assegno di funzione durante aspettativa per transito
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assegno di funzione durante aspettativa per transito
Messaggio da savarese »
Ben trovati a tutti.Sono un appartenente alla Polstato.Riformato a novembre 2010 ho presentato alcune domande per il transito.Tutte risposte negative tranne una.L'Ente che si era offerto di ricevermi,però,non intendeva corrispondermi il c.d. "assegno ad personam",ragione per cui ho rinunciato.Nelle more della pratica,ho compiuto 27 anni di servizio (2° assegno funzionale), il 30.9.2011.Ho posto un quesito al Dipartimento riguardo l'interpretazione della normativa.La legge istitutiva (del 1987) ed una circolare esplicativa dello stesso Dipartimento (del 1° marzo 2004),recuperabile agevolmente in rete, usano la locuzione, identica - e non poteva essere altrimenti - "servizio comunque prestato".Nella risposta che ho ottenuto,invece, pur menzionandosi la stessa circolare 1.3.2004, la locuzione diventa "servizio effettivamente prestato".Ho così controdedotto con richiesta di corresponsione dell'assegno.Qualche utente del forum è per caso nella mia stessa situazione?E' a conoscenza di qualche pronuncia giurisdizionale sull'argomento?Mi sa dire a quale Autorità rivolgersi per un ricorso (TAR o C dei Conti)? Grazie.
Re: assegno di funzione durante aspettativa per transito
Collega CC.
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1) - collocato in aspettativa dal 29 agosto 2011
2) - transitato nei ruoli civili dell’Amministrazione dal 2 maggio 2012
3) - assegno funzionale maturato, a suo dire, al compimento del 17° anno di servizio, avvenuto il 17 dicembre 2011
4) - aspettativa nelle more del transito nei ruoli civili
Il CdS precisa.
4) - Questa Sezione ha già avuto modo di chiarire come la particolare posizione di aspettativa in cui si trova il soggetto del quale sia stata accertata la non idoneità al servizio militare e che abbia avanzato conseguente domanda di transito all’impiego civile, preclude la possibilità di ottenere quanto richiesto, dovendo trovare applicazione la normativa regolamentare dettata dall’art. 2, commi 3 e 7, del decreto 18 aprile 2002, attuativo della delega di cui alla l.28 luglio 1999, n.266.
5) - Alla luce, infatti, delle indicate disposizioni regolamentari e, in particolare, del combinato disposto dei commi richiamati, il tempo trascorso nella posizione di aspettativa nella quale si è collocati in attesa del transito all’impiego civile, non può essere considerato ai fini dell’attribuzione del beneficio economico rivendicato dal ricorrente.
6) - Essendosi, dunque, la sua anzianità di servizio nell’Arma interrotta il 29 agosto 2011, gli è preclusa la possibilità di invocare fondatamente l’art. 17 del d. P.R. 20 novembre 2003, n.349 (cfr. al riguardo Cons. St. , Sez. II, n. 3953 del 18 settembre 2013, nonché, più di recente, id., 30 agosto 2017, n.2146).
N.B.: leggete il tutto qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201702301 - Public 2017-11-08 -
Numero 02301/2017 e data 06/11/2017 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 25 ottobre 2017
NUMERO AFFARE 00028/2014
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. Carlo A. per l’annullamento della determinazione n. 311442UX/15-1 del 18 ottobre 2012 con la quale è stata rigettata la sua istanza di percezione dell’assegno funzionale, nonché di tutti gli atti comunque presupposti, connessi o conseguenti.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 306758 del 13 novembre 2013 con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale del personale militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antonella Manzione.
Premesso e considerato:
Il sig. Carlo A.., appuntato dell’Arma dei Carabinieri in congedo, dichiarato inidoneo al servizio militare e collocato in aspettativa dal 29 agosto 2011, è transitato nei ruoli civili dell’Amministrazione dal 2 maggio 2012 e presta servizio al “Mariscuolanav” di Venezia. Il 10 ottobre 2012 ha chiesto all’Amministrazione la determinazione dell’assegno funzionale maturato, a suo dire, al compimento del 17° anno di servizio, avvenuto il 17 dicembre 2011. Con la determinazione del 18 ottobre 2012, notificata il 2 novembre 2012, oggetto dell’odierno gravame, il Capo Servizio trattamento economico del Centro nazionale amministrativo del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, ha respinto l’istanza ai sensi del comma 7 dell’art.2 del D.M. 18 aprile 2002, che non consente di valutare positivamente il periodo di aspettativa nella quale il ricorrente si trovava al momento della – astratta – maturazione dei 17 anni di servizio nell’Arma.
