Indennità di buonuscita e riscatto periodi pre-ruolo

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Re: Indennità di buonuscita e riscatto periodi pre-ruolo

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Ricorso perso.
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Ecco alcuni brani:

1) - Con l’odierno gravame si dolgono della mancata iscrizione al suddetto Fondo di Previdenza anche per il periodo di servizio precedentemente prestato presso la medesima Amministrazione quali volontari,
- ) - durante il quale già usufruivano del sistema di retribuzione a stipendio,
- ) - quindi domandando a questo Giudice di accertare,
- ) - con riferimento all’indennità di buonuscita erogata dall’ente di previdenza, la sussistenza del proprio diritto ad ottenere l’iscrizione al menzionato Fondo a decorrere dalla data della loro prima assunzione in servizio volontario.

2) - Inoltre, esposto che alcuni fra i ricorrenti avevano richiesto il riscatto del servizio pre-ruolo prestato, versando all’Ente di previdenza il relativo contributo,
- ) - chiedono che in favore di questi l’Amministrazione sia condannata alla restituzione di dette somme, oltre interessi e svalutazione monetaria.

3) - La vicenda all’odierno esame concerne la nota questione relativa all’iscrivibilità presso il Fondo previdenziale gestito dall’E.N.P.A.S. (oggi I.N.P.D.A.P.) dei militari delle FF.AA. prima del passaggio in servizio permanente effettivo e, dunque, relativamente al tempo trascorso in servizio volontario di ferma e rafferma.

4) - Il Consiglio di Stato, premesso che l’art. 1, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, menziona, ai fini della spettanza dell’indennità di buonuscita,
-) - “i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo”,
-) - ha chiarito che per tale non è da intendersi qualsivoglia rapporto di lavoro ma esclusivamente il servizio permanente effettivo che costituisce il rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato.
- ) - Al contrario, dunque, il periodo di servizio volontario costituisce un rapporto di lavoro a tempo solo e necessariamente determinato.

5) - Ancora più chiaramente, il giudice di seconde cure ha ritenuto che
- ) - “Dall’esame delle disposizioni che si sono susseguite per l’ordinamento militare, emerge che con le parole "servizio continuativo" si è richiamato, con una diversa denominazione, il medesimo rapporto giuridico a tempo indeterminato concernente i gradi ‘iniziali’ del personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento militare (l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza).
- ) - Ciò si evince dalle univoche disposizioni, non solo degli articoli 1 e 2 della legge n. 53 del 1989 e dell’articolo 68 della legge n. 212 del 1983,
- ) - ma anche degli articoli 1 e 2 della legge n. 833 del 1961 e dell’articolo 4 della legge n. 1168 del 1961 (delle cui disposizioni consapevolmente ha tenuto conto il legislatore, nella stesura dell’art. 1 del D.P.R. n. 1072 del 1973) (cfr. in termini, dec. n. 6660/09 cit.)” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 8723/2010)”.

6) - Pertanto, il servizio volontario che i ricorrenti hanno prestato prima del passaggio in s.p.e.
- ) - e per il quale domandano che sia anticipata la propria iscrizione al Fondo di previdenza I.N.P.D.A.P. sin dal momento dell’assunzione in servizio di ciascuno di essi,
- ) - non può essere utilmente computato ai fini dell’indennità di buonuscita
- ) - e non può dar luogo all’anticipata iscrizione al predetto Fondo previdenziale, con conseguente infondatezza della domanda.

7) - A tal riguardo, è utile rammentare come la legislazione successiva al richiamato D.P.R. n. 1032/1973, ed in particolare il d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165,
- ) - ha preso in considerazione i periodi di pre-ruolo per servizio militare comunque prestato,
- ) - stabilendone la riscattabilità ai fini dell’indennità di fine servizio (art. 5),
- ) - confermando la distinzione tra la contribuzione a fini previdenziali e i contributi da versare per l’indennità di buonuscita in riferimento alla ferma breve e prolungata,
- ) - chiarendo che,
- ) - se ai fini previdenziali la contribuzione grava sull’Amministrazione ai sensi del comma 5 dell’anzidetto art. 5, d.lgs 165/1997,
- ) - ai fini dell’indennità di buonuscita di cui al D.P.R. n. 1032/1973 la scelta di versare i contributi volontari è rimessa all’interessato.

8) - Pertanto, seppure il servizio volontario pre-ruolo può essere utilmente considerato ai fini previdenziali, - ) - con riferimento al diverso fine della corresponsione dell’indennità di buonuscita,
- ) - che qui rileva,
- ) - esso è solamente riscattabile per scelta dell’interessato e, in quanto tale,
- ) - è soggetto a contribuzione volontaria e non a carico dell’Amministrazione.

