Nuova PAL comprensiva delle indennità accessorie
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Nuova PAL comprensiva delle indennità accessorie
Messaggio da Filippogianni »
Come avevo detto in un post precedente al primo febbraio mi accreditano arretrati dovuti per il nuovo PA04 emesso in luglio 2017 in lavorazione inps da luglio 2017
Precedente pal euro 31.140,00
Nuova pal euro 32.244,00
Pensione lorda gennaio euro 2.595,00
Pensione lorda febbraio euro 2.687,00
La differenza al lordo e di euro 92 mensili non sono tanti e non sono pochi meglio che niente .
Louis ti chiedo avendo in corso domanda di p.p. dal mese di maggio 2016 presentata all'Inps per una tabella B già indennizzata , tra breve entro marzo l'Inps mi liquida la p.p. ti chiedo quale importo sarà la p.p. e dovrò restituire anche metta somma indennizzo circa 1.450,00 euro se ricordo bene da restituire , e possibile approssimativamente un conteggio della p.p. grazie Louis .
Un saluto per tutti buon wichend
Precedente pal euro 31.140,00
Nuova pal euro 32.244,00
Pensione lorda gennaio euro 2.595,00
Pensione lorda febbraio euro 2.687,00
La differenza al lordo e di euro 92 mensili non sono tanti e non sono pochi meglio che niente .
Louis ti chiedo avendo in corso domanda di p.p. dal mese di maggio 2016 presentata all'Inps per una tabella B già indennizzata , tra breve entro marzo l'Inps mi liquida la p.p. ti chiedo quale importo sarà la p.p. e dovrò restituire anche metta somma indennizzo circa 1.450,00 euro se ricordo bene da restituire , e possibile approssimativamente un conteggio della p.p. grazie Louis .
Un saluto per tutti buon wichend
Re: Nuova PAL comprensiva delle indennità accessorie
===la pensione lorda è una sola € 2.687,00Filippogianni ha scritto:Come avevo detto in un post precedente al primo febbraio mi accreditano arretrati dovuti per il nuovo PA04 emesso in luglio 2017 in lavorazione inps da luglio 2017
Precedente pal euro 31.140,00
Nuova pal euro 32.244,00
Pensione lorda gennaio euro 2.595,00
Pensione lorda febbraio euro 2.687,00
La differenza al lordo e di euro 92 mensili non sono tanti e non sono pochi meglio che niente .
Louis ti chiedo avendo in corso domanda di p.p. dal mese di maggio 2016 presentata all'Inps per una tabella B già indennizzata , tra breve entro marzo l'Inps mi liquida la p.p. ti chiedo quale importo sarà la p.p. e dovrò restituire anche metta somma indennizzo circa 1.450,00 euro se ricordo bene da restituire , e possibile approssimativamente un conteggio della p.p. grazie Louis .
Un saluto per tutti buon wichend
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Re: Nuova PAL comprensiva delle indennità accessorie
Messaggio da Filippogianni »
Si è una sola al lordo 2.687,00 mensileangri62 ha scritto:===la pensione lorda è una sola € 2.687,00Filippogianni ha scritto:Come avevo detto in un post precedente al primo febbraio mi accreditano arretrati dovuti per il nuovo PA04 emesso in luglio 2017 in lavorazione inps da luglio 2017
Precedente pal euro 31.140,00
Nuova pal euro 32.244,00
Pensione lorda gennaio euro 2.595,00
Pensione lorda febbraio euro 2.687,00
La differenza al lordo e di euro 92 mensili non sono tanti e non sono pochi meglio che niente .
Louis ti chiedo avendo in corso domanda di p.p. dal mese di maggio 2016 presentata all'Inps per una tabella B già indennizzata , tra breve entro marzo l'Inps mi liquida la p.p. ti chiedo quale importo sarà la p.p. e dovrò restituire anche metta somma indennizzo circa 1.450,00 euro se ricordo bene da restituire , e possibile approssimativamente un conteggio della p.p. grazie Louis .