Il sig. A.. lamenta violazione del quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo proprio al citato D.M. 18 aprile 2012, che ha dettato le regole per il collocamento in aspettativa nelle more del transito nei ruoli civili, laddove sia intervenuta una declaratoria di inidoneità permanente al servizio. Quanto detto, peraltro, in particolare facendo leva su talune affermazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6825 del 2007.
La Sezione ritiene le doglianze del ricorrente infondate.
Questa Sezione ha già avuto modo di chiarire come la particolare posizione di aspettativa in cui si trova il soggetto del quale sia stata accertata la non idoneità al servizio militare e che abbia avanzato conseguente domanda di transito all’impiego civile, preclude la possibilità di ottenere quanto richiesto, dovendo trovare applicazione la normativa regolamentare dettata dall’art. 2, commi 3 e 7, del decreto 18 aprile 2002, attuativo della delega di cui alla l.28 luglio 1999, n.266.
Alla luce, infatti, delle indicate disposizioni regolamentari e, in particolare, del combinato disposto dei commi richiamati, il tempo trascorso nella posizione di aspettativa nella quale si è collocati in attesa del transito all’impiego civile, non può essere considerato ai fini dell’attribuzione del beneficio economico rivendicato dal ricorrente. Essendosi, dunque, la sua anzianità di servizio nell’Arma interrotta il 29 agosto 2011, gli è preclusa la possibilità di invocare fondatamente l’art. 17 del d. P.R. 20 novembre 2003, n.349 (cfr. al riguardo Cons. St. , Sez. II, n. 3953 del 18 settembre 2013, nonché, più di recente, id., 30 agosto 2017, n.2146). L’art. 2 del D.M. 18 aprile 2001 intende evidentemente “congelare” la posizione dei soggetti ritenuti non più idonei al servizio militare in ordine all’applicazione degli istituti retributivi legati allo status di militare, fino al definitivo collocamento nei ruoli civili o in congedo. Per completezza, la Sezione ricorda come la natura e la disciplina del periodo di speciale aspettativa che l’interessato trascorre fino alla valutazione della domanda di transito nei ruoli civili (o alla sua eventuale rinuncia), sia stata peraltro oggetto del recente parere n. 696 del 21 marzo 2017, espresso a seguito di uno specifico quesito proposto proprio dal Ministero della difesa in ordine alla tematica del transito di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nei ruoli del personale civile del Ministero, anche in relazione alle problematiche riguardanti la possibile applicazione delle regole dettate per l’aspettativa per infermità (che prevede una retribuzione con percentuali decrescenti in base allo scorrere del tempo) nei casi di perdurante permanenza nella condizione di aspettativa per il transito nei ruoli civili. In tale occasione la Sezione, ha anche ritenuto che “il periodo di aspettativa speciale a trattamento economico conservato possa permanere solo con riferimento al tempo necessario all’amministrazione per pronunciarsi in merito alla richiesta di transito avanzata dal personale interessato e, comunque, non oltre i 150 giorni dalla data di tale istanza”.
