Militare in ferma volontaria e transito nei ruoli civili

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Militare in ferma volontaria e transito nei ruoli civili

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1) - Con nota del 13 luglio 2017, il Comando-Legione Carabinieri della Lombardia ha comunicato al ricorrente la risposta della Direzione Generale, nel contempo informandolo che, in virtù delle modificazioni al Codice dell'Ordinamento Militare introdotte dal D. Lgs. 95/2017, entrato in vigore il 7 luglio 2017, la tutela del transito nell'impiego civile, già riconosciuta al personale in servizio permanente dall'art. 930 del Codice, viene estesa anche al personale in ferma volontaria dell'Arma (ex art. 952, co. 3-bis del Codice), accordando il beneficio, per mezzo di una disposizione transitoria (ex art. 2259-septies del Codice), anche ai giovani incorsi nella non idoneità al servizio militare incondizionato dalla data entrata in vigore del Codice (10 ottobre 2010), previa presentazione della relativa domanda entro il termine decadenziale del 31 dicembre 2017.

2) - Orbene, ritiene il Collegio che, allo stato, l’istanza del ricorrente, nella parte in cui chiede il transito nell’impiego civile, sia stata adeguatamente riscontrata, tenendo altresì conto delle ulteriori informazioni rese dalla P.A. con nota del 13 luglio 2017.

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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201711947, - Public 2017-12-04 -

Pubblicato il 04/12/2017


N. 11947/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03301/2017 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 3301 del 2017, proposto da M. F., rappresentato e difeso dall’avv. Ernesto Trimarco (cod. fisc.: TRMRST78D01D390T), unitamente e disgiuntamente all’avv. Roberta Sebastianelli ( cod. fisc.: SBSRRT86L67C034G) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Ernesto Trimarco in Roma, via Augusto Aubry, n. 3;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore; Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante pro-tempore; Comando Legione Carabinieri Lombardia, in persona del Comandante pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento
del silenzio serbato in ordine alla richiesta del 17 ottobre 2016 di decretare l’ammissione al servizio effettivo ai sensi dell’art. 948 e ss del Codice dell’Ordinamento Militare in relazione all’art. 2 comma 2 del Decreto del Ministro della Difesa, nonché di decretare il transito ai ruoli civili ai sensi dell’art. 930 del Codice dell’Ordinamento Militare, ed avverso la richiesta di riconoscimento di causa di servizio ex art. 2 DPR 461/2001.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Comando Legione Carabinieri Lombardia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con atto notificato in data 29.3.2017 e depositato in data 11.4.2017, il ricorrente, già Carabiniere in ferma prefissata, collocato in congedo per infermità, premetteva di aver presentato l’istanza del 9.3.2013, intesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie “Sindrome di Brugada di tipo 1” e “Ginocchio di Bechet”, evidenziando che il procedimento così avviato non sarebbe stato ancora concluso, nonostante il decorso di tutti i termini previsti dal DPR 461/2001.

Esponeva che, in relazione alle precitate patologie:

- la CMO di Milano, con verbale del 2.7.2014, lo dichiarava “non idoneo permanentemente al servizio di istituto in modo assoluto, non idoneo nella riserva, idoneo al transito - a domanda - nelle corrispondenti qualifiche del ruolo civile del Min. Difesa, art. 930 D.L. 66/2010. Controindicati tutti i servizi a valenza stressogena”;

- la CMO di II istanza di Roma (competente territorialmente in relazione alla mutata, nelle more, residenza del ricorrente), a riscontro dell’istanza di riesame presentata dal ricorrente, precisava: “In merito al giudizio di idoneità, risulta pendente il ricorso al Consiglio di Stato n° 6765/2016, avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza n° 256/2016, che ha ratificato le conclusioni del verificatore”.

