BENEFICI PENSIONISTICI ALLE VITTIME DEL DOVERE EQUIPARATE A

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nicola68
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Iscritto il: gio ago 05, 2010 2:25 pm

BENEFICI PENSIONISTICI ALLE VITTIME DEL DOVERE EQUIPARATE A

Messaggio da nicola68 »

Buona sera a tutti. Caro Roberto sono nicola 68 ti dovresti ricordare di me e della mia storia. Sono stato decretato vittima del dovere. sono stato riformato a seguito di lesioni riportate durante un intervento presso una abitazione incendiata dolosamente il colpevole scoperto e condannato. Volevo sapere se io rientro in quelli AZIONE CRIMINOSA DIRETTA perchè non ho capito bene il senso. Comunque ho 21 anni di servizi + 4 di abbuono ai fini pensionistici quanto dovrei prendere di pensione+privileggiata? GRAZIE di nuovo un salutone a tutti i colleghi e non di GrNet.it.


urasxx

Re: BENEFICI PENSIONISTICI ALLE VITTIME DEL DOVERE EQUIPARAT

Messaggio da urasxx »

caro nicola 68 sono urasxx un nuovo utente
ti informo che devi fare domanda di privileggiata entro 5 anni dalla data di notifica del decreto di congedo; i benifici potrebbero essere tanti dalla privileggiata che si tratta del 10% in piu dello stipendio dalla data della presentazione della domanda, cure termali e tessera essenzione tiket,
per ottenere il tutto devono averti riconoscuto una causa di servizio che rientra nella tabella A dalla 1 all' 8
se ancora non tel'hanno riconoscuta devi fare la domanda in base al decreto scrivendo il motivo del congedo,guardati il seguente articolo per quanto riguarda l'infortunio che hai avuto e fammi sapere se hai bisogno di qualche informazione.
Art. 864 Distintivo d’onore per feriti in servizio
1. I militari delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza che hanno
riportato in servizio e per cause di servizio, ma non per fatti di guerra, ferite o
lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa
e gli organi cavitari e per le quali non è stato concesso il distintivo di onore per
i mutilati di cui all’ articolo 862, possono essere autorizzati a fregiarsi di uno
speciale distintivo conforme al modello depositato negli archivi di Stato.
2. Il distintivo d’onore di cui al comma 1 può essere concesso più volte, ma
soltanto in relazione al numero degli incidenti nei quali le ferite o le lesioni
sono state riportate.
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