Un saluto per tutti buon wichend
Re: Nuova PAL comprensiva delle indennità accessorie
Messaggio da vito7 »
Scusate, ma per avere la Nuova PAL comprensiva delle indennità accessorie bisogna fare richiesta all'inps?
ho controllato i mod pa04 e le indennità accessorie ci sono ma in piccola parte ,praticamente manca il periodo dal 1983 al1995 mi tocca fare istanza e attendere come sempre
ciao A TUTTI VITO
ho controllato i mod pa04 e le indennità accessorie ci sono ma in piccola parte ,praticamente manca il periodo dal 1983 al1995 mi tocca fare istanza e attendere come sempre
ciao A TUTTI VITO
Re: Nuova PAL comprensiva delle indennità accessorie
NON vorrei errare ma, fino al 1995 ( riforma Dini) le indennità accessorie NON influivano nel calcolo della PAL.vito7 ha scritto:Scusate, ma per avere la Nuova PAL comprensiva delle indennità accessorie bisogna fare richiesta all'inps?
ho controllato i mod pa04 e le indennità accessorie ci sono ma in piccola parte ,praticamente manca il periodo dal 1983 al1995 mi tocca fare istanza e attendere come sempre
ciao A TUTTI VITO
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Re: Nuova PAL comprensiva delle indennità accessorie
Messaggio da Filippogianni »
Ciao Firefox confermo le indennità accessorie straordinario festivi e notturni influiscono sulla pal nel mio caso di euro 1.104,00 annui che sarebbe 92,00 euro lordi per dodici mensilità .firefox ha scritto:NON vorrei errare ma, fino al 1995 ( riforma Dini) le indennità accessorie NON influivano nel calcolo della PAL.vito7 ha scritto:Scusate, ma per avere la Nuova PAL comprensiva delle indennità accessorie bisogna fare richiesta all'inps?
ho controllato i mod pa04 e le indennità accessorie ci sono ma in piccola parte ,praticamente manca il periodo dal 1983 al1995 mi tocca fare istanza e attendere come sempre
ciao A TUTTI VITO
Vito da quando sei in pensione . Non devi fare nessuna istanza devi chiamare l'ufficio pensioni Dap e chiedere del nuovo pa04 , io sono in pensione dal 2014
Re: Nuova PAL comprensiva delle indennità accessorie
Ciao, NON capisco però a chi confermi...io affermavo solo che tutte le indennità accessorie ante 1995 NON erano e NON sono utili al calcolo della PAL.Filippogianni ha scritto:
Ciao Firefox confermo le indennità accessorie straordinario festivi e notturni influiscono sulla pal nel mio caso di euro 1.104,00 annui che sarebbe 92,00 euro lordi per dodici mensilità .
Vito da quando sei in pensione . Non devi fare nessuna istanza devi chiamare l'ufficio pensioni Dap e chiedere del nuovo pa04 , io sono in pensione dal 2014
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Re: Nuova PAL comprensiva delle indennità accessorie
Messaggio da Filippogianni »
Si è vero ante 95 non sono utili scusafirefox ha scritto:Ciao, NON capisco però a chi confermi...io affermavo solo che tutte le indennità accessorie ante 1995 NON erano e NON sono utili al calcolo della PAL.Filippogianni ha scritto:
Ciao Firefox confermo le indennità accessorie straordinario festivi e notturni influiscono sulla pal nel mio caso di euro 1.104,00 annui che sarebbe 92,00 euro lordi per dodici mensilità .