Precisava che, in data 17 ottobre 2016, il proprio legale aveva diffidato l’amministrazione resistente a:

- “Decretare l’ammissione al servizio effettivo del mio assistito M. F. ai sensi degli artt. 948 e ss del Codice dell’Ordinamento Militare in relazione all’art. 2 comma 2 del Decreto del Ministro della Difesa avente ad oggetto l’aggiornamento delle infermità causa di non idoneità al servizio con il quale è stata introdotta la “SINDROME DI BRUGADA”;

- Decretare il diritto dello stesso al transito ai ruoli civili – per cui si formula espressa richiesta - ai sensi dell’art. 930 del Codice dell’Ordinamento Militare;

- Ammettere il sig. M. F. al trattamento pensionistico privilegiato di cui agli artt. 64 e ss DPR 1092/1973 e s.m.i., previo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità “SINDROME DI BRUGADA DI TIPO 1” e “GINOCCHIO DI BECHET”;

- Provvedere al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal predetto in conseguenza dei fatti sopra narrati.”.

Lamentava che nessun provvedimento di collocamento in congedo, né di cessazione e/o proscioglimento dalla ferma e/o dal servizio veniva emanato dalla P.A., per cui si vedeva costretto a proporre l’odierno ricorso, al fine di poter ottenere la declaratoria di illegittimità del comportamento serbato dalla P.A.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.

Con atto depositato in data 27.4.2017, si costituiva la difesa erariale e, in data 26.8.2017, depositava documentazione.

Alla camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017, il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

1.Va premessa la ricostruzione della vicenda dedotta in contenzioso, alla luce della documentazione prodotta in atti dalle parti, al fine di pervenire ad una corretta delineazione della fattispecie, nell’ambito della quale si collocano le pretese azionate con il presente giudizio.

Il ricorrente, arruolatosi in ferma volontaria nell'Arma dei Carabinieri il 22 settembre 2010 ed assegnato alla Stazione Carabinieri di OMISSIS (LC), in data 2 luglio 2014 è stato giudicato permanentemente “non idoneo al servizio d'istituto in modo assoluto” dalla Commissione Medica Ospedaliera di Milano, a causa dell'infermità “sindrome di Brugada trattata con impianto di ICD in assenza di alcuna mutazione genetica documentata alla base della malattia”.

All’esito del ricorso gerarchico, interposto avverso il predetto giudizio innanzi alla competente Commissione Medica Interforze di 2° Istanza di Roma (competente territorialmente in relazione alla mutata, nelle more, residenza del ricorrente in OMISSIS -MO), con verbale del 17 settembre 2014, è stato confermato l’avversato giudizio, reso dalla CMO di Milano, per cui il ricorrente è stato dichiarato cessato dalla ferma volontaria per infermità, a decorrere dalla data di emanazione del giudizio, ai sensi dell'art. 951 del Codice dell'Ordinamento Militare - D.Lgs. 66/2010.

Avverso i suddetti giudizi, ha proposto ricorso presso il TAR per la Lombardia-Milano, il quale, con sentenza Sez. 1° n. 256 del 10 febbraio 2016, assunta all’esito della verificazione resa dal Direttore del Dipartimento di Cardiologia dell'Ospedale Niguarda di Milano, ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero della Difesa.

La precitata sentenza del TAR per la Lombardia-Milano Sez. 1° n. 256 del 10 febbraio 2016 è stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato, il quale, con Ord. Sez. IV° n. 4439 del 7 ottobre 2016, ha rigettato l’istanza di sospensione degli effetti dell’impugnata sentenza, proposta dal ricorrente, e non ha ancora fissato la data della pubblica udienza per la discussione nel merito del relativo giudizio.

Quanto al procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate, avviato dal ricorrente con istanza del 6 settembre 2013 (quindi ancora in costanza della ferma volontaria), ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 461/2001, risulta -e non è in contestazione- che esso è ancora pendente innanzi al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, ai fini dell’acquisizione del prescritto parere, come da informazione resa al ricorrente con notificazione del 31 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 7 del citato DPR. n. 461/2001.