In conclusione, per tutte le ragioni esposte, la Sezione ritiene che l’operato dell’Amministrazione che, nel negare l’assegno funzionale al ricorrente, ha fatto applicazione dell’art. 2 del decreto del 18 aprile 2002, emanato in attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266 (oggi confluite nell’art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), secondo cui i militari dichiarati non idonei al servizio militare e che hanno fatto domanda di transito nei ruoli civili sono collocati “in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità”, sia esente da censure. Quanto detto a prescindere, ovviamente, dalla lunghezza del periodo residuo che sarebbe stato necessario per maturare il diritto stesso (nel caso di specie, quello, effettivamente esiguo, intercorrente tra il 29 agosto 2011 e il 17 dicembre 2011). Peraltro, la Sezione ritiene che, a ben guardare, anche il precedente enfatizzato dal ricorrente vada nella direzione delineata: se è vero infatti che in motivazione si afferma che “il corrispondente periodo di aspettativa, antecedente all’assunzione in servizio presso l ’amministrazione civile, è comunque da considerarsi prestato, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’amministrazione militare”, è altrettanto vero che risulta chiaro che tale riconoscimento non vada inteso in senso assoluto, ma “sotto l’angolazione” di interesse nel caso di specie: in particolare, la sentenza trae spunto da una rinuncia al transito nei ruoli civili e ne ricostruisce la natura in termini di abdicazione al diritto soggettivo garantito dalla normativa, come tale efficace ex nunc, garantendo in tal modo la mancanza di soluzioni di continuità nel rapporto di pubblico impiego cui comunque mira l’intera disciplina della materia. Il tutto tuttavia fermo restando che “a) il militare giudicato inidoneo mantiene lo <<status>> proprio in s.p.e., ma nella posizione di aspettativa, ex art. 2, co. 7, d.m. cit., fino al momento dell’assunzione nell’amministrazione civile previa stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro; b) tanto è vero questo che il legislatore ha sterilizzato - nel lasso temporale che va dalla data della visita medica a quella dell’effettivo transito nei ruoli civili – l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento (arg. ex art. 2, co. 3, d.m. cit.”(cfr. Cons. St., Sez. IV, 31 dicembre 2007, n. 6825).
Alla luce di quanto detto, la Sezione ritine il ricorso infondato.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Antonella Manzione Gabriele Carlotti
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
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1) - collocato in aspettativa dal 29 agosto 2011
2) - transitato nei ruoli civili dell’Amministrazione dal 2 maggio 2012
3) - assegno funzionale maturato, a suo dire, al compimento del 17° anno di servizio, avvenuto il 17 dicembre 2011
4) - aspettativa nelle more del transito nei ruoli civili
Il CdS precisa.
4) - Questa Sezione ha già avuto modo di chiarire come la particolare posizione di aspettativa in cui si trova il soggetto del quale sia stata accertata la non idoneità al servizio militare e che abbia avanzato conseguente domanda di transito all’impiego civile, preclude la possibilità di ottenere quanto richiesto, dovendo trovare applicazione la normativa regolamentare dettata dall’art. 2, commi 3 e 7, del decreto 18 aprile 2002, attuativo della delega di cui alla l.28 luglio 1999, n.266.
5) - Alla luce, infatti, delle indicate disposizioni regolamentari e, in particolare, del combinato disposto dei commi richiamati, il tempo trascorso nella posizione di aspettativa nella quale si è collocati in attesa del transito all’impiego civile, non può essere considerato ai fini dell’attribuzione del beneficio economico rivendicato dal ricorrente.
6) - Essendosi, dunque, la sua anzianità di servizio nell’Arma interrotta il 29 agosto 2011, gli è preclusa la possibilità di invocare fondatamente l’art. 17 del d. P.R. 20 novembre 2003, n.349 (cfr. al riguardo Cons. St. , Sez. II, n. 3953 del 18 settembre 2013, nonché, più di recente, id., 30 agosto 2017, n.2146).
N.B.: leggete il tutto qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201702301 - Public 2017-11-08 -
Numero 02301/2017 e data 06/11/2017 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 25 ottobre 2017
NUMERO AFFARE 00028/2014
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. Carlo A. per l’annullamento della determinazione n. 311442UX/15-1 del 18 ottobre 2012 con la quale è stata rigettata la sua istanza di percezione dell’assegno funzionale, nonché di tutti gli atti comunque presupposti, connessi o conseguenti.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 306758 del 13 novembre 2013 con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale del personale militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antonella Manzione.