N.B.: leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201800811, - Public 2018-01-22 -
Pubblicato il 22/01/2018

N. 00811/2018 REG.PROV.COLL.
N. 11055/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11055 del 2003, proposto da:
(OMISSIS per questione di spazio), tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Massaro, con domicilio eletto presso lo studio Petrillo-Ragazzoni in Roma, Piazzale Clodio, 18;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

I.N.P.D.A.P. – Gestione autonoma ex E.N.P.A.S., in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti all’iscrizione al fondo di previdenza E.N.P.A.S., ora I.N.P.D.A.P., con decorrenza per ciascuno dalla data di assunzione in servizio;

e per la condanna
delle Amministrazioni intimate alla restituzione delle somme indebitamente versate da ciascuno a titolo di contributo di riscatto del periodo pre-ruolo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
nonché per l’annullamento
di tutti gli atti eventualmente ostativi, presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 dicembre 2017 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Espongono i ricorrenti di essere, o essere stati, tutti ufficiali e/o sottufficiali dell’Aeronautica Militare in servizio permanente effettivo (s.p.e.) e di aver ottenuto l’iscrizione al Fondo di previdenza E.N.P.A.S. (ora I.N.P.D.A.P.) al momento del loro passaggio in s.p.e., coincidente con l’acquisizione del grado di Sergente Maggiore.

2. Con l’odierno gravame si dolgono della mancata iscrizione al suddetto Fondo di Previdenza anche per il periodo di servizio precedentemente prestato presso la medesima Amministrazione quali volontari, durante il quale già usufruivano del sistema di retribuzione a stipendio, quindi domandando a questo Giudice di accertare, con riferimento all’indennità di buonuscita erogata dall’ente di previdenza, la sussistenza del proprio diritto ad ottenere l’iscrizione al menzionato Fondo a decorrere dalla data della loro prima assunzione in servizio volontario.

Inoltre, esposto che alcuni fra i ricorrenti avevano richiesto il riscatto del servizio pre-ruolo prestato, versando all’Ente di previdenza il relativo contributo, chiedono che in favore di questi l’Amministrazione sia condannata alla restituzione di dette somme, oltre interessi e svalutazione monetaria.

3. Con atto di stile si è costituito in giudizio l’intimato Ministero della Difesa per domandare il rigetto del ricorso siccome infondato.

4. Con decreto n. 5029 del 24.04.2015, il ricorso in esame è stato dichiarato perento.

Successivamente, a seguito della dichiarazione di interesse al ricorso, con decreto decisorio n. 322 del 2.03.2016, il suindicato decreto di perenzione è stato revocato limitatamente ai ricorrenti Brunetti Roberto, Gemma Roberto, Ancora Antonino, Raffo Massimo, Moro Roberto, Maurizi Maurizio, Menis Giovanni, Coppa Carlo, Donati Onofrio, De Franco Raimondo Santucci Sergio, Paparini Francesco, Paluzzi Sandro, Bovesecco Umberto, Camaggi Franco e d’Avossa Gianfranco ed è stata disposta la reiscrizione del ricorso in epigrafe sul ruolo di merito.

5. Il Collegio ritiene il ricorso infondato e, pertanto, lo rigetta.

6. La vicenda all’odierno esame concerne la nota questione relativa all’iscrivibilità presso il Fondo previdenziale gestito dall’E.N.P.A.S. (oggi I.N.P.D.A.P.) dei militari delle FF.AA. prima del passaggio in servizio permanente effettivo e, dunque, relativamente al tempo trascorso in servizio volontario di ferma e rafferma.

Premesso che il D.P.R. n. 1032/1973 disciplina le prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato e che il “Fondo di previdenza e credito” da esso regolato provvede alla corresponsione agli aventi diritto dell’indennità di buonuscita e degli assegni vitalizi (art. 32), deve darsi preliminarmente atto della presenza di oscillazioni giurisprudenziali in ordine alla corretta interpretazione del citato D.P.R., della cui violazione gli odierni ricorrenti si dolgono.

6.1 Invero, una prima giurisprudenza del Giudice Amministrativo, più vicina alle prospettazioni di parte ricorrente e tesa a riconoscere il diritto dei militari all’iscrizione al menzionato Fondo previdenziale, dopo aver preliminarmente chiarito che al personale non inquadrato almeno in posizione di sottufficiale non spettasse l’anzidetta iscrizione, statuiva l’obbligo per il Ministero della Difesa di provvedere, ora per allora, all’iscrizione dei ricorrenti al Fondo con conseguente versamento all’Ente previdenziale del relativo contributo, per la parte a suo carico e, correlativamente, l’obbligo per l’I.N.P.D.A.P. di procedere all’iscrizione, con decorrenza dal momento in cui gli istanti avevano iniziato ad essere retribuiti con il metodo a stipendio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 6363/2005, n. 1643/2006; Tar Lazio, Roma, Sez. I-bis, n. 1153/2008; nn. 6178, 6266 e 6271/2004).

6.2 Tuttavia, i più recenti arresti giurisprudenziali, a cui il Collegio ritiene di aderire, sono giunti ad opposta soluzione.

Il Consiglio di Stato, premesso che l’art. 1, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, menziona, ai fini della spettanza dell’indennità di buonuscita, “i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo”, ha chiarito che per tale non è da intendersi qualsivoglia rapporto di lavoro ma esclusivamente il servizio permanente effettivo che costituisce il rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato. Al contrario, dunque, il periodo di servizio volontario costituisce un rapporto di lavoro a tempo solo e necessariamente determinato.