Successivamente, la P.A., con provvedimento n. 365/8-2013 del 16 giugno 2017, notificato all'interessato il 22 giugno 2017, ha formalizzato la cessazione dalla ferma volontaria del ricorrente ed il conseguente suo collocamento in congedo assoluto, ai sensi dell’art. 952, comma 2°, del Codice Militare.

Con nota del 17 ottobre 2016 inoltrata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il ricorrente ha chiesto di decretare:

- la sua ammissione al servizio permanente effettivo, ai sensi dell'art. 948 del Codice dell'Ordinamento Militare, assumendo che l'infermità riscontrata (sindrome di Brugada), a causa della quale è stato dichiarato cessato dalla ferma volontaria in data 2 luglio 2014, in applicazione del Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014, non sia ricompresa nel corrispondente elenco, vigente al momento del suo arruolamento nell'Arma (anno 2010);

- il suo diritto al transito nei ruoli civili, ai sensi dell'art. 930 del Codice dell'Ordinamento Militare;

- la sua ammissione al trattamento pensionistico di privilegio, previo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità, causa della cessazione dalla ferma volontaria, chiesta con l'istanza del 6 settembre 2013;

- la liquidazione dei danni patiti e patendi.

Con nota del 28 giugno 2017 della Direzione Generale, è stata riscontrata l’istanza del ricorrente limitatamente alla domanda di transito nell'impiego civile (ex art. 930 del Codice dell'Ordinamento Militare), evidenziando l'inapplicabilità dell'istituto in ragione della posizione giuridica della ferma volontaria ricoperta al momento del giudizio medico legale presupposto - giacchè sprovvista del necessario rapporto di impiego- oltre alla carenza di ulteriori requisiti formali, previsti dalla procedura (mancata espressione del giudizio di idoneità al transito nel verbale della Commissione Medica di 2° Istanza, intempestività della domanda).

Con nota del 13 luglio 2017, il Comando-Legione Carabinieri della Lombardia ha comunicato al ricorrente la risposta della Direzione Generale, nel contempo informandolo che, in virtù delle modificazioni al Codice dell'Ordinamento Militare introdotte dal D. Lgs. 95/2017, entrato in vigore il 7 luglio 2017, la tutela del transito nell'impiego civile, già riconosciuta al personale in servizio permanente dall'art. 930 del Codice, viene estesa anche al personale in ferma volontaria dell'Arma (ex art. 952, co. 3-bis del Codice), accordando il beneficio, per mezzo di una disposizione transitoria (ex art. 2259-septies del Codice), anche ai giovani incorsi nella non idoneità al servizio militare incondizionato dalla data entrata in vigore del Codice (10 ottobre 2010), previa presentazione della relativa domanda entro il termine decadenziale del 31 dicembre 2017.

2. Orbene, ritiene il Collegio che, allo stato, l’istanza del ricorrente, nella parte in cui chiede il transito nell’impiego civile, sia stata adeguatamente riscontrata, tenendo altresì conto delle ulteriori informazioni rese dalla P.A. con nota del 13 luglio 2017.

Né questo Giudice può spingersi fino alla delibazione in ordine alla fondatezza della pretesa sottostante: e, ciò, a prescindere dalla circostanza che pende ancora il giudizio di appello, proposto dal ricorrente avverso la sentenza di rigetto del TAR per la Lombardia-Milano n. 256/2016 del 10 febbraio 2016, i cui effetti non sono stati sospesi dall’ Ord. Cons. Stato Sez. IV° n. 4439 del 7 ottobre 2016.

3. Quanto alla domanda intesa ad ottenere la conclusione del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità accertata, avviato dal ricorrente in data 6 settembre 2013, ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 461/2001, anche ai fini della concessione della pensione privilegiata, la P.A., con nota del 31 gennaio 2017, ha reso edotto il ricorrente della attuale pendenza del procedimento presso il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, competente al rilascio del parere obbligatorio e vincolante, il cui intervento costituisce l’imprescindibile presupposto per la definizione del procedimento de quo.

