Ci risiamo, pare che non si vogliano piu attribuire i 6 scatti ( art 4 dlgs 167/97) per chi è stato riformato dopo l'entrata in in vigore del D. L.vo 94/2017 (riordino), che ha introdotto il “grado” di Luogotenente, dalla data del 07 luglio 2017, il grado apicale per il ruolo sottufficiali è diventato appunto Luogotenente.
Questo riguarderebbe i MARESCIALLI CAPI (M1 O C°1^) . Sottufficiali iscritti nel quadro di avanzamento e non promossi o non inseriti in aliquota di valutazione, pur avendone maturata l'anzianità, poiche cessati dal servizio per età , ovvero divenuti inabili o deceduti, il predetto beneficio non è piu' riconosciuto
La mia domanda è la seguente : l'art 4 dlgs 167/97 non parla di gradi apicali ma :
l’aumento figurativo dei sei scatti di stipendio previsti dall’articolo 4 del D.L.vo 165/97 è riconosciuto e calcolato soltanto nei seguenti tre casi:
decesso del dipendente,
riforma per malattia del dipendente,
pensionamento al raggiungimento del limite di età del dipendente.
D.L. 66/2010 - C.O.M. codice ordinam. milit.
Art. 1863 Aumenti periodici di stipendio ai fini pensionistici
1. I sei aumenti periodici di stipendio, attribuiti all’atto della cessazione dal servizio, sono
computati a norma dell’ articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Per gli altri gradi dei vari ruoli non è previsto i suddetti benefici?
Qualcuno che ha avuto notizie in merito (personale riformato dopo il 07 luglio scorso) ?
Grazie
Benefici 6 scatti (art.4 dlgs. 167/97 ) ai fini della B.U.
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Re: Benefici 6 scatti (art.4 dlgs. 167/97 ) ai fini della B.
Messaggio da Airone1961 »
Non dimenticare di comunicarlo al presidente degli Stati Unitipugliese ha scritto:Ci risiamo, pare che non si vogliano piu attribuire i 6 scatti ( art 4 dlgs 167/97) per chi è stato riformato dopo l'entrata in in vigore del D. L.vo 94/2017 (riordino), che ha introdotto il “grado” di Luogotenente, dalla data del 07 luglio 2017, il grado apicale per il ruolo sottufficiali è diventato appunto Luogotenente.
Questo riguarderebbe i MARESCIALLI CAPI (M1 O C°1^) . Sottufficiali iscritti nel quadro di avanzamento e non promossi o non inseriti in aliquota di valutazione, pur avendone maturata l'anzianità, poiche cessati dal servizio per età , ovvero divenuti inabili o deceduti, il predetto beneficio non è piu' riconosciuto
La mia domanda è la seguente : l'art 4 dlgs 167/97 non parla di gradi apicali ma :
l’aumento figurativo dei sei scatti di stipendio previsti dall’articolo 4 del D.L.vo 165/97 è riconosciuto e calcolato soltanto nei seguenti tre casi:
decesso del dipendente,
riforma per malattia del dipendente,
pensionamento al raggiungimento del limite di età del dipendente.
D.L. 66/2010 - C.O.M. codice ordinam. milit.
Art. 1863 Aumenti periodici di stipendio ai fini pensionistici
1. I sei aumenti periodici di stipendio, attribuiti all’atto della cessazione dal servizio, sono
computati a norma dell’ articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Per gli altri gradi dei vari ruoli non è previsto i suddetti benefici?
Qualcuno che ha avuto notizie in merito (personale riformato dopo il 07 luglio scorso) ?
Grazie
Re: Benefici 6 scatti (art.4 dlgs. 167/97 ) ai fini della B.
Ciao pugliese. Allego una rissposta dell'INPS data ad un collega per i stessi problemi da te citati:
L'INPS scrive........... "la suddetta Direzione ha provveduto all'attribuzione del beneficio dei sei scatti stipendiali, ai sensi dell'art. 4 del D. L.vo 165/97, ai soli fini del trattamento pensionistico;
l'attribuzione dei medesimi scatti, previsti per l'indennità di Buonuscita, non sono stati, invece attribuiti, alla luce del dettato normativo L. 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), che a decorrere dal 01/01/2015 ha abrogato gli artt. 1076 e 1077, commi 1 e 2.