Vito da quando sei in pensione . Non devi fare nessuna istanza devi chiamare l'ufficio pensioni Dap e chiedere del nuovo pa04 , io sono in pensione dal 2014
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Re: Nuova PAL comprensiva delle indennità accessorie
Messaggio da Highlander »
Questa procedura è per tutti o per i pensionati meno recenti?Filippogianni ha scritto:Ciao Firefox confermo le indennità accessorie straordinario festivi e notturni influiscono sulla pal nel mio caso di euro 1.104,00 annui che sarebbe 92,00 euro lordi per dodici mensilità .firefox ha scritto:NON vorrei errare ma, fino al 1995 ( riforma Dini) le indennità accessorie NON influivano nel calcolo della PAL.vito7 ha scritto:Scusate, ma per avere la Nuova PAL comprensiva delle indennità accessorie bisogna fare richiesta all'inps?
ho controllato i mod pa04 e le indennità accessorie ci sono ma in piccola parte ,praticamente manca il periodo dal 1983 al1995 mi tocca fare istanza e attendere come sempre
ciao A TUTTI VITO
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Re: Nuova PAL comprensiva delle indennità accessorie
CIAO FilippoGianni, potresti dirci che importo erano le accessorie medie annuali e per quanti anni, per avere questi 1100 euro in più di PAL?
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Re: Nuova PAL comprensiva delle indennità accessorie
Messaggio da Filippogianni »
Ero turnista quindi di indennità accessorie al mese lordi prendevo una media di 600,00 euro . all'anno una media di 4.000,00 /7.200,00 lordi naturalmente non tutti i mesi facevo le 40 ore str 5 notti 2/3 festivi
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Re: Nuova PAL comprensiva delle indennità accessorie
Messaggio da Filippogianni »
Ciao Louis ti chiedo la gentilezza secondo un tuo parere sono in attesa della della liquidazione P.P. secondo il tuo parere cosa sarà l'importo della privilegiata .
Grazie
Grazie
Re: Nuova PAL comprensiva delle indennità accessorie
Il salario accessorio e la sua pensionabilità
Domenica 03 Aprile 2011 20:06 E-mail Stampa PDF
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(1 voto, media 3.00 di 5)
La disposizione di cui all’articolo 43 (base pensionabile personale Civile) e 53 (base pensionabile personale militare) del D.P.R. n. 1092/1973, così come sostituito dall’articolo 15 (per il personale civile) e 16 (per il personale militare) della legge 29 aprile 1976, n. 177, stabilisce, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza, un aumento del 18 % della base pensionabile.
Tale norma di legge scaturì dal fatto che, per detto personale, non esisteva la possibilità di percepire “salario accessorio pensionabile”, contrariamente a quanto avveniva, invece, per altre categorie di dipendenti.
La maggiorazione virtuale del 18%, pertanto, sopperiva a tale carenza, permettendo, all’atto pratico, di poter percepire una pensione maggiorata rispetto al calcolo effettuabile sulla base dell’ultima retribuzione effettivamente percepita, tramite un “bonus” di salario accessorio virtuale garantito a tutti (il 18%).
All’epoca non fu previsto alcun onere a carico dei dipendenti statali al fine di poter beneficiare di tale maggiorazione: ciò significa che non fu imposta alcuna maggiorazione delle trattenute previdenziali.
La legge 23.12.1994 n 724 (Legge finanziaria del 1995), all’art.15, commi 1 e 2, stabilì, invece, che, a decorrere dal 1° gennaio 1995, anche la maggiorazione del 18% sarebbe stata assoggettata alla trattenuta in “conto tesoro” (attualmente pari all’8,75% e versata dal 1° gennaio 1996 all’INPDAP) relativa alla costituzione della futura previdenza (pensione).
Pertanto, per tutto il 1995, la trattenuta previdenziale fu applicata mensilmente al 118% (e non al 100%) della retribuzione tabellare (esclusa l’IIS di cui alla legge 27 maggio 1959, n.324).
Ciò nel contesto di un “risanamento” della finanza pubblica, che pertanto non poteva più permettersi la maggiorazione in parola senza alcun onere per i beneficiari.