Ancora più chiaramente, il giudice di seconde cure ha ritenuto che “Dall’esame delle disposizioni che si sono susseguite per l’ordinamento militare, emerge che con le parole "servizio continuativo" si è richiamato, con una diversa denominazione, il medesimo rapporto giuridico a tempo indeterminato concernente i gradi ‘iniziali’ del personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento militare (l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza). Ciò si evince dalle univoche disposizioni, non solo degli articoli 1 e 2 della legge n. 53 del 1989 e dell’articolo 68 della legge n. 212 del 1983, ma anche degli articoli 1 e 2 della legge n. 833 del 1961 e dell’articolo 4 della legge n. 1168 del 1961 (delle cui disposizioni consapevolmente ha tenuto conto il legislatore, nella stesura dell’art. 1 del D.P.R. n. 1072 del 1973) (cfr. in termini, dec. n. 6660/09 cit.)” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 8723/2010)”.

7. Nella fattispecie all’odierno esame, i ricorrenti domandano l’iscrizione al Fondo di Previdenza con riferimento ad un periodo in cui il rapporto di pubblico impiego che li legava all’Amministrazione era solo a tempo determinato e che, secondo la ricostruzione ermeneutica innanzi svolta, il legislatore ha discrezionalmente ritenuto non automaticamente computabile al fine della buonuscita, ai sensi del richiamato art. 1, D.P.R. n. 1032/1973.

in relazione ad esso non è dunque possibile disporre l’iscrizione al Fondo di previdenza, oggi gestito dall’I.N.P.D.A.P., per ricomprendervi il servizio prestato dagli odierni esponenti quale volontari, e precedente al passaggio in servizio permanente effettivo.

Pertanto, il servizio volontario che i ricorrenti hanno prestato prima del passaggio in s.p.e. e per il quale domandano che sia anticipata la propria iscrizione al Fondo di previdenza I.N.P.D.A.P. sin dal momento dell’assunzione in servizio di ciascuno di essi, non può essere utilmente computato ai fini dell’indennità di buonuscita e non può dar luogo all’anticipata iscrizione al predetto Fondo previdenziale, con conseguente infondatezza della domanda.

8. Ritenuta, quindi, corretta la decorrenza dell’iscrizione al Fondo previdenziale dei ricorrenti come operata dalla odierna intimata, ne discende la conseguente infondatezza nel merito della domanda di condanna dell’Amministrazione alla restituzione del contributo versato per il riscatto del servizio pre-ruolo dai medesimi prestato.

A tal riguardo, è utile rammentare come la legislazione successiva al richiamato D.P.R. n. 1032/1973, ed in particolare il d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, ha preso in considerazione i periodi di pre-ruolo per servizio militare comunque prestato, stabilendone la riscattabilità ai fini dell’indennità di fine servizio (art. 5), confermando la distinzione tra la contribuzione a fini previdenziali e i contributi da versare per l’indennità di buonuscita in riferimento alla ferma breve e prolungata, chiarendo che, se ai fini previdenziali la contribuzione grava sull’Amministrazione ai sensi del comma 5 dell’anzidetto art. 5, d.lgs 165/1997, ai fini dell’indennità di buonuscita di cui al D.P.R. n. 1032/1973 la scelta di versare i contributi volontari è rimessa all’interessato.

Pertanto, seppure il servizio volontario pre-ruolo può essere utilmente considerato ai fini previdenziali, con riferimento al diverso fine della corresponsione dell’indennità di buonuscita, che qui rileva, esso è solamente riscattabile per scelta dell’interessato e, in quanto tale, è soggetto a contribuzione volontaria e non a carico dell’Amministrazione.

9. Il Collegio, pertanto, pronunciando nei confronti dei soli ricorrenti per i quali è stata disposta la reiscrizione del ricorso in epigrafe sul ruolo di merito, conclude per il rigetto del presente gravame.

10. Sussistono, tuttavia, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Rosa Perna, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rosa Perna Alessandro Tomassetti





IL SEGRETARIO

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N.B.: allego ora (25/12/2021) anche la sentenza del CdS che ribalta il giudizio del Tar Lazio dando ragione ai ricorrenti.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.


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Re: Indennità di buonuscita e riscatto periodi pre-ruolo

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Leggete la sentenza del CdS datata 2012, qui sotto indicata, ove il Ministero della Difesa ha perso l’Appello.

09/10/2012 201205250 Sentenza 4


N. 05250/2012REG.PROV.COLL.
N. 03736/2005 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3736 del 2005, proposto da:
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 01581/2004, resa tra le parti, concernente della sentenza del t.a.r. Puglia - sez. staccata di Lecce: sezione I n. 01581/2004, resa tra le parti, concernente iscrizione fondo di previdenza e credito presso Inpdap ex Enpas
……………………………

OMISSIS

1) Al riguardo la giurisprudenza amministrativa ha infatti da tempo accolto la tesi della riconoscibilità dei servizi in questione, prestati in posizione di ferma volontaria o rafferma, avendo essi i connotati del servizio continuativo ai sensi dell’art. 1, d.P.R. n. 1032/1973 (Cons. di Stato, sez. VI, 15 novembre 2005 n. 6363 e 31 marzo 2006 n. 1643). Vero è che l’orientamento complessivo non è risultato univoco nel tempo, registrandosi anche interpretazioni che non hanno ritenuto detti servizi automaticamente computabili ai fini dell’indennità di buonuscita e sulla base del solo dato testuale dell’art. 1, d.P.R. n. 1032/1973, pervenendo comunque al riconoscimento ove il dipendente risultasse aver versato i corrispondenti e necessari contributi, perfezionando (come nel caso in esame ) il procedimento di “riscatto” dei servizi stessi. Certo è però che l’interpretazione favorevole ha successivamente trovato piena conferma nell’art. 5, d.lgs. n. 165/1997, i cui commi 4, 5 e 6, così dispongono:

<<4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.