Premesso e considerato:
Il sig. Carlo A.., appuntato dell’Arma dei Carabinieri in congedo, dichiarato inidoneo al servizio militare e collocato in aspettativa dal 29 agosto 2011, è transitato nei ruoli civili dell’Amministrazione dal 2 maggio 2012 e presta servizio al “Mariscuolanav” di Venezia. Il 10 ottobre 2012 ha chiesto all’Amministrazione la determinazione dell’assegno funzionale maturato, a suo dire, al compimento del 17° anno di servizio, avvenuto il 17 dicembre 2011. Con la determinazione del 18 ottobre 2012, notificata il 2 novembre 2012, oggetto dell’odierno gravame, il Capo Servizio trattamento economico del Centro nazionale amministrativo del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, ha respinto l’istanza ai sensi del comma 7 dell’art.2 del D.M. 18 aprile 2002, che non consente di valutare positivamente il periodo di aspettativa nella quale il ricorrente si trovava al momento della – astratta – maturazione dei 17 anni di servizio nell’Arma.
Il sig. A.. lamenta violazione del quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo proprio al citato D.M. 18 aprile 2012, che ha dettato le regole per il collocamento in aspettativa nelle more del transito nei ruoli civili, laddove sia intervenuta una declaratoria di inidoneità permanente al servizio. Quanto detto, peraltro, in particolare facendo leva su talune affermazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6825 del 2007.
La Sezione ritiene le doglianze del ricorrente infondate.
Questa Sezione ha già avuto modo di chiarire come la particolare posizione di aspettativa in cui si trova il soggetto del quale sia stata accertata la non idoneità al servizio militare e che abbia avanzato conseguente domanda di transito all’impiego civile, preclude la possibilità di ottenere quanto richiesto, dovendo trovare applicazione la normativa regolamentare dettata dall’art. 2, commi 3 e 7, del decreto 18 aprile 2002, attuativo della delega di cui alla l.28 luglio 1999, n.266.
Alla luce, infatti, delle indicate disposizioni regolamentari e, in particolare, del combinato disposto dei commi richiamati, il tempo trascorso nella posizione di aspettativa nella quale si è collocati in attesa del transito all’impiego civile, non può essere considerato ai fini dell’attribuzione del beneficio economico rivendicato dal ricorrente. Essendosi, dunque, la sua anzianità di servizio nell’Arma interrotta il 29 agosto 2011, gli è preclusa la possibilità di invocare fondatamente l’art. 17 del d. P.R. 20 novembre 2003, n.349 (cfr. al riguardo Cons. St. , Sez. II, n. 3953 del 18 settembre 2013, nonché, più di recente, id., 30 agosto 2017, n.2146). L’art. 2 del D.M. 18 aprile 2001 intende evidentemente “congelare” la posizione dei soggetti ritenuti non più idonei al servizio militare in ordine all’applicazione degli istituti retributivi legati allo status di militare, fino al definitivo collocamento nei ruoli civili o in congedo. Per completezza, la Sezione ricorda come la natura e la disciplina del periodo di speciale aspettativa che l’interessato trascorre fino alla valutazione della domanda di transito nei ruoli civili (o alla sua eventuale rinuncia), sia stata peraltro oggetto del recente parere n. 696 del 21 marzo 2017, espresso a seguito di uno specifico quesito proposto proprio dal Ministero della difesa in ordine alla tematica del transito di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nei ruoli del personale civile del Ministero, anche in relazione alle problematiche riguardanti la possibile applicazione delle regole dettate per l’aspettativa per infermità (che prevede una retribuzione con percentuali decrescenti in base allo scorrere del tempo) nei casi di perdurante permanenza nella condizione di aspettativa per il transito nei ruoli civili. In tale occasione la Sezione, ha anche ritenuto che “il periodo di aspettativa speciale a trattamento economico conservato possa permanere solo con riferimento al tempo necessario all’amministrazione per pronunciarsi in merito alla richiesta di transito avanzata dal personale interessato e, comunque, non oltre i 150 giorni dalla data di tale istanza”.
