta.

Avverso tale determinazione il ricorrente ha avanzato il ricorso oggetto del presente scrutinio volto ad accertare il suo diritto alla riferita indennità.

Alla udienza del 29 novembre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Emerge dagli atti di causa che la p.a., per ragioni organizzative, ha trasferito la Direzione dei Magazzini principali di Commissariato con sede in Roma a Guidonia.

Che, conseguentemente, ha provveduto a trasferire anche il personale ( compreso il ricorrente) che prestava servizio presso la sede dismessa.

Che, infine, la sede di Guidonia dista oltre 10 chilometri da Roma.

Non consta dagli atti di causa che il ricorrente ha presentato domanda di trasferimento per l’indicata sede.

Preliminarmente il Collegio rileva che la questione oggetto del presente scrutinio, è stata sottoposta a revisione critica da parte della giurisprudenza, nonché meglio precisata con l’intervento di una successiva disposizione normativa.

In particolare, l’art. 1, co. 163, legge n. 228 del 24 dicembre 2012 ha introdotto, nel corpo dell’art. 1, l. n. 86 del 2001 ( che ha sostituito la L. 100/1987), il comma 1-bis, in forza del quale è vietato corrispondere l’indennità in questione ai militari trasferiti ad altra sede di servizio, limitrofa a quella di appartenenza, a seguito della soppressione del reparto di originaria assegnazione.

Conviene subito rilevare che tale previsione normativa, così come emerge dal tenore letterale e sistematico, non può avere effetti retroattivi al 1° gennaio 2013, data di entrata in vigore della predetta, proprio in forza del generale principio di cui all’art. 11 disp. prel. c.c..

Né la stessa può configurarsi quale norma di interpretazione autentica della precedente normativa, atteso che la stessa difetta dei previsti requisiti formali per tale collocazione sistematica.

Né, al riguardo, sono intervenuti contrasti giurisprudenziali, che la norma in questione doveva dirimere.

Ciò detto è necessario altresì considerare che il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la indennità di cui alla L. 100/87, ratione temporis applicabile, è collegata esclusivamente ai meri dati obiettivi : del trasferimento d’autorità e della distanza della nuova sede assegnata ( almeno 10 chilometri) (Cons. di Stato, Ad. Plen. 28 aprile 1999, n. 7; Sez. IV, 10 marzo 2004, n. 1156; 26 settembre 2008, n. 4638), è stato precisato con il recente arresto dell’adunanza Plenaria n. 1 del 2016.

L’alto consesso, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, ha ritenuto che la presentazione di un istanza di trasferimento, anche in costanza di fatti organizzativi della p.a., esclude l’attribuzione della indicata indennità.

Nel caso di specie, come detto, non risulta che il ricorrente ha prodotto alcuna istanza di trasferimento per la sede individuata dalla p.a., per cui il movimento del militare ad altra sede, disposto a seguito della soppressione dell’ente o della struttura alla quale il suddetto dipendente era originariamente assegnato, si qualifica necessariamente come trasferimento d’ufficio, in quanto palesemente preordinato alla soluzione di un problema insorto a seguito di una scelta organizzativa della stessa Amministrazione e, quindi, alla tutela di un pubblico interesse.

Alla luce di tali semplici considerazioni, accertata la sussistenza, in capo al ricorrente, degli indicati presupposti, il ricorso deve essere accolto ed affermato il diritto dello stesso alla attribuzione dei benefici di cui alla L. 100/87 ( oltre agli interessi di legge, a far data dal trasferimento sino all’effettivo soddisfo), in uno con l’annullamento della nota di prot. n. DIP/6/4/13337/, datata 5 dicembre 2002 in questa sede impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla attribuzione dei benefici di cui alla L. 100/87 ( oltre agli interessi di legge, a far data dal trasferimento sino all’effettivo soddisfo), in uno con l’annullamento della nota di prot. n. DIP/6/4/13337/, datata 5 dicembre 2002 in questa sede impugnata.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che, a mente del D.M. n. 55/2014, complessivamente quantifica in euro 1.500,00 ( millecinquecento), oltre IVA, CPA e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Concetta Anastasi





IL SEGRETARIO


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