La suindicata sentenza si trova postata in questo post
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Re: Indennità di buonuscita e riscatto periodi pre-ruolo

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Ricorso Accolto.
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1) - La parte ricorrente, ufficiale dell’esercito italiano in servizio, censura il diniego espresso dalla resistente alla istanza di riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del periodo intercorrente tra la nomina giuridica e quella economica.

IL TAR LAZIO precisa:

2) - la p.a. ha respinto l’indicata istanza sulla base del tenore letterale dell’art. 1847 del D.lgs n. 66/2010.

3) - Tanto premesso, recita il primo comma dell’art. 1847 del Dlgs n. 66/2010: “ Il computo del servizio effettivo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dallo stesso”.

4) - L’interpretazione della norma riportata non può disattendere le previsioni generali del sistema.

5) - In altre parole, la scelta della p.a. di distinguere il momento giuridico da quello della effettiva prestazione del servizio, per esclusive esigenze della stessa,
- ) - non può essere ignorata e non può costituire un momento pregiudiziale del cittadino,
- ) - dovendo ricondursi al momento della nomina lo stabile inserimento in una carriera dello Stato con il conseguente consolidamento dello status, giuridico ed economico, dallo stesso derivante.

6) - Conseguentemente, il rigetto della istanza di riscatto, a fini previdenziali, presentata dall’attuale ricorrente a mente dell’art. 142, comma 2 del DPR 1092/1973, con onere a carico dello stesso richiedente, per il periodo 1° marzo 1984/ 24 luglio 1984 è viziata, nei termini indicati in motivazione e deve essere annullata.

N.B.: Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA BREVE ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201806366, - Public 2018-06-07 -

Pubblicato il 07/06/2018


N. 06366/2018 REG. PROV. COLL.
N. 00911/2018 REG. RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 911 del 2018, proposto da
Maurizio De Giorgi, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Viglione, Noemi Tsuno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Viglione in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;

contro
Ministero della Difesa non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva

1. del provvedimento del Ministero della Difesa – Centro Unico Stipendiale Esercito – Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza e Relazioni con il Pubblico prot. n. M_D E25720 REG2017 0045978 datato 16.11.2017 ed avente ad oggetto “Col. Maurizio DE GIORGI (…) Domanda di riscatto del periodo intercorrente tra la nomina giuridica ad ufficiale in s.p.e. e quella economica di assunzione in servizio”;

2. della nota della Direzione Generale della Previdenza e della Leva prot. n. M_DG PREV 0056344 del 7 aprile 2014 richiamata nel provvedimento sub 1 e della quale il ricorrente veniva a conoscenza unitamente al provvedimento oggi impugnato;

3. nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2018 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


La questione oggetto del presente scrutinio può essere decisa in forma semplificata, sussistendo, all’evidenza, i presupposti indicati dall’art. 74 cpa.

La parte ricorrente, ufficiale dell’esercito italiano in servizio, censura il diniego espresso dalla resistente alla istanza di riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del periodo intercorrente tra la nomina giuridica e quella economica.

La giurisdizione pertiene al giudice adito: “la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni è limitata solo a quanto concerne con immediatezza, anche nella misura, il sorgere, il modificarsi e l'estinguersi totale o parziale del diritto a pensione in senso stretto, restando esclusa da tale competenza ogni questione connessa con il rapporto di pubblico impiego, quale la determinazione della base pensionabile e dei relativi contributi da versare, sulla quale, invece, la giurisdizione è del giudice amministrativo.” (Cons. Stato Sez. VI, 30 aprile 2002, n. 2323; Sez. IV, 15 febbraio 2003, n. 923).

Ciò detto la p.a. ha respinto l’indicata istanza sulla base del tenore letterale dell’art. 1847 del D.lgs n. 66/2010.

Osserva il Collegio.

Preliminarmente è necessario precisare i limiti e la natura afferente alla nomina giuridica e quella economica dei dipendenti pubblici.

E’ noto e non merita peculiare approfondimento che è l’atto di nomina all’impiego, con conseguente inquadramento in ruolo, costituisce, con la medesima decorrenza giuridica, lo status del dipendente ed il rapporto di lavoro.

E’, infatti, da tale data che si fissano il complesso delle condizioni che disciplinano, sotto il profilo giuridico ed economico, il rapporto di impiego, così come dettate dalla normativa vigente all’atto di nomina.

E’ a tale momento che deve aversi riguardo per la definizione del regime giuridico ed economico applicabile, in quanto connessi all’acquisizione del relativo status.

L’effettiva presa di servizio, invero, ha valenza ai soli fini economici, individuando il momento cui pretendere la controprestazione economica a carico della p.a..

Quindi, la decorrenza economica determina e comporta solo il diritto alla percezione della retribuzione, proprio perchè essa costituisce il momento sinallagmatico dell’intervenuto rapporto negoziale che non può prescindere dal momento in cui inizia, effettivamente, la prestazione lavorativa.

