Ricorso al Tar perso
Capo officina
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201710519, - Public 2017-10-19 -
Pubblicato il 19/10/2017
N. 10519/2017 REG.PROV.COLL.
N. 11506/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11506 del 2005, proposto da:
P. Roberto, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciana Francioso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, v.le Parioli, 54;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della comunicazione notificata il 15 settembre 2005, avente ad oggetto il recupero degli emolumenti erroneamente corrisposti a titolo di indennità supplementare di comando;
nonché per l’accertamento
- del diritto del ricorrente ad aver percepito nei periodi dal 23 aprile 2001 al 6 gennaio 2004 l’indennità supplementare di comando, per l’importo complessivo pari a € 3.328,40.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2017 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Col presente gravame, il ricorrente, attualmente in congedo dall’Aeronautica militare italiana, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto alla corresponsione dell’indennità supplementare di comando, per il periodo decorrente dal 23 aprile 2001 al 6 gennaio 2004, previo annullamento della nota inviatagli dall’Amministrazione, recante il recupero delle somme erroneamente attribuite a detto titolo.
Premette, in fatto, la parte di aver svolto funzioni di comando a decorrere dal 1987, quale Capo officina dell’8^ Reparto Tecnico Operativo presso l’Aeroporto di Pratica di Mare (RM) e di aver percepito l’indennità in questione dal mese di aprile 2001, fino al momento del congedo, allorquando, con la nota impugnata, l’Amministrazione ha ritenuto, solo in questo secondo momento, che detto emolumento non spettasse, sul presupposto che l’incarico ricoperto non rientrava tra quelli previsti dal Decreto Interministeriale del 23 aprile 2001, adottato ai sensi della legge n. 78/83.
Secondo la tesi ricorrente, l’incarico di capo officina sarebbe invece assimilabile a quello di capo nucleo e, seppur non effettivamente previsto dalla nota impugnata, avrebbe comunque in sé tutti i requisiti richiesti dalla legge per la corresponsione dell’indennità supplementare: titolarità di comando con funzioni e responsabilità corrispondenti. La nota impugnata sarebbe pertanto violativa delle prescrizioni di legge, con riferimento all’art. 10, legge n. 78/83, e del decreto interministeriale che ne rappresenta l’attuazione, laddove negherebbe, anche a funzioni assimilabili a quelle specificatamente elencate, la riferibilità della normativa che introduce detta indennità.
Ne seguirebbe inoltre una discriminazione politica e non giuridica, viziata per eccesso di potere, tra i diversi comandanti, determinata dal solo tenore letterale dell’elenco.
Per resistere al gravame, si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa con comparsa formale.
Con ordinanza n. 7611/2005, la Sezione accoglieva l’istanza cautelare incidentalmente avanzata dalla parte, limitatamente al recupero delle somme ancora da effettuarsi.
Alla pubblica udienza del 27 settembre 2017, la causa è infine passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Le argomentazioni di parte, a sostegno dell’assimilabilità dell’incarico ricoperto a quelli per il quale è prevista l’indennità supplementare di comando, non possono invero condividersi alla luce del costante orientamento della giurisprudenza (da ultimo, questa Sezione, n. 8788/2017), secondo cui l’individuazione degli ufficiali e dei sottufficiali che espletano funzioni di comando - presupposto indefettibile ai fini della corresponsione dell’indennità in questione - non discende direttamente dalla legge istitutiva del beneficio, ovvero la legge n. 78/83, art. 10, ma transita attraverso un atto di normazione secondaria che si esplica mediante un provvedimento amministrativo di natura costitutiva, e non meramente ricognitiva, cui è sotteso un apprezzamento tecnico-discrezionale, volto a differenziare la posizione dei destinatari dell’indennità da quella di altri militari assegnatari di compiti minori o diversi, sicché il giudice amministrativo non può sostituirsi all’amministrazione e procedere direttamente all’individuazione predetta (in tali termini, Tar Liguria, n. 689/2017).
Ai sensi dell’art. 10, comma 2, l. n. 78/83, tale indennità, introdotta per compensare il maggior impegno e i compiti più gravosi connessi alle responsabilità dei militari preposti ad attività di comando, può essere attribuita solo per l’espletamento di incarichi di particolare impegno, individuati con apposito decreto interministeriale (“I destinatari della predetta indennità saranno determinati, su proposta del capo di stato maggiore della difesa, con decreto del Ministro della difesa da emanare di concerto con il Ministro del tesoro”).
L’individuazione delle funzioni di comando cui correlare l’indennità, quindi, si realizza attraverso un decreto interministeriale attuativo (quello del 23 aprile 2001, appunto), necessario a rendere operativa la previsione normativa primaria, sicché non risulta sufficiente l’effettivo svolgimento delle funzioni di comando, come invece sostenuto dalla parte.
In altre parole, l’emolumento non spetta se l’incarico svolto dall’interessato non è compreso nell’elenco delle tipologie attributive dell’indennità in questione ai titolari di enti e comandi delle tre Forze Armate, di cui al decreto del 23.4.2001 (questa Sezione, n. 10937/2015 e giur. ivi richiamata).
Ne deriva allora che la nota impugnata, con cui il Ministero della Difesa ha inteso provvedere al recupero delle somme erroneamente corrisposte al ricorrente – il quale, si ribadisce, non ha ricoperto alcuno degli incarichi per i quali il detto decreto ha previsto la corresponsione dell’indennità in parola, seppur avendo il militare svolto altre e diverse funzioni direttive – rappresenta un atto di natura vincolata, cui l’amministrazione stessa era tenuta, trattandosi, nella specie, di esborso di denaro pubblico sine titulo.
Alla luce delle considerazioni sopra fatte, il ricorso va pertanto respinto.
In ragione della risalenza della controversia nel tempo e dell’iniziale attribuzione dell’emolumento all’interessato, si ravvisano le condizioni per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Roberto Vitanza, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paola Patatini Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
indennità di comando
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