In conclusione, per tutte le ragioni esposte, la Sezione ritiene che l’operato dell’Amministrazione che, nel negare l’assegno funzionale al ricorrente, ha fatto applicazione dell’art. 2 del decreto del 18 aprile 2002, emanato in attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266 (oggi confluite nell’art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), secondo cui i militari dichiarati non idonei al servizio militare e che hanno fatto domanda di transito nei ruoli civili sono collocati “in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità”, sia esente da censure. Quanto detto a prescindere, ovviamente, dalla lunghezza del periodo residuo che sarebbe stato necessario per maturare il diritto stesso (nel caso di specie, quello, effettivamente esiguo, intercorrente tra il 29 agosto 2011 e il 17 dicembre 2011). Peraltro, la Sezione ritiene che, a ben guardare, anche il precedente enfatizzato dal ricorrente vada nella direzione delineata: se è vero infatti che in motivazione si afferma che “il corrispondente periodo di aspettativa, antecedente all’assunzione in servizio presso l ’amministrazione civile, è comunque da considerarsi prestato, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’amministrazione militare”, è altrettanto vero che risulta chiaro che tale riconoscimento non vada inteso in senso assoluto, ma “sotto l’angolazione” di interesse nel caso di specie: in particolare, la sentenza trae spunto da una rinuncia al transito nei ruoli civili e ne ricostruisce la natura in termini di abdicazione al diritto soggettivo garantito dalla normativa, come tale efficace ex nunc, garantendo in tal modo la mancanza di soluzioni di continuità nel rapporto di pubblico impiego cui comunque mira l’intera disciplina della materia. Il tutto tuttavia fermo restando che “a) il militare giudicato inidoneo mantiene lo <<status>> proprio in s.p.e., ma nella posizione di aspettativa, ex art. 2, co. 7, d.m. cit., fino al momento dell’assunzione nell’amministrazione civile previa stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro; b) tanto è vero questo che il legislatore ha sterilizzato - nel lasso temporale che va dalla data della visita medica a quella dell’effettivo transito nei ruoli civili – l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento (arg. ex art. 2, co. 3, d.m. cit.”(cfr. Cons. St., Sez. IV, 31 dicembre 2007, n. 6825).
Alla luce di quanto detto, la Sezione ritine il ricorso infondato.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
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Re: assegno di funzione durante aspettativa per transito
Messaggio da gianfranco zoppi »
Grazie panorama. Quindi è chiaro lo stipendio viene congelato a quello goduto alla data della visita medica con giudizio di inidoneità. Invece mi chiedevo circa lo scivolo di un quinto. Nel periodo trascorso tra la riforma e l assunzione al nuovo incarico da civile con firma del contratto,trattandosi di servizio comunque prestato seppur in aspettativa, vale l'aumento di un quinto? Dici questo perché vedo dal mio estratto conto contributivo scaricato dal sito inps che non mi è stato riconosciuto l aumento. Sto valutando se scrivere una lettera all inps. Risultano delle sentenze in merito? Grazie
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Re: assegno di funzione durante aspettativa per transito
Messaggio da naturopata »
L'INPS non lo riconosce di certo. Lo scivolo, secondo interpretazione delle amministrazioni, spetta solo se maturato in servizio attivo e non in aspettativa, benché meno se speciale per il transito. Diciamo che si potrebbe discutere, ma poi una volta transitati, lo scivolo, previsto solo per determinate categorie e non per i dipendenti civili (e l'ex militare è divenuto civile), di regola non viene comunque riconosciuto.gianfranco zoppi ha scritto:Grazie panorama. Quindi è chiaro lo stipendio viene congelato a quello goduto alla data della visita medica con giudizio di inidoneità. Invece mi chiedevo circa lo scivolo di un quinto. Nel periodo trascorso tra la riforma e l assunzione al nuovo incarico da civile con firma del contratto,trattandosi di servizio comunque prestato seppur in aspettativa, vale l'aumento di un quinto? Dici questo perché vedo dal mio estratto conto contributivo scaricato dal sito inps che non mi è stato riconosciuto l aumento. Sto valutando se scrivere una lettera all inps. Risultano delle sentenze in merito? Grazie
Re: assegno di funzione durante aspettativa per transito
Ricorso perso presso la Corte dei Conti.