Ciò è confermato dal fatto che la eventuale mancata presa di servizio, successivamente alla nomina ( ed alla conseguente decorrenza giuridica), non determina la mancata costituzione del rapporto, ma unicamente la decadenza dal rapporto, perché lo stesso è già sorto dalla nomina.

Tanto premesso, recita il primo comma dell’art. 1847 del Dlgs n. 66/2010: “ Il computo del servizio effettivo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dallo stesso”.

L’interpretazione della norma riportata non può disattendere le previsioni generali del sistema.

In altre parole, la scelta della p.a. di distinguere il momento giuridico da quello della effettiva prestazione del servizio, per esclusive esigenze della stessa, non può essere ignorata e non può costituire un momento pregiudiziale del cittadino, dovendo ricondursi al momento della nomina lo stabile inserimento in una carriera dello Stato con il conseguente consolidamento dello status, giuridico ed economico, dallo stesso derivante.

Conseguentemente, il rigetto della istanza di riscatto, a fini previdenziali, presentata dall’attuale ricorrente a mente dell’art. 142, comma 2 del DPR 1092/1973, con onere a carico dello stesso richiedente, per il periodo 1° marzo 1984/ 24 luglio 1984 è viziata, nei termini indicati in motivazione e deve essere annullata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento censurato.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che, a mente del D.M. n. 55/2014, complessivamente quantifica in euro 1.500,00 ( millecinquecento), oltre IVA, CPA e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Concetta Anastasi





IL SEGRETARIO


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N.B.: - Anche questo ricorso è stato accolto con l'identico testo di sentenza.


SENTENZA BREVE ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201806367, - Public 2018-06-07 -

pubblicato il 07/06/2018


N. 06367/2018 REG. PROV. COLL.
N. 01354/2018 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1354 del 2018, proposto da
Antonio Saraceni, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Viglione e Noemi Tsuno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Viglione in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
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Re: Indennità di buonuscita e riscatto periodi pre-ruolo

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trovata in rete e per non dimenticare.
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ISTRUZIONI INPDAP SUL TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

Si richiama la circolare dell’INPDAP dell’08 ottobre 2010, n. 17 relativa all’art 12 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010 ,contenente istruzioni e chiarimenti in materia di trattamento di fine servizio e di fine rapporto ,i cui aspetti rilevanti e significativi si riportano di seguito.

. Pagamento indennità di fine servizio o di fine rapporto

Il comma 7 dell’articolo 12 in esame, introduce nel pubblico impiego nuove modalità di pagamento delle indennità di fine servizio, comunque denominate, stabilendo che le stesse vengano pagate in uno o più importi annuali, a seconda che l’ammontare lordo della prestazione superi o meno i 90.000 euro.

La disposizione riguarda le prestazioni di fine rapporto e le indennità equipollenti, comunque denominate, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche individuate dall’lstat ai sensi del comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Devono intendersi ricompresi nell’ambito di applicazione della norma anche i dipendenti di quegli enti che, pur non avendo la natura di pubbliche amministrazioni, rientrano nell’elenco di quelli individuati dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi del citato comma 3 dell’art. 1 della legge n.196/2009

Le prestazioni erogate dall’lnpdap riguardate dalla novella legislativa sono:

– l’indennità di buonuscita (IBU) di cui al DPR 29 dicembre 1973 n. 1032;

– l’indennità premio di servizio (IPS) di cui alla legge 8 marzo 1968 n. 152;

– il trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all’art. 2, commi 5-8, della legge 8 agosto 1995, n. 335 come modificato dall’art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall’art. 26, commi 18-20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e con disciplina di dettaglio contenuta nel Dpcm 20 dicembre 1999, successivamente modificato.

In particolare, la norma dispone che tali indennità vengano corrisposte:

a) in un unico importo annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 90.000 euro;

b) in due importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all’ammontare residuo;

c) in tre importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all’ammontare residuo.

Si specifica che la disciplina disposta dal comma 7 citato ha carattere generale e si applica ai TFS/TFR da corrispondere per tutte le cessazioni dal servizio intervenute dal 31 maggio 2010, fatta salva la disciplina derogatoria di cui al paragrafo 4.

Termini di pagamento

In proposito, si rammenta che l’art. 3, comma 2, della legge n. 140 del 1997 dispone che il pagamento delle indennità di fine servizio e di fine rapporto debba avvenire non prima del 181° giorno e non oltre il 270° giorno successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Ai sensi del successivo comma 5 dell’art. 3 della legge n. 140 citata, solo nelle ipotesi di cessazione dal servizio per limiti di età o di servizio, per decesso e per invalidità, il pagamento della prestazione deve essere disposto entro i 105 giorni successivi al collocamento a riposo.

Si potrà procedere all’erogazione dell’intero TFS/TFR o del primo importo annuale entro 105 giorni dalla data di cessazione dal servizio se il dipendente possiede un’anzianità contributiva di 39 anni 11 mesi e 16 giorni ai fini pensionistici.

Si rammenta inoltre che i periodi di anzianità utile non sono soltanto quelli di effettivo servizio, ma anche quelli riconosciuti per riscatto, ricongiunzione ecc.

Il secondo ed il terzo importo annuale relativi alle quote di prestazione eccedenti il limite dei 90.000 euro sono posti in pagamento rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento.