Con la legge 8.8.1995 n. 335 (riforma del sistema previdenziale), all’art. 2, commi 9 e 10, è stato sancito un importante principio: anche per i dipendenti dello Stato tutte le retribuzioni accessorie, comunque definite, diventano pensionabili a decorrere dal 1° gennaio 1996, e quindi soggette alla trattenuta previdenziale dell’8,75%. (retributivo) dell’8,80% (contributivo o misto)
A questo punto la legge 335/95 avrebbe potuto prevedere, ma non lo ha fatto, l’abolizione della maggiorazione del 18%, essendo tale maggiorazione scaturita in un contesto nel quale non era previsto reale salario accessorio pensionabile.
La legge 335/95 ha quindi mantenuto anche la maggiorazione virtuale del 18%, che si “affianca” alla reale retribuzione accessoria ora pensionabile.
Quanto sopra comporta una difficoltà nel determinare l’esatto ammontare delle trattenute previdenziali.
In pratica si deve effettuare un conguaglio annuale sulla base del reale salario accessorio percepito, in quanto non si può, in corso d’anno, quantificare l’ammontare definitivo del salario accessorio che si percepirà dal 1 gennaio al 31 dicembre.
È per questo che dal 1° gennaio 1996 la trattenuta dell’8,75% viene applicata mensilmente al 100% della retribuzione tabellare (e non più, come era stato per il 1995, al 118%), fatto salvo il conguaglio annuale che viene effettuato a decorrere dal mese di febbraio del successivo anno.
Pertanto, in sede di conguaglio, si deve determinare quanto salario accessorio è stato corrisposto nel corso del precedente anno finanziario e su cui è stata effettuata la trattenuta dell’8,75%. (retributivo) oppure dell’8.80% (contributivo o misto)
Si deve, poi, confrontare tale salario con la maggiorazione virtuale del 18%:
1. se questa è maggiore del salario accessorio percepito non si ha nessun ulteriore beneficio in ordine alla base pensionabile ma si avrà comunque un beneficio in ordine al conguaglio delle ritenute previdenziali che sarà minore;
2. se, di contro, il salario accessorio fosse stato superiore alla maggiorazione del 18%, la parte eccedente produrrà anche un beneficio rispetto alla base pensionabile e non dovrà essere effettuato nessun conguaglio delle ritenute previdenziali.
Si precisa che nel salario accessorio, ad esempio, sono comprese le seguenti voci:
• Indennità di compensazione (art. 16 c. 3 DPR 164/2002 e succ.ve modificazioni)
• Indennità di servizio notturno (art. 6 DPR 147/1990 e succ.ve modificazioni)
• Indennità di servizio festivo (art. 5 legge 715/1978 e succ.ve modificazioni )
• Compenso lavoro straordinario (art. 5 DPR 150/1987 e succ.ve modificazioni)
• Indennità di ordine pubblico (art. 10 c. 1 - DPR 147/1990 e succ.ve modificazioni)
• Indennità di missione (art. 8 DPR 147/1990 e succ.ve modificazioni).
• Indennità di trasferimento (art. 1 legge 86/2001 e succ.ve modificazioni)
• Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali (reperibilità - cambio turno - servizi resi in alta montagna - produttività collettiva - art. 14 DPR 254/1999 e succ.ve modificazioni)
• Indennità di specialità (autostradale - scalo - postale)
In ultima analisi lo Stato garantisce una salario accessorio virtuale, ai fini del futuro trattamento pensionistico, pari al 18% del tabellare lordo, per cui i salari accessori reali hanno incidenza sulle retribuzioni prese a riferimento, sempre per il futuro trattamento pensionistico, solamente per la parte eccedente quello virtuale e il conguaglio previdenziale sarà effettuato sul differenziale (se positivo) tra la maggiorazione virtuale e il salario accessorio effettivamente percepito nel corso di un anno solare.
Quindi è solamente in sede di conguaglio annuale (effettuato sulle retribuzione del mese di febbraio dell’anno successivo) che si potrà determinare l’effettivo importo della ritenuta previdenziale sulla maggiorazione virtuale della retribuzione tabellare.
