riformato parziale D.P.R. 738/81

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trabucco paride
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riformato parziale D.P.R. 738/81

Messaggio da trabucco paride »

sono un riformato parziale 738/81 e 68/99 dalla data del11/04/2003 , vorrei sapere(se possibile) quali sono i compiti istituzionali dei riformati p. ,cè un'ufficio che tuteli ,o che spiega quali sono i doveri e i diritti di questo personale? (orari,guida,o tante altre domande),domande che fino ad ora ancora non sò a chi rivolgere ,c'è chi a volte risponde parlando molto sul vago e a volte mi ritrovo a dover svolgere dei sevizi che non sò se sono previsti per legge che tutela i D.P.R. grazie


giuseppedemarco
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Re: riformato parziale D.P.R. 738/81

Messaggio da giuseppedemarco »

POSSO DIRTI LA MIA DI ESPERIENZA DA RIFORMATO PARZIALE: SONO STATO RIFORMATO PARZIALMENTE NEL 2009 - IN SEDE DI REIMPIEGO, COSI' COME PREVISTO DAL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI – I REPARTO – SM – UFFICIO PERSONALE MARESCIALLI CON FOGLIO NR. 9000004-15/M2-8/PERS. DATATO 13/12/2002 E AI SENSI DELL’ART. 1 DEL D.P.R. 738/1981, AVENDO RIPORTATO UNA INVALIDITA', CHE NON COMPORTAVA L'IDINOEITA' ASSOLUTA DERIVANTE DA LESIONI RIPORTATE IN CONSEGUENZA DI EVENTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI D'ISTITUTO, SONO STATO TRASFERITO D'UFFICIO PRESSO UNO DEI REPARTI PREVISTI PER I RIFORMATI IN MODO PARZIALE - SUCCESSIVAMENTE HO PRESENTATO DOMANDA IN BASE AL 398 R.G.A. "RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE E/O GRAVI MOTIVI SANITARI" IN QUANTO IL REPARTO DOVE ERO STATO ASSEGNATO ERA DISTANTE DAL MIO LUOGO DI RESIDENZA "IN QUANTO LA LESIONE CHE AVEVO RIPORTATO NON MI CONSENTIVA DI GUIDARE". LA SUDDETTA DOMANDA MI VENIVA ACCOLTA E AD OGGI PRESTO SERVIZIO PRESSO IL COMANDO COMPAGNIA CC.-NUCLEO COMANDO DEL MIO COMUNE DI RESIDENZA.
I COMPITI ISTITUZIONALI DEI "RIFORMATI PARZIALI" A QUANTO IO SAPPIA SONO VINCOLATI ALLA PATOLOGIA/LESIONE DA CUI SI AFFETTI RIPORTATA SUL VERBALE DELLA CMO (NEL MIO CASO AD ESEMPIO SONO CONTROINDICATE LE ATTIVITÀ PARTICOLARMENTE GRAVOSE A CARICO DELL’APPARATO LOCOMOTORE SUPERIORE).
DI SEGUITO TI POSTO ALTRI DIRITTI DOVUTI: Utilizzazione del personale militare invalido per causa di servizio- indennità speciale: l’invalido giudicato idoneo in modo parziale ai servizi d’istituto, può essere utilizzato in servizi compatibili con la sua ridotta capacità lavorativa (art. 1 Dpr 738/81); inoltre è previsto a domanda il transito in altri ruoli Civili del Ministero della Difesa . • Rimborso spese mediche ( Dpcm 5 luglio 1965): spetta sia per quelle già sostenute prima del riconoscimento (domanda di rimborso entro 30 giorni dalla notifica del decreto), sia per quelle da sostenere (richiesta preventiva di autorizzazione alla spesa), sempre che siano spese attinenti all’infermità e non erogabili dal Servizio sanitario nazionale. Per le cure termali si ha diritto a 15 giorni di congedo straordinario e al rimborso delle spese di soggiorno ( importo giornaliero non superiore all’indennità di trasferta). • Assegno di superinvalidità ( Dpr 915/78): è concesso agli invalidi per servizio affetti dalle infermità elencate nella tab. E. • Indennità mensile di assistenza e di accompagnamento ( Dpr 915/78): spetta d’ufficio ai titolari di pensione privilegiata ordinaria di 1^ ctg. Più assegno di superinvalidità di cui alla tab. E. • Assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare( legge 288/2002): agli invalidi affetti da infermità di cui alla tab. E lettera A ) n.1), 2),3)e 4) comma 2 e A bis spetta un assegno mensile di euro 878; agli invalidi con infermità di cui alla tab. E lettera B) n. 1), C), D) ed E) n.1) l’assegno è ridotto del 50%. • Assegno di cumulo ( Dpr 915/ 78): previsto quando, oltre ad una infermità ascritta alla 1^ ctg. della tab. A, coesistono una o più infermità sempre ascritte alle categorie della tab. A. • Assegno di incollocabilità ( Dpr 915/78): spetta fino a 65 anni di età ai titolari di pensione privilegiata ordinaria dalla 2^ alla 8^ categoria che “ per la natura e il grado della loro invalidità possano riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei loro compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti”. • Benefici economici in favore dei mutilati e invalidi paraplegici per causa di servizio ( legge 19/80): ai titolari di assegno di superinvalidità di cui alla tab. E lettera A) n.2) spetta una indennità una tantum e una indennità speciale mensile per cure fisioterapiche; dette indennità si riducono per le infermità previste alla tab. E lettera A) n.3). Agli stessi sono rimborsate anche le spese di viaggio, anche all’estero, per interventi e cure non possibili sul territorio nazionale. • Incremento stipendiale annuo ( Rdl 1290/22-legge 539/50): ai dipendenti invalidi per servizio spetta, un incremento del 2,5% per le infermità ascritte alle prime sei categorie della tab. A e di 1,25% per quelle ascritte alle ultime due categorie della tab. A. • Collocamento al lavoro: la legge 68/99 prevede il collocamento mirato nel mondo del lavoro, anche delle persone invalide per servizio con infermità ascritte alla tab. A. • Legge 302/90 : le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata rimaste invalide ( o loro familiari ) hanno diritto alla corresponsione di una speciale elargizione o di un assegno vitalizio e all’assunzione dei familiari presso le pubbliche amministrazioni. • Esenzione ticket sanitario ( Dm Sanità del 1 febbraio 1991 ): si ha diritto all’esenzione dalla spesa sanitaria totale se l’infermità è ascritta alle prime cinque categorie della tab. A, correlata alla patologia, se ascritte alle ultime due categorie. • Agevolazioni per abbonamenti ai trasporti pubblici : agevolazioni per gli invalidi per servizio con infermità ascritte alle prime cinque categorie della tab. A. E’ evidente che, per poter usufruire di un qualunque beneficio previsto dalle normative, l’infermità dipendente da causa di servizio deve comportare una menomazione invalidante di almeno il 10%; quindi, risulta inutile presentare l’istanza per infermità o lesioni di scarsa rilevanza medico-legale oppure, come di frequente avviene, per chiedere il riconoscimento di semplici “sintomi” ( lombalgia; cervicalgia; etc….) o di malattie che, per la loro natura in nessun modo siano ricollegabili al servizio prestato. Appare perciò opportuno da parte degli operatori, consultare il medico prima di presentare una qualsiasi istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio.
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