Disciplina derogatoria

Il comma 9 introduce una disciplina derogatoria e di carattere transitorio al pagamento rateale delle indennità di fine servizio e di fine rapporto introdotto dal comma 7: il pagamento in più rate del TFS/TFR non si applica alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età che intervengano entro il 30 novembre 2010 nonché alle prestazioni da corrispondere a coloro che hanno presentato le proprie dimissioni prima del 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto 31 maggio 2010 n. 78) e che cessino dal servizio entro il 30 novembre 2010. Pertanto, la deroga interessa tutti coloro che cessano dal servizio entro il 30 novembre 2010 (ultimo giorno di servizio 30 novembre) per limiti di età o per dimissioni, a condizione che questi ultimi abbiano presentato la domanda di cessazione dal servizio entro il 30 maggio u.s.

La disposizione derogatoria interessa, altresì, coloro che, raggiunto il requisito del limite di età, hanno chiesto il trattenimento in servizio e che, durante tale periodo, ma entro il 30 novembre 2010, decidano di recedere dal rapporto di lavoro: in tal caso, il collocamento a riposo avviene, a tutti gli effetti, per limiti di età.

Non rientrano nei casi di cessazione per limiti di età, e quindi non costituiscono deroga alla rateizzazione del TFS/TFR, i collocamenti a riposo ai sensi dell’articolo 1, comma 10, del Dlgs. 30 aprile 1997 n. 165, ancorché nei confronti degli stessi trovino applicazione le disposizioni in materia di pensionamento di vecchiaia.

Mancando una espressa previsione legislativa, la disciplina derogatoria non si applica alle cessazioni per decesso, per inabilità e per raggiungimento della massima anzianità contributiva utile, qualora non siano state rassegnate le dimissioni entro il 30 maggio 2010.

Modalità di calcolo del TFS dal 1° gennaio 2011

Il comma 10 dispone che, a partire dalle anzianità utili maturate dal 1° gennaio 2011, il computo dei trattamenti di tine servizio del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, che non sia già sottoposto al regime TFR, si effettua secondo le regole di cui all’art. 2120 del codice civile, con applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento.

Sono interessati alla disciplina recata dal presente comma i dipendenti delle amministrazioni e degli enti datori di lavoro rientranti nell’elenco di quelli individuati dall’lstat ai sensi del citato comma 3 dell’art. 1 della legge n. 196/2009 iscritti all’lnpdap ai fini TFS assunti a tempo indeterminato entro il 31/12/2000, nonché il personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Ai soggetti che possano vantare al 31 dicembre 2010 un’anzianità utile alla erogazione di un TFS (nel caso dei lavoratori in regime di diritto pubblico sopra richiamato è ad esempio sufficiente anche un’anzianità di 6 mesi e un giorno, a condizione che nel corso del 2011 essi abbiano compiuto almeno un anno di iscrizione a fini TFS) sarà erogata, al momento della cessazione dal servizio, una prestazione costituita dalla somma di due importi, il primo calcolato in base alle modalità previste dalla specifica normativa del TFS, sull’anzianità maturata al 31 dicembre 2010, il secondo calcolato in base a quanto statuito nel comma in esame. Più specificamente, le modalità di individuazione dell’ammontare dell’indennità di buonuscita e dell’indennità premio di servizio sono le seguenti:

– il calcolo della “prima quota” di TFS, relativa all’anzianità maturata al 31 dicembre 2010, rimane invariato, continuando ad applicarsi le disposizioni di cui al DPR 29 dicembre 1973, n. 1032 ed alla legge 8 marzo 1968, n. 152, a seconda che si tratti di una buonuscita o di una IPS, che individuano quale base di calcolo, la retribuzione contributiva annua percepita al momento del collocamento a riposo (retribuzione dell’ultimo giorno di servizio, espressa su base annuale, per l’indennità di buonuscita, ovvero degli ultimi dodici mesi di effettivo servizio per l’indennità premio di servizio);

-il calcolo della “seconda quota” di TFS, a partire dalle anzianità maturate dal 1° gennaio 2011, deve effettuarsi attraverso l’applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento alla retribuzione contributiva utile a fini TFS per ciascun anno di servizio; l’importo derivante da tale operazione sarà rivalutato ai sensi dell’art. 2120, comma 4, del codice civile.

Riscatto di periodi o servizi.

I riscatti ai fini TFS, la cui domanda sia stata presentata successivamente al 31 dicembre 2010 ma relativa a periodi e/o servizi prestati in data antecedente al 1° gennaio 2011 influiscono, ai fini del computo degli anni utili, sulla individuazione della “prima quota” TFS, contribuendo ad aumentare l’anzianità utile.

Diversamente, i riscatti di periodi e/o servizi prestati successivamente al 31 dicembre 2010 hanno l’effetto di trasformare i relativi periodi in quote di retribuzione da accantonarsi unitamente a quelle calcolate in base alle modalità previste per la “seconda quota” TFS e da valorizzare nell’anno di presentazione della domanda di riscatto. Relativamente a quest’ultimo aspetto, infatti, così come avviene per i riscatti a fini TFR ai sensi del DPCM 20 dicembre 1999 e s.m.i., i mesi riscattati si trasformano in altrettante quote di TFS che, dalla data della domanda, si rivalutano unitamente agli accantonamenti del 6,91 per cento.

