Per tutti i colleghi in servizio, riporto due stralci di recenti sentenze che cambierebbero l'orientamento sul riconoscimento in servizio del diritto a futura P.P.O. (vedi ordinanza Corte di cassazione studio Guerra anno 2014). In particolare, soffermarsi su quella d'appello che lo fa intendere tra le righe. Quindi valutare attentamente la proposizione di tali ricorsi alla Corte, per cui, dopo un primo sbandamento iniziale dei Giudici, l'orientamento è quello di esaminarlo nel merito, ma dichiararlo inammissibile, come perfettamente enucleato nella sentenza della Corte Lombarda.
Corte dei Conti Lombardia n.96/2017
In sostanza, rilevato che il diritto soggettivo al trattamento pensionistico sorge soltanto al momento della cessazione dal servizio, da valutarsi sulla base della legislazione vigente (ed alle condizioni di ascrivibilità delle infermità) in quel momento, non può precostituirsi un decisum giudiziale in ordine ad un diritto di cui mancano allo stato i presupposti; il giudizio di questa Corte postulando invero la formulazione di un’istanza pensionistica su cui l’amministrazione abbia provveduto in senso negativo, circostanza nella specie non verificatasi con il provvedimento impugnato.
In conclusione, il processo può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali ed attuali e deve concludersi con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio davanti al giudice competente; onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento di un diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per i possibili futuri effetti che da tale accertamento si vorrebbero ricavare (Cass. 10039/2002).
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso con condanna dell’attore al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo, stante la soccombenza a fronte di pacifici indirizzi giurisprudenziali.
Sentenza n.580 II Sezione centrale Appello
Quanto alla declaratoria di “inammissibilità” del ricorso, il Collegio non ne rinviene il fondamento logico-giuridico stante, da un lato, l’inconferenza del richiamo all’autonomo giudizio pendente dinanzi al TAR avverso il denegato riconoscimento dell’equo indennizzo, e, dall’altro, l’incongruenza del generico riferimento al mancato esaurimento della “previa prescritta procedura”.
Ciò stante, affermata la giurisdizione della Corte dei conti in controversia, l’impugnata sentenza dev’essere annullata con rinvio al primo giudice per il giudizio di merito previa verifica dell’ammissibilità della domanda in relazione all’interesse a ricorrere dell’interessato (ancora in servizio attivo), come affermato dalla richiamata sentenza della Corte di Cassazione.
Ricorso alla Corte dei Conti per la pens. priv.in servizio
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