Se da tale conguaglio risultasse quindi un “debito INPDAP 18%” previdenziale, questo viene rateizzato in 4 rate (da febbraio a maggio), fermo restando che, in caso di debiti di importo limitato, può recuperare il debito anche in un’unica soluzione.
Dal 1° gennaio 1998, occorre tenere conto dell’art 12 della legge 153/1969, come sostituito dall’art 6 del D.L.vo 314/1997, fermo restando che la retribuzione accessoria, in base all’art 2 commi 9 e 10 della legge 335/1995, va considerata per la parte eccedente l’importo della maggiorazione del 18% di cui all’art. 15 o 16 della legge n. 177/1976
A Tutt’oggi la questione può essere riassunta come precedentemente specificato:
Considerato che dal 01 gennaio 1996 “ tutte le voci stipendiali sono diventate pensionabili” non modificando l’incremento di cui all’art 15 e 16 della legge 177/1976, nel comparto Stato, queste “indennità accessorie” sono effettivamente pensionabili per la parte eccedente la quota di incremento (18%) che le “voci stipendiali classiche” subiscono.
Per i motivi su esposti il legislatore nell’emanare il D.L.vo dei parametri stipendiali escludeva l’IIS dalla maggiorazione del 18%, mentre teneva conto che la stessa indennità (IIS) venisse inclusa nella maggiorazione del 15% (cd. Sei scatti paga) previsti dall’art. 4 del D.L.vo 165/1997
Decreto Legislativo 30 maggio 2003, n. 193
“Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86”
L’articolo 3 comma 2 ; recita testualmente:
Il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio di cui al comma 1 non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell’applicazione dell’articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni
ESEMPIO: concreto riferito all’anno finanziario 2010:
1. Ispettore Capo parametro Stipendiale 128,00 (DPR 16/04/2009 n. 51) stipendio mensile Euro 1.842,13 + Ria Euro 121,20 stipendio annuo lordo = Euro 23.559,96 Scorporo IIS riferita alla qualifica rivestita pari a Euro 6.445,80 = Euro 17.114,16 maggiorazione del 18% = Euro 3.080,54; con un salario accessorio di Euro 1.580,48;
2. ritenute previdenziali riferite alla maggiorazione = Euro 3.080,54 x 8,75% = Euro 269,54 (da pagare);
3. ritenute previdenziali riferite al salario accessorio = 1.580,48 x 8,75% = Euro 135,49 (già pagate);
4. per cui se il dipendente di tale esempio avesse percepito il solo salario accessorio , dovrà pagare, a conguaglio: Euro (269,54 – 135,49) = Euro 134,06 nel mese di gennaio del successivo anno finanziario;
5. ai soli fini pensionistici il suo stipendio è però di Euro (23.559,96 + 3.080,54) = Euro 26.640,5
6. se il dipendente dell’esempio avesse, invece, percepito un salario accessorio complessivo di Euro 3.596,35 oltre a non dovere pagare alcun conguaglio, avrebbe un ulteriore beneficio sulla base pensionabile pari ad Euro 3.596,35 – 3.080,54 = Euro 515,81 per quel determinato anno.
7. La base pensionabile pertanto sarebbe di Euro (23.559,96 + 3.596,35) = Euro 27.156,31, oppure: stipendio (23.559,96 Euro) + maggiorazione del 18% (3.080.54 Euro) + parte eccedente il 18% del salario accessorio (Euro 515,81) = Euro 27.156,31.-
La maggiorazione del 18% è da intendersi come un salario accessorio minimo virtuale utile esclusivamente al calcolo della pensione, ed incide indistintamente sui tre sistemi attualmente in vigore , retributivo, misto e contributivo. (Quota A - Quota B - Quota C)
Mentre il salario accessorio reale, incide solamente, al calcolo della pensione relativamente alla Quota B (retributivo media degli ultimi 10 anni) e alla Quota C (contributivo dal 1996 in poi).