In materia di periodi e servizi riscattabili ai fini IBU e IPS, rimangono ferme le norme previgenti.

Arrotondamento anni utili a TFS

Ai sensi dell’art. 18 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032 e dell’art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, ai fini TFS i periodi superiori a 6 mesi si arrotondano ad anno intero. Questa regola continua ad applicarsi ai fini dell’individuazione della “prima quota” TFS: qualora nell’anzianità utile, al 31 dicembre 2010, comprensiva dei servizi o periodi riscattati, risulti una frazione di anno superiore a 6 mesi, questa si arrotonda ad anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura.

La medesima regola si applica anche ai casi di anzianità superiore a sei mesi al 31 dicembre 2010.

Per l’individuazione della “seconda quota” TFS, trova applicazione il primo comma dell’art. 2120 del codice civile: le frazioni dell’ultimo anno di servizio dovranno essere proporzionalmente ridotte e l’aliquota del 6,91 per cento sarà applicata alla retribuzione contributiva utile mensile. Le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni saranno computate a mese intero.

Decesso in servizio

Nel caso di decesso in servizio, ai fini dell’individuazione dei beneficiari aventi diritto iure proprio alla prestazione di fine servizio, continuano ad applicarsi, rispettivamente, l’art. 5 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032, per l’indennità di buonuscita e l’art. 3, legge 8 marzo 1968, n. 152, per l’INPS.

Tassazione dei trattamenti di fine servizio

L’importo lordo complessivo, determinato dalla somma della prima e seconda quota di TFS ovvero, nel caso di personale in regime di diritto pubblico con anzianità inferiore od uguale a sei mesi al 31 dicembre 2010, dalla sola seconda quota, calcolato in base alle modalità appena illustrate, è soggetto al trattamento fiscale fissato, per i TFS, dalle disposizioni contenute nell’art. 19, comma 2 bis, del citato DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i.
panorama
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Re: Indennità di buonuscita e riscatto periodi pre-ruolo

Messaggio da panorama »

si ritorna sull'argomento.

Il Tar Lazio precisa:

1) - la Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi in ordine a controversie del tutto similari con le sentenze n. 6366 e n. 6367 del 2018;
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SENTENZA BREVE ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201807846, - Public 2018-07-13 -
Pubblicato il 13/07/2018


N. 07846/2018 REG. PROV. COLL.
N. 07220/2018 REG. RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7220 del 2018, proposto da
Mario Negretti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giancarlo Viglione e Noemi Tsuno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Viglione in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 17;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., n.c.;

per l’annullamento,
previa sospensiva,

- del provvedimento del Ministero della Difesa – Centro Unico Stipendiale Esercito – Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza e Relazioni con il Pubblico prot. n. M_D E25720 REG2018 0004703 datato 19.01.2018 e notificato in data 20.04.2018, avente ad oggetto “Ten. Col. Mario NEGRETTI (…) Domanda di riscatto ai fini pensionistici D.P.R. 1092/73”;

- nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Rilevato che – come posto, tra l’altro, in evidenza dal ricorrente – la Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi in ordine a controversie del tutto similari con le sentenze n. 6366 e n. 6367 del 2018;

Ritenuto che non sussistano motivi per discostarsi dall’orientamento assunto e, conseguentemente, sia possibile ribadire che:

- “è noto e non merita peculiare approfondimento che l’atto di nomina all’impiego, con conseguente inquadramento in ruolo, costituisce, con la medesima decorrenza giuridica, lo status del dipendente ed il rapporto di lavoro”;

- è, infatti, da tale data che si fissa il “complesso delle condizioni che disciplinano, sotto il profilo giuridico ed economico, il rapporto di impiego, così come dettate dalla normativa vigente all’atto di nomina”;

- dato così conto che “è a tale momento che deve aversi riguardo per la definizione del regime giuridico ed economico applicabile, in quanto connessi all’acquisizione del relativo status”, l’effettiva presa di servizio riveste, invero, valenza ai soli fini economici, “individuando il momento in cui pretendere la controprestazione economica a carico della p.a.” in virtù dell’insorgenza – in concreto - del rapporto sinallagmatico “che non può prescindere dal momento in cui inizia, effettivamente, la prestazione lavorativa”, come – del resto – confermato “dal fatto che la eventuale mancata presa di servizio, successivamente alla nomina (ed alla conseguente decorrenza giuridica), non determina la mancata costituzione del rapporto, ma unicamente la decadenza dal rapporto, perché lo stesso è già sorto dalla nomina”;

- tutto ciò premesso e ricordato, ancora, che, secondo il disposto del primo comma dell’art. 1847 del D.lgs. n. 66/2010, “il computo del servizio effettivo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dallo stesso”, il provvedimento di rigetto impugnato, opposto all’istanza presentata dal ricorrente per chiedere e ottenere il riscatto, a fini previdenziali, per il periodo intercorrente tra “la decorrenza giuridica del ….. rapporto di lavoro e la decorrenza amministrativa/economica ai sensi del D.P.R. 1092/73”, non può che essere considerata viziata, specie sotto l’aspetto motivazionale in ragione, tra l’altro, dei termini in cui il su indicato ricorrente afferma di avere formulato l’istanza in esame, in nessun modo confutati dall’Amministrazione;