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SARDEGNA SENTENZA 204 26/10/2016
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SARDEGNA SENTENZA 204 2016 PENSIONI 26/10/2016
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Sent. N. 204/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna
GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
in composizione monocratica ai sensi dell’articolo 5 della legge 21.7.2000, n. 205, in persona del Cons. Maurizio Massa,
nella pubblica udienza del giorno 21-10-2016, ha pronunziato
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 23681, del registro di segreteria, proposto con ricorso da G. A., nato a Omissis (EN) il Omissis,
RICORRENTE
contro
I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro DOA, Mariantonietta PIRAS e Stefania Sotgia,
RESISTENTE
per il riconoscimento di quattro anni di maggiorazione una tantum, del quinto del servizio prestato, nell’arma dei carabinieri, prevista dall’articolo 3 della legge n. 284 del 27 maggio 1977.
VISTI il regio decreto 13.8.1933, n. 1038; il decreto-legge 15.11.1993, n. 453, convertito dalla legge 14.1.1994, n. 19; gli articoli 5 e 9 della legge 21.7.2000, n. 205;
ESAMINATI il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2/3/2016, - notificato alla controparte -, parte ricorrente ha chiesto a questa Corte dei Conti quanto indicato in epigrafe.
La difesa dell’I.N.P.S., con atto di costituzione in giudizio depositato il 10.10.2016, ha concluso per il rigetto del ricorso con spese e competenze legali di legge.
Nell’udienza, udite le parti presenti, come da verbale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, premesso che dal 23 novembre 1978 al 27 maggio 1999, ha prestato, servizio presso l’Arma dei Carabinieri, congedandosi a domanda, con il grado da Maresciallo Capo, deduce che nel mese di aprile 2015, gli veniva costituita la posizione assicurativa presso l’INPS di Cagliari, ma constatando la mancanza dei quattro anni di servizio fittizio di scivolo ex art. 3 della legge n. 284 del 1977, nel mese di maggio 2015, inviava all’INPS di Cagliari, richiesta di riconoscimento del periodo di servizio fittizio. La richiesta non veniva accolta, perché il servizio prestato, deve intendersi come “servizio effettivo” ovvero come “servizio utile”, per cui col presente ricorso contesta tale decisione dell’INPS.
La difesa dell’I.N.P.S., ha concluso per il rigetto del ricorso richiamando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la decisione n. 11/2011/QM.
Ai sensi dell’art. dall’art. 3, ultimo comma, della legge n. 284 del 25.5.1977: “ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell’indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da esse assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969 n. 967, è computato con l’aumento del quinto”.
Le Sezioni Riunite di questa Corte con la decisione n. 11/2011/QM hanno statuito che la maggiorazione riconosciuta dall’art. 3 della legge n. 284 del 1977 per il servizio prestato con percezione dell’indennità di istituto non può essere considerata ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS in applicazione dell’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973, ma solo ai fini della liquidazione dell’indennità una tantum prevista dallo stesso art. 124, pertanto al soggetto che è
- ) - “cessato dal servizio permanente effettivo senza aver maturato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico normale, non spetta, ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS prevista dall’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, l’aumento del quinto del periodo di servizio prestato con percezione dell’indennità di istituto, previsto dall’art. 3 della legge n. 284 del 27.5.1977”.
Nella motivazione di questa decisione le Sezioni Riunite precisano che:
“sia per la costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS a favore dei militari in servizio permanente e continuativo, che per l’analoga costituzione di posizione assicurativa a favore di volontari, il d.P.R. n. 1092 del 1973 intende comunque riferirsi al servizio realmente, in concreto, effettivamente prestato, senza alcuna maggiorazione in ragione della particolare gravosità di alcuni servizi.
In effetti, l’interpretazione appena delineata comporta un differenza di trattamento per i dipendenti che cessano dal servizio avendo conseguito il diritto a pensione - a favore dei quali il “servizio utile”, comprensivo delle maggiorazioni riconosciute per alcuni servizi, viene considerato nel calcolo della misura del trattamento pensionistico (v. supra) - e per quelli invece che non hanno conseguito il diritto pensione, a favore dei quali la costituzione della posizione assicurativa INPS considera il solo “servizio effettivo”.
Ma si tratta solo di uno dei vari cambiamenti di regime cui era soggetto, e in parte lo è ancora, il militare passato dal regime pensionistico “pubblico” a quello “privato”. Basti considerare le rilevanti diversità tra un sistema pensionistico di tipo retributivo, quale quello a suo tempo delineato dal d.P.R. n. 1092 del 1973, e uno invece di tipo contributivo, quale quello vigente presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall’INPS”.