Invero, quanto ai termini di conclusione del procedimento, occorre tener presente il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 241/90, dell’art. 10, comma 11°, dell'art. 14 e dell’art. 17 del D.P.R. D.P.R. 29.10.2001 n. 461, recante il Regolamento del procedimento di riconoscimento delle infermità da cause di servizio.

Osserva il Collegio che, nella specie, i termini per la conclusione del procedimento (15 mesi dalla presentazione dell'istanza), previsti dal citato regolamento sono abbondantemente decorsi senza che l'Amministrazione abbia provveduto, con conseguente diritto del ricorrente ad ottenere una decisione sull'istanza, favorevole o sfavorevole che sia.

Sotto il profilo processuale, il termine previsto normativamente per la conclusione del procedimento (a istanza di parte) era inutilmente trascorso alla data del 29.3.2017 di proposizione del ricorso, (oggi proponibile, in forza della novella arrecata all'art. 2 citato dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, anche a prescindere dalla previa notificazione di apposita diffida prima ritenuta, invece, necessaria).

Nella specie, la P.A. resistente ha sottolineato di avere svolto gli adempimenti che ad essa incombevano: tuttavia, giova considerare che il suddetto procedimento compete alla P.A. procedente (nella fattispecie il Ministero della Difesa) e che il parere, che questa è tenuta ad acquisire dal CVCS (assimilabile ad una valutazione tecnica), va considerato alla stregua di un atto endoprocedimentale, ancorchè debba essere acquisito da un organo esterno (alla P.A. procedente), competente a rendere una valutazione tecnica, non surrogabile dalla P.A. con la pronuncia di altro organo.

Invero, occorre considerare una visione unitaria del procedimento, che non potrebbe considerarsi scisso per la parte concernente il parere del CVCS, come si può desumere dal fatto che, talora, vi sono procedimenti che interessano più amministrazioni, senza che ciò faccia venir meno l'ascrizione della gestione del procedimento alla P.A. procedente.

Conseguentemente, nella specie, non essendo ancora stato concluso il procedimento de quo - sia pure per l'inerzia di un organo esterno che partecipa al medesimo (il cui rilievo si esaurisce nell'ambito dei rapporti con la P.A. procedente)- e non essendo neanche intervenute pronunce interlocutorie, la tutela delle fondamentali esigenze del cittadino postulano la configurazione dell’inerzia nonché dell’inadempimento dell'obbligo di pronunciarsi sull'istanza dell'interessato, in capo alla P.A. procedente, responsabile dell'emissione del provvedimento finale.

4. In conclusione, il ricorso si appalesa infondato e va rigettato per quanto concerne la domanda intesa ad ottenere l’ammissione nel servizio effettivo ed il transito nei ruoli civili, mentre si appalesa fondato e va accolto per quanto concerne la domanda intesa ad ottenere la conclusione del procedimento di dipendenza da causa di servizio, avviato dal ricorrente in data 6 settembre 2013, facendo obbligo all'Amministrazione della Difesa (P.A. procedente) di definire il procedimento entro il termine di giorni 120 (centoventi), decorrente dalla data di comunicazione in via amministrativa o dalla notifica a cura di parte (se anteriore) della presente sentenza - tenendo conto dei carichi di lavoro eccessivi di cui è notoriamente gravato il CVCS- ferma ed impregiudicata ogni valutazione di merito sottostante, il cui contenuto di carattere tecnico-discrezionale questo Collegio non ha alcun titolo ad indicare.

5.Va infine rigettata la domanda di risarcimento danni, peraltro neanche supportata da alcun elemento di prova.

6. In ragione del parziale accoglimento nonché della complessità in fatto della fattispecie, le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta ed in parte lo accoglie, limitatamente all’obbligo della P.A. di concludere il procedimento di dipendenza da causa di servizio, nei sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente, Estensore
Floriana Rizzetto, Consigliere
Paola Patatini, Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Concetta Anastasi





IL SEGRETARIO


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Re: Militare in ferma volontaria e transito nei ruoli civili

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Speriamo che tutto si sia risolto.
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