Ritenuto che le spese seguano la soccombenza e debbano essere liquidate a favore del ricorrente
in € 1.500,00, oltre agli accessori di legge;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7220/20018, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 con l’intervento dei Magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
Fabrizio D'Alessandri, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonella Mangia Concetta Anastasi





IL SEGRETARIO
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Re: Indennità di buonuscita e riscatto periodi pre-ruolo

Messaggio da panorama »

allego sentenza se può interessare

Ricorso perso

1) - per l’accertamento del diritto al riconoscimento ai fini previdenziali del primo biennio di frequenza del corso quadriennale di allievo aspirante vice commissario;
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Folgore77
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Re: Indennità di buonuscita e riscatto periodi pre-ruolo

Messaggio da Folgore77 »

panorama ha scritto: sab ago 09, 2014 9:37 am Circolare n. 96 del 04/08/2014
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INPS circolare – obblighi contributivi personale militare in F.B. o prolungata, in rafferma ovvero in F.V.A. (VFP1) o quadriennale (VFP4)

precisa come sono considerati costoro prima del passaggio in S.P.E.

vedi/leggi e scarica allegato
Scusate, ma se gli effetti del D.Lgs decorrono dall'1/1/1998, il periodo da Volontario in Ferma Breve fatto dall01/01/97 al 31/12/97, come viene considerato ai fini previdenziali?
Non parlo di TFS, perché è chiaro che va riscattato, dico ai fini previdenziali in base al contenuto della circolare postata da Panorama.
Qualcuno lo ha capito?
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Re: Indennità di buonuscita e riscatto periodi pre-ruolo

Messaggio da panorama »

giusto per notizia,

posto questa comunicazione dell'INPS datata 24/02/2017 e diretta al Ministero della Difesa e per conoscenza, al Centro Unico Stipendiale Esercito ed CGA - CNA Chieti -
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Re: Indennità di buonuscita e riscatto periodi pre-ruolo

Messaggio da panorama »

Fa seguito al post del 23 gennaio 2018 ove pubblicavo la sentenza del Tar Lazio n. 811/2018 chiamata nel presente APPELLO.

distinzione tra contribuzione a fini previdenziali e contributi ai fini dell'indennità di buonuscita

Il CdS accoglie l'appello dei ricorrenti.

- transitati al servizio permanente in periodi differenti dal 1996 al 2003, avevano richiesto il pagamento dei contributi previdenziali previsti per i militari in ferma dall’art. 5 comma 5 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, e non l’indennità di buonuscita.

- iscrizione al Fondo di Previdenza INPDAP, dei contributi previdenziali per il periodo di servizio svolto in ferma volontaria e/o rafferma, prima del passaggio in servizio permanente effettivo.

Il CdS scrive:

1) - La giurisprudenza di questo Consiglio ha espressamente affermato con riferimento alla disciplina dell’art. 5 del d.lgs. 165 del 1997 che “nelle norme sopra riportate si fa distinzione tra contribuzione a fini previdenziali e contributi ai fini dell'indennità di buonuscita,
- poiché ai sensi del co. 5, ai fini previdenziali la contribuzione grava sull'amministrazione;
- invece ai fini dell'indennità di buonuscita tali periodi sono riscattabili, ossia l'interessato può versare i contributi volontari” (Cons. Stato Sez. IV, 9 ottobre 2012, n. 5250);

- infatti, per scelta del legislatore della legge n. 165 del 1997 il servizio militare prestato anteriormente all'inserimento nei ruoli stabili delle Forze Armate è utile ai fini previdenziali in generale,
- mentre ai fini dell'indennità di buonuscita è soggetto a contribuzione volontaria e cioè riscattabile da parte dell'interessato (Cons. Stato Sez. IV, 24 gennaio 2013, n. 474)

2) - Inoltre, gli odierni appellanti hanno svolto il servizio di ferma in periodo successivo all’entrata in vigore del d.lgs. 165 del 1997 (decorrenza tra il 1999 e il 2000).
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Re: Indennità di buonuscita e riscatto periodi pre-ruolo

Messaggio da panorama »

Attualmente la base contributiva di calcolo dell'indennità di buonuscita è costituita dall'80% dello stipendio annuo, della tredicesima mensilità (art. 2 legge n. 75/1980), dell'indennità integrativa speciale (art. 1 legge n. 87/1994) e dei soli assegni ed indennità tassativamente indicati dall'art. 38 d.P.R. n. 1032 del 1973.
Folgore77
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Re: Indennità di buonuscita e riscatto periodi pre-ruolo

Messaggio da Folgore77 »

Scusate, sto cercando di capire!
Da ex VFB arruolato febbraio 97 e passato in SPE nel gennaio 2000, il TFS mi è stato calcolato con decorrenza da gennaio 2000, ovvero dal transito in servizio permanente. Il periodo svolto da VFB, ancorché riscattato, non mi è stato conteggiato ai fini del TFS.
Leggendo la sentenza del CdS mi pare di capire che ci sarebbero gli estremi per un ricorso relativo al mancato TFS per gli anni svolti da VFB oppure ho capito male?
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Re: Indennità di buonuscita e riscatto periodi pre-ruolo

Messaggio da mauri64 »

Ciao Folgore,
per chiarimenti in merito dovrai attendere l'intervento degli esperti competenti.
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