Aumento di grado

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frankone
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Aumento di grado

Messaggio da frankone »

Buongiorno a tutti,
a seguito di riforma il mio ufficio ha detto che non potrò chiedere nessun aumento di grado a causa dall'essere stato riformato dalla CMO. Promosso V.B. il 14/06/2012 e riformato 23/11/2017. Chiedo agli esperti gentilmente una risposta oppure dirmi come mi devo comportare. Grazie

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JESSICA1995
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Re: Aumento di grado

Messaggio da JESSICA1995 »

Io credo che tu possa solo avere il beneficio per il grado rivestito al momento del riordino con i nuovi parametri, poiché in malattia non è possibile portarti in avanzamento per il grado superiore se ne avevi diritto con il riordino delle carriere. Mi spiego da v.b. se con il riordino cambia il parametro ti spetta anche se in malattia.
frankone
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Re: Aumento di grado

Messaggio da frankone »

Ringrazio Jessica 1995 per la risposta, ma siccome non si riesce a chiarire quella faccenda e sapevo che prima andando in pensione si poteva avere l'aumento di grado mi chiedo se la stessa faccenda vale anche se si e' riformati con causa di servizio in corso, GRAZIE.
JESSICA1995
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Re: Aumento di grado

Messaggio da JESSICA1995 »

Non ce di che. Quello che si sa si mette a disposizione di tutti questo è lo spirito di questo forum. Un cordiale saluto.
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Zenmonk
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Re: Aumento di grado

Messaggio da Zenmonk »

art.1084 bis legge di riordino
panorama
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Re: Aumento di grado

Messaggio da panorama »

Per opportuna notizia ma vedo che, sono sempre in molti A perdere i ricorsi per mancata notificazione ai controinteressati.
(N.B.: se si era in convalescenza per oltre 60 gg. non si va in avanzamento, così come chi è andato in congedo/pensione)

Cmq. in questo ricorso ci sono diversi motivi che cmq. non sarebbe MAI stato accolto.
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1) - L’Amministrazione ritiene che il ricorso sia irricevibile per tardività,
- ) . inammissibile per mancata notificazione ai controinteressati e
- ) - comunque infondato nel merito.

2) - I pari grado che avevano partecipato alla procedura valutativa sono interessati all’esito del giudizio riguardante la permanenza degli effetti della determinazione impugnata ed assumono dunque la qualifica di controinteressati.

N.B.: leggete tutti i motivi che non davano alcuna speranza per essere accolto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201801865 - Public 2018-07-17 -

Numero 01865/2018 e data 17/07/2018 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 23 maggio 2018


NUMERO AFFARE 01669/2017

OGGETTO:
Ministero della difesa.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Primo Maresciallo dell’Aeronautica Militare in congedo, categoria della riserva, Z.. Enrico, in materia di conferimento della qualifica di Luogotenente (aliquota 31 dicembre 2004).

LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione del 25 luglio 2017 Prot, n. M_D GMIL 0434819, pervenuta alla segreteria della Sezione il 19 settembre 2017, con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale personale militare, ha chiesto il parere sull’affare indicato in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Fabrizio Cafaggi;


Premesso e considerato.

Il ricorrente chiede l’annullamento della nota con la quale l’Amministrazione ha confermato la precedente comunicazione nella quale lo si informava che la valutazione relativa al conferimento della qualifica di luogotenente era stata sospesa in ragione della pendenza di un procedimento penale ai sensi dell’art. 1051 d. lgs. 66/2010. Come si legge al secondo comma del citato articolo:
"Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale militare:
a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo;
b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato;
289 c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado;
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni" proseguendo al quarto comma "Se, durante i lavori della competente commissione d'avanzamento e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, il personale militare si trova nelle situazioni previste dal comma 2, è sospesa la valutazione o, se il quadro è stato formato, il direttore generale del personale militare ne dispone la cancellazione".

Avverso tale comunicazione, il ricorrente ha proposto l’odierno ricorso.

L’Amministrazione ritiene che il ricorso sia irricevibile per tardività, inammissibile per mancata notificazione ai controinteressati e comunque infondato nel merito.

Il ricorso, che potrebbe ritenersi generico in quanto non articolato in censure di diritto, è comunque inammissibile per mancata notifica ad almeno un soggetto controinteressato, salva la questione della sua ricevibilità.

Il ricorso, presentato il 22 dicembre 2008, ha ad oggetto una nota meramente confermativa del 22 ottobre 2008 di un precedente provvedimento emanato dall’Amministrazione militare il 23 settembre 2005, con il quale veniva appunto sospesa la procedura di valutazione. L’istanza di riesame in autotutela non rimette in termini il destinatario del provvedimento, che avrebbe dovuto impugnare la comunicazione di sospensione del procedimento di valutazione. Effettivamente il ricorso potrebbe essere dunque ritenuto irricevibile.