Per quanto concerne invece la “buonuscita” il salario accessorio non è soggetto, alla specifica ritenuta INPDAP (del 2%) con la quale viene costituito il fondo per l’erogazione del futuro trattamento di buonuscita.
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Domenica 03 Aprile 2011 20:06 E-mail Stampa PDF
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(1 voto, media 3.00 di 5)
La disposizione di cui all’articolo 43 (base pensionabile personale Civile) e 53 (base pensionabile personale militare) del D.P.R. n. 1092/1973, così come sostituito dall’articolo 15 (per il personale civile) e 16 (per il personale militare) della legge 29 aprile 1976, n. 177, stabilisce, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza, un aumento del 18 % della base pensionabile.
Tale norma di legge scaturì dal fatto che, per detto personale, non esisteva la possibilità di percepire “salario accessorio pensionabile”, contrariamente a quanto avveniva, invece, per altre categorie di dipendenti.
La maggiorazione virtuale del 18%, pertanto, sopperiva a tale carenza, permettendo, all’atto pratico, di poter percepire una pensione maggiorata rispetto al calcolo effettuabile sulla base dell’ultima retribuzione effettivamente percepita, tramite un “bonus” di salario accessorio virtuale garantito a tutti (il 18%).
All’epoca non fu previsto alcun onere a carico dei dipendenti statali al fine di poter beneficiare di tale maggiorazione: ciò significa che non fu imposta alcuna maggiorazione delle trattenute previdenziali.
La legge 23.12.1994 n 724 (Legge finanziaria del 1995), all’art.15, commi 1 e 2, stabilì, invece, che, a decorrere dal 1° gennaio 1995, anche la maggiorazione del 18% sarebbe stata assoggettata alla trattenuta in “conto tesoro” (attualmente pari all’8,75% e versata dal 1° gennaio 1996 all’INPDAP) relativa alla costituzione della futura previdenza (pensione).
Pertanto, per tutto il 1995, la trattenuta previdenziale fu applicata mensilmente al 118% (e non al 100%) della retribuzione tabellare (esclusa l’IIS di cui alla legge 27 maggio 1959, n.324).
Ciò nel contesto di un “risanamento” della finanza pubblica, che pertanto non poteva più permettersi la maggiorazione in parola senza alcun onere per i beneficiari.
Con la legge 8.8.1995 n. 335 (riforma del sistema previdenziale), all’art. 2, commi 9 e 10, è stato sancito un importante principio: anche per i dipendenti dello Stato tutte le retribuzioni accessorie, comunque definite, diventano pensionabili a decorrere dal 1° gennaio 1996, e quindi soggette alla trattenuta previdenziale dell’8,75%. (retributivo) dell’8,80% (contributivo o misto)
A questo punto la legge 335/95 avrebbe potuto prevedere, ma non lo ha fatto, l’abolizione della maggiorazione del 18%, essendo tale maggiorazione scaturita in un contesto nel quale non era previsto reale salario accessorio pensionabile.
La legge 335/95 ha quindi mantenuto anche la maggiorazione virtuale del 18%, che si “affianca” alla reale retribuzione accessoria ora pensionabile.
Quanto sopra comporta una difficoltà nel determinare l’esatto ammontare delle trattenute previdenziali.
In pratica si deve effettuare un conguaglio annuale sulla base del reale salario accessorio percepito, in quanto non si può, in corso d’anno, quantificare l’ammontare definitivo del salario accessorio che si percepirà dal 1 gennaio al 31 dicembre.
È per questo che dal 1° gennaio 1996 la trattenuta dell’8,75% viene applicata mensilmente al 100% della retribuzione tabellare (e non più, come era stato per il 1995, al 118%), fatto salvo il conguaglio annuale che viene effettuato a decorrere dal mese di febbraio del successivo anno.