Pertanto, applicando al caso di specie il principio di diritto sopra riportato, il ricorso deve essere respinto.
Considerata la specifica richiesta di parte, deve essere disposto in ordine alla liquidazione delle spese di lite.
La materia è ora disciplinata dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 2 aprile 2014, che ai sensi dell’art. 29 entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione e ai sensi del precedente art. 28 si applica a tutte le liquidazioni eseguite dopo la entrata in vigore, in particolare dall’art. 4 del decreto che prevede i parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale.
Pertanto, considerato il valore della causa, la soccombenza e gli altri parametri sopra indicati, si deve condannare la parte soccombente a rimborsare le spese di lite nella misura complessiva indicata nel dispositivo.
In applicazione dell’art. 429 c.p.c., come modificato dall’art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 13 (cfr. art. 56 D.L. citato), nel caso in esame si rende necessaria la fissazione di un termine di 15 giorni per il deposito della sentenza comprensiva della motivazione.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
RIGETTA
il ricorso indicato in epigrafe.
CONDANNA
parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’INPS, liquidandole nella misura di euro 300,00 (trecento).
Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 15 giorni dalla data dell’udienza.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma degli artt. 52 e 22 d.lgs. 196/03.
Così deciso in Cagliari, il 21-10-2016.
IL GIUDICE
f.to Cons. Maurizio Massa
Depositata in Segreteria il 26 ottobre 2016.
IL DIRIGENTE
f.to Paolo Carrus
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SARDEGNA SENTENZA 204 26/10/2016
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SARDEGNA SENTENZA 204 2016 PENSIONI 26/10/2016
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Sent. N. 204/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna
GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
in composizione monocratica ai sensi dell’articolo 5 della legge 21.7.2000, n. 205, in persona del Cons. Maurizio Massa,
nella pubblica udienza del giorno 21-10-2016, ha pronunziato
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 23681, del registro di segreteria, proposto con ricorso da G. A., nato a Omissis (EN) il Omissis,
RICORRENTE
contro
I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro DOA, Mariantonietta PIRAS e Stefania Sotgia,
RESISTENTE
per il riconoscimento di quattro anni di maggiorazione una tantum, del quinto del servizio prestato, nell’arma dei carabinieri, prevista dall’articolo 3 della legge n. 284 del 27 maggio 1977.
VISTI il regio decreto 13.8.1933, n. 1038; il decreto-legge 15.11.1993, n. 453, convertito dalla legge 14.1.1994, n. 19; gli articoli 5 e 9 della legge 21.7.2000, n. 205;
ESAMINATI il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2/3/2016, - notificato alla controparte -, parte ricorrente ha chiesto a questa Corte dei Conti quanto indicato in epigrafe.
La difesa dell’I.N.P.S., con atto di costituzione in giudizio depositato il 10.10.2016, ha concluso per il rigetto del ricorso con spese e competenze legali di legge.
Nell’udienza, udite le parti presenti, come da verbale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, premesso che dal 23 novembre 1978 al 27 maggio 1999, ha prestato, servizio presso l’Arma dei Carabinieri, congedandosi a domanda, con il grado da Maresciallo Capo, deduce che nel mese di aprile 2015, gli veniva costituita la posizione assicurativa presso l’INPS di Cagliari, ma constatando la mancanza dei quattro anni di servizio fittizio di scivolo ex art. 3 della legge n. 284 del 1977, nel mese di maggio 2015, inviava all’INPS di Cagliari, richiesta di riconoscimento del periodo di servizio fittizio. La richiesta non veniva accolta, perché il servizio prestato, deve intendersi come “servizio effettivo” ovvero come “servizio utile”, per cui col presente ricorso contesta tale decisione dell’INPS.
La difesa dell’I.N.P.S., ha concluso per il rigetto del ricorso richiamando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la decisione n. 11/2011/QM.
Ai sensi dell’art. dall’art. 3, ultimo comma, della legge n. 284 del 25.5.1977: “ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell’indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da esse assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969 n. 967, è computato con l’aumento del quinto”.