Pertanto, nei confronti dei Sottufficiali iscritti nel quadro di avanzamento e non promossi o non inseriti in aliquota di valutazione, pur avendone maturata l'anzianità, poichè cessati dal servizio per età, ovvero divenuti inabili o deceduti, il predetto beneficio non è più riconosciuto.
Si precisa, altresì, che la corresponsione del beneficio "de quo", era attribuito ai Sottufficiali, nel caso specifico - Capo di 1^ classe - che venivano promossi al grado superiore, così come previsto dal D.L. 379/87; pertanto, venendo meno detta promozione, i sei scatti, ai fini TFS, non sono più dovuti.
L'INPS scrive........... "la suddetta Direzione ha provveduto all'attribuzione del beneficio dei sei scatti stipendiali, ai sensi dell'art. 4 del D. L.vo 165/97, ai soli fini del trattamento pensionistico;
l'attribuzione dei medesimi scatti, previsti per l'indennità di Buonuscita, non sono stati, invece attribuiti, alla luce del dettato normativo L. 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), che a decorrere dal 01/01/2015 ha abrogato gli artt. 1076 e 1077, commi 1 e 2.
Pertanto, nei confronti dei Sottufficiali iscritti nel quadro di avanzamento e non promossi o non inseriti in aliquota di valutazione, pur avendone maturata l'anzianità, poichè cessati dal servizio per età, ovvero divenuti inabili o deceduti, il predetto beneficio non è più riconosciuto.
Si precisa, altresì, che la corresponsione del beneficio "de quo", era attribuito ai Sottufficiali, nel caso specifico - Capo di 1^ classe - che venivano promossi al grado superiore, così come previsto dal D.L. 379/87; pertanto, venendo meno detta promozione, i sei scatti, ai fini TFS, non sono più dovuti.
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
Re: Benefici 6 scatti (art.4 dlgs. 167/97 ) ai fini della B.
========================================================================Airone1961 ha scritto:Non dimenticare di comunicarlo al presidente degli Stati Unitipugliese ha scritto:Ci risiamo, pare che non si vogliano piu attribuire i 6 scatti ( art 4 dlgs 167/97) per chi è stato riformato dopo l'entrata in in vigore del D. L.vo 94/2017 (riordino), che ha introdotto il “grado” di Luogotenente, dalla data del 07 luglio 2017, il grado apicale per il ruolo sottufficiali è diventato appunto Luogotenente.
Questo riguarderebbe i MARESCIALLI CAPI (M1 O C°1^) . Sottufficiali iscritti nel quadro di avanzamento e non promossi o non inseriti in aliquota di valutazione, pur avendone maturata l'anzianità, poiche cessati dal servizio per età , ovvero divenuti inabili o deceduti, il predetto beneficio non è piu' riconosciuto
La mia domanda è la seguente : l'art 4 dlgs 167/97 non parla di gradi apicali ma :
l’aumento figurativo dei sei scatti di stipendio previsti dall’articolo 4 del D.L.vo 165/97 è riconosciuto e calcolato soltanto nei seguenti tre casi:
decesso del dipendente,
riforma per malattia del dipendente,
pensionamento al raggiungimento del limite di età del dipendente.
D.L. 66/2010 - C.O.M. codice ordinam. milit.
Art. 1863 Aumenti periodici di stipendio ai fini pensionistici
1. I sei aumenti periodici di stipendio, attribuiti all’atto della cessazione dal servizio, sono
computati a norma dell’ articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Per gli altri gradi dei vari ruoli non è previsto i suddetti benefici?
Qualcuno che ha avuto notizie in merito (personale riformato dopo il 07 luglio scorso) ?
Grazie
Sarà mia cura , non appena lo faccio te ne do' notizie.
Difendete le vostre idee ma state sempre pronti a cambiarle con quelle di un altro se vi sembrano migliori.
(François Fenelon)
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