Pertanto, in sede di conguaglio, si deve determinare quanto salario accessorio è stato corrisposto nel corso del precedente anno finanziario e su cui è stata effettuata la trattenuta dell’8,75%. (retributivo) oppure dell’8.80% (contributivo o misto)
Si deve, poi, confrontare tale salario con la maggiorazione virtuale del 18%:
1. se questa è maggiore del salario accessorio percepito non si ha nessun ulteriore beneficio in ordine alla base pensionabile ma si avrà comunque un beneficio in ordine al conguaglio delle ritenute previdenziali che sarà minore;
2. se, di contro, il salario accessorio fosse stato superiore alla maggiorazione del 18%, la parte eccedente produrrà anche un beneficio rispetto alla base pensionabile e non dovrà essere effettuato nessun conguaglio delle ritenute previdenziali.
Si precisa che nel salario accessorio, ad esempio, sono comprese le seguenti voci:
• Indennità di compensazione (art. 16 c. 3 DPR 164/2002 e succ.ve modificazioni)
• Indennità di servizio notturno (art. 6 DPR 147/1990 e succ.ve modificazioni)
• Indennità di servizio festivo (art. 5 legge 715/1978 e succ.ve modificazioni )
• Compenso lavoro straordinario (art. 5 DPR 150/1987 e succ.ve modificazioni)
• Indennità di ordine pubblico (art. 10 c. 1 - DPR 147/1990 e succ.ve modificazioni)
• Indennità di missione (art. 8 DPR 147/1990 e succ.ve modificazioni).
• Indennità di trasferimento (art. 1 legge 86/2001 e succ.ve modificazioni)
• Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali (reperibilità - cambio turno - servizi resi in alta montagna - produttività collettiva - art. 14 DPR 254/1999 e succ.ve modificazioni)
• Indennità di specialità (autostradale - scalo - postale)
In ultima analisi lo Stato garantisce una salario accessorio virtuale, ai fini del futuro trattamento pensionistico, pari al 18% del tabellare lordo, per cui i salari accessori reali hanno incidenza sulle retribuzioni prese a riferimento, sempre per il futuro trattamento pensionistico, solamente per la parte eccedente quello virtuale e il conguaglio previdenziale sarà effettuato sul differenziale (se positivo) tra la maggiorazione virtuale e il salario accessorio effettivamente percepito nel corso di un anno solare.
Quindi è solamente in sede di conguaglio annuale (effettuato sulle retribuzione del mese di febbraio dell’anno successivo) che si potrà determinare l’effettivo importo della ritenuta previdenziale sulla maggiorazione virtuale della retribuzione tabellare.
Se da tale conguaglio risultasse quindi un “debito INPDAP 18%” previdenziale, questo viene rateizzato in 4 rate (da febbraio a maggio), fermo restando che, in caso di debiti di importo limitato, può recuperare il debito anche in un’unica soluzione.
Dal 1° gennaio 1998, occorre tenere conto dell’art 12 della legge 153/1969, come sostituito dall’art 6 del D.L.vo 314/1997, fermo restando che la retribuzione accessoria, in base all’art 2 commi 9 e 10 della legge 335/1995, va considerata per la parte eccedente l’importo della maggiorazione del 18% di cui all’art. 15 o 16 della legge n. 177/1976
A Tutt’oggi la questione può essere riassunta come precedentemente specificato:
Considerato che dal 01 gennaio 1996 “ tutte le voci stipendiali sono diventate pensionabili” non modificando l’incremento di cui all’art 15 e 16 della legge 177/1976, nel comparto Stato, queste “indennità accessorie” sono effettivamente pensionabili per la parte eccedente la quota di incremento (18%) che le “voci stipendiali classiche” subiscono.