Le Sezioni Riunite di questa Corte con la decisione n. 11/2011/QM hanno statuito che la maggiorazione riconosciuta dall’art. 3 della legge n. 284 del 1977 per il servizio prestato con percezione dell’indennità di istituto non può essere considerata ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS in applicazione dell’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973, ma solo ai fini della liquidazione dell’indennità una tantum prevista dallo stesso art. 124, pertanto al soggetto che è
- ) - “cessato dal servizio permanente effettivo senza aver maturato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico normale, non spetta, ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS prevista dall’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, l’aumento del quinto del periodo di servizio prestato con percezione dell’indennità di istituto, previsto dall’art. 3 della legge n. 284 del 27.5.1977”.
Nella motivazione di questa decisione le Sezioni Riunite precisano che:
“sia per la costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS a favore dei militari in servizio permanente e continuativo, che per l’analoga costituzione di posizione assicurativa a favore di volontari, il d.P.R. n. 1092 del 1973 intende comunque riferirsi al servizio realmente, in concreto, effettivamente prestato, senza alcuna maggiorazione in ragione della particolare gravosità di alcuni servizi.
In effetti, l’interpretazione appena delineata comporta un differenza di trattamento per i dipendenti che cessano dal servizio avendo conseguito il diritto a pensione - a favore dei quali il “servizio utile”, comprensivo delle maggiorazioni riconosciute per alcuni servizi, viene considerato nel calcolo della misura del trattamento pensionistico (v. supra) - e per quelli invece che non hanno conseguito il diritto pensione, a favore dei quali la costituzione della posizione assicurativa INPS considera il solo “servizio effettivo”.
Ma si tratta solo di uno dei vari cambiamenti di regime cui era soggetto, e in parte lo è ancora, il militare passato dal regime pensionistico “pubblico” a quello “privato”. Basti considerare le rilevanti diversità tra un sistema pensionistico di tipo retributivo, quale quello a suo tempo delineato dal d.P.R. n. 1092 del 1973, e uno invece di tipo contributivo, quale quello vigente presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall’INPS”.
Pertanto, applicando al caso di specie il principio di diritto sopra riportato, il ricorso deve essere respinto.
Considerata la specifica richiesta di parte, deve essere disposto in ordine alla liquidazione delle spese di lite.
La materia è ora disciplinata dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 2 aprile 2014, che ai sensi dell’art. 29 entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione e ai sensi del precedente art. 28 si applica a tutte le liquidazioni eseguite dopo la entrata in vigore, in particolare dall’art. 4 del decreto che prevede i parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale.
Pertanto, considerato il valore della causa, la soccombenza e gli altri parametri sopra indicati, si deve condannare la parte soccombente a rimborsare le spese di lite nella misura complessiva indicata nel dispositivo.
In applicazione dell’art. 429 c.p.c., come modificato dall’art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 13 (cfr. art. 56 D.L. citato), nel caso in esame si rende necessaria la fissazione di un termine di 15 giorni per il deposito della sentenza comprensiva della motivazione.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
RIGETTA
il ricorso indicato in epigrafe.
CONDANNA
parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’INPS, liquidandole nella misura di euro 300,00 (trecento).
Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 15 giorni dalla data dell’udienza.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma degli artt. 52 e 22 d.lgs. 196/03.
Così deciso in Cagliari, il 21-10-2016.
IL GIUDICE
f.to Cons. Maurizio Massa
Depositata in Segreteria il 26 ottobre 2016.
IL DIRIGENTE
f.to Paolo Carrus
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- Altruista
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- Iscritto il: lun set 10, 2012 9:32 am
Re: assegno di funzione durante aspettativa per transito
Messaggio da gianfranco zoppi »
Grazie panorama. Sentenza interessante ma che non rispecchia la nostra casistica. La sentenza parla infatti di un soggetto che si è congedato volontariamente quando ancora non aveva maturato il diritto a pensione evidentemente per intraprendere altra attività lavorativa. Noi transitati invece avevamo maturato il diritto a pensione al momento della riforma ma ci abbiamo rinunciato presentando domanda di transito. Voi cosa ne pensate?
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