Esso è comunque inammissibile per mancata notifica ad un soggetto controinteressato.

Nell’ipotesi in cui il Maresciallo Z.. ottenesse l’annullamento del provvedimento di sospensione e risultasse idoneo tale risultato potrebbe incidere sulla graduatoria finale formatasi in esito alla procedura valutativa.

I pari grado che avevano partecipato alla procedura valutativa sono interessati all’esito del giudizio riguardante la permanenza degli effetti della determinazione impugnata ed assumono dunque la qualifica di controinteressati. Il ricorso deve considerarsi inammissibile per mancata costituzione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199 sui ricorsi amministrativi.

Il ricorso, ancora, sarebbe comunque infondato nel merito. Giova ricordare in via preliminare che la discrezionalità dell’amministrazione nella procedura di valutazione e delle sue cause di sospensione ed esclusione è significativamente limitata così come il sindacato di legittimità (Cons. di stato Sez. IV, sentenza 12 marzo 2007, n. 1211 e 22 dicembre 2007, n. 6604; SEZ. III, pareri 2 dicembre 2008, n. 3574/08 e Id. 13 gennaio 2003, n. 4249). La Commissione di valutazione deve applicare i criteri puntualmente indicati dalla legge sull’ordinamento militare. La procedura di valutazione presuppone che il soggetto valutato sia in servizio permanente mentre si esclude che possa svolgersi quando il militare sia in congedo.

L’avanzamento di carriera dei militari appartenenti al personale non direttivo delle Forze Armate è riservato ai sensi della norma di legge solo ai militari in servizio permanente. Il maresciallo Z.., in pendenza del procedimento penale che costituiva legittima causa di sospensione, chiedeva di essere messo in congedo cessando dal servizio permanente e venendo collocato in riserva. Come affermato da questa Sezione la disciplina “individua nel procedimento penale una causa di sospensione dell’avanzamento, che non opera certo “sine die” … ma che viene meno al cessare delle cause impeditive ( art. 1056, comma 6 ) mediante inserimento nella prima aliquota utile ( art. 1051, comma 7 ), con la fondamentale garanzia, in caso di valutazione di idoneità in tale sede, del conseguimento della promozione con la medesima decorrenza attribuita ai pari grado dell’aliquota, per la quale fu “apposta riserva” ( art. 1051, comma 6 ed art. 1056, comma 6, cit. ).

È stato osservato che “la previsione della sospensione della valutazione nelle procedure di avanzamento e della conseguente “riserva” con riferimento al personale rinviato a giudizio per delitto non colposo, ove riguardata in uno con le appena vedute garanzie operanti al cessare delle cause impeditive, appare congruamente funzionale a salvaguardare ad un tempo da un lato l’interesse pubblico riferito al buon nome e ad un’immagine seria, rigorosa ed effettiva dell’attività e dell’organizzazione delle forze armate, dall’altro le legittime aspirazioni di carriera del dipendente.” (Cons. di Stato, Sez. II, n. 00318/2018).

Il congedo, intervenuto nelle more della decisione del procedimento penale, che costituisce causa di sospensione, impedisce di procedere comunque alla valutazione della promozione, venendo meno uno dei requisiti necessari ovvero che il militare soggetto a valutazione sia in servizio permanente. Come affermato da questo Consiglio “la posizione di congedo assume carattere ostativo ai fini della valutazione per l'avanzamento, in quanto il presupposto indefettibile per il conferimento della promozione è costituito dal perdurare del rapporto di servizio attivo fra il militare e l'Amministrazione, posto che la finalità precipua della stessa è la migliore utilizzazione del personale nell'interesse dell'Amministrazione medesima…” (Cons. di Stato, Sez. IV, 26 maggio 2010, n. 3371 e Sez. II, 17 ottobre 2012, n. 4424 ).

Il ricorso pertanto, salvo quanto sopra segnalato, deve considerarsi inammissibile.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso debba ritenersi inammissibile.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio Cafaggi Gerardo Mastrandrea




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
loris64
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Re: Aumento di grado

Messaggio da loris64 »

Se sei stato riformato von causa di servizio riconosciuta dal Ministero (c.d.v) ai sensi dell'art.1084 ti spetta l'avanzamento al grado superiore con data il giorno prima del congedo e ricalcolo pensione e beneficio spettanti.
Se non ti è stata riconisviuta la causa di servizio, tramite domanda all'Uff. Avanzwmento della tua Legione puoi andare in avanzamento ma senza ottenere benefici economici.
Il tutto sempre mediante valutazione dei requisiti tuoi (disciplinari note eccetera) . Penso di essere stato chiaro. Cordiali Saluti a tutti.

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