Per i motivi su esposti il legislatore nell’emanare il D.L.vo dei parametri stipendiali escludeva l’IIS dalla maggiorazione del 18%, mentre teneva conto che la stessa indennità (IIS) venisse inclusa nella maggiorazione del 15% (cd. Sei scatti paga) previsti dall’art. 4 del D.L.vo 165/1997
Decreto Legislativo 30 maggio 2003, n. 193
“Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86”
L’articolo 3 comma 2 ; recita testualmente:
Il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio di cui al comma 1 non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell’applicazione dell’articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni
ESEMPIO: concreto riferito all’anno finanziario 2010:
1. Ispettore Capo parametro Stipendiale 128,00 (DPR 16/04/2009 n. 51) stipendio mensile Euro 1.842,13 + Ria Euro 121,20 stipendio annuo lordo = Euro 23.559,96 Scorporo IIS riferita alla qualifica rivestita pari a Euro 6.445,80 = Euro 17.114,16 maggiorazione del 18% = Euro 3.080,54; con un salario accessorio di Euro 1.580,48;
2. ritenute previdenziali riferite alla maggiorazione = Euro 3.080,54 x 8,75% = Euro 269,54 (da pagare);
3. ritenute previdenziali riferite al salario accessorio = 1.580,48 x 8,75% = Euro 135,49 (già pagate);
4. per cui se il dipendente di tale esempio avesse percepito il solo salario accessorio , dovrà pagare, a conguaglio: Euro (269,54 – 135,49) = Euro 134,06 nel mese di gennaio del successivo anno finanziario;
5. ai soli fini pensionistici il suo stipendio è però di Euro (23.559,96 + 3.080,54) = Euro 26.640,5
6. se il dipendente dell’esempio avesse, invece, percepito un salario accessorio complessivo di Euro 3.596,35 oltre a non dovere pagare alcun conguaglio, avrebbe un ulteriore beneficio sulla base pensionabile pari ad Euro 3.596,35 – 3.080,54 = Euro 515,81 per quel determinato anno.
7. La base pensionabile pertanto sarebbe di Euro (23.559,96 + 3.596,35) = Euro 27.156,31, oppure: stipendio (23.559,96 Euro) + maggiorazione del 18% (3.080.54 Euro) + parte eccedente il 18% del salario accessorio (Euro 515,81) = Euro 27.156,31.-
La maggiorazione del 18% è da intendersi come un salario accessorio minimo virtuale utile esclusivamente al calcolo della pensione, ed incide indistintamente sui tre sistemi attualmente in vigore , retributivo, misto e contributivo. (Quota A - Quota B - Quota C)
Mentre il salario accessorio reale, incide solamente, al calcolo della pensione relativamente alla Quota B (retributivo media degli ultimi 10 anni) e alla Quota C (contributivo dal 1996 in poi).
Per quanto concerne invece la “buonuscita” il salario accessorio non è soggetto, alla specifica ritenuta INPDAP (del 2%) con la quale viene costituito il fondo per l’erogazione del futuro trattamento di buonuscita.
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Re: Nuova PAL comprensiva delle indennità accessorie
Messaggio da Filippogianni »
PAL 32.244,00 il 10% corrisponde euro 3.224,00 annui al lordo irpef di p.p.
3.224,00 :12 = 268,00 mensili al lordo irpef mi sembrano eccessivo l'importo della p.p.
Per marzo l'Inps mi liquida la p.p. aspetterò di vedere cosa mi accreditano la domanda lo presentata in marzo 2016 , due anni per una pratica di p.p.
3.224,00 :12 = 268,00 mensili al lordo irpef mi sembrano eccessivo l'importo della p.p.
Per marzo l'Inps mi liquida la p.p. aspetterò di vedere cosa mi accreditano la domanda lo presentata in marzo 2016 , due anni per una pratica di p.p.
Re: Nuova PAL comprensiva delle indennità accessorie
=============================Netti mensili sono €166,57 e quindi,non è eccessivo==============Filippogianni ha scritto:PAL 32.244,00 il 10% corrisponde euro 3.224,00 annui al lordo irpef di p.p.
3.224,00 :12 = 268,00 mensili al lordo irpef mi sembrano eccessivo l'importo della p.p.
Per marzo l'Inps mi liquida la p.p. aspetterò di vedere cosa mi accreditano la domanda lo presentata in marzo 2016 , due anni per una pratica di p.p.
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