gentile avvocato le formulo il seguente quesito:
Al termine di un procedimento penale risoltosi con l'archiviazione per altro reato, quale misure ed entro quali termini può la pubblica amministrazione prendere provvedimenti disciplinari. Nel caso specifico un carabiniere che nell'interrogaorio di garanzia davanti al GIP ammette, al di la del reato contestato, di aver percosso un cittadino per essere stato provocato. Cosa rischia anche se non ci sono state denunce o querele e il fatto risale al 2007. La ringrazio
termini di procedibilità per applicazione sanzione discipl.
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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- Avv. Giorgio Carta
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- Iscritto il: ven apr 03, 2009 9:14 am
Re: termini di procedibilità per applicazione sanzione discipl.
Messaggio da Avv. Giorgio Carta »
In linea di massima, la regola è la tempestività dell'accertamento disciplinare.
In caso di archiviazione (, si intende), la scala gerarchica può promuovere il correlativo procedimento disciplinare di stato entro 180 giorni da quando la decisione giudiziaria è passata in giudicato.
Tale termine è perentorio, nel senso che se viene superato, il procedimento disciplinare è illegittimo.
Per ciò che concerne i procedimenti disciplinari di corpo, il termine per procedere dovrebbe essere quello di 90 giorni, ma tale termine è considerato ordinatorio, cioè non vincolante. sicuramente, però, non possono decorrere gli anni.
Nel caso che la riguarda, però, si fa questione di un fatto che non è stato oggetto di giudizio penale, ma semplicemente è emerso nell'ambito dello stesso. In tale caso, il citato limite dei 180 giorni non si applica e l'Amministrazione potrebbe avere una qualche discrezionalità di procedere, ma sempre in un tempo congruo.
In bocca al lupo,
Avv. Giorgio Carta
In caso di archiviazione (, si intende), la scala gerarchica può promuovere il correlativo procedimento disciplinare di stato entro 180 giorni da quando la decisione giudiziaria è passata in giudicato.
Tale termine è perentorio, nel senso che se viene superato, il procedimento disciplinare è illegittimo.
Per ciò che concerne i procedimenti disciplinari di corpo, il termine per procedere dovrebbe essere quello di 90 giorni, ma tale termine è considerato ordinatorio, cioè non vincolante. sicuramente, però, non possono decorrere gli anni.
Nel caso che la riguarda, però, si fa questione di un fatto che non è stato oggetto di giudizio penale, ma semplicemente è emerso nell'ambito dello stesso. In tale caso, il citato limite dei 180 giorni non si applica e l'Amministrazione potrebbe avere una qualche discrezionalità di procedere, ma sempre in un tempo congruo.
In bocca al lupo,
Avv. Giorgio Carta
Re: termini di procedibilità per applicazione sanzione discipl.
Messaggio da crucco12 »
la ringrazio per la risposta più che soddisfacente ma mi permetto di chiederele anche, naturalmente secondo lei, cosa posso rischiare: procedimento di stato o di corpo ? e in quale misura ?
Ribadisco che non ci sono state comunque denunce o querele e che il reato è ormai improcedibile penalmente.
La ringrazio enormemente.
saluti
Ribadisco che non ci sono state comunque denunce o querele e che il reato è ormai improcedibile penalmente.
La ringrazio enormemente.
saluti
- Avv. Giorgio Carta
- Professionista
- Messaggi: 2230
- Iscritto il: ven apr 03, 2009 9:14 am
Re: termini di procedibilità per applicazione sanzione discipl.
Messaggio da Avv. Giorgio Carta »
La scelata tra il procedimento disciplinare di stato o di corpo è assolutamente discrezionale e dipende dalla grvità che i suoi superiori intendono ravvisare nei fatti accaduti.
Allo stesso modo, la sanzione non può essere prevista adesso, ma dipenderà dal giudizio discrezionale dell'autorità procedente.
Le posso solo dire che, per un aso simile al suo, un carabiniere mio assistito subì 7 giorni di consegna semplice.
Il fatto che non ci siano state denunce o querele, poi, è irrilevante perché esse attengono al versante penale. Quello disciplinare è autonomo e ben può prendere le mosse da notizie formalizzate in altri modi.
Ovviamente, nel suo caso, punterei tutto sul lungo perioo di tempo trascoroso (dalla conoscenza dei fatti, però, non dei fatti!).
In bocca al lupo,
Giorgio Carta
Allo stesso modo, la sanzione non può essere prevista adesso, ma dipenderà dal giudizio discrezionale dell'autorità procedente.
Le posso solo dire che, per un aso simile al suo, un carabiniere mio assistito subì 7 giorni di consegna semplice.
Il fatto che non ci siano state denunce o querele, poi, è irrilevante perché esse attengono al versante penale. Quello disciplinare è autonomo e ben può prendere le mosse da notizie formalizzate in altri modi.
Ovviamente, nel suo caso, punterei tutto sul lungo perioo di tempo trascoroso (dalla conoscenza dei fatti, però, non dei fatti!).
In bocca al lupo,
Giorgio Carta
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